CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 24 dicembre 2021
Cassazione n. 41507/2021
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
____________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 8760 del ruolo generale dell’anno 2020, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (BG) (P.I.: 83000850160), in perso- na del Sindaco, legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 62D22 A794Y) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Fulvia (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 55B65 H509N) rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 72C21 H509C) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 49R54 F205V) -controricorrente- nonché LUCCA Angelo (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 72C15 H509Z) LUCCA Francesca (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 73E60 H509L) -intimati- per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Bre- scia n. 1119/2019, pubblicata in data 16 luglio 2019; udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 1° dicembre 2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] ha agito in giudizio nei confronti del Comune di Covo (BG) per ottenere il risarcimento dei danni subiti da un Ric. n. 8760/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 1° dicembre 2021 – Ordinanza – Pagina 1 di 8 F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 8760/2020 Numero sezionale 10807/2021 proprio immobile in conseguenza del parziale crollo della co-Numero di raccolta generale 41507/2021Data pubblicazione 24/12/2021 pertura del locale campo sportivo. Nel corso del giudizio è sta- ta chiamata in causa la [OSCURATO:SOCIETA]. (successivamente di- chiarata fallita e poi cancellata dal registro delle imprese), ap- paltatrice di lavori aventi ad oggetto l’impianto sportivo. La domanda è stata rigettata dal Tribunale di Bergamo. La Corte di Appello di Brescia, in riforma della decisione di primo grado, l’ha invece accolta, condannando il Comune di Covo a pagare all’attrice l’importo di € 34.078,94, oltre acces- sori. Ricorre il Comune di Covo, sulla base un unico motivo, (artico- lato in due distinti profili). Resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA]. Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri in- timati. È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c., in quanto il rela- tore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichia- rato inammissibile e/o manifestamente infondato. È stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della pro- posta. L’ente ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis, comma 2, c.p.c.. Ragioni della decisione 1. Con l’unico motivo del ricorso (articolato in due distinti pro- fili) si denunzia «Violazione, falsa e mancata applicazione di norme di diritto ed in particolare dell’art. 2051 CC derivante dall’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti», nonché «Omesso esame di un “fatto storico” decisivo: la presa di possesso del cantiere da parte del Comune successiva all’evento (doc. 4 fa- Ric. n. 8760/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 1° dicembre 2021 – Ordinanza – Pagina 2 di 8 F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 8760/2020 Numero sezionale 10807/2021 scicolo primo grado Comune di Covo) nonché delle risultanze Numero di raccolta generale 41507/2021Data pubblicazione 24/12/2021 testimoniali». Secondo l’ente ricorrente, la cosa che aveva causato il danno, cioè la tettoia della tribuna del campo sportivo, non era nella sua custodia al momento del fatto, in quanto ne era stata ap- paltata la realizzazione alla società [OSCURATO:SOCIETA]., al fine di installarvi un impianto fotovoltaico, in base ad una convenzio- ne scritta che prevedeva il trasferimento della relativa pro- prietà all’ente locale solo al termine dei lavori, dopo il collaudo (pacificamente non ancora intervenuto al momento del fatto) e, comunque, l’onere dell’appaltatrice di provvedere alla ma- nutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti realizzati. La corte di appello avrebbe omesso di considerare gli effetti di tale convenzione e, in sostanza, avrebbe addirittura travisato i fatti pacificamente emergenti dall’istruttoria, ritenendo che la copertura della tribuna del campo sportivo fosse preesistente e che l’ente comunale ne avesse, almeno in origine, la custo- dia. Il ricorso è in parte infondato ed in parte inammissibile. 