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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 gennaio 2024

Cassazione n. 14552/2026

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ifesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-controRoma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria II Grado di Lazio n.411/2024 depositata il 17/01/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

La Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado del Lazio accoglieval’appello proposto dal Comune di Roma, negando alla Euromarket srll’esenzione IMU per l’annualità 2015 per l’omessa presentazione dellarelativa dichiarazione, con conseguente conferma dell’avviso diaccertamento impugnato concernente tale annualità.2.

Avverso siffatta pronuncia insorgeva in cassazione la contribuenteaffidandosi a tre motivi.Numero registro generale 11876/2024Numero sezionale 1437/2026Numero di raccolta generale 14552/2026Data pubblicazione 16/05/20263. [OSCURATO:PERSONA], depositando controricorso.4.

In prossimità dell’adunanza camerale la ricorrente depositavaistanza di estinzione del cessazione della materia del contendere.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Preliminarmente all’esame dei motivi proposti, occorre soffermarsisull’istanza di parte ricorrente con cui si chiede l’estinzione del giudizio percessata materia del contendere, in ragione del passaggio in giudicato dellasentenza della CGT di 2° grado del Lazio n.7355/2024, dep. il 9/12/2024,che accogliendo il ricorso in revocazione proposto dalla società, haannullato l’avviso di accertamento IMU n.679 per l’anno 2015, oggetto delpresente giudizio.1.1.

Orbene, rileva il Collegio che per effetto del passaggio in giudicatodella predetta sentenza di revocazione, che ha accolto il relativo ricorsodella contribuente, è venuto meno l’atto di accertamento oggetto delpresente giudizio, con conseguente sopravvenuta inammissibilità delricorso in cassazione della contribuente per carenza di interesse.2.

In ragione di ciò, le spese del giudizio di legittimità vannointeramente compensate tra le parti, nè risulta dovuto, per il medesimomotivo, il c.d. doppio contributo di cui all’art. 13, comma 1-quater, deld.P.R. n. 115 del 2002 (vedi Cass.41507/2021).

P.Q.MLa Corte dichiara l’inammissibilità sopravvenuta del ricorso percarenza di interesse, compensando interamente tra le parti le spese delgiudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria di data 12/02/2026.Il PresidenteMILENA BALSAMO

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ifesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-controRoma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria II Grado di Lazio n.411/2024 depositata il 17/01/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. La Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado del Lazio accoglieval’appello proposto dal Comune di Roma, negando alla Euromarket srll’esenzione IMU per l’annualità 2015 per l’omessa presentazione dellarelativa dichiarazione, con conseguente conferma dell’avviso diaccertamento impugnato concernente tale annualità.2. Avverso siffatta pronuncia insorgeva in cassazione la contribuenteaffidandosi a tre motivi.Numero registro generale 11876/2024Numero sezionale 1437/2026Numero di raccolta generale 14552/2026Data pubblicazione 16/05/20263. [OSCURATO:PERSONA], depositando controricorso.4. In prossimità dell’adunanza camerale la ricorrente depositavaistanza di estinzione del cessazione della materia del contendere.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente all’esame dei motivi proposti, occorre soffermarsisull’istanza di parte ricorrente con cui si chiede l’estinzione del giudizio percessata materia del contendere, in ragione del passaggio in giudicato dellasentenza della CGT di 2° grado del Lazio n.7355/2024, dep. il 9/12/2024,che accogliendo il ricorso in revocazione proposto dalla società, haannullato l’avviso di accertamento IMU n.679 per l’anno 2015, oggetto delpresente giudizio.1.1. Orbene, rileva il Collegio che per effetto del passaggio in giudicatodella predetta sentenza di revocazione, che ha accolto il relativo ricorsodella contribuente, è venuto meno l’atto di accertamento oggetto delpresente giudizio, con conseguente sopravvenuta inammissibilità delricorso in cassazione della contribuente per carenza di interesse.2. In ragione di ciò, le spese del giudizio di legittimità vannointeramente compensate tra le parti, nè risulta dovuto, per il medesimomotivo, il c.d. doppio contributo di cui all’art. 13, comma 1-quater, deld.P.R. n. 115 del 2002 (vedi Cass.41507/2021). P.Q.MLa Corte dichiara l’inammissibilità sopravvenuta del ricorso percarenza di interesse, compensando interamente tra le parti le spese delgiudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria di data 12/02/2026.Il PresidenteMILENA BALSAMO