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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 22 giugno 2026

Cassazione n. 21203/2026

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ndirizzi PEC dell’avv. [OSCURATO:PERSONA],che li rappresenta e difende, nonché dello stesso avv. [OSCURATO:PERSONA]Marcialis, che si difende in proprio e difende il collega avv.[OSCURATO:PERSONA]- ricorrenti -controdomiciliato all’indicato indirizzo PEC dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], cheli rappresenta e difende- intimati -avverso la sentenza n. 407/2020 della Corte d’appello diCagliari, depositata il 14.7.2020;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del26.5.2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 20745/2021Numero sezionale 2271/2026Numero di raccolta generale 21203/2026Data pubblicazione 22/06/2026La Corte d’appello di Cagliari, in sede di rinvio dopol’accoglimento del ricorso per cassazione del [OSCURATO:SOCIETA]., ha confermato – rigettandol’appello – la decisione con cui il tribunale della stessa cittàaveva negato agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ilrango privilegiato del credito di originarie Lire 147.156.534,insinuato al passivo quali difensori distrattari delle speseliquidate in vari giudizi da loro promossi per numerosidipendenti della società poi fallita.

All’esito del giudizio di rinvio,l’appello degli attuali ricorrenti è risultato invece accoltolimitatamente al riconoscimento dell’anteclasse (art. 2770 c.c.)per il credito di originarie Lire 851.540.Contro la sentenza della corte territoriale gli avv.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno presentato ricorso percassazione articolato in due motivi, entrambi riguardanti ladecisione sulle spese di lite.Il fallimento [OSCURATO:SOCIETA]. si è difeso concontroricorso.A seguito di proposta di definizione del giudizio, formulatada questa Corte ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e ritualmentecomunicata alle parti, i ricorrenti hanno depositato istanza perla decisione del ricorso.

È stata conseguentemente fissatal’odierna camera di consiglio per la trattazione del ricorso aisensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c., prima della quale i ricorrentihanno depositato breve memoria, nella quale si sono limitati adichiarare che l’istanza di decisione «era finalizzata a cercareuna ragionevole soluzione conciliativa».RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 20745/2021Numero sezionale 2271/2026Numero di raccolta generale 21203/2026Data pubblicazione 22/06/20261.

La proposta di definizione ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. ha preso in considerazione i due motivi di ricorso neitermini seguenti:«Il ricorso, affidato a due motivi che contestano laviolazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. – “peravere posto a carico dei ricorrenti le spese di difesa nonostantel’esito parzialmente favorevole della lite” (1°) e “per avere postoa carico dei ricorrenti le spese di difesa nonostante la novitàdella questione controversa e l’assenza di recenti precedenti, lacomplessità dell’oggetto ed il contrapposto esito dei gradi dimerito del giudizio” (2°) – non offre prospettive di accoglimento.La Corte d’appello di Cagliari, in sede di rinvio dopol’accoglimento del ricorso per cassazione della curatelafallimentare, ha riformato la decisione di secondo grado sul capodella domanda relativo al credito di Lit 147.156.534 maturatodagli odierni ricorrenti (avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA])quali difensori distrattari delle spese liquidate in vari giudizipromossi da numerosi dipendenti della società poi fallita,confermando l’originaria ammissione al chirografo, e non con ilprivilegio ex art. 2751-bis n. 2 c.c. (né tantomeno il privilegioex art. 2751-bis n. 1 c.c. originariamente preteso), fermorestando invece il capo della domanda relativo al credito di Lit851.540 (originariamente ammesso al chirografo), per il qualein secondo grado era stato riconosciuto il privilegio ex art. 2770c.c.Quanto alle spese processuali del giudizio di opposizioneallo stato passivo fallimentare, ha dichiarato compensate tra leparti le spese processuali di tutti i gradi di giudizio nella misuraNumero registro generale 20745/2021Numero sezionale 2271/2026Numero di raccolta generale 21203/2026Data pubblicazione 22/06/2026di un decimo, ed ha condannato gli opponenti, in solido, allarifusione dei restanti nove decimi in favore del Fallimento.Le lamentate violazioni di legge appaiono infondatepoiché, alla luce dell’indirizzo nomofilattico di questa Corte, ilrigetto di uno dei due capi della domanda (quello prevalente)giustifica la compensazione parziale delle spese e la condannadella parte prevalentemente soccombente alla rifusione dellerestanti, mentre la determinazione della misura dellacompensazione medesima non è sindacabile in sede dilegittimità.Risponde ad un principio consolidato che “In tema di speseprocessuali, il sindacato della Corte di cassazione, ai sensidell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., è limitato ad accertare chenon risulti violato il principio secondo il quale le stesse nonpossono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa,per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudicedi merito, la valutazione dell’opportunità di compensarle in tuttoo in parte, sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca che in quelladi concorso di altri giusti motivi” (Cass. 8421/2017,24502/2017).Le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che ricorrel’ipotesi di soccombenza reciproca non solo in presenza di unapluralità di domande contrapposte formulate nel medesimoprocesso tra le stesse parti, ma anche in caso di parzialeaccoglimento di una domanda articolata in più capi, conconseguente possibilità di compensazione delle spese e dicondanna della parte soccombente su un capo al pagamentodelle spese processuali in favore della controparte (Cass. Sez.Numero registro generale 20745/2021Numero sezionale 2271/2026Numero di raccolta generale 21203/2026Data pubblicazione 22/06/2026U, 32061/2022; cfr. in motivazione Cass. 11072/2024, p.to 6.7,Cass. 33147/2024, p.to 5).Il criterio della soccombenza va infatti inteso nel sensoche soltanto la parte interamente vittoriosa non può esserecondannata, nemmeno per una minima quota, al pagamentodelle spese stesse, laddove la parte soccombente, alla streguadel principio di causalità, si identifica con quella che, lasciandoinsoddisfatta una pretesa riconosciuta fondata, abbia datocausa alla lite, ovvero con quella che abbia tenuto nel processoun comportamento rilevatosi ingiustificato (come nel caso inesame con riguardo al privilegio invocato ex art. 2751-bis nn. 1e 2 c.c.); tale accertamento, ai fini della condanna al pagamentodelle spese processuali, è rimesso al potere discrezionale delgiudice del merito e la conseguente pronuncia è sindacabile insede di legittimità nella sola ipotesi in cui dette spese, anchesolo parzialmente, siano state poste a carico della partetotalmente vittoriosa (Cass. 13339/2025, con richiamo a Cass.13229/2011 e 19613/2017).Anche di recente si è ricordato, proprio in materia diopposizione allo stato passivo, che “Il giudizio sulla sussistenzadi giusti motivi per la compensazione delle spese processuali èrimesso al giudice di merito ed è di norma incensurabile in sededi legittimità, a meno che la motivazione che lo sorregge nonsia illogica, tautologica, inesistente o meramente apparente,così come la valutazione delle proporzioni della soccombenzareciproca e la determinazione delle quote in cui le speseprocessuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensidell’art. 92, comma 2, c.p.c., rientrano nel potere discrezionaledel giudice di merito, che resta sottratto al sindacato dilegittimità, non essendo egli tenuto a rispettare un’esattaNumero registro generale 20745/2021Numero sezionale 2271/2026Numero di raccolta generale 21203/2026Data pubblicazione 22/06/2026proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle speseposte a carico del soccombente” (Cass. 22781/2024, cherichiama Cass. 30592/2017)».2.

I ricorrenti, sebbene abbiano presentato istanza per ladecisione, opponendosi alla proposta di definizione, nellamemoria non hanno poi in alcun modo replicato ai semplici econdivisibili argomenti sopra richiamati, che rappresentano –sulla scorta di principi giurisprudenziali ampiamente consolidati– un ostacolo insormontabile all’accoglimento del ricorso.3.

Rigettato il ricorso, le spese di lite relative al presentegiudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano indispositivo.4.

Poiché l’esito del giudizio è conforme alla proposta didefinizione di cui all’art. 380-bis c.p.c., i ricorrenti vengonocondannati altresì a pagare al controricorrente una ulterioresomma pari a quella liquidata a titolo di compensi di avvocato.5.

Inoltre, per il combinato disposto degli artt. 380-bis,comma 3, e 96, comma 4, c.p.c., i ricorrenti vengonocondannati al pagamento dell’ulteriore somma di € 2.500 infavore della cassa delle ammende.6.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115del 2002, sussistono i presupposti per il versamentodell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloper il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, sedovuto.

P.Q.MLa Corte:rigetta il ricorso;Numero registro generale 20745/2021Numero sezionale 2271/2026Numero di raccolta generale 21203/2026Data pubblicazione 22/06/2026condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di literelative al presente giudizio di legittimità, liquidate in € 5.000per compensi, oltre alle spese generali al 15%, a € 200 peresborsi e agli accessori di legge, con distrazione in favore deldifensore, dichiaratosi antistatario;condanna i ricorrenti al pagamento, in favore delcontroricorrente, dell’ulteriore somma equitativamentedeterminata in € 5.000;condanna i ricorrenti al pagamento della somma di €2.500 in favore della cassa delle ammende;dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per ilversamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorsoa norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del26.5.2026.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ndirizzi PEC dell’avv. [OSCURATO:PERSONA],che li rappresenta e difende, nonché dello stesso avv. [OSCURATO:PERSONA]Marcialis, che si difende in proprio e difende il collega avv.[OSCURATO:PERSONA]- ricorrenti -controdomiciliato all’indicato indirizzo PEC dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], cheli rappresenta e difende- intimati -avverso la sentenza n. 407/2020 della Corte d’appello diCagliari, depositata il 14.7.2020;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del26.5.2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 20745/2021Numero sezionale 2271/2026Numero di raccolta generale 21203/2026Data pubblicazione 22/06/2026La Corte d’appello di Cagliari, in sede di rinvio dopol’accoglimento del ricorso per cassazione del [OSCURATO:SOCIETA]., ha confermato – rigettandol’appello – la decisione con cui il tribunale della stessa cittàaveva negato agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ilrango privilegiato del credito di originarie Lire 147.156.534,insinuato al passivo quali difensori distrattari delle speseliquidate in vari giudizi da loro promossi per numerosidipendenti della società poi fallita. All’esito del giudizio di rinvio,l’appello degli attuali ricorrenti è risultato invece accoltolimitatamente al riconoscimento dell’anteclasse (art. 2770 c.c.)per il credito di originarie Lire 851.540.Contro la sentenza della corte territoriale gli avv.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno presentato ricorso percassazione articolato in due motivi, entrambi riguardanti ladecisione sulle spese di lite.Il fallimento [OSCURATO:SOCIETA]. si è difeso concontroricorso.A seguito di proposta di definizione del giudizio, formulatada questa Corte ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e ritualmentecomunicata alle parti, i ricorrenti hanno depositato istanza perla decisione del ricorso. È stata conseguentemente fissatal’odierna camera di consiglio per la trattazione del ricorso aisensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c., prima della quale i ricorrentihanno depositato breve memoria, nella quale si sono limitati adichiarare che l’istanza di decisione «era finalizzata a cercareuna ragionevole soluzione conciliativa».RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 20745/2021Numero sezionale 2271/2026Numero di raccolta generale 21203/2026Data pubblicazione 22/06/20261. La proposta di definizione ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. ha preso in considerazione i due motivi di ricorso neitermini seguenti:«Il ricorso, affidato a due motivi che contestano laviolazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. – “peravere posto a carico dei ricorrenti le spese di difesa nonostantel’esito parzialmente favorevole della lite” (1°) e “per avere postoa carico dei ricorrenti le spese di difesa nonostante la novitàdella questione controversa e l’assenza di recenti precedenti, lacomplessità dell’oggetto ed il contrapposto esito dei gradi dimerito del giudizio” (2°) – non offre prospettive di accoglimento.La Corte d’appello di Cagliari, in sede di rinvio dopol’accoglimento del ricorso per cassazione della curatelafallimentare, ha riformato la decisione di secondo grado sul capodella domanda relativo al credito di Lit 147.156.534 maturatodagli odierni ricorrenti (avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA])quali difensori distrattari delle spese liquidate in vari giudizipromossi da numerosi dipendenti della società poi fallita,confermando l’originaria ammissione al chirografo, e non con ilprivilegio ex art. 2751-bis n. 2 c.c. (né tantomeno il privilegioex art. 2751-bis n. 1 c.c. originariamente preteso), fermorestando invece il capo della domanda relativo al credito di Lit851.540 (originariamente ammesso al chirografo), per il qualein secondo grado era stato riconosciuto il privilegio ex art. 2770c.c.Quanto alle spese processuali del giudizio di opposizioneallo stato passivo fallimentare, ha dichiarato compensate tra leparti le spese processuali di tutti i gradi di giudizio nella misuraNumero registro generale 20745/2021Numero sezionale 2271/2026Numero di raccolta generale 21203/2026Data pubblicazione 22/06/2026di un decimo, ed ha condannato gli opponenti, in solido, allarifusione dei restanti nove decimi in favore del Fallimento.Le lamentate violazioni di legge appaiono infondatepoiché, alla luce dell’indirizzo nomofilattico di questa Corte, ilrigetto di uno dei due capi della domanda (quello prevalente)giustifica la compensazione parziale delle spese e la condannadella parte prevalentemente soccombente alla rifusione dellerestanti, mentre la determinazione della misura dellacompensazione medesima non è sindacabile in sede dilegittimità.Risponde ad un principio consolidato che “In tema di speseprocessuali, il sindacato della Corte di cassazione, ai sensidell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., è limitato ad accertare chenon risulti violato il principio secondo il quale le stesse nonpossono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa,per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudicedi merito, la valutazione dell’opportunità di compensarle in tuttoo in parte, sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca che in quelladi concorso di altri giusti motivi” (Cass. 8421/2017,24502/2017).Le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che ricorrel’ipotesi di soccombenza reciproca non solo in presenza di unapluralità di domande contrapposte formulate nel medesimoprocesso tra le stesse parti, ma anche in caso di parzialeaccoglimento di una domanda articolata in più capi, conconseguente possibilità di compensazione delle spese e dicondanna della parte soccombente su un capo al pagamentodelle spese processuali in favore della controparte (Cass. Sez.Numero registro generale 20745/2021Numero sezionale 2271/2026Numero di raccolta generale 21203/2026Data pubblicazione 22/06/2026U, 32061/2022; cfr. in motivazione Cass. 11072/2024, p.to 6.7,Cass. 33147/2024, p.to 5).Il criterio della soccombenza va infatti inteso nel sensoche soltanto la parte interamente vittoriosa non può esserecondannata, nemmeno per una minima quota, al pagamentodelle spese stesse, laddove la parte soccombente, alla streguadel principio di causalità, si identifica con quella che, lasciandoinsoddisfatta una pretesa riconosciuta fondata, abbia datocausa alla lite, ovvero con quella che abbia tenuto nel processoun comportamento rilevatosi ingiustificato (come nel caso inesame con riguardo al privilegio invocato ex art. 2751-bis nn. 1e 2 c.c.); tale accertamento, ai fini della condanna al pagamentodelle spese processuali, è rimesso al potere discrezionale delgiudice del merito e la conseguente pronuncia è sindacabile insede di legittimità nella sola ipotesi in cui dette spese, anchesolo parzialmente, siano state poste a carico della partetotalmente vittoriosa (Cass. 13339/2025, con richiamo a Cass.13229/2011 e 19613/2017).Anche di recente si è ricordato, proprio in materia diopposizione allo stato passivo, che “Il giudizio sulla sussistenzadi giusti motivi per la compensazione delle spese processuali èrimesso al giudice di merito ed è di norma incensurabile in sededi legittimità, a meno che la motivazione che lo sorregge nonsia illogica, tautologica, inesistente o meramente apparente,così come la valutazione delle proporzioni della soccombenzareciproca e la determinazione delle quote in cui le speseprocessuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensidell’art. 92, comma 2, c.p.c., rientrano nel potere discrezionaledel giudice di merito, che resta sottratto al sindacato dilegittimità, non essendo egli tenuto a rispettare un’esattaNumero registro generale 20745/2021Numero sezionale 2271/2026Numero di raccolta generale 21203/2026Data pubblicazione 22/06/2026proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle speseposte a carico del soccombente” (Cass. 22781/2024, cherichiama Cass. 30592/2017)».2. I ricorrenti, sebbene abbiano presentato istanza per ladecisione, opponendosi alla proposta di definizione, nellamemoria non hanno poi in alcun modo replicato ai semplici econdivisibili argomenti sopra richiamati, che rappresentano –sulla scorta di principi giurisprudenziali ampiamente consolidati– un ostacolo insormontabile all’accoglimento del ricorso.3. Rigettato il ricorso, le spese di lite relative al presentegiudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano indispositivo.4. Poiché l’esito del giudizio è conforme alla proposta didefinizione di cui all’art. 380-bis c.p.c., i ricorrenti vengonocondannati altresì a pagare al controricorrente una ulterioresomma pari a quella liquidata a titolo di compensi di avvocato.5. Inoltre, per il combinato disposto degli artt. 380-bis,comma 3, e 96, comma 4, c.p.c., i ricorrenti vengonocondannati al pagamento dell’ulteriore somma di € 2.500 infavore della cassa delle ammende.6. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115del 2002, sussistono i presupposti per il versamentodell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloper il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, sedovuto. P.Q.MLa Corte:rigetta il ricorso;Numero registro generale 20745/2021Numero sezionale 2271/2026Numero di raccolta generale 21203/2026Data pubblicazione 22/06/2026condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di literelative al presente giudizio di legittimità, liquidate in € 5.000per compensi, oltre alle spese generali al 15%, a € 200 peresborsi e agli accessori di legge, con distrazione in favore deldifensore, dichiaratosi antistatario;condanna i ricorrenti al pagamento, in favore delcontroricorrente, dell’ulteriore somma equitativamentedeterminata in € 5.000;condanna i ricorrenti al pagamento della somma di €2.500 in favore della cassa delle ammende;dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per ilversamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorsoa norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del26.5.2026.Il Presidente