2. In primo luogo, non può dirsi sussistente il dedotto travi- samento delle prove in ordine alla preesistenza della tettoia di copertura del campo sportivo rispetto alla stipula della con- venzione con la [OSCURATO:SOCIETA].. La corte di appello si è infatti limitata ad affermare, in propo- sito, che, nonostante l’appalto in corso di svolgimento, l’intero campo sportivo – con la relativa tribuna, ivi inclusa la tettoia di copertura della stessa – aveva continuato ad essere rego- larmente utilizzato per la sua ordinaria funzione pubblica e che, dunque, l’area del cantiere non era stata «enucleata e delimitata e vietata all’utilizzo dei fruitori dello stadio, con conseguente affidamento all’esclusiva custodia all’appaltatore». Ha aggiunto che la copertura della tribuna «non è affatto una struttura distinta dalla tribuna cui è annes- Ric. n. 8760/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 1° dicembre 2021 – Ordinanza – Pagina 3 di 8 F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 8760/2020 Numero sezionale 10807/2021 sa (semmai lo è e lo sarà l’impianto fotovoltaico, seppure an-Numero di raccolta generale 41507/2021Data pubblicazione 24/12/2021 che questo dopo il collaudo risulterà di proprietà del comu- ne)». Da tali considerazioni – senza alcun travisamento, ma sulla base della dovuta valutazione degli elementi di prova acquisiti – ha tratto la conclusione che il Comune di Covo aveva con- servato la custodia dell’intera struttura sportiva, come esi- stente al momento dei fatti (inclusa quindi la tribuna, con la tettoia realizzata sulla stessa, che ne costituiva un “annesso”, indipendentemente dalla sua preesistenza), nonostante la sti- pulazione della convenzione con la [OSCURATO:SOCIETA].. 3. Tanto premesso, risulta altresì evidente che la corte di ap- pello non ha affatto omesso di esaminare il fatto storico rap- presentato dall’esistenza della convenzione cui fa riferimento l’ente ricorrente, che ha invece tenuto in considerazione al fi- ne di escludere che, nonostante fosse in corso un appalto (de- rivante da detta convenzione) avente ad oggetto opere da svolgersi sulla tribuna del campo sportivo, il comune avesse perso la custodia della stessa. Tale convenzione è stata, anzi, addirittura oggetto di interpre- tazione da parte della corte territoriale (anche se in parte im- plicita), laddove essa ha affermato (a pag. 4 della sentenza, negli ultimi due capoversi) che, in base alla stessa, solo l’impianto fotovoltaico poteva ritenersi oggetto di un trasferi- mento di proprietà in favore del comune a seguito del collau- do, in quanto struttura distinta rispetto alla tribuna, al contra- rio della tettoia, che ne faceva invece parte integrante. L’interpretazione degli atti negoziali, come è noto, costituisce accertamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità, se non per l’eventuale violazione delle disposizioni in tema di er- meneutica contrattuale, violazione nella specie in realtà nean- che dedotta da parte ricorrente. Ric. n. 8760/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 1° dicembre 2021 – Ordinanza – Pagina 4 di 8 F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 8760/2020 D’altronde, come è altrettanto noto, «l’art. 360, comma 1, n. Numero sezionale 10807/2021Numero di raccolta generale 41507/2021 5, c.p.c., riformulato dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012 n. 83, Data pubblicazione 24/12/2021 convertito in legge 7 agosto 2012 n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazio- ne, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discus- sione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della contro- versia); ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4, c.p.c., il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non inte- gra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie» (Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629831 – 01; conf., ex multis: Sez. U, Sentenza n. 8054 del 07/04/2014, Rv. 629834 – 01; Sez. 6 - 3, Sentenza n. 25216 del 27/11/2014, Rv. 633425 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 9253 del 11/04/2017, Rv. 643845 – 01; Sez. 2, Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018, Rv. 651028 – 01). Nella specie, non vi è dubbio che – come si è visto – la corte di appello abbia preso espressamente in considerazione i “fatti storici rilevanti in causa”, e cioè l’esistenza della convenzione richiamata dal comune ricorrente, limitandosi per il resto a va- lutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento. Di conseguenza, le censure di cui al motivo di ricorso in esa- me finiscono per risolversi, in definitiva, nella richiesta di una Ric. n. 8760/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 1° dicembre 2021 – Ordinanza – Pagina 5 di 8 F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 8760/2020 nuova e diversa valutazione delle prove, il che non è consenti-Numero sezionale 10807/2021Numero di raccolta generale 41507/2021 to in sede di legittimità. Data pubblicazione 24/12/2021 4. Le ulteriori censure (e, in particolare, quelle di violazione dell’art. 2051 c.c.) risultano manifestamente infondate. La Corte ritiene di confermare e ribadire i seguenti principi di diritto, in tema di danni causati da cose oggetto di appalto: «in caso di danni subiti da terzi nel corso dell’esecuzione di un appalto, bisogna distinguere tra i danni derivanti dall’attività dell’appaltatore e i danni derivanti dalla cosa oggetto dell’appalto; per i primi si applica l’art. 2043 c.c. e ne risponde di regola esclusivamente l’appaltatore (in quanto la sua auto- nomia impedisce di applicare l’art. 2049 c.c. al committente), salvo il caso in cui il danneggiato provi una concreta ingerenza del committente nell’attività stessa e/o la violazione di specifi- ci obblighi di vigilanza e controllo; per i secondi (e cioè per i danni direttamente derivanti dalla cosa oggetto dell’appalto, anche se determinati dalle modifiche e dagli interventi su di essa posti in essere dall’appaltatore) risponde (anche) il committente ai sensi dell’art. 2051 c.c., in quanto l’appalto e l’autonomia dell’appaltatore non escludono la permanenza della qualità di custode della cosa da parte del committente; in tale ultimo caso, il committente, per essere esonerato dalla sua responsabilità nei confronti del terzo danneggiato, non può limitarsi a provare la stipulazione dell’appalto, ma deve fornire la prova liberatoria richiesta dall’art. 2051 c.c. e, quin- di, dimostrare che il danno si è verificato esclusivamente a causa del fatto dell’appaltatore, quale fatto del terzo che egli non poteva prevedere e/o impedire (e fatto salvo il suo diritto di agire eventualmente in manleva contro l’appaltatore)» (principi testualmente enunciati in Cass., Sez. 3, Sentenza n. 23442 del 28/09/2018, non massimata; a tali principi risulta, nella sostanza, conforme la successiva Cass., Sez. 3, Senten- za n. 7553 del 17/03/2021, Rv. 660915 – 01, per quanto Ric. n. 8760/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 1° dicembre 2021 – Ordinanza – Pagina 6 di 8 F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 8760/2020 sembra qui opportuno ribadire, a puri fini di completezza Numero sezionale 10807/2021Numero di raccolta generale 41507/2021 espositiva, la necessità di distinguere, in ogni caso tra danni Data pubblicazione 24/12/2021 derivanti dalla cosa oggetto dell’appalto e danni derivanti dall’attività dell’appaltatore di esecuzione dell’appalto, essen- do insuperabile il dato normativo emergente dalla disposizione di cui all’art. 2051 c.c., la quale, per sua espressa definizione, non riguarda i danni causati da una condotta umana, ma esclusivamente quelli causati direttamente da cose; cfr., al- tresì, ancor più di recente: Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16609 del 11/06/2021 e Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 31601 del 04/11/2021, Rv. 662646 – 01, anch’esse di fatto adesive ai principi di diritto sopra enunciati). La decisione impugnata risulta conforme a tali principi (e, co- munque, per quanto possa occorrere, la relativa motivazione va corretta ovvero integrata in conformità agli stessi). Il danno di cui è stato chiesto il risarcimento risulta, infatti, certamente cagionato direttamente dalla cosa oggetto dell’appalto (cioè la tribuna del campo sportivo), come modifi- cata dall’attività dell’appaltatore (con la realizzazione della tettoia di copertura), non dall’attività dell’appaltatore stesso. Di conseguenza, per i relativi danni, l’ente committente deve ritenersi rispondere ai sensi dell’art. 2051 c.c. e, per essere esonerato da tale responsabilità, non avrebbe potuto sempli- cemente limitarsi ad allegare e provare l’avvenuta stipulazione dell’appalto, dovendo invece fornire la prova liberatoria del fortuito richiesta dall’art. 2051 c.c., anche se eventualmente coincidente con l’attività dell’appaltatore, quale fatto del terzo costituente causa esclusiva del danno che il custode non pote- va prevedere e impedire. In altri termini, l’ente ricorrente avrebbe dovuto dimostrare «di avere scelto un appaltatore adeguato, di avergli fornito adeguate direttive e di avere esercitato i suoi poteri di control- lo e vigilanza sull’attività dello stesso con la necessaria dili- Ric. n. 8760/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 1° dicembre 2021 – Ordinanza – Pagina 7 di 8 F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 8760/2020 Numero sezionale 10807/2021 genza, di modo che il danno possa ritenersi causato da una Numero di raccolta generale 41507/2021Data pubblicazione 24/12/2021 condotta dell’appaltatore non prevedibile e/o evitabile» (così, ancora espressamente, la richiamata Cass. 23442/2018, in motivazione), ciò che, certamente, nella specie non è avvenu- to. 5. Il ricorso è rigettato. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228. per questi motivi La Corte: - rigetta il ricorso; - condanna l’ente ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, liquidando- le in complessivi € 5.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedi- bilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte dell’ente ricorrente, dell’ulteriore im- porto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia do- vuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile, Sottosezione 3, in data 1° dicembre 2021. Il presidente [OSCURATO:PERSONA]. n. 8760/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 1° dicembre 2021 – Ordinanza – Pagina 8 di 8 F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .