CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 33147/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA] PELLECCHIA Consiglier a A d. 04 / 12/2024 C . C . dott.Raffaele ROSSI Consiglier e R.G. n. 13962/ 20 22 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 13962 del ruolo generale dell’anno 2022, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: MDDLVI 53R05 D643T ) NOBILE Stefania (C.F.: NBLSFN 66E63 H501C ) rappresentati e difes i dall’avvocat o [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: CZZSVT 71S18 F839Q ) -ricorrenti- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Bruno(C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 41P21 I535E ) rappresentato e difesodall’avvocat o [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 65R04 F205V) [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) , in persona dell’amministratore,legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall’avvocat o [OSCURATO:PERSONA] (C.F. : SRT DNI71P08 B296O ) -controricorrenti- nonché [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore -intimata- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 597/2022, pubblicatain data 18 marzo 2022; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 4 dicembre 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Ric. n. 13962/2022 –Sez. 3 – A d. 4 dicembre 2024 – Ordinanza – Pagina 2 di 15 Fatti di causa BrunoNigro ha agito in giudizio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per ottenere il risarcimento dei danni subiti dal proprio appartamento, sito nelCondominio Trevi, in Malcesine (VR),loc. Retelino, a causa di una perdita d’acqua proveniente dall’appartamento sovrastante di proprietà dei convenuti . [OSCURATO:PERSONA] e la Nobile hanno chiamato in causa ilCondominio Trevi, quale preteso effettivo responsabile del danno, sull’assunto che la perdita provenisseda una tubazione condominiale. Il condo- minio, a sua volta, hachiamato in causa la propria compagnia assicuratrice, [OSCURATO:PERSONA].niS.p.A., per essere garantito in caso di soccombenza. La domandadel [OSCURATO:PERSONA] è stata accolta dal Tribunale di Verona, che ha condannato i convenuti a risarcire all’attorela somma di € 14.472,36, escludendo la responsabilità del condominio. La Corte d’appello di Venezia, in parziale riforma della decisione di primo grado,confermata per il resto, ha ridotto l’importo del risarcimento ad € 10.672,36. [OSCURATO:PERSONA] e la Nobile, sulla base di cinque motivi. Resistono con distinti controricorsi: a) il [OSCURATO:PERSONA]; b) il [OSCURATO:PERSONA]. Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’ altr a società intimata. Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . I ricorrenti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia « Vizio di cui all’art. 360 comma 1 n 3: violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ed in particolare dell’art. 2 comma 2 D.L. Ric. n. 13962/2022 –Sez. 3 – A d. 4 dicembre 2024 – Ordinanza – Pagina 3 di 15 132/2014, (negoziazione assistita), violazione dell’ art. 1335 c.c.violazione art. 5, commi 1 - bis e 2 - bis, d.lgs. n. 28 del 2010 (mediazione obbligatoria), violazionedell’art. 111 Cost. (viola- zione del principio del contraddittorio e parità tra le parti). Vizio di cui all’art. 360 comma 1 nn. 4 e 5: nullità della sentenza o del procedimentoed omesso esame di fatto decisivo, ed in par- ticolare violazionedell’art. 112 cpc, dell’art. 132 n. 4 cpc e art.111 Cost., per difetto di pronuncia e omesso esame di fatto decisivo, assenza radicale di motivazione». Iricorrenti deduc ono che la domanda degli attori avrebbe do- vuto essere ritenuta improcedibile, per il mancato regolare svolgimento delle procedure di mediazione obbligatoria e di ne- goziazione assistita. Il motivo è infondato. 1.1 Per quanto riguarda l’eccezione di mancato svolgimento della procedura di mediazione prevista dall’art. 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, deve considerarsi che la do- manda originaria avanzata dal [OSCURATO:PERSONA] contro il Medda e la Nobile certamente non era “in materia dicondomin io”, trattandosi di una domanda relativa a danno da cose in custodia avente ad oggetto gli appartamenti di proprietà esclusiva delle parti. Poiché la mediazione obbligatoria imposta dall’art. 5 del d.lgs. n. 28 del 2010, quale condizione di procedibilità finalizzata al raggiungimento di una soluzione conciliativa che scongiuri l’in- troduzione della causa, è applicabile al solo atto introduttivo del giudizio(Cass., Sez. U, Sentenza n. 3452 del 07/02/2024, Rv. 670006 – 01) , deve ritenersi correttamente affermata la pro- cedibilità della domanda, senza necessità di mediazione, in quanto l’estensione dell’oggetto del giudizio, conseguente alla chiamata in causa del condominio da parte dei convenuti, non poteva, di per sé, determinare la necessità di alcuna media- zione obbligatoria. Ric. n. 13962/2022 –Sez. 3 – A d. 4 dicembre 2024 – Ordinanza – Pagina 4 di 15 D’altronde, l’eventuale improcedibilità avrebbe al più potuto ri- guardare, almeno in astratto, nella stessa prospettazione dei ricorrenti,le domande contro il condominio, che non hanno tro- vato accoglimento e sono rimaste, in sostanza, assorbitee che, in ogni caso, erano venute a far parte dell’oggetto del giudizio in conseguenza delle difese proposte degli stessi ricorrenti. Quanto appena espostodetermina l’irrilevanza, ai fini dell’esito del presente ricorso, della questione relativa alla stessa possi- bilità di considerare effettivamente la domanda risarcitoria pro- posta contro un ente condominiale come una domanda “in ma- teria di condominio”, ai sensi dell’art. 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28. 1.2 Per quanto riguarda la condizione di procedibilità relativa all’invito alla negoziazione assistita, si premette che l’art. 3, comma 1, delDecreto-Legge 12 settembre 2014 n. 132 , con- vertito con modificazioni dalla Legge10 novembre 2014 n. 162, prevede: «1. … …Il giudice quando rileva che la negoziazione assistita è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 2 comma 3. Allo stesso modo provvede quando la negoziazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la comunicazione dell’invito» Nella specie, non essendovi stato, in origine, esperimento della negoziazione, è pacifico che si sia reso necessario il successivo invito alla stessa e che la relativa comunicazione ai convenuti sia stata effettuatacon lettera raccomandata il cui tentativo di recapito ha avuto luogo il 7 agosto 2017 (la raccomandata ri- sulta peraltro restituita al mittente per compiuta giacenza). Il comma 2 dell’art. 3 del decreto-legge appena richiamato, inoltre, prevede: «2. Quando l’esperimento del procedimento di negoziazione as- sistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale la Ric. n. 13962/2022 –Sez. 3 – A d. 4 dicembre 2024 – Ordinanza – Pagina 5 di 15 condizione si considera avverata se l’invito non è seguito da adesione o è seguito da rifiuto entro trenta giorni dalla sua ri- cezione». La corte d’appello ha ritenuto che il procedimento avesse avuto esito negativo per la mancata adesione dei convenuti. 1.2.1 In effetti, non risulta dagli atti che i convenuti abbiano mai manifestato adesione all’invito alla negoziazione, che cer- tamente hanno ricevuto. I ricorrenti sostengono che il procedimento di negoziazione si sarebbe svolto tra l’attore ed il condominio all’inizio di settem- bre 2017 (è stato, in effetti, definito con un verbale di esito negativo, per l’assenza dei convenuti principali, in data 11 set- tembre 2017), senza la loro partecipazione, quando però an- cora essi erano in tempo ad aderirvi: a loro avviso. infatti, il termine di un mese per l’adesione non iniziava a decorrere dal 7 agosto 2017, ma dal 6 settembre successivo, perché la rac- comandata del 7 agosto era stata depositata presso l’ufficio po- stale e - sempre secondo tale prospettazione – in tal caso la comunicazione avrebbe dovutoritenersi perfezionata solo dopo i 30 giorni di giacenzadel plico presso l’ufficio postale. Sostengono,inoltre, che la convenzione di negoziazione tra at- tore e condominio sarebbe irregolare per difetto di sottoscri- zione e che su tale eccezione la corte d’appello avrebbe omesso la pronuncia. 1.2.2 Premesso che non è ammissibile la censura di omessa pronuncia su una questione processuale, onde rileva, nella pre- sente sede, esclusivamente se nel procedimento di merito si fosse o meno verificata la condizione di procedibilità di cui si discute, deve ritenersi assorbente, in proposito, la considera- zione che, al di là dello svolgimento del procedimento di nego- ziazione tra attore e condominio e della data di perfeziona- mento della comunicazione dell’invito alla negoziazione rivolto ai convenuti, gli stessi ricorrenti non negano che l’invito sia Ric. n. 13962/2022 –Sez. 3 – A d. 4 dicembre 2024 – Ordinanza – Pagina 6 di 15 stato loro comunicato (essi contestano, in effetti, solo la data del perfezionamento della comunicazione), né deducono di avere mai aderito al suddetto invito. Di conseguenza, deve ritenersi che la condizione di procedibilità della domanda dell’attore, per la mancata adesione all’invito alla negoziazione da parte dei convenuti, si sia comunque veri- ficata, perché è pacifico che l’invito vi è stato e l’adesione è mancata. Infatti, ai sensi dell’art. 3 del D.L. 132/2014 «la condizione si considera avverata se l’invito non è seguito da adesione o è seguito da rifiuto entro trenta giorni dalla sua ricezione» e, nella specie, non vi è dubbio che l’invito non sia mai stato seguito da adesione. 1.2.3Inoltre, la corte d’appello ha ritenuto perfezionata la co- municazione dell’invito il 7 agosto 2017, in quanto la raccoman- data era «giunta a destinazione» in tale data. Secondo i ricorrenti, in realtà, essi erano assenti e vi sarebbe stato deposito presso l’ufficio postale seguito da compiuta gia- cenza; richiamano, in proposito, una certificazione dall’agente postale contenuta nel«doc.1 allegato alla seconda memoria ex art. 183/6 cpc fascicolo convenuti in primo grado», assumendo che la compiuta giacenza sarebbe intervenuta solo allo scadere dei trentagiorni dall’omesso recapito. Tale assunto è infondato in diritto. Anche se il periodo di giacenza presso l’ufficio postale delle or- dinarie raccomandate è di trenta giorni(prima della restituzione del plico al mittente), da ciò non deriva affatto che il perfezio- namento della comunicazioneeffettuata tramite lettera racco- mandata ordinaria debba ritenersi verificato al lo scadere del trentesimo giorno. Al più, esso può ritenersiverificato dopo dieci giorni, per ana- logia con la regola valida per la notificazione degli atti giudiziari (cfr., in proposito, con riguardo agli atti impositivi notificati Ric. n. 13962/2022 –Sez. 3 – A d. 4 dicembre 2024 – Ordinanza – Pagina 7 di 15 dall’Agenzia delle Entrate a mezzo raccomandata ordinaria: Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 2047 del 02/02/2016, Rv. 638907 –01; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 19958 del 10/08/2017, Rv. 645329 –01; Sez. 5, Ordinanza n. 10131 del 28/05/2020, Rv. 657732 –01), ove non voglia reputarsi operante la presun- zione di conoscibilità per il raggiungimento dell’indirizzo del de- stinatario ai sensi dell’art. 1335 c.c... Quindi, il perfezionamentodella comunicazione dell’invito alla negoziazione assistitasarebbe, al più tardi , avvenuto il 17 ago- sto 2017 e il termine per aderire sarebbe scaduto il successivo 16 settembre. I ricorrenti, d’altra parte, non indicano la data della successiva udienza fissata per la prosecuzione del giudizio di primo grado. Se tale data fosse successiva al 17 settembre2017, la condi- zione di procedibilità del giudizio dovrebbe ritenersi regolar- mente verificata, in mancanza di adesione dei convenuti all’in- vito alla negoziazione entro il termine di un mese dalla ricezione dell’invito. Dunque, in relazione a tale censura (per quanto sia già, di per sé, assorbente il mero rilievo che adesione non vi fu mai e per quanto possa ben dubitarsi dell’interesse a dolersi della man- cata fruizione di un termine per compiere un’attività che non si intendeva porre in essere e che in essere neppure è stata po- sta)vi è anche un difetto di specificità , ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., per il mancato adeguato richiamo del contenuto degli atti di causa rilevanti ai fini della verifica della fondatezza dell’eccezione di nullità. 