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CassazionesentenzaSezione UDecisione del 26 marzo 2024

Cassazione n. 16842/2024

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

4 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19883/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] I RIFIUTI E [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , elettivamente domiciliato presso l’indirizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL] in virtù di procura speciale in calce al ricorso -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- Per il regolamento di giurisdizione del giudizio pendente dinanzi allaCorte di Giustizia tributaria di primo grado di Potenza al n.RGR 68/2023 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/03/2024dal Consigliere dott.

L ucio N apolitano ; Lette le conclusioni scritte rese dal Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestodichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario. [OSCURATO:PERSONA] L’Ente di Governo per i rifiuti e le risorse idriche della Basilicata (di seguito EGRIB), in persona del legale rappresentante pro- tempore, impugnò dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Potenza la cartella di pagamento n. 092 2022 00079106 88 000, notificatagli il 30 novembre 2022, nella quale erano confluiti plurimi ruoli, ciascuno riferito alla quota consortile ritenuta dovuta dall’ente, ex art. 10, comma 2, della L. Reg.

Basilicata n. 1/2017, per gli anni dal 2018 al 2021 compreso,per l’importo complessivo di euro 1.585.990,94, oltre diritti di notifica.

A sostegno dell’impugnazione proposta prospettò l’illegittimità costituzionale della legge regionale n. 1/2017, nella parte in cui individua soggetti passivi tenuti al versamento delle quote consortili diversi dai proprietari degli immobili ricompresi nel perimetro consortile, nonché l’inapplicabilità del citato art. 10, comma 2, della suddetta legge regionale, per mancanza di provvedimenti attuativi e per violazione dell’obbligo di rendicontazione delle spese.

Si costituì con proprie controdeduzioni il Consorzio di Bonifica della Basilicata, eccependo in via pregiudiziale l’inammissibilità dell’avverso ricorso per difetto di giurisdizione del giudice tributario, ritenendo doversi radicare la giurisdizione in capo al giudice ordinario.

Osservò che i contributi in oggetto che il gestore del servizio idrico integrato era tenuto a versare, per la quota riferibile alle acque meteoritiche non ricomprese nella definizione di “acque reflue urbane”, di cui all’art. 74, comma 1, lett. i) del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per le spese delle attività di bonifica in relazione al beneficio tratto, nell’ambito del servizio ad esso affidato, dalla gestione delle opere di bonifica, del reticolo e delle opere idrauliche, erano frutto di determinazione di tipo negoziale, prevedendo il successivo terzo comma dell’art. 10 della citata legge regionale la stipula di apposita convenzione tra ente di governo delle risorse idriche e Consorzio di bonifica, per cui la somma richiesta non poteva assumere natura di tributo, ponendosi in rapporto di sinallagma.

Dinanzi al giudice tributario si costituì con proprie controdeduzioni anche Agenzia delle entrate – [OSCURATO:PERSONA], chiedendo il rigetto dell’avverso ricorso, eccependo comunque il difetto della propria legittimazione passiva e chiedendo pronunciarsi la propria estromissione dal giudizio.

In pendenza del giudizio di merito parte ricorrente ha quindi proposto dinanzi a queste Sezioni Unite regolamento preventivo di giurisdizione per sentire dichiarare che la giurisdizione appartiene al giudice tributario.

Il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte, chiedendo dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario.

L’ente ricorrente ha depositato memoria.

Le controparti del giudizio di merito non hanno svolto difese in questa sede. [OSCURATO:PERSONA] 1.Va ribadita, in sede di affermazione della giurisdizione del giudice ordinario, la giurisprudenza di queste Sezioni Unite in materia.

I “contributi” di cui si discorre con riferimento alla fattispecie in esame hanno, come proprio riferimento nella normativa primaria statale, il disposto dell’art. 166, comma 3, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ed hanno diversa natura rispetto ai contributi imposti ai proprietari degli immobili dai consorzi di bonifica nel perimetro del cui comprensorio sono posti gli immobili, ai sensi dell’art. 860 cod. civ., i quali ultimi hanno pacificamente natura di tributo.

Nella fattispecie in esame, che riguarda la disciplina dettata dalla Legge della Regione Basilicata n. 1/2017, essa, all’art. 10, recante “Disposizioni sul servizio idrico integrato”, per quanto qui di rilievo, ai commi 2 e 3, dispone quanto segue: «2.

Il gestore del servizio idrico integrato e i comuni per l’eventuale quota riferibile alle acque meteoritiche non ricomprese nella definizione di “acque reflue urbane” di cui all’art. 74, comma 1, lett. i) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono tenuti a contribuire alle spese delle attività di bonifica in relazione al beneficio che traggono, nell’ambito dei servizi loro affidati, dalla gestione delle opere di bonifica, del reticolo e delle opere idrauliche».

«3.

Ai fini di cui al comma 2, il Consorzio di bonifica stipula apposita convenzione con l’Ente di governo delle risorse idriche sulla base dello schema di convenzione approvato dalla Giunta regionale la quale esercita i poteri sostitutivi ove fra i predetti enti non venga stipulata la convenzione nel termine assegnato dalla stessa Regione».

1.2. È pacifico, in fatto, che detta convenzione sia intervenuta tra i predetti enti in data 13.4.2018.

Sostiene l’ente ricorrente che tuttavia, avuto riguardo a quanto previsto specificamente dall’art. 2, comma 1, della Convenzione, che rinvia alla determinazione del contributo mediante applicazione degli “indici di beneficio idraulico” che sarebbero poi dovuti confluire nel piano di classifica del Consorzio di Bonifica della Basilicata, la cui determinazione presupponeva una serie di attività preparatorie da parte del Consorzio di Bonifica, e che del pari è mancata l’attività di rendicontazione dei costi (art. 5 della convenzione medesima) sicché dette disposizioni non possono ritenersi cogenti, ponendosi pertanto la pretesa del Consorzio, in relazione al servizio reso, sul piano della commutatività e non della sinallagmaticità, come dovrebbe essere con riferimento ad un canone.

Il fatto che poi sia stato previsto dalla l. r. n. 1/2017 della Basilicata l’esercizio di poteri sostitutivi da parte della Giunta regionale in caso di mancata stipula della convenzione confermerebbe che la stessa avrebbe natura di accordo sostitutivo del provvedimento, come tale di attuazione del tributo.

1.3. La tesi esposta dell’ente ricorrente non può essere condivisa.

Queste Sezioni Unite, quantunque in relazione a diverse leggi regionali, hanno più volte affermato in materia il principio secondo cui «[i]n tema di consorzi di bonifica, i canoni dovuti per l'utilizzo dei canali consortili come recapito di scarichi, anche se di acque meteoriche o depurate, da parte di soggetti, quali i comuni, che non possono qualificarsi appartenenti al consorzio per non essere proprietari dei fondi compresi nel relativo ambito territoriale, si distinguono dai contributi di bonifica dovuti dai proprietari dei detti fondi, in quanto, mentre questi ultimi sono versati in adempimento di un'obbligazione tributaria determinata direttamente dal consorzio quale contributo "pro quota" dei consorziati alle spese di gestione dei canali e delle opere di miglioramento, per i primi la normativa regionale di dettaglio ne prevede la determinazione all'esito di una procedura negoziale tra il consorzio e l'utente; pertanto, le relative controversie non rientrano nella giurisdizione delle commissioni tributarie ma restano devolute a quella del giudice ordinario» (Cass.

SU, ord. 5 dicembre 2019, n. 31760; si vedano anche Cass.

SU, ord.20 febbraio 2017, n. 4309).

1.4. Ancor più di recente, in controversia riguardante l’applicazione di legge regionale della Campania, ma – come esattamente evidenziato dal Procuratore Generale – tale da riprendere sostanzialmente tematiche analoghe a quelle in questa sede affrontata, con l’ordinanza n. 6463/20020, depositata il 6 marzo 2020 (si veda anche Cass.

SU, ord. 26 giugno 2020, n. 12867), di là dal mero riferimento al termine letterale canone ivi adoperato – che qui non ricorre – questa Corte evidenziò che la mancanza, o come va aggiunto, nel caso di specie, l’incompletezza delle disposizioni attuative della Convenzione in questo caso stipulata tra gli enti, è questione che è irrilevante in sede di giurisdizione, in quanto attinente al merito (cfr. le già citate Cass.

SU, ord. n. 6463/2020 e Cass.

SU, ord. n. 4309/2017, nonché Cass.

SU, 7 marzo 2018, n. 5399), come attinente al merito è il problema del rinvio da parte della convenzione a successive attività determinative degli indici di beneficio e de lla rendicontazione dei costi.

1.5. D’altronde, ove volesse seguirsi il percorso argomentativo del ricorrente, dovrebbe pervenirsi alla conclusione che il radicarsi della giurisdizione in capo al giudice ordinario o tributario sarebbe soggetto ad eventi estranei all’accordo negoziale tra le parti e successivi al medesimo, che attengono piuttosto alla sua attuazione e/o esecuzione, rilevando piuttosto sul piano dell’inadempimento di quanto stabilito dalla fonte di natura contrattuale.

1.6. Va, infine, osservato, come puntualmente rilevato nelle conclusioni scritte del Procuratore Generale, che l’approdo interpretativo, in questa sede ulteriormente ribadito, cui è pervenuta la giurisprudenza di queste Sezioni Unite, risulta avallato dalla Corte costituzionale, che nello scrutinio di legittimità costituzionale della L. Regione Calabria 23 luglio 2003, n. 11 (art. 23, comma 1, lett.a), con la sentenza 19 ottobre 2018, n. 188, ebbe ad affermare, richiamando il diritto vivente, che «il beneficio che giustifica l’assoggettamento a contribuzione consortile non è legato, con nesso sinallagmatico di corrispettività, all’attività di bonifica, come sarebbe se si trattasse di un canone o di una tariffa, che invece tale nesso sinallagmatico presuppongono».

2. Alla stregua delle considerazioni che precedono, deve dichiararsi la giurisdizione spettante al giudice ordinario.

3. Le spese restano rimesse al merito.

P.Q.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
4 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19883/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] I RIFIUTI E [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , elettivamente domiciliato presso l’indirizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL] in virtù di procura speciale in calce al ricorso -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- Per il regolamento di giurisdizione del giudizio pendente dinanzi allaCorte di Giustizia tributaria di primo grado di Potenza al n.RGR 68/2023 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/03/2024dal Consigliere dott. L ucio N apolitano ; Lette le conclusioni scritte rese dal Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestodichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario. [OSCURATO:PERSONA] L’Ente di Governo per i rifiuti e le risorse idriche della Basilicata (di seguito EGRIB), in persona del legale rappresentante pro- tempore, impugnò dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Potenza la cartella di pagamento n. 092 2022 00079106 88 000, notificatagli il 30 novembre 2022, nella quale erano confluiti plurimi ruoli, ciascuno riferito alla quota consortile ritenuta dovuta dall’ente, ex art. 10, comma 2, della L. Reg. Basilicata n. 1/2017, per gli anni dal 2018 al 2021 compreso,per l’importo complessivo di euro 1.585.990,94, oltre diritti di notifica. A sostegno dell’impugnazione proposta prospettò l’illegittimità costituzionale della legge regionale n. 1/2017, nella parte in cui individua soggetti passivi tenuti al versamento delle quote consortili diversi dai proprietari degli immobili ricompresi nel perimetro consortile, nonché l’inapplicabilità del citato art. 10, comma 2, della suddetta legge regionale, per mancanza di provvedimenti attuativi e per violazione dell’obbligo di rendicontazione delle spese. Si costituì con proprie controdeduzioni il Consorzio di Bonifica della Basilicata, eccependo in via pregiudiziale l’inammissibilità dell’avverso ricorso per difetto di giurisdizione del giudice tributario, ritenendo doversi radicare la giurisdizione in capo al giudice ordinario. Osservò che i contributi in oggetto che il gestore del servizio idrico integrato era tenuto a versare, per la quota riferibile alle acque meteoritiche non ricomprese nella definizione di “acque reflue urbane”, di cui all’art. 74, comma 1, lett. i) del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per le spese delle attività di bonifica in relazione al beneficio tratto, nell’ambito del servizio ad esso affidato, dalla gestione delle opere di bonifica, del reticolo e delle opere idrauliche, erano frutto di determinazione di tipo negoziale, prevedendo il successivo terzo comma dell’art. 10 della citata legge regionale la stipula di apposita convenzione tra ente di governo delle risorse idriche e Consorzio di bonifica, per cui la somma richiesta non poteva assumere natura di tributo, ponendosi in rapporto di sinallagma. Dinanzi al giudice tributario si costituì con proprie controdeduzioni anche Agenzia delle entrate – [OSCURATO:PERSONA], chiedendo il rigetto dell’avverso ricorso, eccependo comunque il difetto della propria legittimazione passiva e chiedendo pronunciarsi la propria estromissione dal giudizio. In pendenza del giudizio di merito parte ricorrente ha quindi proposto dinanzi a queste Sezioni Unite regolamento preventivo di giurisdizione per sentire dichiarare che la giurisdizione appartiene al giudice tributario. Il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte, chiedendo dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario. L’ente ricorrente ha depositato memoria. Le controparti del giudizio di merito non hanno svolto difese in questa sede. [OSCURATO:PERSONA] 1.Va ribadita, in sede di affermazione della giurisdizione del giudice ordinario, la giurisprudenza di queste Sezioni Unite in materia. I “contributi” di cui si discorre con riferimento alla fattispecie in esame hanno, come proprio riferimento nella normativa primaria statale, il disposto dell’art. 166, comma 3, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ed hanno diversa natura rispetto ai contributi imposti ai proprietari degli immobili dai consorzi di bonifica nel perimetro del cui comprensorio sono posti gli immobili, ai sensi dell’art. 860 cod. civ., i quali ultimi hanno pacificamente natura di tributo. Nella fattispecie in esame, che riguarda la disciplina dettata dalla Legge della Regione Basilicata n. 1/2017, essa, all’art. 10, recante “Disposizioni sul servizio idrico integrato”, per quanto qui di rilievo, ai commi 2 e 3, dispone quanto segue: «2. Il gestore del servizio idrico integrato e i comuni per l’eventuale quota riferibile alle acque meteoritiche non ricomprese nella definizione di “acque reflue urbane” di cui all’art. 74, comma 1, lett. i) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono tenuti a contribuire alle spese delle attività di bonifica in relazione al beneficio che traggono, nell’ambito dei servizi loro affidati, dalla gestione delle opere di bonifica, del reticolo e delle opere idrauliche». «3. Ai fini di cui al comma 2, il Consorzio di bonifica stipula apposita convenzione con l’Ente di governo delle risorse idriche sulla base dello schema di convenzione approvato dalla Giunta regionale la quale esercita i poteri sostitutivi ove fra i predetti enti non venga stipulata la convenzione nel termine assegnato dalla stessa Regione». 1.2. È pacifico, in fatto, che detta convenzione sia intervenuta tra i predetti enti in data 13.4.2018. Sostiene l’ente ricorrente che tuttavia, avuto riguardo a quanto previsto specificamente dall’art. 2, comma 1, della Convenzione, che rinvia alla determinazione del contributo mediante applicazione degli “indici di beneficio idraulico” che sarebbero poi dovuti confluire nel piano di classifica del Consorzio di Bonifica della Basilicata, la cui determinazione presupponeva una serie di attività preparatorie da parte del Consorzio di Bonifica, e che del pari è mancata l’attività di rendicontazione dei costi (art. 5 della convenzione medesima) sicché dette disposizioni non possono ritenersi cogenti, ponendosi pertanto la pretesa del Consorzio, in relazione al servizio reso, sul piano della commutatività e non della sinallagmaticità, come dovrebbe essere con riferimento ad un canone. Il fatto che poi sia stato previsto dalla l. r. n. 1/2017 della Basilicata l’esercizio di poteri sostitutivi da parte della Giunta regionale in caso di mancata stipula della convenzione confermerebbe che la stessa avrebbe natura di accordo sostitutivo del provvedimento, come tale di attuazione del tributo. 1.3. La tesi esposta dell’ente ricorrente non può essere condivisa. Queste Sezioni Unite, quantunque in relazione a diverse leggi regionali, hanno più volte affermato in materia il principio secondo cui «[i]n tema di consorzi di bonifica, i canoni dovuti per l'utilizzo dei canali consortili come recapito di scarichi, anche se di acque meteoriche o depurate, da parte di soggetti, quali i comuni, che non possono qualificarsi appartenenti al consorzio per non essere proprietari dei fondi compresi nel relativo ambito territoriale, si distinguono dai contributi di bonifica dovuti dai proprietari dei detti fondi, in quanto, mentre questi ultimi sono versati in adempimento di un'obbligazione tributaria determinata direttamente dal consorzio quale contributo "pro quota" dei consorziati alle spese di gestione dei canali e delle opere di miglioramento, per i primi la normativa regionale di dettaglio ne prevede la determinazione all'esito di una procedura negoziale tra il consorzio e l'utente; pertanto, le relative controversie non rientrano nella giurisdizione delle commissioni tributarie ma restano devolute a quella del giudice ordinario» (Cass. SU, ord. 5 dicembre 2019, n. 31760; si vedano anche Cass. SU, ord.20 febbraio 2017, n. 4309). 1.4. Ancor più di recente, in controversia riguardante l’applicazione di legge regionale della Campania, ma – come esattamente evidenziato dal Procuratore Generale – tale da riprendere sostanzialmente tematiche analoghe a quelle in questa sede affrontata, con l’ordinanza n. 6463/20020, depositata il 6 marzo 2020 (si veda anche Cass. SU, ord. 26 giugno 2020, n. 12867), di là dal mero riferimento al termine letterale canone ivi adoperato – che qui non ricorre – questa Corte evidenziò che la mancanza, o come va aggiunto, nel caso di specie, l’incompletezza delle disposizioni attuative della Convenzione in questo caso stipulata tra gli enti, è questione che è irrilevante in sede di giurisdizione, in quanto attinente al merito (cfr. le già citate Cass. SU, ord. n. 6463/2020 e Cass. SU, ord. n. 4309/2017, nonché Cass. SU, 7 marzo 2018, n. 5399), come attinente al merito è il problema del rinvio da parte della convenzione a successive attività determinative degli indici di beneficio e de lla rendicontazione dei costi. 1.5. D’altronde, ove volesse seguirsi il percorso argomentativo del ricorrente, dovrebbe pervenirsi alla conclusione che il radicarsi della giurisdizione in capo al giudice ordinario o tributario sarebbe soggetto ad eventi estranei all’accordo negoziale tra le parti e successivi al medesimo, che attengono piuttosto alla sua attuazione e/o esecuzione, rilevando piuttosto sul piano dell’inadempimento di quanto stabilito dalla fonte di natura contrattuale. 1.6. Va, infine, osservato, come puntualmente rilevato nelle conclusioni scritte del Procuratore Generale, che l’approdo interpretativo, in questa sede ulteriormente ribadito, cui è pervenuta la giurisprudenza di queste Sezioni Unite, risulta avallato dalla Corte costituzionale, che nello scrutinio di legittimità costituzionale della L. Regione Calabria 23 luglio 2003, n. 11 (art. 23, comma 1, lett.a), con la sentenza 19 ottobre 2018, n. 188, ebbe ad affermare, richiamando il diritto vivente, che «il beneficio che giustifica l’assoggettamento a contribuzione consortile non è legato, con nesso sinallagmatico di corrispettività, all’attività di bonifica, come sarebbe se si trattasse di un canone o di una tariffa, che invece tale nesso sinallagmatico presuppongono». 2. Alla stregua delle considerazioni che precedono, deve dichiararsi la giurisdizione spettante al giudice ordinario. 3. Le spese restano rimesse al merito. P.Q.
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