2.Con il secondo motivo si denunzia « Vizio di cui all’ art. 360 comma 1 n. 3: violazione e falsa applicazione di norme di di- ritto, ed in particolare, violazionedell’art. 2051 c.c. e art. 1117 c.c., da leggersi in combinato disposto con gli artt. 115, 116, e art. 132 n. 4 cpc e art. 111 Cost., per incongrua, lacunosa, insufficiente, e contraddittoria motivazione». Ric. n. 13962/2022 –Sez. 3 – A d. 4 dicembre 2024 – Ordinanza – Pagina 8 di 15 Iricorrenti deduc ono che non sarebbe mai stato effettivamente accertato, nel giudizio di merito (almeno non «con tranquilliz- zante certezza»), se la tubazione dalla quale proveniva la per- dita che aveva causato danni all’attore fosse di loro proprietà o di proprietà condominiale, con conseguente falsa applicazione del criterio di imputazione della responsabilità di cui all’art.2051 c.c. a loro esclusivo carico. Il motivo è inammissibile. La corte d’appello ha ritenuto sufficientemente provato, sulla base delle risultanze delle consulenze tecniche espletate nel corso del giudizio ed in sede di accertamento tecnico preven- tivo, nonché delle emergenze delle prove orali (in particolare, della deposizione testimoniale dell’idraulico [OSCURATO:PERSONA]), che la tubazione da cui derivava la perdita era di proprietà esclusiva dei convenuti, affermando che «il C.T.U. dell’accertamento tec- nico preventivo, contrariamente all’assunto degli appellanti, ri- sulta aver accertato in maniera certa che la perdita d’acqua proveniva da un tubo di proprietà esclusiva degli appellanti» e ulteriormente precisando, in proposito, con più specifico ri- guardo alle contestazioni operate dagli stessi convenuti, che «quanto alla rottura del muro sul vanno scale l’idraulico si rife- riva al primo intervento urgente per far terminare la fuoriuscita dell’acqua non potendo in quel momento entrare nell’apparta- mento di Medda-Nobile, ma l’intervento risolutivo avvenne quando l’idraulico poté entrare nell’appartamento dei predetti e constatare la causa della perdita». Si tratta di un accertamento di fatto fondato sulla prudente va- lutazione del materiale probatorio, sostenuto da adeguata mo- tivazione, non meramente apparente, né insanabilmente con- traddittoria sul piano logico, come tale non sindacabile nella presente sede. Sotto il profilo in esame, le censure dei ricorrenti finiscono per risolversi nella contestazione dell’indicato accertamento di fatto Ric. n. 13962/2022 –Sez. 3 – A d. 4 dicembre 2024 – Ordinanza – Pagina 9 di 15 nonché nella richiesta di una nuova e diversa valutazione delle prove, il che certamente non è consentito nel giudizio di legit- timità. 3. Con il terzo motivo si denunzia « Vizio di cui all’ art. 360 comma 1 n. 3: violazione e falsa applicazione di norme di di- ritto, ed in particolare, violazionedell’ art. 132 n. 4 cpc , e art.111 Cost. incongrua, lacunosa, insufficiente, e contraddittoria motivazione, violazionedell’art. 112 cpc (ultra petizione) ». L’esposizione a sostegno di tale motivo di ricorso non è affatto chiara. I ricorrenti fanno espresso riferimento al loro terzo motivo di appello, che era relativo esclusivamente alla quantificazione dei danni; espongono, peraltro, almeno incidentalmente, delle con- siderazioni che sembrano avere riguardo anche alla questione della effettiva proprietà della tubazione dacui era derivata la perdita, oggetto del precedete motivo del ricorso. In ogni caso, è sufficiente rilevare, in proposito, quanto segue. 3.1In primo luogo, con riguardo alle questioni relative alla pro- prietà della tubazione da cui era derivata la perdita, che peral- tro appaiono esposte solo in via incidentalenell’ambito del mo- tivo di ricorso in esame, devono ritenersi esaustive ed assor- benti di ogni altro profilo, le considerazioni espresse in relazione al precedente motivo. 3.2Con riguardo alla censura di carenza di motivazione, pre- messo che il vizio di insufficiente motivazione non è ammissibile motivo di ricorso per cassazione ai sensi della vigente formula- zione dell’art. 360 c.p.c. (certamente applicabile nella specie, ratione temporis), si osserva che la decisione impugnata con- tiene adeguata motivazione (non meramente apparente, né in- sanabilmente contraddittoria sul piano logico, come tale non sindacabile nella presente sede), sia in relazione all’accerta- mento di fatto avente ad oggetto la natura di mero acconto corrisposto all’attore dalla compagnia di assicurazione, sia in Ric. n. 13962/2022 –Sez. 3 – A d. 4 dicembre 2024 – Ordinanza – Pagina 10 di 15 relazione alla liquidazione dei danni subiti dall’attore, operata peraltro dalla corte territoriale sulla base della prudente valu- tazione delle emergenze delle consulenze tecniche fatte esple- tare nel corso del procedimento. È, poi, appena il caso di aggiungere che il fatto che le conclu- sioni dei consulenti tecnici non fossero del tutto coincidenti non è certo motivo di nullità della sentenza, avendo comunque il giudice il dovere di valutare criticamente gli esiti degli accerta- menti tecnici fatti espletare, per giungere alla sua motivata de- cisione definitiva, il che nella specie è certamente avvenuto. Anche sotto il profilo in esame, pertanto, le censure dei ricor- renti finiscono per risolversi nella contestazione di accertamenti di fatto adeguatamente motivati, nonché nella richiesta di una nuova e diversa valutazione delle prove, il che non è consentito nel giudizio di legittimità. 3.3Infine, la censura di violazione dell’art. 112 c.p.c., riguar- dante il danno per la mancata disponibilità dell’immobile dan- neggiato, è da ritenere inammissibile per difetto di specificità, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.. La corte d’appello ha espressamente chiarito, in relazione al re- lativo motivo di gravame avanzato dai ricorrenti, che «il capi- tolo di prova invocato dagli appellanti riguardava solo la spesa per l’alloggio in albergo in un determinato periodo, ma la do- manda era sempre stata più ampia riguardando tutto il periodo in cui il [OSCURATO:PERSONA] e la sua famiglia non avevano potuto usufruire dell’appartamento e cioè anche i periodi nei quali non erano andati in albergo». I ricorrenti sostengono, al contrario, che «la domanda econo- mica dell’attore in merito al rimborso delle spese per il mancato soggiorno nell’immobile (per avere soggiornato in Hotel) era pari ad Euro 1.822,00», ma si limitano a richiamare, in propo- sito, tre righe della «memoria 183/6 n. 2 capitolo 16 dell’at- tore», che non è certamente sufficiente a consentire a questa Ric. n. 13962/2022 –Sez. 3 – A d. 4 dicembre 2024 – Ordinanza – Pagina 11 di 15 di Corte di valutare la fondatezza della censura, facendo quindi difetto il necessario adeguato richiamo del contenuto di tutti i rilevanti atti del giudizio, in palese violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.. 4. Con il quarto motivo si denunzia « Vizio di cui all’ art. 360 comma 1 n. 3: violazione falsa applicazione di norme di diritto ed in particolare, violazione dell’ art. 1227 c.c. da leggersi in combinato disposto con gli art. 115, 116 e art. 132 n. 4 cpc, e art. 111 Cost.Incongrua, lacunosa, insufficiente, e contraddit- toria motivazione. Vizio di cui all’art. 360 comma 1 n. 4 cpc nullità della sentenzaper violazione dell’art. 132 n. 4 cpc per assenza radicale di motivazione». I ricorrenti contestano ancora, anche in tal caso sulla base di una esposizione ben poco chiara e sintetica,la liquidazione dei danni. 4.1 È certamente infondata la censura di carenza assoluta di motivazione, nonché di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., con riguardo alla suddetta liquidazione. In proposito, è sufficiente ribadire quanto già esposto e, cioè: che la decisione impugnata contiene adeguata motivazione (non meramente apparente, né insanabilmente contraddittoria sul piano logico, come tale non sindacabile nella presente sede) in relazione alla liquidazione dei danni subiti dall’attore, operata sulla base della prudente valutazione delle emergenze istrutto- rie e, in particolare, delle consulenze tecniche espletate nel corso del procedimento; che il fatto che le conclusioni dei con- sulenti tecnici non fossero del tutto coincidenti tra loro non è motivo di nullità della sentenza, avendo comunque il giudice il dovere di valutare criticamente gli esiti dei suddetti accerta- menti; che le censure dei ricorrenti finiscono, quindi, per risol- versi nella contestazione dell’indicato accertamento di fatto nonché nella richiesta di una nuova e diversa valutazione delle Ric. n. 13962/2022 –Sez. 3 – A d. 4 dicembre 2024 – Ordinanza – Pagina 12 di 15 prove, il che certamente non è consentito nel giudizio di legit- timità. 4.2La censura avente ad oggetto un preteso “errore di calcolo” relativo alla liquidazione dei danni per il mancato godimento dell’immobile danneggiato (con conseguente pretesa violazione dell’art. 1227 c.c.) è inammissibile per difetto di specificità, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., in quanto non sostenuta da un adeguato e specifico richiamo al contenuto de- gli atti e dei documenti di causa sui quali si fonda, che consenta di valutare in modo puntuale le generiche contestazioni rivolte avverso la statuizione criticata. In ogni caso, trattandosi di liquidazione operata in via equita- tiva dalla corte d’appello e che appare, come tale, certamente ragionevole e adeguatamente motivata, deve ritenersi che la predetta statuizione si sottragga, comunque, alle censure for- mulate dai ricorrenti, che richiederebbero una rinnovata valu- tazione dei profili necessari all’esercizio del potere discrezionale di liquidazione equitativa del danno, riservato al giudice del me- rito e non sindacabile in sede di legittimità, se non in caso di motivazione del tutto carente ovvero insanabilmente contrad- dittoria sul piano logico, ipotesi che nella specie questa Corte non ritiene ravvisabile. 5. Con il quinto motivo si denunzia « Vizio di cui all’ art. 360 comma 1 n. 3: violazione falsa applicazione di norme di diritto ed in particolare, violazionedell’ art. 91, 92 cpc, 132 n. 4 cpc, 111 Cost.in materia di governo delle spese del procedimento». Iricorrenti contestano che « la sentenza impugnata ha compen- sato le spese solo per 1/3, mentre doveva al limite compensarle almeno per 2/3, anzi a ben vedere, secondo il principio della soccombenza era l’attore a dovere pagare le spese legali ai con- venuti in primo grado, e così doveva regolare anche le spese di CTU e CTP» in quanto «siamo in presenza di un notevolissimo scarto tra l’entità della domanda e quella del suo accoglimento Ric. n. 13962/2022 –Sez. 3 – A d. 4 dicembre 2024 – Ordinanza – Pagina 13 di 15 ed appare del tutto corretto, equo e coerente con il principio di causalità che la parte attrice, pur parzialmente vittoriosa, debba subire una condanna al rimborso di parte delle spese di lite in favore del convenuto». Il motivo è infondato. È sufficiente richiamare, in proposito, i principi di recente sanciti dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. U, Sentenza n. 32061 del 31/10/2022, Rv. 666063 –01), secondo i quali «in tema di spese processuali, l’accoglimento in misura ridotta, an- che sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusiva- mente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soc- combente, ma può giustificarne soltanto la compensazione to- tale o parziale». Nella specie, la corte d’appello ha ritenuto sussistere i presup- posti per una compensazione parziale, nella misura di un terzo, e tale valutazione non è sindacabile nella presente sede. Del resto, la facoltà di disporre la compensazione delle spese processuali tra le parti rientra nel potere discrezionale del giu- dice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l’eventualità di una com- pensazione (e, quindi, a fortiori, di una compensazione in mi- sura maggiore di quella in concreto riconosciuta), non può es- sere censurata incassazione, neppure sotto il profilo della man- canza di motivazione (cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 14989 del 15/07/2005, Rv. 582306 – 01; conf., in precedenza: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 851 del 01/03/1977, Rv. 384463 –01; Sez. Ric. n. 13962/2022 –Sez. 3 – A d. 4 dicembre 2024 – Ordinanza – Pagina 14 di 15 3, Sentenzan. 1898 del 11/02/2002 , Rv. 552178 – 01; Sez. L , Sentenza n. 10861del 24/07/2002 , Rv. 556171 – 01; Sez. 3 , Sentenza n. 10009del 24/06/2003 , Rv. 564510 – 01; Sez. 1 , Sentenza n. 17692del 28/11/2003 , Rv. 572524 – 01 ; Sez. 3 , Sentenza n. 6756del 06/04/2004, Rv. 571882 – 01; successi- vamente: Sez. 3 , Sentenza n. 22541 del 20/10/2006 , Rv. 592581 –01; Sez. 1 , Sentenza n. 28492 del 22/12/2005 , Rv. 585748 – 01; Sez. 3 , Sentenza n. 7607 del 31/03/2006 , Rv. 590664 –01; Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 26912 del 26/11/2020 , Rv. 659925 -01). 6.Il ricorso è rigettato. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. Per questi motivi La Corte: - rigetta il ricorso; - condanna i ricorrenti a pagare le spese del giudizio di le- gittimità in favore dei controricorrenti, liquidandole, per ciascuno di essi, in complessivi € 2.400,00, oltre € 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge; - dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità