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Corte di giustizia UEsentenzaSezione IDecisione del 11 febbraio 2026

Corte di giustizia UE/2026

ECLI:EU:C:2026:862
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Edizione provvisoria SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione) 15 ottobre 2026 ( * ) « Rinvio pregiudiziale – Mercato interno dell’energia elettrica – Regolamento (UE) 2019/943 – Articolo 18, paragrafo 1 – Direttiva (UE) 2019/944 – Articolo 9, articolo 57, paragrafi 4 e 5, e articolo 59, paragrafo 1, lettera a) – Corrispettivi di accesso alle reti, utilizzo delle reti e potenziamento – Costi non correlati a sostegno di altri obiettivi politici – Normativa nazionale che impone di tener conto, nelle tariffe di rete, dei costi correlati agli obblighi di servizio pubblico imposti ai gestori delle reti di distribuzione – Indipendenza dell’autorità di regolazione nazionale nell’esercizio dei suoi compiti e delle sue competenze – Metodologia tariffaria per la distribuzione di energia elettrica che utilizza un metodo basato sull’evoluzione dei costi storici » Nella causa C‑199/25, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dallo Hof van beroep te Brussel (corte d’appello di Bruxelles, Belgio), con decisione del 19 febbraio 2025, pervenuta in cancelleria l’11 marzo 2025, nel procedimento [OSCURATO:PERSONA]Vilvoorde, già [OSCURATO:PERSONA],

[OSCURATO:PERSONA],

già [OSCURATO:PERSONA] voor de Energiedistributie in de [OSCURATO:PERSONA] en het Antwerpse (IVEKA),

[OSCURATO:PERSONA] IMEWO,

già [OSCURATO:PERSONA] voor Energievoorziening in [OSCURATO:PERSONA]- en Oost-Vlaanderen (IMEWO),

[OSCURATO:PERSONA],

già [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] voor Gas en Elektriciteit van het Westen (GASELWEST), [OSCURATO:PERSONA]Dijle, già [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (P.B.E.), [OSCURATO:PERSONA]Vlaanderen, già [OSCURATO:PERSONA] voor Energieleveringen in [OSCURATO:PERSONA]-Vlaanderen (INTERGEM),

[OSCURATO:PERSONA],

[OSCURATO:PERSONA]

contro

[OSCURATO:PERSONA],

già [OSCURATO:PERSONA] van de [OSCURATO:PERSONA] (VREG), LA CORTE (Quarta Sezione), composta da

I. Jarukaitis, presidente di sezione, R. Frendo, N. Jääskinen, M. Condinanzi (relatore) e A. Kornezov, giudici, avvocato generale: A. Rantos cancelliere: A. Lamote, amministratrice vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza dell’11 febbraio 2026, considerate le osservazioni presentate: – per [OSCURATO:PERSONA]Vilvoorde, già [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], già [OSCURATO:PERSONA] voor de Energiedistributie in de [OSCURATO:PERSONA] en het Antwerpse (IVEKA), [OSCURATO:PERSONA] IMEWO, già [OSCURATO:PERSONA] voor Energievoorziening in [OSCURATO:PERSONA]- en Oost-Vlaanderen (IMEWO), [OSCURATO:PERSONA], già [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] voor Gas en Elektriciteit van het Westen (GASELWEST), [OSCURATO:PERSONA]Dijle, già [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (P.B.E.), [OSCURATO:PERSONA]Vlaanderen, già [OSCURATO:PERSONA] voor Energieleveringen in [OSCURATO:PERSONA]-Vlaanderen (INTERGEM), [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], da T. Chellingsworth, P. Neven e L. Pellens, advocaten; – per il [OSCURATO:PERSONA], già [OSCURATO:PERSONA] van de [OSCURATO:PERSONA] (VREG), da

V. Verbelen e D. Verhoeven, advocaten; – per il governo belga, da S. Baeyens, P. Cottin e C. Pochet, in qualità di agenti, assistiti da C. Mathieu, S. Spiniello, F. Vandendriessche e P. Wytinck, advocaten; – per il governo finlandese, da M. Pere, in qualità di agente; – per la Commissione europea, da A. Baeckelmans, O. Beynet, T. Scharf e G. Wils, in qualità di agenti, sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 7 maggio 2026, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La presente domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sul mercato interno dell’energia elettrica (GU 2019, L 158, pag. 54). 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra dieci gestori delle reti di distribuzione di energia elettrica e di gas naturale situati nelle Fiandre (Belgio) (in prosieguo: i «GRD ricorrenti») e il [OSCURATO:PERSONA], già [OSCURATO:PERSONA] van de [OSCURATO:PERSONA] (ente regolatore fiammingo dell’energia elettrica e del gas; in prosieguo: il «VREG»), relativamente alla legittimità della decisione BESL‑2024‑41 di quest’ultimo, che stabilisce il metodo tariffario applicabile alla distribuzione di energia elettrica e di gas naturale durante il periodo di regolazione 2025-2028 (in prosieguo: la «decisione controversa»).

Contesto normativo Diritto dell ’ Unione Regolamento 2019/943 3 L’articolo 1 del regolamento 2019/943, intitolato «Oggetto e ambito di applicazione», dispone quanto segue: «Il presente regolamento mira a:

a) porre le basi per conseguire gli obiettivi dell’Unione dell’energia in modo efficiente, in particolare il quadro 2030 delle politiche per l’energia e il clima, grazie a segnali di mercato che indichino una maggiore efficienza, una percentuale più elevata di fonti energetiche rinnovabili, sicurezza dell’approvvigionamento, flessibilità, sostenibilità, decarbonizzazione e innovazione;

b) definire i principi fondamentali di mercati dell’energia elettrica efficienti e integrati, che consentano un accesso non discriminatorio a tutti i fornitori di risorse e ai clienti dell’energia elettrica, responsabilizzino i consumatori, assicurino la competitività sul mercato globale, la gestione della domanda, lo stoccaggio di energia e l’efficienza energetica, agevolino l’aggregazione della domanda distribuita e dell’offerta, e consentano l’integrazione del mercato e del settore e la remunerazione a prezzi di mercato dell’energia elettrica generata da fonti rinnovabili; (…)». 4 L’articolo 18 di tale regolamento, intitolato «Corrispettivi di accesso alle reti, utilizzo delle reti e potenziamento», prevede che: «1.

I corrispettivi applicati dai gestori della rete per l’accesso alla rete, compresi i corrispettivi per la connessione alla rete, per l’utilizzo della rete e, ove applicabile, per il potenziamento della rete, sono correlati ai costi, trasparenti, tengono conto della necessità di garantire la sicurezza della rete e la sua flessibilità e danno riscontro ai costi effettivi sostenuti, purché questi corrispondano a quelli di un gestore di rete efficiente e comparabile dal punto di vista strutturale, e siano stati applicati in modo non discriminatorio.

Tali corrispettivi non includono costi non correlati a sostegno di altri obiettivi politici. (…) [I]l metodo utilizzato per definire i corrispettivi di rete sostiene in modo neutrale l’efficienza globale del sistema nel lungo termine tramite i segnali di prezzo ai clienti e ai produttori ed è applicato in particolare in modo da non operare discriminazioni, positive o negative, tra la produzione connessa a livello di distribuzione e la produzione connessa a livello di trasmissione. (…)

2. Le metodologie relative alle tariffe riflettono i costi fissi degli operatori dei sistemi di trasmissione e degli operatori dei sistemi di distribuzione [in prosieguo: i «gestori delle reti di distribuzione» o, anche, i «GRD»] e forniscono incentivi adeguati ai gestori dei sistemi di trasmissione e ai [GRD], sia a breve che a lungo termine, al fine di migliorare l’efficienza, compresa l’efficienza energetica, promuovere l’integrazione del mercato e la sicurezza dell’approvvigionamento, sostenere investimenti efficienti, sostenere le attività di ricerca correlate e agevolare l’innovazione nell’interesse del consumatore in settori quali la digitalizzazione, i servizi di flessibilità e l’interconnessione. (…)

4. Nella fissazione dei corrispettivi di accesso alla rete si tiene conto di quanto segue: (…)

b) i versamenti effettivi effettuati e percepiti nonché i versamenti attesi per periodi futuri, stimati sulla base dei periodi passati. (…)

7. Le tariffe di distribuzione sono correlate ai costi tenendo conto dell’utilizzo della rete di distribuzione da parte degli utenti del sistema, che comprendono i clienti attivi.

Le tariffe di distribuzione possono contenere elementi connessi alla capacità di connessione alla rete e possono essere differenziate sulla base dei profili di consumo o di generazione di tali utenti. (…)

8. Le metodologie di distribuzione delle tariffe forniscono incentivi ai [GRD] per una gestione e uno sviluppo delle loro reti il più efficienti possibile sul piano dei costi, anche mediante la fornitura di servizi.

A tal fine, le autorità di regolazione considerano ammissibili i costi pertinenti, li includono nelle tariffe di distribuzione e possono introdurre obiettivi di prestazione allo scopo di incentivare i [GRD] ad aumentare l’efficienza delle loro reti, (…) (…)

10. Le autorità di regolazione tengono debitamente conto delle migliori pratiche al momento della fissazione o dell’approvazione delle tariffe di trasmissione e delle tariffe di distribuzione o delle relative metodologie a norma dell’articolo 59 della direttiva (UE) 2019/944 [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (GU 2019, L 158, pag. 125)]».

Direttiva 2019/944 5 I considerando 80, 87 e 90 della direttiva 2019/944 enunciano quanto segue: «(80) Ai fini del buon funzionamento del mercato interno dell’energia elettrica, occorre che i regolatori dell’energia possano prendere decisioni su tutti gli aspetti della regolamentazione ed essere interamente indipendenti da altri interessi pubblici o privati. (…) (…) (87) La presente direttiva (…) non priv[a] gli [OSCURATO:PERSONA] membri della possibilità di stabilire ed emanare la propria politica energetica nazionale.

Ne consegue che, sulla base delle disposizioni costituzionali di uno Stato membro, potrebbe rientrare nella competenza degli [OSCURATO:PERSONA] membri di determinare il quadro strategico in cui le autorità di regolazione devono operare, ad esempio per quanto riguarda la sicurezza dell’approvvigionamento.

Tuttavia, gli orientamenti generali in materia di politica energetica formulati dallo Stato membro non dovrebbero incidere sull’indipendenza o l’autonomia delle autorità di regolazione. (…) (90) La presente direttiva dovrebbe essere letta in combinato disposto con il regolamento [2019/943], che sancisce i principi chiave del nuovo assetto del mercato dell’energia elettrica, grazie ai quali sarà possibile compensare meglio la flessibilità, inviare adeguati segnali di prezzo e assicurare lo sviluppo di mercati integrati a breve termine ben funzionanti.

Il regolamento [2019/943] stabilisce inoltre nuove norme per vari aspetti, tra cui i meccanismi di regolazione della capacità e la cooperazione tra i gestori dei sistemi di trasmissione». 6 L’articolo 9 di tale direttiva, intitolato «Obblighi di servizio pubblico», ai paragrafi 2 e 3 dispone quanto segue: «2.

Nel pieno rispetto delle pertinenti disposizioni del TFUE, in particolare dell’articolo 106, gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono, nell’interesse economico generale, imporre alle imprese che operano nel settore dell’energia elettrica obblighi relativi al servizio pubblico concernenti la sicurezza, compresi la sicurezza dell’approvvigionamento, la regolarità, la qualità e il prezzo delle forniture, nonché la tutela dell’ambiente, compresa l’efficienza energetica, l’energia da fonti rinnovabili e la protezione del clima.

Questi obblighi sono chiaramente definiti, trasparenti, non discriminatori e verificabili, e garantiscono alle imprese dell’Unione [europea] che operano nel settore dell’energia elettrica parità di accesso ai consumatori nazionali. (…)

3. Ove siano previste compensazioni finanziarie, altre forme di compensazione e diritti esclusivi che uno Stato riconosce per l’adempimento degli obblighi di cui al presente articolo, paragrafo 2, o per la fornitura del servizio universale di cui all’articolo 27, ciò avviene in maniera trasparente e non discriminatoria». 7 L’articolo 57 di tale direttiva, intitolato «Designazione ed indipendenza delle autorità di regolazione», ai paragrafi 4 e 5 prevede che: «4. [OSCURATO:PERSONA] membri garantiscono l’indipendenza dell’autorità di regolazione e provvedono affinché essa eserciti i suoi poteri con imparzialità e trasparenza.

A tal fine, gli [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono affinché, nell’esercizio delle competenze ad essa conferite dalla presente direttiva e dalla normativa connessa, l’autorità di regolazione:

a) sia giuridicamente distinta e funzionalmente indipendente da altri soggetti pubblici o privati;

b) garantisca che il suo personale e le persone responsabili della sua gestione:

i) agiscano in maniera indipendente da qualsiasi interesse commerciale; e ii) non sollecitino né accettino istruzioni dirette da alcun governo o da altri soggetti pubblici o privati nell’esercizio delle funzioni di regolazione.

Tale requisito lascia impregiudicati la stretta cooperazione, se del caso, con altre pertinenti autorità nazionali, o gli orientamenti di politica generale elaborati dal governo, non connessi con i compiti e le competenze di regolazione di cui all’articolo 59.

5. Per tutelare l’indipendenza dell’autorità di regolazione gli [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono in particolare affinché:

a) l’autorità di regolazione possa prendere decisioni autonome, in maniera indipendente da qualsiasi organo politico; (…)». 8 L’articolo 59 della medesima direttiva, intitolato «Compiti e competenze delle autorità di regolazione», al paragrafo 1 dispone quanto segue: «L’autorità di regolazione ha i seguenti compiti:

a) stabilire o approvare, in base a criteri trasparenti, tariffe di trasmissione o distribuzione o le relative metodologie di calcolo, o entrambe; (…)». 9 L’allegato I alla direttiva 2019/944, intitolato «Requisiti minimi di fatturazione e relative informazioni», al punto 3 prevede quanto segue: «Il prezzo applicato al cliente finale è la somma delle tre componenti seguenti: la componente relativa all’energia e all’approvvigionamento, la componente relativa alla rete (di trasmissione e distribuzione) e la componente che comprende imposte, tributi, canoni e oneri.

Per le tre componenti del prezzo per il cliente finale presentate nelle fatture si usano in tutta l’Unione le definizioni comuni stabilite nel regolamento (UE) 2016/1952 del Parlamento europeo e del Consiglio[, del 26 ottobre 2016, relativo alle statistiche europee sui prezzi di gas naturale ed energia elettrica e che abroga la direttiva 2008/92/CE (GU 2016, L 311, pag. 1)]».

Regolamento 2016/1952 10 L’allegato II, punto 5, lettera a), al regolamento 2016/1952 precisa che il prezzo finale applicato al cliente per fascia di consumo di energia elettrica corrisponde alla somma delle tre componenti principali, ossia la componente relativa a energia e approvvigionamento, la componente pertinente alla rete (trasmissione e distribuzione) e la componente relativa a imposte, canoni, tributi e oneri.

In particolare, la componente pertinente alla rete include, per i consumatori finali, i costi collegati alla trasmissione e alla distribuzione, le perdite legate alla trasmissione e alla distribuzione, i costi per l’uso della rete, i costi dei servizi post vendita, i costi di manutenzione, i costi per l’affitto dei contatori nonché per la misurazione.

Per contro, la componente che raggruppa le imposte, i canoni, i tributi e gli oneri è definita come la somma delle diverse sottocomponenti elencate in tale punto 5, lettera a), tra le quali figurano in particolare le imposte, i canoni, i tributi o gli oneri collegati alla promozione delle fonti di energia rinnovabili, dell’efficienza energetica e della cogenerazione.

Diritto belga 11 L’articolo 4.1.30, paragrafo 1, del decreet van 8 mei 2009 houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid (Energiedecreet) [decreto dell’8 maggio 2009, recante disposizioni generali in materia di politica energetica (decreto sull’energia)], (

[OSCURATO:PERSONA],

7 luglio 2009, pag. 46145), adottato dal [OSCURATO:PERSONA] (Regione fiamminga), nella versione applicabile ai fatti di cui al procedimento principale (in prosieguo: il «decreto sull’energia»), enuncia quanto segue: «Il [VREG] stabilisce un metodo tariffario ed esercita la propria competenza tariffaria allo scopo di favorire una regolamentazione stabile e prevedibile che contribuisca al buon funzionamento del libero mercato e che consenta ai [GRD] di effettuare gli investimenti necessari nelle loro reti di distribuzione». 12 L’articolo 4.1.32, paragrafo 1, di tale decreto così dispone: «Il [VREG] stabilisce il metodo tariffario, tenendo conto, al contempo, delle seguenti linee direttrici: (…) 5° le tariffe riflettono i costi effettivamente sostenuti, purché corrispondano a quelli di un soggetto o attività analoga efficiente; (…) 10° i costi relativi all’esecuzione del bilancio dei compiti di servizio pubblico, imposti dal decreto o in forza dello stesso, che non sono finanziati da imposte, tasse, sovvenzioni, contributi e canoni, sono contabilizzati nelle tariffe in modo trasparente e non discriminatorio, previa verifica del [VREG]; (…)».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali 13 I GRD ricorrenti sono stati designati dal VREG per gestire le reti di distribuzione di energia elettrica e di gas naturale in determinate zone situate nelle Fiandre. 14 La gestione di tali reti comporta costi per i GRD ricorrenti, che possono essere recuperati presso gli utenti di dette reti, entro certi limiti e a determinate condizioni, mediante tariffe per la distribuzione dell’energia elettrica e del gas naturale (in prosieguo: le «tariffe di rete»).

Tuttavia, dato che i GRD ricorrenti costituiscono monopoli legali, il VREG regola tali tariffe determinando il metodo tariffario applicabile.

Tale metodo, generalmente stabilito per un periodo di quattro anni, fissa il livello di ricavi che i GRD ricorrenti sono autorizzati a percepire mediante tariffe di rete per coprire i loro costi operativi. 15 Il ricavo così autorizzato copre due categorie di costi.

Da un lato, una componente di tale ricavo copre i costi esogeni, vale a dire i costi sui quali i GRD ricorrenti non possono esercitare alcuna influenza e che non possono essere ridotti da una gestione più efficiente.

Tali costi sono integralmente trasferiti sugli utenti delle reti di distribuzione mediante tariffe di rete. 16 Dall’altro lato, un’altra componente di detto ricavo copre i costi endogeni, vale a dire i costi ragionevoli e necessari connessi alla gestione delle reti e dei dati, sui quali i GRD ricorrenti possono esercitare un’influenza, quali i costi di ammortamento, gli oneri di gestione e i costi relativi al capitale investito. 17 Il 21 giugno 2024 il VREG ha adottato, sulla base del decreto sull’energia, la decisione controversa che fissa il metodo tariffario applicabile alla distribuzione di energia elettrica e di gas naturale per il periodo 2025-2028.

Tale metodo comprende formule destinate a determinare il ricavo autorizzato a copertura dei costi endogeni ragionevoli e necessari dei GRD ricorrenti, che corrispondono ai costi endogeni massimi che questi ultimi possono trasferire sugli utenti delle reti di distribuzione. 18 A tal fine, detto metodo terrebbe conto dell’evoluzione dei costi sostenuti dai GRD ricorrenti.

Più precisamente, in primo luogo, il VREG prende in considerazione l’evoluzione dei costi endogeni settoriali, ossia i costi endogeni aggregati di tutti i GRD situati nelle Fiandre per una stessa attività regolamentata nel corso del periodo tariffario precedente, ossia il periodo 2019-2023.

In secondo luogo, è previsto che, per tutto il periodo 2025-2028, la componente di base del ricavo autorizzato a titolo dei costi endogeni evolva annualmente in funzione dell’inflazione.

Tale componente è pertanto oggetto di una rettifica ex post sulla base dell’inflazione effettivamente constatata.

In terzo luogo, il VREG ha altresì istituito un fattore di incentivo all’efficienza denominato « frontier shift », che riflette gli incrementi di produttività realizzati dai GRD più efficienti grazie all’applicazione delle migliori pratiche e al progresso tecnologico e che, secondo tale autorità, è necessario al fine di compensare l’assenza di concorrenza effettiva tra i GRD ricorrenti.

In quarto e ultimo luogo, a tale componente di base del ricavo autorizzato per i costi endogeni sono aggiunti cinque elementi endogeni supplementari, i quali non sono rilevanti ai fini della domanda di pronuncia pregiudiziale in esame. 19 Il 19 luglio 2024 i GRD ricorrenti hanno proposto un ricorso volto all’annullamento della decisione controversa dinanzi allo Hof van beroep te Brussel (corte d’appello di Bruxelles, Belgio), giudice del rinvio.

Essi sostengono, in particolare, che il metodo tariffario per il periodo 2025-2028 viola gli articoli 4.1.30 e 4.1.32 del decreto sull’energia, la direttiva 2019/944, il principio di una tariffazione che rifletta i costi come previsto all’articolo 18 del regolamento 2019/943, nonché diversi principi connessi ad un buon andamento dell’amministrazione. 20 Nell’ambito della controversia di cui è investito il giudice del rinvio il VREG, dal canto suo, ha ammesso, in risposta ai quesiti posti da tale giudice, che il metodo tariffario per il periodo 2025-2028 potrebbe essere contrario alla seconda frase dell’articolo 18, paragrafo 1, primo comma, del regolamento 2019/943 nella misura in cui, conformemente all’articolo 4.1.32, paragrafo 1, punto 10°, del decreto sull’energia, le tariffe includerebbero costi non correlati a sostegno di altri obiettivi politici. 21 Il VREG sostiene in particolare che la normativa fiamminga impone ai GRD ricorrenti diversi obblighi di servizio pubblico (in prosieguo: gli «OSP»), alcuni dei quali presentano carattere finanziario, quali gli OSP connessi alla promozione dell’uso razionale dell’energia e delle fonti di energia rinnovabili, nonché all’acquisto di certificati verdi e di certificati di cogenerazione.

A fronte di tali obblighi, i GRD ricorrenti beneficiano di compensazioni finanziate in parte mediante risorse assegnate dall’Energiefonds (Fondo per l’Energia) e dal bilancio delle spese generali della Regione fiamminga.

Previa deduzione di tali compensazioni, i costi residui relativi agli OSP di carattere finanziario sono trasferiti sulle tariffe di rete per l’energia elettrica.

Orbene, secondo il VREG, la maggior parte di tali OSP perseguirebbe obiettivi di ordine sociale e ambientale e non sarebbero quindi connessi alla gestione delle reti di distribuzione. 22 In tali circostanze il giudice del rinvio si interroga, in primo luogo, sulla compatibilità del decreto sull’energia con l’articolo 18, paragrafo 1, primo comma, seconda frase, del regolamento 2019/943, ai sensi del quale le tariffe di rete non devono includere «costi non correlati a sostegno di altri obiettivi politici».

Secondo tale giudice, l’espressione «altri obiettivi politici» riguarderebbe finalità estranee allo sviluppo e alla gestione delle reti stesse.

A tal riguardo esso rileva che la promozione dell’uso delle fonti di energia rinnovabili, in particolare mediante l’obbligo di acquisto di certificati verdi e di certificati di cogenerazione, sembra perseguire obiettivi di politica energetica distinti da quelli relativi allo sviluppo o alla gestione efficiente delle reti di distribuzione.

Il giudice del rinvio si chiede, pertanto, se il trasferimento, sulle tariffe di rete, di una parte dei costi connessi agli OSP, che non sono altrimenti finanziati, sia compatibile con l’articolo 18, paragrafo 1, primo comma, seconda frase, del regolamento 2019/943, posto che tali costi non presentano alcun nesso con la gestione delle reti. 23 In secondo luogo, tale giudice nutre dubbi quanto alla conformità con l’articolo 18, paragrafo 1, primo comma, prima frase, del regolamento 2019/943 di un metodo tariffario basato sui costi storici dei GRD ricorrenti, senza controllo apparente dell’efficienza di tali costi.

Tale disposizione esigerebbe che i costi trasferiti sugli utenti delle reti corrispondano a quelli di un GRD efficiente e dotato di una struttura comparabile, il che, secondo detto giudice, implicherebbe che le tariffe di rete richieste dai GRD ricorrenti non possono eccedere il livello che risulterebbe da un mercato concorrenziale.

A tal riguardo, pur ammettendo che il ricorso a dati storici possa presentare una certa rilevanza, lo stesso giudice si chiede se una regolazione tariffaria basata esclusivamente sulla copertura di tali costi, senza un meccanismo di valutazione della loro efficacia, sia compatibile con l’obiettivo perseguito dal regolamento 2019/943 e, più in generale, con la finalità stessa di qualsiasi regolamentazione applicabile ad un mercato monopolistico, consistente nel prevenire la fissazione di prezzi superiori a quelli che esisterebbero in un contesto concorrenziale. 24 In terzo e ultimo luogo, il giudice del rinvio si interroga sulla possibilità di mantenere temporaneamente gli effetti del metodo tariffario adottato mediante la decisione controversa qualora quest’ultimo dovesse essere considerato contrario al diritto dell’Unione.

Esso ritiene che, conformemente alla giurisprudenza della Corte, motivi imperativi di certezza del diritto sembrino giustificare il mantenimento provvisorio degli effetti dell’articolo 4.1.32, paragrafo 1, punto 10°, del decreto sull’energia e/o della decisione controversa, in tale ipotesi.

Al riguardo, detto giudice rileva che un annullamento senza modulazione nel tempo potrebbe pregiudicare la certezza del diritto. 25 In tali circostanze, lo Hof van beroep te Brussel (corte d’appello di Bruxelles) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se l’articolo 18, paragrafo 1, primo comma, seconda frase, del regolamento [2019/943], debba essere interpretato nel senso che esso osta a una disposizione nazionale come l’articolo 4.1.32, paragrafo 1, punto 10 o , del [decreto sull’energia] che dispone che i costi per gli [OSP] imposti dal decreto o in forza di esso, e che non siano finanziati da imposte, tasse, sovvenzioni, contributi e canoni, vengano addebitati nelle tariffe. 2) Se l’articolo 18, paragrafo 1, primo comma, prima frase, del regolamento [2019/943] debba essere interpretato nel senso che esso osta alla definizione, ad opera di un’autorità di regolazione, di una metodologia tariffaria per la distribuzione di elettricità che, per quanto riguarda una quota significativa dei costi dei [GRD] assoggettati a una regolamentazione dei ricavi, si avvale di un metodo basato sull’andamento storico dei costi (che stabilisce i ricavi sulla base dei costi del passato), di per sé, oppure se l’applicazione di questo metodo debba essere corroborata da un controllo del livello dei costi storici in relazione alla loro efficacia. 3) Qualora [il giudice del rinvio], sulla base delle risposte alle questioni sopra formulate, giungesse alla conclusione che il VREG viola uno o più obblighi derivanti dalle disposizioni menzionate nelle questioni stesse, se esso possa mantenerne provvisoriamente in vigore gli effetti al fine di evitare un’incertezza del diritto».

Sulle questioni pregiudiziali Sulla prima questione 26 In via preliminare occorre ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, nell’ambito della procedura di cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte istituita dall’articolo 267 TFUE, spetta a quest’ultima fornire al giudice nazionale una soluzione utile che gli consenta di dirimere la controversia che gli è sottoposta.

In tale prospettiva spetta alla Corte, se necessario, riformulare le questioni che le sono sottoposte.

Inoltre, la Corte può essere indotta a prendere in considerazione norme del diritto dell’Unione alle quali il giudice nazionale non ha fatto riferimento nella questione pregiudiziale [v. sentenze del 20 marzo 1986, Tissier, 35/85, EU:C:1986:143, punto 9, e del 5 dicembre 2019, [OSCURATO:PERSONA] (Riconoscimento ed esecuzione delle sanzioni pecuniarie), C‑671/18, EU:C:2019:1054, punto 26 e giurisprudenza citata]. 27 Infatti la circostanza che, formalmente, il giudice del rinvio abbia incluso, nelle sue questioni, alcune determinate disposizioni del diritto dell’Unione non impedisce alla Corte di fornirgli tutti gli elementi interpretativi che possano essere utili per definire il procedimento principale, traendo dall’insieme degli elementi forniti da tale giudice, in particolare dalla motivazione della decisione di rinvio, gli elementi del diritto dell’Unione che richiedono un’interpretazione, tenuto conto dell’oggetto della controversia (v. sentenze del 29 novembre 1978, Redmond, 83/78, EU:C:1978:214, punto 26, e del 22 gennaio 2026, Secab, C‑423/23, EU:C:2026:32, punto 29). 28 Nel caso di specie, con la sua prima questione, il giudice del rinvio si chiede se l’articolo 18, paragrafo 1, primo comma, seconda frase, del regolamento 2019/943, nella parte in cui tale disposizione vieta di includere nei corrispettivi di accesso alle reti costi non correlati a sostegno di altri obiettivi politici, debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che prevede di tener conto, nelle tariffe di rete, dei costi connessi all’adempimento degli OSP imposti da tale normativa ai GRD, quando tali costi non siano finanziati mediante imposte, tasse, sovvenzioni, contributi o canoni. 29 Detto giudice cerca quindi di determinare se il fatto di integrare, nelle tariffe di rete, in forza di una disposizione regolamentare nazionale, i costi connessi agli OSP – laddove tali OSP non presentino prima facie alcun nesso diretto con la gestione della rete, rientrando piuttosto in altre politiche pubbliche, vale a dire obiettivi di politica energetica distinti da quelli relativi allo sviluppo o alla gestione efficiente delle reti di distribuzione – sia compatibile con l’articolo 18, paragrafo 1, primo comma, seconda frase, del regolamento 2019/943. 30 Orbene, al fine di rispondere utilmente alla prima questione è necessario prendere in considerazione anche le disposizioni della direttiva 2019/944, in particolare l’articolo 9, l’articolo 57, paragrafi 4 e 5, l’articolo 59, paragrafo 1, lettera a), e il punto 3 dell’allegato I a quest’ultima.

Tali disposizioni riguardano rispettivamente gli OSP, l’indipendenza delle autorità nazionali di regolazione, i compiti e le competenze di queste ultime nonché i requisiti minimi di fatturazione e le relative informazioni. 31 Occorre quindi ritenere che, con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 18, paragrafo 1, primo comma, seconda frase, del regolamento 2019/943, letto in combinato disposto con l’articolo 9, con l’articolo 57, paragrafi 4 e 5, con l’articolo 59, paragrafo 1, lettera a), e con il punto 3 dell’allegato I alla direttiva 2019/944, debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che si tenga conto, nelle tariffe di rete, dei costi connessi all’adempimento degli OSP imposti da tale normativa ai GRD, quando tali costi non siano finanziati mediante imposte, tasse, sovvenzioni, contributi o canoni. 32 Secondo costante giurisprudenza, nell’interpretare una disposizione del diritto dell’Unione si deve tener conto del tenore letterale di quest’ultima, del contesto nel quale essa s’inscrive e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (sentenze del 17 novembre 1983, Merck, 292/82, EU:C:1983:335, punto 12, e del 1º agosto 2025, Alace e Canpelli, C‑758/24 e C‑759/24, EU:C:2025:591, punto 91). 33 In primo luogo, secondo la formulazione dell’articolo 18, paragrafo 1, primo comma, del regolamento 2019/943, i corrispettivi applicati dai gestori della rete per l’accesso alla rete, compresi i corrispettivi per la connessione alla rete, per l’utilizzo della rete e, ove applicabile, per il potenziamento della rete, sono correlati ai costi, sono trasparenti, tengono conto della necessità di garantire la sicurezza della rete e la sua flessibilità e danno riscontro ai costi effettivi sostenuti, purché questi corrispondano a quelli di un gestore di rete efficiente e comparabile dal punto di vista strutturale, e siano stati applicati in modo non discriminatorio.

Inoltre, detta disposizione prevede che tali corrispettivi non debbano includere costi non correlati a sostegno di altri obiettivi politici. 34 Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 45 delle sue conclusioni, dalla formulazione di tale disposizione risulta che il legislatore dell’Unione ha inteso disciplinare i corrispettivi di accesso alla rete imponendo che i relativi costi siano connessi alla gestione della rete, ma né la formulazione di tale disposizione né quella delle altre disposizioni del regolamento 2019/943 consentono di definire, in modo univoco, le nozioni di «corrispettivi di accesso alle reti», di «costi non correlati» e di «altri obiettivi politici». 35 Per quanto riguarda, in secondo luogo, il contesto in cui si inserisce l’articolo 18, paragrafo 1, primo comma, del regolamento 2019/943, occorre rilevare anzitutto che, ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, secondo comma, di tale regolamento, il metodo utilizzato per definire i corrispettivi di rete sostiene in modo neutrale l’efficienza globale del sistema nel lungo termine tramite i segnali di prezzo ai clienti e ai produttori ed è applicato in particolare in modo da non operare discriminazioni, positive o negative, tra la produzione connessa a livello di distribuzione e quella connessa a livello di trasmissione. 36 Il paragrafo 2 di detto articolo 18 inoltre dispone, in sostanza, che le metodologie relative alle tariffe riflettano i costi fissi degli operatori dei sistemi di trasmissione e dei GRD e forniscono a questi ultimi incentivi adeguati, a breve e a lungo termine, al fine di migliorare l’efficienza, compresa l’efficienza energetica, promuovere l’integrazione del mercato e la sicurezza dell’approvvigionamento, sostenere investimenti efficienti nonché attività di ricerca correlate e agevolare l’innovazione nell’interesse del consumatore in settori quali la digitalizzazione, i servizi di flessibilità e l’interconnessione. 37 Infine, i paragrafi 7 e 8 dell’articolo 18 del regolamento 2019/943 disciplinano più specificamente le tariffe di distribuzione nonché le metodologie di distribuzione delle tariffe.

Essi prevedono, in particolare, che le prime siano correlate ai costi tenendo conto dell’utilizzo della rete di distribuzione da parte degli utenti del sistema, che comprendono i clienti attivi, e che le seconde contengano incentivi ai GRD per una gestione e uno sviluppo delle loro reti il più efficienti possibile sul piano dei costi, e possano introdurre obiettivi di prestazione allo scopo di incentivare tali gestori ad aumentare l’efficienza delle loro reti. 38 Tali disposizioni non prevedono pertanto che tali tariffe e metodologie possano includere costi relativi all’adempimento di OSP. 39 Orbene, al fine di determinare la portata dell’articolo 18, paragrafo 1, primo comma, del regolamento 2019/943, occorre ricollocare tale disposizione nel quadro normativo più ampio in cui essa rientra e tener conto, a tal riguardo, delle disposizioni della direttiva 2019/944 la quale, come risulta dal suo considerando 90, deve essere letta in combinato disposto con il regolamento 2019/943, come confermato dal riferimento esplicito a tale direttiva contenuto nell’articolo 18, paragrafo 7, del regolamento 2019/943. 40 In particolare, conformemente alle considerazioni esposte ai punti 30 e 31 della presente sentenza, occorre prendere in considerazione l’articolo 9, l’articolo 57, paragrafi 4 e 5, l’articolo 59, paragrafo 1, lettera a), e il punto 3 dell’allegato I a tale direttiva. 41 A tal riguardo, per quanto riguarda gli OSP, l’articolo 9 della direttiva 2019/944 riconosce agli [OSCURATO:PERSONA] membri un margine di discrezionalità tanto nella definizione del tipo di OSP che essi intendano imporre ai GRD che nelle modalità di finanziamento di questi ultimi.

Più in particolare, l’articolo 9, paragrafo 2, di tale direttiva prevede che, pur nel pieno rispetto delle pertinenti disposizioni del trattato sul funzionamento dell’Unione, in particolare del suo articolo 106, gli [OSCURATO:PERSONA] membri hanno il diritto di imporre, nell’interesse economico generale, siffatti obblighi alle imprese nel settore dell’energia elettrica.

Tali obblighi possono riguardare la sicurezza, compresi la sicurezza dell’approvvigionamento, la regolarità, la qualità e il prezzo delle forniture, nonché la tutela dell’ambiente, comprese l’efficienza energetica, l’energia da fonti rinnovabili e la protezione del clima.

Peraltro, l’articolo 9, paragrafo 3, di detta direttiva riconosce agli [OSCURATO:PERSONA] membri la facoltà di concedere a tali imprese, in maniera non discriminatoria e trasparente, una compensazione finanziaria, altre forme di compensazione o, ancora, diritti esclusivi in cambio dell’adempimento degli OSP imposti. 42 Inoltre occorre rilevare che, conformemente al punto 3 dell’allegato I alla direttiva 2019/944, che precisa i requisiti minimi di fatturazione e le relative informazioni, il prezzo applicato al cliente finale corrisponde alla somma delle tre componenti principali, vale a dire la componente relativa all’energia e all’approvvigionamento, la componente relativa alla rete (di trasmissione e distribuzione) e la componente comprendente imposte, tributi, canoni e oneri.

Tale punto 3 precisa altresì che le definizioni pertinenti di tali componenti figurano nel regolamento 2016/1952, il cui allegato II prevede espressamente che la terza componente relativa alle imposte, ai canoni, ai tributi e agli oneri può includere canoni collegati alla promozione delle fonti di energia rinnovabili. 43 Ne consegue che i «corrispettivi» di cui all’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento 2019/943 costituiscono solo una delle tre componenti principali del prezzo applicato al cliente finale, vale a dire quella afferente ai corrispettivi relativi alla rete (in prosieguo: i «corrispettivi di rete»). 44 Come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 55 e 56 delle sue conclusioni, tale disposizione riguarda solo i costi effettivamente sostenuti dal GRD che presentino un nesso diretto con l’utilizzo, la connessione o il potenziamento della rete, cosicché la portata di detta disposizione non può essere estesa a componenti tariffarie prive di qualsiasi nesso con l’uso effettivo della rete. 45 In tali circostanze, non si può ritenere che i costi connessi agli OSP applicati dai GRD rientrino nella nozione di «corrispettivi di rete», ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento 2019/943.

Facendo parte, in linea di principio, della terza componente del prezzo applicato al cliente finale di cui al punto 3 dell’allegato I alla direttiva 2019/944, relativa alle imposte, ai tributi, ai canoni e agli oneri, essi esulano, pertanto, dall’ambito di applicazione di tale articolo

18. 46 Peraltro, l’articolo 9 della direttiva 2019/944 non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale che prevede la facoltà per i GRD di trasferire sui clienti finali i costi connessi all’adempimento degli OSP loro imposti dallo Stato membro interessato, a condizione che i parametri e le modalità di tale finanziamento soddisfino le condizioni enunciate all’articolo 9, paragrafo 3, di detta direttiva, vale a dire, in particolare, il rispetto del principio di non discriminazione e dell’obbligo di trasparenza (v., per analogia, sentenza del 30 aprile 2020, Оvergas Mrezhi e Balgarska gazova asotsiatsia, C‑5/19, EU:C:2020:343, punto 88). 47 Per quanto riguarda l’indipendenza delle autorità di regolazione nonché i loro compiti e competenze, l’articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2019/944 dispone che gli [OSCURATO:PERSONA] membri garantiscono l’indipendenza dell’autorità di regolazione e provvedono, a tal fine, affinché, nell’esercizio dei compiti di regolamentazione che le sono conferiti da detta direttiva e dalla normativa connessa, tale autorità sia giuridicamente distinta e funzionalmente indipendente da altri soggetti pubblici o privati e che detta autorità garantisca che il suo personale e le persone responsabili della sua gestione agiscano in maniera indipendente da qualsiasi interesse commerciale e non sollecitino né accettino istruzioni dirette da alcun governo o altro soggetto pubblico o privato nell’esecuzione di tali compiti.

Tuttavia, ai sensi dell’articolo 57, paragrafo 4, lettera b), punto ii), di detta direttiva, quest’ultimo obbligo lascia impregiudicati la stretta cooperazione, se del caso, con le altre autorità nazionali, o gli orientamenti di politica generale elaborati dal governo dello Stato membro che ha designato la stessa autorità, non connessi con i compiti e le competenze di regolazione di cui all’articolo 59 della medesima direttiva che includono, conformemente al paragrafo 1, lettera a), di quest’ultimo articolo, quello di stabilire o approvare le tariffe di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica o le loro metodologie di calcolo (v., in tal senso, sentenza del 6 marzo 2025, [OSCURATO:PERSONA] e a., C‑48/23, EU:C:2025:144, punto 30). 48 Tale articolo 57 prevede, al suo paragrafo 5, primo comma, lettera a), che, al fine di tutelare l’indipendenza dell’autorità di regolazione, lo Stato membro interessato provveda in particolare affinché tale autorità possa adottare decisioni autonomamente, indipendentemente da qualsiasi organo politico (v., in tal senso, sentenza del 6 marzo 2025, [OSCURATO:PERSONA] e a., C‑48/23, EU:C:2025:144, punto 31). 49 Le disposizioni dell’articolo 57 della direttiva 2019/944 rispecchiano, in sostanza, il contenuto dei considerando 80 e 87 di tale direttiva, secondo i quali, per garantire il buon funzionamento del mercato interno dell’energia elettrica, è necessario, da un lato, che le autorità di regolazione siano in grado di adottare decisioni su tutti gli aspetti pertinenti della regolamentazione ed essere interamente indipendenti da qualsiasi altro interesse pubblico o privato e, dall’altro, che detta direttiva non privi gli [OSCURATO:PERSONA] membri della possibilità di stabilire ed emanare la propria politica energetica nazionale (sentenza del 6 marzo 2025, [OSCURATO:PERSONA] e a., C‑48/23, EU:C:2025:144, punto 32). 50 In particolare, a tal riguardo, come risulta dal considerando 87 della direttiva 2019/944 e come previsto dall’articolo 194, paragrafo 2, secondo comma, TFUE, gli [OSCURATO:PERSONA] membri hanno il diritto di determinare le condizioni di utilizzo delle loro risorse energetiche.

Tale direttiva non priva quindi gli [OSCURATO:PERSONA] membri della possibilità di stabilire ed emanare la propria politica energetica nazionale nonché di determinare il quadro strategico delle autorità di regolazione, in particolare per quanto riguarda la sicurezza dell’approvvigionamento.

Pertanto, gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono liberi di adottare la propria normativa relativa al mercato nazionale dell’energia elettrica, salvo per quanto riguarda i compiti e le competenze delle autorità di regolazione previsti dalla medesima direttiva (sentenza del 6 marzo 2025, [OSCURATO:PERSONA] e a., C‑48/23, EU:C:2025:144, punto 39). 51 Ne consegue, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 63 delle sue conclusioni, che, al fine di garantire il buon funzionamento del mercato interno dell’energia elettrica, è necessario, da un lato, che le autorità nazionali di regolazione siano autorizzate ad adottare decisioni riguardanti tutti gli aspetti della regolamentazione di loro competenza e godano di indipendenza e, dall’altro, che la direttiva 2019/944 non privi gli [OSCURATO:PERSONA] membri della facoltà di definire e di emanare la loro politica energetica nazionale, nonché di definire il contesto in cui tali autorità svolgono i loro compiti. 52 Orbene, da quanto precede risulta che, sebbene la fissazione dei corrispettivi di rete rientri nella competenza delle autorità nazionali di regolazione in forza dell’articolo 59, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2019/944, ciò non può avvenire nel caso di imposte, tributi, canoni o oneri che non siano connessi all’accesso alla rete o al suo utilizzo e che, pertanto, non rientrino nell’ambito di applicazione dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento 2019/943, anche qualora essi abbiano un impatto sul prezzo di distribuzione dell’energia elettrica per il cliente finale. 53 Ciò vale in particolare per i costi connessi agli OSP in materia di sostegno alle energie rinnovabili nonché per le modalità di copertura di tali costi.

Infatti, la scelta della modalità di sostegno che uno Stato membro intende concedere allo sviluppo delle energie rinnovabili sul suo territorio, che si tratti di sovvenzioni dirette, di meccanismi fiscali o, come nel caso di specie, di una misura consistente nel trasferire i costi ai consumatori finali, rientra in una scelta di politica energetica che esula dalla competenza delle autorità nazionali di regolazione.

Resta il fatto che, in linea di principio, nessuna disposizione del diritto dell’Unione osta a che gli [OSCURATO:PERSONA] membri autorizzino l’autorità nazionale competente a regolamentare le tariffe connesse agli OSP.

Inoltre, non risulta che un’autorizzazione dell’autorità di regolazione a determinare la presa in considerazione di tali costi, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, possa pregiudicare l’indipendenza e i compiti di tali autorità. 54 In terzo e ultimo luogo, occorre rilevare che gli obiettivi perseguiti dal regolamento 2019/943, quali enunciati all’articolo 1 di quest’ultimo, e in particolare il conseguimento degli obiettivi dell’Unione dell’energia in modo efficiente, nonché la definizione dei principi fondamentali di mercati dell’energia elettrica efficienti e integrati, che consentano un accesso non discriminatorio a tutti i fornitori di risorse e ai clienti dell’energia elettrica, responsabilizzino i consumatori, assicurino la competitività sul mercato globale, la gestione della domanda, lo stoccaggio di energia e l’efficienza energetica, non sono tali da mettere in discussione l’interpretazione accolta ai punti da 43 a 46 nonché ai punti 52 e 53 della presente sentenza. 55 Nel caso di specie, l’articolo 4.1.32, paragrafo 1, punto 10°, del decreto sull’energia prevede che i costi relativi all’esecuzione del bilancio degli OSP, imposti ai GRD in forza di tale decreto, che non sono finanziati da imposte, tasse, sovvenzioni, contributi o canoni, siano contabilizzati nelle tariffe in modo trasparente e non discriminatorio, previa verifica del VREG, e siano di conseguenza trasferiti nelle tariffe di rete. 56 Più precisamente, il giudice del rinvio spiega che gli OSP di natura finanziaria imposti dal legislatore fiammingo ai GRD ricorrenti sono finanziati, in parte, con le risorse messe a disposizione dal Fondo per l’Energia e, in parte, mediante compensazioni provenienti dal bilancio delle spese generali della Regione fiamminga.

I costi netti connessi a tali OSP, in particolare quelli relativi alla promozione di un uso razionale dell’energia, all’uso di fonti di energia rinnovabili nonché all’acquisto di certificati verdi e di certificati di cogenerazione, sono trasferiti nelle tariffe di rete. 57 Orbene, dal fascicolo di cui dispone la Corte risulta che i costi relativi agli OSP sono stati contabilizzati non nella categoria corrispondente alla terza componente tariffaria, prevista al punto 3 dell’allegato I alla direttiva 2019/944, bensì in quella relativa ai corrispettivi di rete, che corrisponde alla seconda componente tariffaria prevista da tale disposizione, nella quale, in linea di principio, devono figurare solo costi connessi alla rete. 58 Tuttavia, la mera circostanza che i costi connessi agli OSP siano stati collegati, sul piano contabile, ai canoni di rete non può essere sufficiente, di per sé, a dimostrare l’incompatibilità di una normativa nazionale come quella di cui trattasi nel procedimento principale con l’articolo 18 del regolamento 2019/943. 59 A tal riguardo, occorre ricordare che l’articolo 18 del regolamento 2019/943 e le disposizioni della direttiva 2019/944 mirano a garantire che i costi coperti da corrispettivi di rete rimangano oggettivamente identificabili, siano calcolati secondo metodologie trasparenti e non siano utilizzati per finanziare, indirettamente, politiche estranee alla gestione del sistema di distribuzione. 60 Infatti, fatte salve le verifiche che spetta al giudice del rinvio effettuare, sebbene i costi connessi agli OSP, benché formalmente coperti dai corrispettivi di rete, siano nondimeno chiaramente dissociati dal metodo di calcolo e di fissazione di tali corrispettivi o dalle tariffe di rete, di modo che essi corrispondono a una tariffa propria che si aggiunge, in realtà, ai corrispettivi così determinati, una situazione del genere non può, di per sé, violare gli obblighi risultanti dall’articolo 18 del regolamento 2019/943 e, in particolare, l’obbligo di trasparenza da esso previsto. 61 In tali circostanze, spetta al giudice del rinvio verificare se, indipendentemente dalla loro qualificazione formale, le modalità di integrazione da parte dei GRD ricorrenti dei costi connessi agli OSP finanziari nei corrispettivi di rete o nelle tariffe di rete non incidano sul metodo di calcolo di tali corrispettivi, che sono disciplinati dall’articolo 18 del regolamento 2019/943, cosicché esse non rientrano nelle competenze e nei compiti del VREG, e se esse rispettino tale obbligo di trasparenza. 62 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 18, paragrafo 1, primo comma, seconda frase, del regolamento 2019/943, letto in combinato disposto con l’articolo 9, con l’articolo 57, paragrafi 4 e 5, con l’articolo 59, paragrafo 1, lettera a), e con il punto 3 dell’allegato I alla direttiva 2019/944, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che prevede che si tenga conto, nelle tariffe di rete, dei costi connessi all’adempimento degli OSP imposti da tale normativa ai GRD, quando tali costi non siano finanziati altrimenti, a condizione che detti costi non siano integrati nel metodo di calcolo e fissazione di corrispettivi, di competenza dell’autorità nazionale di regolazione, e che siano chiaramente distinti da tali corrispettivi.

Sulla seconda questione 63 Nell’ambito della seconda questione, relativa alla compatibilità con il diritto dell’Unione di un metodo tariffario per la distribuzione di energia elettrica basato sull’evoluzione dei costi storici dei GRD, occorre rilevare che l’articolo 18, paragrafo 1, primo comma, prima frase, del regolamento 2019/943, al quale fa riferimento il giudice del rinvio, esige che i corrispettivi di rete riflettano i costi sostenuti dai GRD nella misura in cui questi ultimi corrispondono a quelli di un GRD efficiente e comparabile dal punto di vista strutturale.

Orbene, in applicazione della giurisprudenza citata ai punti 26 e 27 della presente sentenza, al fine di fornire una risposta utile a tale questione, occorre altresì prendere in considerazione i paragrafi 2, 7 e 8 di tale articolo 18, che precisano i requisiti che le tariffe e i metodi tariffari devono soddisfare. 64 Occorre pertanto giudicare che, con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento 2019/943, letto in combinato disposto con i paragrafi 2, 7 e 8 di tale articolo, debba essere interpretato nel senso che esso osta all’adozione, da parte di un’autorità di regolazione di uno Stato membro, di un metodo tariffario della distribuzione di energia elettrica basato sull’evoluzione dei costi storici, determinando così i ricavi dei GRD con riferimento ai loro costi sostenuti negli ultimi cinque esercizi disponibili, qualora l’applicazione di tale metodo non sia accompagnata da un controllo del livello di tali costi che consenta di garantire che essi corrispondano a quelli di gestore di rete efficiente e comparabile dal punto di vista strutturale. 65 Alla luce delle considerazioni di cui ai punti da 33 a 37 della presente sentenza, occorre constatare che l’articolo 18 del regolamento 2019/943 non prescrive alcun metodo tariffario particolare relativo alla distribuzione di energia elettrica, ma definisce i requisiti che un siffatto metodo deve soddisfare. 66 Ne consegue che, in assenza di disposizioni più precise nel regolamento 2019/943 quanto al metodo tariffario volto a incentivare i GRD a migliorare l’efficienza, spetta, conformemente all’articolo 18, paragrafo 10, di tale regolamento e all’articolo 59, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2019/944, all’autorità di regolazione dello Stato membro determinare la metodologia tariffaria adeguata relativa alla distribuzione di energia elettrica. 67 In tale contesto, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 74 delle sue conclusioni, tenuto conto della natura complessa e tecnica del suo compito, tale autorità deve disporre di un ampio margine di discrezionalità per definire il metodo tariffario relativo alla distribuzione di energia elettrica.

Tale margine resta tuttavia delimitato dall’obbligo di rispettare tutti i requisiti previsti all’articolo 18 del regolamento 2019/943, nonché dalla normativa relativa al mercato nazionale dell’energia elettrica e dalle condizioni particolari di quest’ultimo.

Pertanto, una siffatta autorità non può essere costretta ad adottare una metodologia particolare, ma deve poter adeguare il metodo di fissazione e di calcolo delle tariffe in funzione di diversi parametri (v., per analogia, sentenza del 23 ottobre 2025, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], C‑87/24, EU:C:2025:826, punto 86). 68 Orbene, il mero fatto che la metodologia adottata da un’autorità di regolazione di uno Stato membro si basi su dati storici, utilizzati come punto di partenza per la valutazione dei costi futuri sostenuti da un GRD, non può rendere tale metodologia incompatibile con l’articolo 18 del regolamento 2019/943. 69 Ciò detto, spetterà al giudice del rinvio verificare se il metodo tariffario fissato dalla decisione controversa soddisfi i requisiti derivanti dall’articolo 18 del regolamento 2019/943, alla luce di un’analisi complessiva di tale metodo. 70 Nel caso di specie, dalla decisione di rinvio risulta che detto metodo si basa su un modello di regolazione dei ricavi, in quanto consente di determinare il ricavo che i GRD ricorrenti sono autorizzati a percepire dagli utenti delle reti di distribuzione mediante tariffe di rete, al fine di coprire i costi di gestione.

Il medesimo metodo comprende, inoltre, fattori di adeguamento diretti a favorire il miglioramento dell’efficienza generale, compresa l’efficienza energetica del sistema, e prevede altresì un meccanismo di controllo dei costi sostenuti dai GRD ricorrenti e trasferiti sulle tariffe di rete. 71 Più precisamente, al fine di determinare la componente di base del ricavo autorizzato a coprire i costi endogeni, in primo luogo, il VREG prende in considerazione l’evoluzione dei costi endogeni settoriali registrati nel corso del periodo tariffario precedente, vale a dire il periodo 2019‑2023.

In secondo luogo, esso prevede che, per tutto il periodo 2025‑2028, tale componente evolva annualmente in funzione dell’inflazione, con una rettifica ex post basata sull’inflazione effettivamente constatata.

In terzo luogo, il VREG applica un fattore di incentivo all’efficienza denominato « frontier shift », che riflette gli incrementi di produttività realizzati dalle imprese più efficienti grazie all’applicazione delle migliori pratiche e del progresso tecnologico, e diretto, secondo il VREG, a compensare la diminuzione della concorrenza tra i GRD ricorrenti.

In quarto e ultimo luogo, cinque elementi endogeni supplementari sono poi aggiunti alla componente di base del reddito autorizzato per coprire i costi endogeni i quali, come indicato al punto 18 della presente sentenza, non sono rilevanti ai fini della domanda di pronuncia pregiudiziale in esame. 72 In tali circostanze, fatte salve le verifiche che spetta al giudice del rinvio effettuare, risulta che tale metodo tariffario prevede un controllo da parte del VREG della ragionevolezza dei costi dichiarati dai GRD, affinché essi corrispondano a quelli di un GRD efficiente e comparabile dal punto di vista strutturale. 73 Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che il paragrafo 1 dell’articolo 18 del regolamento 2019/943, letto in combinato disposto con i paragrafi 2, 7 e 8 di tale articolo, deve essere interpretato nel senso che esso non osta all’adozione, da parte di un’autorità di regolazione di uno Stato membro, di un metodo tariffario relativo alla distribuzione di energia elettrica basato sull’evoluzione dei costi storici, determinando così i ricavi dei GRD con riferimento ai loro costi sostenuti negli ultimi cinque esercizi disponibili, purché tale metodo sia conforme ai requisiti previsti da tale articolo 18 e, in particolare, comprenda meccanismi atti a garantire che i costi risultanti da tale metodo corrispondano, in misura ragionevole, a quelli di un GRD efficiente e comparabile dal punto di vista strutturale.

Sulla terza questione 74 Tenuto conto delle risposte fornite alla prima e alla seconda questione pregiudiziale, non occorre rispondere alla terza questione.

Sulle spese 75 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara: 1) L’articolo 18, paragrafo 1, primo comma, seconda frase, del regolamento 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sul mercato interno dell’energia elettrica, letto in combinato disposto con l’articolo 9, con l’articolo 57, paragrafi 4 e 5, con l’articolo 59, paragrafo 1, lettera a), e con il punto 3 dell’allegato I alla direttiva 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, deve essere interpretato nel senso che: esso non osta a una normativa nazionale che prevede che si tenga conto, nelle tariffe di rete, dei costi connessi all’adempimento degli obblighi di servizio pubblico imposti da tale normativa ai gestori delle reti di distribuzione, quando tali costi non siano finanziati altrimenti, a condizione che detti costi non siano integrati nel metodo di calcolo e fissazione di corrispettivi, di competenza dell’autorità nazionale di regolazione, e che siano chiaramente distinti da tali corrispettivi. 2) Il paragrafo 1 dell’articolo 18 del regolamento 2019/943, letto in combinato disposto con i paragrafi 2, 7 e 8 di tale articolo, deve essere interpretato nel senso che: esso non osta all’adozione, da parte di un’autorità di regolazione di uno Stato membro, di un metodo tariffario relativo alla distribuzione di energia elettrica basato sull’evoluzione dei costi storici, determinando così i ricavi dei gestori delle reti di distribuzione con riferimento ai loro costi sostenuti negli ultimi cinque esercizi disponibili, purché tale metodo sia conforme ai requisiti previsti da tale articolo 18 e, in particolare, comprenda meccanismi atti a garantire che i costi risultanti da tale metodo corrispondano, in misura ragionevole, a quelli di un gestore delle reti di distribuzione efficiente e comparabile dal punto di vista strutturale.

Firme * Lingua processuale: il neerlandese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Edizione provvisoria SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione) 15 ottobre 2026 ( * ) « Rinvio pregiudiziale – Mercato interno dell’energia elettrica – Regolamento (UE) 2019/943 – Articolo 18, paragrafo 1 – Direttiva (UE) 2019/944 – Articolo 9, articolo 57, paragrafi 4 e 5, e articolo 59, paragrafo 1, lettera a) – Corrispettivi di accesso alle reti, utilizzo delle reti e potenziamento – Costi non correlati a sostegno di altri obiettivi politici – Normativa nazionale che impone di tener conto, nelle tariffe di rete, dei costi correlati agli obblighi di servizio pubblico imposti ai gestori delle reti di distribuzione – Indipendenza dell’autorità di regolazione nazionale nell’esercizio dei suoi compiti e delle sue competenze – Metodologia tariffaria per la distribuzione di energia elettrica che utilizza un metodo basato sull’evoluzione dei costi storici » Nella causa C‑199/25, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dallo Hof van beroep te Brussel (corte d’appello di Bruxelles, Belgio), con decisione del 19 febbraio 2025, pervenuta in cancelleria l’11 marzo 2025, nel procedimento [OSCURATO:PERSONA]Vilvoorde, già [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], già [OSCURATO:PERSONA] voor de Energiedistributie in de [OSCURATO:PERSONA] en het Antwerpse (IVEKA), [OSCURATO:PERSONA] IMEWO, già [OSCURATO:PERSONA] voor Energievoorziening in [OSCURATO:PERSONA]- en Oost-Vlaanderen (IMEWO), [OSCURATO:PERSONA], già [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] voor Gas en Elektriciteit van het Westen (GASELWEST), [OSCURATO:PERSONA]Dijle, già [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (P.B.E.), [OSCURATO:PERSONA]Vlaanderen, già [OSCURATO:PERSONA] voor Energieleveringen in [OSCURATO:PERSONA]-Vlaanderen (INTERGEM), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA], già [OSCURATO:PERSONA] van de [OSCURATO:PERSONA] (VREG), LA CORTE (Quarta Sezione), composta da I. Jarukaitis, presidente di sezione, R. Frendo, N. Jääskinen, M. Condinanzi (relatore) e A. Kornezov, giudici, avvocato generale: A. Rantos cancelliere: A. Lamote, amministratrice vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza dell’11 febbraio 2026, considerate le osservazioni presentate: –        per [OSCURATO:PERSONA]Vilvoorde, già [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], già [OSCURATO:PERSONA] voor de Energiedistributie in de [OSCURATO:PERSONA] en het Antwerpse (IVEKA), [OSCURATO:PERSONA] IMEWO, già [OSCURATO:PERSONA] voor Energievoorziening in [OSCURATO:PERSONA]- en Oost-Vlaanderen (IMEWO), [OSCURATO:PERSONA], già [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] voor Gas en Elektriciteit van het Westen (GASELWEST), [OSCURATO:PERSONA]Dijle, già [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (P.B.E.), [OSCURATO:PERSONA]Vlaanderen, già [OSCURATO:PERSONA] voor Energieleveringen in [OSCURATO:PERSONA]-Vlaanderen (INTERGEM), [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], da T. Chellingsworth, P. Neven e L. Pellens, advocaten; –        per il [OSCURATO:PERSONA], già [OSCURATO:PERSONA] van de [OSCURATO:PERSONA] (VREG), da V. Verbelen e D. Verhoeven, advocaten; –        per il governo belga, da S. Baeyens, P. Cottin e C. Pochet, in qualità di agenti, assistiti da C. Mathieu, S. Spiniello, F. Vandendriessche e P. Wytinck, advocaten; –        per il governo finlandese, da M. Pere, in qualità di agente; –        per la Commissione europea, da A. Baeckelmans, O. Beynet, T. Scharf e G. Wils, in qualità di agenti, sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 7 maggio 2026, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La presente domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sul mercato interno dell’energia elettrica (GU 2019, L 158, pag. 54). 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra dieci gestori delle reti di distribuzione di energia elettrica e di gas naturale situati nelle Fiandre (Belgio) (in prosieguo: i «GRD ricorrenti») e il [OSCURATO:PERSONA], già [OSCURATO:PERSONA] van de [OSCURATO:PERSONA] (ente regolatore fiammingo dell’energia elettrica e del gas; in prosieguo: il «VREG»), relativamente alla legittimità della decisione BESL‑2024‑41 di quest’ultimo, che stabilisce il metodo tariffario applicabile alla distribuzione di energia elettrica e di gas naturale durante il periodo di regolazione 2025-2028 (in prosieguo: la «decisione controversa»). Contesto normativo Diritto dell ’ Unione Regolamento 2019/943 3 L’articolo 1 del regolamento 2019/943, intitolato «Oggetto e ambito di applicazione», dispone quanto segue: «Il presente regolamento mira a: a)      porre le basi per conseguire gli obiettivi dell’Unione dell’energia in modo efficiente, in particolare il quadro 2030 delle politiche per l’energia e il clima, grazie a segnali di mercato che indichino una maggiore efficienza, una percentuale più elevata di fonti energetiche rinnovabili, sicurezza dell’approvvigionamento, flessibilità, sostenibilità, decarbonizzazione e innovazione; b)      definire i principi fondamentali di mercati dell’energia elettrica efficienti e integrati, che consentano un accesso non discriminatorio a tutti i fornitori di risorse e ai clienti dell’energia elettrica, responsabilizzino i consumatori, assicurino la competitività sul mercato globale, la gestione della domanda, lo stoccaggio di energia e l’efficienza energetica, agevolino l’aggregazione della domanda distribuita e dell’offerta, e consentano l’integrazione del mercato e del settore e la remunerazione a prezzi di mercato dell’energia elettrica generata da fonti rinnovabili; (…)». 4 L’articolo 18 di tale regolamento, intitolato «Corrispettivi di accesso alle reti, utilizzo delle reti e potenziamento», prevede che: «1.      I corrispettivi applicati dai gestori della rete per l’accesso alla rete, compresi i corrispettivi per la connessione alla rete, per l’utilizzo della rete e, ove applicabile, per il potenziamento della rete, sono correlati ai costi, trasparenti, tengono conto della necessità di garantire la sicurezza della rete e la sua flessibilità e danno riscontro ai costi effettivi sostenuti, purché questi corrispondano a quelli di un gestore di rete efficiente e comparabile dal punto di vista strutturale, e siano stati applicati in modo non discriminatorio. Tali corrispettivi non includono costi non correlati a sostegno di altri obiettivi politici. (…) [I]l metodo utilizzato per definire i corrispettivi di rete sostiene in modo neutrale l’efficienza globale del sistema nel lungo termine tramite i segnali di prezzo ai clienti e ai produttori ed è applicato in particolare in modo da non operare discriminazioni, positive o negative, tra la produzione connessa a livello di distribuzione e la produzione connessa a livello di trasmissione. (…) 2.      Le metodologie relative alle tariffe riflettono i costi fissi degli operatori dei sistemi di trasmissione e degli operatori dei sistemi di distribuzione [in prosieguo: i «gestori delle reti di distribuzione» o, anche, i «GRD»] e forniscono incentivi adeguati ai gestori dei sistemi di trasmissione e ai [GRD], sia a breve che a lungo termine, al fine di migliorare l’efficienza, compresa l’efficienza energetica, promuovere l’integrazione del mercato e la sicurezza dell’approvvigionamento, sostenere investimenti efficienti, sostenere le attività di ricerca correlate e agevolare l’innovazione nell’interesse del consumatore in settori quali la digitalizzazione, i servizi di flessibilità e l’interconnessione. (…) 4.      Nella fissazione dei corrispettivi di accesso alla rete si tiene conto di quanto segue: (…) b)      i versamenti effettivi effettuati e percepiti nonché i versamenti attesi per periodi futuri, stimati sulla base dei periodi passati. (…) 7.      Le tariffe di distribuzione sono correlate ai costi tenendo conto dell’utilizzo della rete di distribuzione da parte degli utenti del sistema, che comprendono i clienti attivi. Le tariffe di distribuzione possono contenere elementi connessi alla capacità di connessione alla rete e possono essere differenziate sulla base dei profili di consumo o di generazione di tali utenti. (…) 8.      Le metodologie di distribuzione delle tariffe forniscono incentivi ai [GRD] per una gestione e uno sviluppo delle loro reti il più efficienti possibile sul piano dei costi, anche mediante la fornitura di servizi. A tal fine, le autorità di regolazione considerano ammissibili i costi pertinenti, li includono nelle tariffe di distribuzione e possono introdurre obiettivi di prestazione allo scopo di incentivare i [GRD] ad aumentare l’efficienza delle loro reti, (…) (…) 10.      Le autorità di regolazione tengono debitamente conto delle migliori pratiche al momento della fissazione o dell’approvazione delle tariffe di trasmissione e delle tariffe di distribuzione o delle relative metodologie a norma dell’articolo 59 della direttiva (UE) 2019/944 [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (GU 2019, L 158, pag. 125)]». Direttiva 2019/944 5 I considerando 80, 87 e 90 della direttiva 2019/944 enunciano quanto segue: «(80)      Ai fini del buon funzionamento del mercato interno dell’energia elettrica, occorre che i regolatori dell’energia possano prendere decisioni su tutti gli aspetti della regolamentazione ed essere interamente indipendenti da altri interessi pubblici o privati. (…) (…) (87)      La presente direttiva (…) non priv[a] gli [OSCURATO:PERSONA] membri della possibilità di stabilire ed emanare la propria politica energetica nazionale. Ne consegue che, sulla base delle disposizioni costituzionali di uno Stato membro, potrebbe rientrare nella competenza degli [OSCURATO:PERSONA] membri di determinare il quadro strategico in cui le autorità di regolazione devono operare, ad esempio per quanto riguarda la sicurezza dell’approvvigionamento. Tuttavia, gli orientamenti generali in materia di politica energetica formulati dallo Stato membro non dovrebbero incidere sull’indipendenza o l’autonomia delle autorità di regolazione. (…) (90)      La presente direttiva dovrebbe essere letta in combinato disposto con il regolamento [2019/943], che sancisce i principi chiave del nuovo assetto del mercato dell’energia elettrica, grazie ai quali sarà possibile compensare meglio la flessibilità, inviare adeguati segnali di prezzo e assicurare lo sviluppo di mercati integrati a breve termine ben funzionanti. Il regolamento [2019/943] stabilisce inoltre nuove norme per vari aspetti, tra cui i meccanismi di regolazione della capacità e la cooperazione tra i gestori dei sistemi di trasmissione». 6 L’articolo 9 di tale direttiva, intitolato «Obblighi di servizio pubblico», ai paragrafi 2 e 3 dispone quanto segue: «2.      Nel pieno rispetto delle pertinenti disposizioni del TFUE, in particolare dell’articolo 106, gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono, nell’interesse economico generale, imporre alle imprese che operano nel settore dell’energia elettrica obblighi relativi al servizio pubblico concernenti la sicurezza, compresi la sicurezza dell’approvvigionamento, la regolarità, la qualità e il prezzo delle forniture, nonché la tutela dell’ambiente, compresa l’efficienza energetica, l’energia da fonti rinnovabili e la protezione del clima. Questi obblighi sono chiaramente definiti, trasparenti, non discriminatori e verificabili, e garantiscono alle imprese dell’Unione [europea] che operano nel settore dell’energia elettrica parità di accesso ai consumatori nazionali. (…) 3.      Ove siano previste compensazioni finanziarie, altre forme di compensazione e diritti esclusivi che uno Stato riconosce per l’adempimento degli obblighi di cui al presente articolo, paragrafo 2, o per la fornitura del servizio universale di cui all’articolo 27, ciò avviene in maniera trasparente e non discriminatoria». 7 L’articolo 57 di tale direttiva, intitolato «Designazione ed indipendenza delle autorità di regolazione», ai paragrafi 4 e 5 prevede che: «4.      [OSCURATO:PERSONA] membri garantiscono l’indipendenza dell’autorità di regolazione e provvedono affinché essa eserciti i suoi poteri con imparzialità e trasparenza. A tal fine, gli [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono affinché, nell’esercizio delle competenze ad essa conferite dalla presente direttiva e dalla normativa connessa, l’autorità di regolazione: a)      sia giuridicamente distinta e funzionalmente indipendente da altri soggetti pubblici o privati; b)      garantisca che il suo personale e le persone responsabili della sua gestione: i)      agiscano in maniera indipendente da qualsiasi interesse commerciale; e ii)      non sollecitino né accettino istruzioni dirette da alcun governo o da altri soggetti pubblici o privati nell’esercizio delle funzioni di regolazione. Tale requisito lascia impregiudicati la stretta cooperazione, se del caso, con altre pertinenti autorità nazionali, o gli orientamenti di politica generale elaborati dal governo, non connessi con i compiti e le competenze di regolazione di cui all’articolo 59. 5.      Per tutelare l’indipendenza dell’autorità di regolazione gli [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono in particolare affinché: a)      l’autorità di regolazione possa prendere decisioni autonome, in maniera indipendente da qualsiasi organo politico; (…)». 8 L’articolo 59 della medesima direttiva, intitolato «Compiti e competenze delle autorità di regolazione», al paragrafo 1 dispone quanto segue: «L’autorità di regolazione ha i seguenti compiti: a)      stabilire o approvare, in base a criteri trasparenti, tariffe di trasmissione o distribuzione o le relative metodologie di calcolo, o entrambe; (…)». 9 L’allegato I alla direttiva 2019/944, intitolato «Requisiti minimi di fatturazione e relative informazioni», al punto 3 prevede quanto segue: «Il prezzo applicato al cliente finale è la somma delle tre componenti seguenti: la componente relativa all’energia e all’approvvigionamento, la componente relativa alla rete (di trasmissione e distribuzione) e la componente che comprende imposte, tributi, canoni e oneri. Per le tre componenti del prezzo per il cliente finale presentate nelle fatture si usano in tutta l’Unione le definizioni comuni stabilite nel regolamento (UE) 2016/1952 del Parlamento europeo e del Consiglio[, del 26 ottobre 2016, relativo alle statistiche europee sui prezzi di gas naturale ed energia elettrica e che abroga la direttiva 2008/92/CE (GU 2016, L 311, pag. 1)]». Regolamento 2016/1952 10 L’allegato II, punto 5, lettera a), al regolamento 2016/1952 precisa che il prezzo finale applicato al cliente per fascia di consumo di energia elettrica corrisponde alla somma delle tre componenti principali, ossia la componente relativa a energia e approvvigionamento, la componente pertinente alla rete (trasmissione e distribuzione) e la componente relativa a imposte, canoni, tributi e oneri. In particolare, la componente pertinente alla rete include, per i consumatori finali, i costi collegati alla trasmissione e alla distribuzione, le perdite legate alla trasmissione e alla distribuzione, i costi per l’uso della rete, i costi dei servizi post vendita, i costi di manutenzione, i costi per l’affitto dei contatori nonché per la misurazione. Per contro, la componente che raggruppa le imposte, i canoni, i tributi e gli oneri è definita come la somma delle diverse sottocomponenti elencate in tale punto 5, lettera a), tra le quali figurano in particolare le imposte, i canoni, i tributi o gli oneri collegati alla promozione delle fonti di energia rinnovabili, dell’efficienza energetica e della cogenerazione. Diritto belga 11 L’articolo 4.1.30, paragrafo 1, del decreet van 8 mei 2009 houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid (Energiedecreet) [decreto dell’8 maggio 2009, recante disposizioni generali in materia di politica energetica (decreto sull’energia)], ( [OSCURATO:PERSONA], 7 luglio 2009, pag. 46145), adottato dal [OSCURATO:PERSONA] (Regione fiamminga), nella versione applicabile ai fatti di cui al procedimento principale (in prosieguo: il «decreto sull’energia»), enuncia quanto segue: «Il [VREG] stabilisce un metodo tariffario ed esercita la propria competenza tariffaria allo scopo di favorire una regolamentazione stabile e prevedibile che contribuisca al buon funzionamento del libero mercato e che consenta ai [GRD] di effettuare gli investimenti necessari nelle loro reti di distribuzione». 12 L’articolo 4.1.32, paragrafo 1, di tale decreto così dispone: «Il [VREG] stabilisce il metodo tariffario, tenendo conto, al contempo, delle seguenti linee direttrici: (…) 5°      le tariffe riflettono i costi effettivamente sostenuti, purché corrispondano a quelli di un soggetto o attività analoga efficiente; (…) 10°      i costi relativi all’esecuzione del bilancio dei compiti di servizio pubblico, imposti dal decreto o in forza dello stesso, che non sono finanziati da imposte, tasse, sovvenzioni, contributi e canoni, sono contabilizzati nelle tariffe in modo trasparente e non discriminatorio, previa verifica del [VREG]; (…)». Procedimento principale e questioni pregiudiziali 13 I GRD ricorrenti sono stati designati dal VREG per gestire le reti di distribuzione di energia elettrica e di gas naturale in determinate zone situate nelle Fiandre. 14 La gestione di tali reti comporta costi per i GRD ricorrenti, che possono essere recuperati presso gli utenti di dette reti, entro certi limiti e a determinate condizioni, mediante tariffe per la distribuzione dell’energia elettrica e del gas naturale (in prosieguo: le «tariffe di rete»). Tuttavia, dato che i GRD ricorrenti costituiscono monopoli legali, il VREG regola tali tariffe determinando il metodo tariffario applicabile. Tale metodo, generalmente stabilito per un periodo di quattro anni, fissa il livello di ricavi che i GRD ricorrenti sono autorizzati a percepire mediante tariffe di rete per coprire i loro costi operativi. 15 Il ricavo così autorizzato copre due categorie di costi. Da un lato, una componente di tale ricavo copre i costi esogeni, vale a dire i costi sui quali i GRD ricorrenti non possono esercitare alcuna influenza e che non possono essere ridotti da una gestione più efficiente. Tali costi sono integralmente trasferiti sugli utenti delle reti di distribuzione mediante tariffe di rete. 16 Dall’altro lato, un’altra componente di detto ricavo copre i costi endogeni, vale a dire i costi ragionevoli e necessari connessi alla gestione delle reti e dei dati, sui quali i GRD ricorrenti possono esercitare un’influenza, quali i costi di ammortamento, gli oneri di gestione e i costi relativi al capitale investito. 17 Il 21 giugno 2024 il VREG ha adottato, sulla base del decreto sull’energia, la decisione controversa che fissa il metodo tariffario applicabile alla distribuzione di energia elettrica e di gas naturale per il periodo 2025-2028. Tale metodo comprende formule destinate a determinare il ricavo autorizzato a copertura dei costi endogeni ragionevoli e necessari dei GRD ricorrenti, che corrispondono ai costi endogeni massimi che questi ultimi possono trasferire sugli utenti delle reti di distribuzione. 18 A tal fine, detto metodo terrebbe conto dell’evoluzione dei costi sostenuti dai GRD ricorrenti. Più precisamente, in primo luogo, il VREG prende in considerazione l’evoluzione dei costi endogeni settoriali, ossia i costi endogeni aggregati di tutti i GRD situati nelle Fiandre per una stessa attività regolamentata nel corso del periodo tariffario precedente, ossia il periodo 2019-2023. In secondo luogo, è previsto che, per tutto il periodo 2025-2028, la componente di base del ricavo autorizzato a titolo dei costi endogeni evolva annualmente in funzione dell’inflazione. Tale componente è pertanto oggetto di una rettifica ex post sulla base dell’inflazione effettivamente constatata. In terzo luogo, il VREG ha altresì istituito un fattore di incentivo all’efficienza denominato « frontier shift », che riflette gli incrementi di produttività realizzati dai GRD più efficienti grazie all’applicazione delle migliori pratiche e al progresso tecnologico e che, secondo tale autorità, è necessario al fine di compensare l’assenza di concorrenza effettiva tra i GRD ricorrenti. In quarto e ultimo luogo, a tale componente di base del ricavo autorizzato per i costi endogeni sono aggiunti cinque elementi endogeni supplementari, i quali non sono rilevanti ai fini della domanda di pronuncia pregiudiziale in esame. 19 Il 19 luglio 2024 i GRD ricorrenti hanno proposto un ricorso volto all’annullamento della decisione controversa dinanzi allo Hof van beroep te Brussel (corte d’appello di Bruxelles, Belgio), giudice del rinvio. Essi sostengono, in particolare, che il metodo tariffario per il periodo 2025-2028 viola gli articoli 4.1.30 e 4.1.32 del decreto sull’energia, la direttiva 2019/944, il principio di una tariffazione che rifletta i costi come previsto all’articolo 18 del regolamento 2019/943, nonché diversi principi connessi ad un buon andamento dell’amministrazione. 20 Nell’ambito della controversia di cui è investito il giudice del rinvio il VREG, dal canto suo, ha ammesso, in risposta ai quesiti posti da tale giudice, che il metodo tariffario per il periodo 2025-2028 potrebbe essere contrario alla seconda frase dell’articolo 18, paragrafo 1, primo comma, del regolamento 2019/943 nella misura in cui, conformemente all’articolo 4.1.32, paragrafo 1, punto 10°, del decreto sull’energia, le tariffe includerebbero costi non correlati a sostegno di altri obiettivi politici. 21 Il VREG sostiene in particolare che la normativa fiamminga impone ai GRD ricorrenti diversi obblighi di servizio pubblico (in prosieguo: gli «OSP»), alcuni dei quali presentano carattere finanziario, quali gli OSP connessi alla promozione dell’uso razionale dell’energia e delle fonti di energia rinnovabili, nonché all’acquisto di certificati verdi e di certificati di cogenerazione. A fronte di tali obblighi, i GRD ricorrenti beneficiano di compensazioni finanziate in parte mediante risorse assegnate dall’Energiefonds (Fondo per l’Energia) e dal bilancio delle spese generali della Regione fiamminga. Previa deduzione di tali compensazioni, i costi residui relativi agli OSP di carattere finanziario sono trasferiti sulle tariffe di rete per l’energia elettrica. Orbene, secondo il VREG, la maggior parte di tali OSP perseguirebbe obiettivi di ordine sociale e ambientale e non sarebbero quindi connessi alla gestione delle reti di distribuzione. 22 In tali circostanze il giudice del rinvio si interroga, in primo luogo, sulla compatibilità del decreto sull’energia con l’articolo 18, paragrafo 1, primo comma, seconda frase, del regolamento 2019/943, ai sensi del quale le tariffe di rete non devono includere «costi non correlati a sostegno di altri obiettivi politici». Secondo tale giudice, l’espressione «altri obiettivi politici» riguarderebbe finalità estranee allo sviluppo e alla gestione delle reti stesse. A tal riguardo esso rileva che la promozione dell’uso delle fonti di energia rinnovabili, in particolare mediante l’obbligo di acquisto di certificati verdi e di certificati di cogenerazione, sembra perseguire obiettivi di politica energetica distinti da quelli relativi allo sviluppo o alla gestione efficiente delle reti di distribuzione. Il giudice del rinvio si chiede, pertanto, se il trasferimento, sulle tariffe di rete, di una parte dei costi connessi agli OSP, che non sono altrimenti finanziati, sia compatibile con l’articolo 18, paragrafo 1, primo comma, seconda frase, del regolamento 2019/943, posto che tali costi non presentano alcun nesso con la gestione delle reti. 23 In secondo luogo, tale giudice nutre dubbi quanto alla conformità con l’articolo 18, paragrafo 1, primo comma, prima frase, del regolamento 2019/943 di un metodo tariffario basato sui costi storici dei GRD ricorrenti, senza controllo apparente dell’efficienza di tali costi. Tale disposizione esigerebbe che i costi trasferiti sugli utenti delle reti corrispondano a quelli di un GRD efficiente e dotato di una struttura comparabile, il che, secondo detto giudice, implicherebbe che le tariffe di rete richieste dai GRD ricorrenti non possono eccedere il livello che risulterebbe da un mercato concorrenziale. A tal riguardo, pur ammettendo che il ricorso a dati storici possa presentare una certa rilevanza, lo stesso giudice si chiede se una regolazione tariffaria basata esclusivamente sulla copertura di tali costi, senza un meccanismo di valutazione della loro efficacia, sia compatibile con l’obiettivo perseguito dal regolamento 2019/943 e, più in generale, con la finalità stessa di qualsiasi regolamentazione applicabile ad un mercato monopolistico, consistente nel prevenire la fissazione di prezzi superiori a quelli che esisterebbero in un contesto concorrenziale. 24 In terzo e ultimo luogo, il giudice del rinvio si interroga sulla possibilità di mantenere temporaneamente gli effetti del metodo tariffario adottato mediante la decisione controversa qualora quest’ultimo dovesse essere considerato contrario al diritto dell’Unione. Esso ritiene che, conformemente alla giurisprudenza della Corte, motivi imperativi di certezza del diritto sembrino giustificare il mantenimento provvisorio degli effetti dell’articolo 4.1.32, paragrafo 1, punto 10°, del decreto sull’energia e/o della decisione controversa, in tale ipotesi. Al riguardo, detto giudice rileva che un annullamento senza modulazione nel tempo potrebbe pregiudicare la certezza del diritto. 25 In tali circostanze, lo Hof van beroep te Brussel (corte d’appello di Bruxelles) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1)      Se l’articolo 18, paragrafo 1, primo comma, seconda frase, del regolamento [2019/943], debba essere interpretato nel senso che esso osta a una disposizione nazionale come l’articolo 4.1.32, paragrafo 1, punto 10 o , del [decreto sull’energia] che dispone che i costi per gli [OSP] imposti dal decreto o in forza di esso, e che non siano finanziati da imposte, tasse, sovvenzioni, contributi e canoni, vengano addebitati nelle tariffe. 2)      Se l’articolo 18, paragrafo 1, primo comma, prima frase, del regolamento [2019/943] debba essere interpretato nel senso che esso osta alla definizione, ad opera di un’autorità di regolazione, di una metodologia tariffaria per la distribuzione di elettricità che, per quanto riguarda una quota significativa dei costi dei [GRD] assoggettati a una regolamentazione dei ricavi, si avvale di un metodo basato sull’andamento storico dei costi (che stabilisce i ricavi sulla base dei costi del passato), di per sé, oppure se l’applicazione di questo metodo debba essere corroborata da un controllo del livello dei costi storici in relazione alla loro efficacia. 3)      Qualora [il giudice del rinvio], sulla base delle risposte alle questioni sopra formulate, giungesse alla conclusione che il VREG viola uno o più obblighi derivanti dalle disposizioni menzionate nelle questioni stesse, se esso possa mantenerne provvisoriamente in vigore gli effetti al fine di evitare un’incertezza del diritto». Sulle questioni pregiudiziali Sulla prima questione 26 In via preliminare occorre ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, nell’ambito della procedura di cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte istituita dall’articolo 267 TFUE, spetta a quest’ultima fornire al giudice nazionale una soluzione utile che gli consenta di dirimere la controversia che gli è sottoposta. In tale prospettiva spetta alla Corte, se necessario, riformulare le questioni che le sono sottoposte. Inoltre, la Corte può essere indotta a prendere in considerazione norme del diritto dell’Unione alle quali il giudice nazionale non ha fatto riferimento nella questione pregiudiziale [v. sentenze del 20 marzo 1986, Tissier, 35/85, EU:C:1986:143, punto 9, e del 5 dicembre 2019, [OSCURATO:PERSONA] (Riconoscimento ed esecuzione delle sanzioni pecuniarie), C‑671/18, EU:C:2019:1054, punto 26 e giurisprudenza citata]. 27 Infatti la circostanza che, formalmente, il giudice del rinvio abbia incluso, nelle sue questioni, alcune determinate disposizioni del diritto dell’Unione non impedisce alla Corte di fornirgli tutti gli elementi interpretativi che possano essere utili per definire il procedimento principale, traendo dall’insieme degli elementi forniti da tale giudice, in particolare dalla motivazione della decisione di rinvio, gli elementi del diritto dell’Unione che richiedono un’interpretazione, tenuto conto dell’oggetto della controversia (v. sentenze del 29 novembre 1978, Redmond, 83/78, EU:C:1978:214, punto 26, e del 22 gennaio 2026, Secab, C‑423/23, EU:C:2026:32, punto 29). 28 Nel caso di specie, con la sua prima questione, il giudice del rinvio si chiede se l’articolo 18, paragrafo 1, primo comma, seconda frase, del regolamento 2019/943, nella parte in cui tale disposizione vieta di includere nei corrispettivi di accesso alle reti costi non correlati a sostegno di altri obiettivi politici, debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che prevede di tener conto, nelle tariffe di rete, dei costi connessi all’adempimento degli OSP imposti da tale normativa ai GRD, quando tali costi non siano finanziati mediante imposte, tasse, sovvenzioni, contributi o canoni. 29 Detto giudice cerca quindi di determinare se il fatto di integrare, nelle tariffe di rete, in forza di una disposizione regolamentare nazionale, i costi connessi agli OSP – laddove tali OSP non presentino prima facie alcun nesso diretto con la gestione della rete, rientrando piuttosto in altre politiche pubbliche, vale a dire obiettivi di politica energetica distinti da quelli relativi allo sviluppo o alla gestione efficiente delle reti di distribuzione – sia compatibile con l’articolo 18, paragrafo 1, primo comma, seconda frase, del regolamento 2019/943. 30 Orbene, al fine di rispondere utilmente alla prima questione è necessario prendere in considerazione anche le disposizioni della direttiva 2019/944, in particolare l’articolo 9, l’articolo 57, paragrafi 4 e 5, l’articolo 59, paragrafo 1, lettera a), e il punto 3 dell’allegato I a quest’ultima. Tali disposizioni riguardano rispettivamente gli OSP, l’indipendenza delle autorità nazionali di regolazione, i compiti e le competenze di queste ultime nonché i requisiti minimi di fatturazione e le relative informazioni. 31 Occorre quindi ritenere che, con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 18, paragrafo 1, primo comma, seconda frase, del regolamento 2019/943, letto in combinato disposto con l’articolo 9, con l’articolo 57, paragrafi 4 e 5, con l’articolo 59, paragrafo 1, lettera a), e con il punto 3 dell’allegato I alla direttiva 2019/944, debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che si tenga conto, nelle tariffe di rete, dei costi connessi all’adempimento degli OSP imposti da tale normativa ai GRD, quando tali costi non siano finanziati mediante imposte, tasse, sovvenzioni, contributi o canoni. 32 Secondo costante giurisprudenza, nell’interpretare una disposizione del diritto dell’Unione si deve tener conto del tenore letterale di quest’ultima, del contesto nel quale essa s’inscrive e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (sentenze del 17 novembre 1983, Merck, 292/82, EU:C:1983:335, punto 12, e del 1º agosto 2025, Alace e Canpelli, C‑758/24 e C‑759/24, EU:C:2025:591, punto 91). 33 In primo luogo, secondo la formulazione dell’articolo 18, paragrafo 1, primo comma, del regolamento 2019/943, i corrispettivi applicati dai gestori della rete per l’accesso alla rete, compresi i corrispettivi per la connessione alla rete, per l’utilizzo della rete e, ove applicabile, per il potenziamento della rete, sono correlati ai costi, sono trasparenti, tengono conto della necessità di garantire la sicurezza della rete e la sua flessibilità e danno riscontro ai costi effettivi sostenuti, purché questi corrispondano a quelli di un gestore di rete efficiente e comparabile dal punto di vista strutturale, e siano stati applicati in modo non discriminatorio. Inoltre, detta disposizione prevede che tali corrispettivi non debbano includere costi non correlati a sostegno di altri obiettivi politici. 34 Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 45 delle sue conclusioni, dalla formulazione di tale disposizione risulta che il legislatore dell’Unione ha inteso disciplinare i corrispettivi di accesso alla rete imponendo che i relativi costi siano connessi alla gestione della rete, ma né la formulazione di tale disposizione né quella delle altre disposizioni del regolamento 2019/943 consentono di definire, in modo univoco, le nozioni di «corrispettivi di accesso alle reti», di «costi non correlati» e di «altri obiettivi politici». 35 Per quanto riguarda, in secondo luogo, il contesto in cui si inserisce l’articolo 18, paragrafo 1, primo comma, del regolamento 2019/943, occorre rilevare anzitutto che, ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, secondo comma, di tale regolamento, il metodo utilizzato per definire i corrispettivi di rete sostiene in modo neutrale l’efficienza globale del sistema nel lungo termine tramite i segnali di prezzo ai clienti e ai produttori ed è applicato in particolare in modo da non operare discriminazioni, positive o negative, tra la produzione connessa a livello di distribuzione e quella connessa a livello di trasmissione. 36 Il paragrafo 2 di detto articolo 18 inoltre dispone, in sostanza, che le metodologie relative alle tariffe riflettano i costi fissi degli operatori dei sistemi di trasmissione e dei GRD e forniscono a questi ultimi incentivi adeguati, a breve e a lungo termine, al fine di migliorare l’efficienza, compresa l’efficienza energetica, promuovere l’integrazione del mercato e la sicurezza dell’approvvigionamento, sostenere investimenti efficienti nonché attività di ricerca correlate e agevolare l’innovazione nell’interesse del consumatore in settori quali la digitalizzazione, i servizi di flessibilità e l’interconnessione. 37 Infine, i paragrafi 7 e 8 dell’articolo 18 del regolamento 2019/943 disciplinano più specificamente le tariffe di distribuzione nonché le metodologie di distribuzione delle tariffe. Essi prevedono, in particolare, che le prime siano correlate ai costi tenendo conto dell’utilizzo della rete di distribuzione da parte degli utenti del sistema, che comprendono i clienti attivi, e che le seconde contengano incentivi ai GRD per una gestione e uno sviluppo delle loro reti il più efficienti possibile sul piano dei costi, e possano introdurre obiettivi di prestazione allo scopo di incentivare tali gestori ad aumentare l’efficienza delle loro reti. 38 Tali disposizioni non prevedono pertanto che tali tariffe e metodologie possano includere costi relativi all’adempimento di OSP. 39 Orbene, al fine di determinare la portata dell’articolo 18, paragrafo 1, primo comma, del regolamento 2019/943, occorre ricollocare tale disposizione nel quadro normativo più ampio in cui essa rientra e tener conto, a tal riguardo, delle disposizioni della direttiva 2019/944 la quale, come risulta dal suo considerando 90, deve essere letta in combinato disposto con il regolamento 2019/943, come confermato dal riferimento esplicito a tale direttiva contenuto nell’articolo 18, paragrafo 7, del regolamento 2019/943. 40 In particolare, conformemente alle considerazioni esposte ai punti 30 e 31 della presente sentenza, occorre prendere in considerazione l’articolo 9, l’articolo 57, paragrafi 4 e 5, l’articolo 59, paragrafo 1, lettera a), e il punto 3 dell’allegato I a tale direttiva. 41 A tal riguardo, per quanto riguarda gli OSP, l’articolo 9 della direttiva 2019/944 riconosce agli [OSCURATO:PERSONA] membri un margine di discrezionalità tanto nella definizione del tipo di OSP che essi intendano imporre ai GRD che nelle modalità di finanziamento di questi ultimi. Più in particolare, l’articolo 9, paragrafo 2, di tale direttiva prevede che, pur nel pieno rispetto delle pertinenti disposizioni del trattato sul funzionamento dell’Unione, in particolare del suo articolo 106, gli [OSCURATO:PERSONA] membri hanno il diritto di imporre, nell’interesse economico generale, siffatti obblighi alle imprese nel settore dell’energia elettrica. Tali obblighi possono riguardare la sicurezza, compresi la sicurezza dell’approvvigionamento, la regolarità, la qualità e il prezzo delle forniture, nonché la tutela dell’ambiente, comprese l’efficienza energetica, l’energia da fonti rinnovabili e la protezione del clima. Peraltro, l’articolo 9, paragrafo 3, di detta direttiva riconosce agli [OSCURATO:PERSONA] membri la facoltà di concedere a tali imprese, in maniera non discriminatoria e trasparente, una compensazione finanziaria, altre forme di compensazione o, ancora, diritti esclusivi in cambio dell’adempimento degli OSP imposti. 42 Inoltre occorre rilevare che, conformemente al punto 3 dell’allegato I alla direttiva 2019/944, che precisa i requisiti minimi di fatturazione e le relative informazioni, il prezzo applicato al cliente finale corrisponde alla somma delle tre componenti principali, vale a dire la componente relativa all’energia e all’approvvigionamento, la componente relativa alla rete (di trasmissione e distribuzione) e la componente comprendente imposte, tributi, canoni e oneri. Tale punto 3 precisa altresì che le definizioni pertinenti di tali componenti figurano nel regolamento 2016/1952, il cui allegato II prevede espressamente che la terza componente relativa alle imposte, ai canoni, ai tributi e agli oneri può includere canoni collegati alla promozione delle fonti di energia rinnovabili. 43 Ne consegue che i «corrispettivi» di cui all’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento 2019/943 costituiscono solo una delle tre componenti principali del prezzo applicato al cliente finale, vale a dire quella afferente ai corrispettivi relativi alla rete (in prosieguo: i «corrispettivi di rete»). 44 Come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 55 e 56 delle sue conclusioni, tale disposizione riguarda solo i costi effettivamente sostenuti dal GRD che presentino un nesso diretto con l’utilizzo, la connessione o il potenziamento della rete, cosicché la portata di detta disposizione non può essere estesa a componenti tariffarie prive di qualsiasi nesso con l’uso effettivo della rete. 45 In tali circostanze, non si può ritenere che i costi connessi agli OSP applicati dai GRD rientrino nella nozione di «corrispettivi di rete», ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento 2019/943. Facendo parte, in linea di principio, della terza componente del prezzo applicato al cliente finale di cui al punto 3 dell’allegato I alla direttiva 2019/944, relativa alle imposte, ai tributi, ai canoni e agli oneri, essi esulano, pertanto, dall’ambito di applicazione di tale articolo 18. 46 Peraltro, l’articolo 9 della direttiva 2019/944 non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale che prevede la facoltà per i GRD di trasferire sui clienti finali i costi connessi all’adempimento degli OSP loro imposti dallo Stato membro interessato, a condizione che i parametri e le modalità di tale finanziamento soddisfino le condizioni enunciate all’articolo 9, paragrafo 3, di detta direttiva, vale a dire, in particolare, il rispetto del principio di non discriminazione e dell’obbligo di trasparenza (v., per analogia, sentenza del 30 aprile 2020, Оvergas Mrezhi e Balgarska gazova asotsiatsia, C‑5/19, EU:C:2020:343, punto 88). 47 Per quanto riguarda l’indipendenza delle autorità di regolazione nonché i loro compiti e competenze, l’articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2019/944 dispone che gli [OSCURATO:PERSONA] membri garantiscono l’indipendenza dell’autorità di regolazione e provvedono, a tal fine, affinché, nell’esercizio dei compiti di regolamentazione che le sono conferiti da detta direttiva e dalla normativa connessa, tale autorità sia giuridicamente distinta e funzionalmente indipendente da altri soggetti pubblici o privati e che detta autorità garantisca che il suo personale e le persone responsabili della sua gestione agiscano in maniera indipendente da qualsiasi interesse commerciale e non sollecitino né accettino istruzioni dirette da alcun governo o altro soggetto pubblico o privato nell’esecuzione di tali compiti. Tuttavia, ai sensi dell’articolo 57, paragrafo 4, lettera b), punto ii), di detta direttiva, quest’ultimo obbligo lascia impregiudicati la stretta cooperazione, se del caso, con le altre autorità nazionali, o gli orientamenti di politica generale elaborati dal governo dello Stato membro che ha designato la stessa autorità, non connessi con i compiti e le competenze di regolazione di cui all’articolo 59 della medesima direttiva che includono, conformemente al paragrafo 1, lettera a), di quest’ultimo articolo, quello di stabilire o approvare le tariffe di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica o le loro metodologie di calcolo (v., in tal senso, sentenza del 6 marzo 2025, [OSCURATO:PERSONA] e a., C‑48/23, EU:C:2025:144, punto 30). 48 Tale articolo 57 prevede, al suo paragrafo 5, primo comma, lettera a), che, al fine di tutelare l’indipendenza dell’autorità di regolazione, lo Stato membro interessato provveda in particolare affinché tale autorità possa adottare decisioni autonomamente, indipendentemente da qualsiasi organo politico (v., in tal senso, sentenza del 6 marzo 2025, [OSCURATO:PERSONA] e a., C‑48/23, EU:C:2025:144, punto 31). 49 Le disposizioni dell’articolo 57 della direttiva 2019/944 rispecchiano, in sostanza, il contenuto dei considerando 80 e 87 di tale direttiva, secondo i quali, per garantire il buon funzionamento del mercato interno dell’energia elettrica, è necessario, da un lato, che le autorità di regolazione siano in grado di adottare decisioni su tutti gli aspetti pertinenti della regolamentazione ed essere interamente indipendenti da qualsiasi altro interesse pubblico o privato e, dall’altro, che detta direttiva non privi gli [OSCURATO:PERSONA] membri della possibilità di stabilire ed emanare la propria politica energetica nazionale (sentenza del 6 marzo 2025, [OSCURATO:PERSONA] e a., C‑48/23, EU:C:2025:144, punto 32). 50 In particolare, a tal riguardo, come risulta dal considerando 87 della direttiva 2019/944 e come previsto dall’articolo 194, paragrafo 2, secondo comma, TFUE, gli [OSCURATO:PERSONA] membri hanno il diritto di determinare le condizioni di utilizzo delle loro risorse energetiche. Tale direttiva non priva quindi gli [OSCURATO:PERSONA] membri della possibilità di stabilire ed emanare la propria politica energetica nazionale nonché di determinare il quadro strategico delle autorità di regolazione, in particolare per quanto riguarda la sicurezza dell’approvvigionamento. Pertanto, gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono liberi di adottare la propria normativa relativa al mercato nazionale dell’energia elettrica, salvo per quanto riguarda i compiti e le competenze delle autorità di regolazione previsti dalla medesima direttiva (sentenza del 6 marzo 2025, [OSCURATO:PERSONA] e a., C‑48/23, EU:C:2025:144, punto 39). 51 Ne consegue, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 63 delle sue conclusioni, che, al fine di garantire il buon funzionamento del mercato interno dell’energia elettrica, è necessario, da un lato, che le autorità nazionali di regolazione siano autorizzate ad adottare decisioni riguardanti tutti gli aspetti della regolamentazione di loro competenza e godano di indipendenza e, dall’altro, che la direttiva 2019/944 non privi gli [OSCURATO:PERSONA] membri della facoltà di definire e di emanare la loro politica energetica nazionale, nonché di definire il contesto in cui tali autorità svolgono i loro compiti. 52 Orbene, da quanto precede risulta che, sebbene la fissazione dei corrispettivi di rete rientri nella competenza delle autorità nazionali di regolazione in forza dell’articolo 59, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2019/944, ciò non può avvenire nel caso di imposte, tributi, canoni o oneri che non siano connessi all’accesso alla rete o al suo utilizzo e che, pertanto, non rientrino nell’ambito di applicazione dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento 2019/943, anche qualora essi abbiano un impatto sul prezzo di distribuzione dell’energia elettrica per il cliente finale. 53 Ciò vale in particolare per i costi connessi agli OSP in materia di sostegno alle energie rinnovabili nonché per le modalità di copertura di tali costi. Infatti, la scelta della modalità di sostegno che uno Stato membro intende concedere allo sviluppo delle energie rinnovabili sul suo territorio, che si tratti di sovvenzioni dirette, di meccanismi fiscali o, come nel caso di specie, di una misura consistente nel trasferire i costi ai consumatori finali, rientra in una scelta di politica energetica che esula dalla competenza delle autorità nazionali di regolazione. Resta il fatto che, in linea di principio, nessuna disposizione del diritto dell’Unione osta a che gli [OSCURATO:PERSONA] membri autorizzino l’autorità nazionale competente a regolamentare le tariffe connesse agli OSP. Inoltre, non risulta che un’autorizzazione dell’autorità di regolazione a determinare la presa in considerazione di tali costi, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, possa pregiudicare l’indipendenza e i compiti di tali autorità. 54 In terzo e ultimo luogo, occorre rilevare che gli obiettivi perseguiti dal regolamento 2019/943, quali enunciati all’articolo 1 di quest’ultimo, e in particolare il conseguimento degli obiettivi dell’Unione dell’energia in modo efficiente, nonché la definizione dei principi fondamentali di mercati dell’energia elettrica efficienti e integrati, che consentano un accesso non discriminatorio a tutti i fornitori di risorse e ai clienti dell’energia elettrica, responsabilizzino i consumatori, assicurino la competitività sul mercato globale, la gestione della domanda, lo stoccaggio di energia e l’efficienza energetica, non sono tali da mettere in discussione l’interpretazione accolta ai punti da 43 a 46 nonché ai punti 52 e 53 della presente sentenza. 55 Nel caso di specie, l’articolo 4.1.32, paragrafo 1, punto 10°, del decreto sull’energia prevede che i costi relativi all’esecuzione del bilancio degli OSP, imposti ai GRD in forza di tale decreto, che non sono finanziati da imposte, tasse, sovvenzioni, contributi o canoni, siano contabilizzati nelle tariffe in modo trasparente e non discriminatorio, previa verifica del VREG, e siano di conseguenza trasferiti nelle tariffe di rete. 56 Più precisamente, il giudice del rinvio spiega che gli OSP di natura finanziaria imposti dal legislatore fiammingo ai GRD ricorrenti sono finanziati, in parte, con le risorse messe a disposizione dal Fondo per l’Energia e, in parte, mediante compensazioni provenienti dal bilancio delle spese generali della Regione fiamminga. I costi netti connessi a tali OSP, in particolare quelli relativi alla promozione di un uso razionale dell’energia, all’uso di fonti di energia rinnovabili nonché all’acquisto di certificati verdi e di certificati di cogenerazione, sono trasferiti nelle tariffe di rete. 57 Orbene, dal fascicolo di cui dispone la Corte risulta che i costi relativi agli OSP sono stati contabilizzati non nella categoria corrispondente alla terza componente tariffaria, prevista al punto 3 dell’allegato I alla direttiva 2019/944, bensì in quella relativa ai corrispettivi di rete, che corrisponde alla seconda componente tariffaria prevista da tale disposizione, nella quale, in linea di principio, devono figurare solo costi connessi alla rete. 58 Tuttavia, la mera circostanza che i costi connessi agli OSP siano stati collegati, sul piano contabile, ai canoni di rete non può essere sufficiente, di per sé, a dimostrare l’incompatibilità di una normativa nazionale come quella di cui trattasi nel procedimento principale con l’articolo 18 del regolamento 2019/943. 59 A tal riguardo, occorre ricordare che l’articolo 18 del regolamento 2019/943 e le disposizioni della direttiva 2019/944 mirano a garantire che i costi coperti da corrispettivi di rete rimangano oggettivamente identificabili, siano calcolati secondo metodologie trasparenti e non siano utilizzati per finanziare, indirettamente, politiche estranee alla gestione del sistema di distribuzione. 60 Infatti, fatte salve le verifiche che spetta al giudice del rinvio effettuare, sebbene i costi connessi agli OSP, benché formalmente coperti dai corrispettivi di rete, siano nondimeno chiaramente dissociati dal metodo di calcolo e di fissazione di tali corrispettivi o dalle tariffe di rete, di modo che essi corrispondono a una tariffa propria che si aggiunge, in realtà, ai corrispettivi così determinati, una situazione del genere non può, di per sé, violare gli obblighi risultanti dall’articolo 18 del regolamento 2019/943 e, in particolare, l’obbligo di trasparenza da esso previsto. 61 In tali circostanze, spetta al giudice del rinvio verificare se, indipendentemente dalla loro qualificazione formale, le modalità di integrazione da parte dei GRD ricorrenti dei costi connessi agli OSP finanziari nei corrispettivi di rete o nelle tariffe di rete non incidano sul metodo di calcolo di tali corrispettivi, che sono disciplinati dall’articolo 18 del regolamento 2019/943, cosicché esse non rientrano nelle competenze e nei compiti del VREG, e se esse rispettino tale obbligo di trasparenza. 62 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 18, paragrafo 1, primo comma, seconda frase, del regolamento 2019/943, letto in combinato disposto con l’articolo 9, con l’articolo 57, paragrafi 4 e 5, con l’articolo 59, paragrafo 1, lettera a), e con il punto 3 dell’allegato I alla direttiva 2019/944, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che prevede che si tenga conto, nelle tariffe di rete, dei costi connessi all’adempimento degli OSP imposti da tale normativa ai GRD, quando tali costi non siano finanziati altrimenti, a condizione che detti costi non siano integrati nel metodo di calcolo e fissazione di corrispettivi, di competenza dell’autorità nazionale di regolazione, e che siano chiaramente distinti da tali corrispettivi. Sulla seconda questione 63 Nell’ambito della seconda questione, relativa alla compatibilità con il diritto dell’Unione di un metodo tariffario per la distribuzione di energia elettrica basato sull’evoluzione dei costi storici dei GRD, occorre rilevare che l’articolo 18, paragrafo 1, primo comma, prima frase, del regolamento 2019/943, al quale fa riferimento il giudice del rinvio, esige che i corrispettivi di rete riflettano i costi sostenuti dai GRD nella misura in cui questi ultimi corrispondono a quelli di un GRD efficiente e comparabile dal punto di vista strutturale. Orbene, in applicazione della giurisprudenza citata ai punti 26 e 27 della presente sentenza, al fine di fornire una risposta utile a tale questione, occorre altresì prendere in considerazione i paragrafi 2, 7 e 8 di tale articolo 18, che precisano i requisiti che le tariffe e i metodi tariffari devono soddisfare. 64 Occorre pertanto giudicare che, con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento 2019/943, letto in combinato disposto con i paragrafi 2, 7 e 8 di tale articolo, debba essere interpretato nel senso che esso osta all’adozione, da parte di un’autorità di regolazione di uno Stato membro, di un metodo tariffario della distribuzione di energia elettrica basato sull’evoluzione dei costi storici, determinando così i ricavi dei GRD con riferimento ai loro costi sostenuti negli ultimi cinque esercizi disponibili, qualora l’applicazione di tale metodo non sia accompagnata da un controllo del livello di tali costi che consenta di garantire che essi corrispondano a quelli di gestore di rete efficiente e comparabile dal punto di vista strutturale. 65 Alla luce delle considerazioni di cui ai punti da 33 a 37 della presente sentenza, occorre constatare che l’articolo 18 del regolamento 2019/943 non prescrive alcun metodo tariffario particolare relativo alla distribuzione di energia elettrica, ma definisce i requisiti che un siffatto metodo deve soddisfare. 66 Ne consegue che, in assenza di disposizioni più precise nel regolamento 2019/943 quanto al metodo tariffario volto a incentivare i GRD a migliorare l’efficienza, spetta, conformemente all’articolo 18, paragrafo 10, di tale regolamento e all’articolo 59, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2019/944, all’autorità di regolazione dello Stato membro determinare la metodologia tariffaria adeguata relativa alla distribuzione di energia elettrica. 67 In tale contesto, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 74 delle sue conclusioni, tenuto conto della natura complessa e tecnica del suo compito, tale autorità deve disporre di un ampio margine di discrezionalità per definire il metodo tariffario relativo alla distribuzione di energia elettrica. Tale margine resta tuttavia delimitato dall’obbligo di rispettare tutti i requisiti previsti all’articolo 18 del regolamento 2019/943, nonché dalla normativa relativa al mercato nazionale dell’energia elettrica e dalle condizioni particolari di quest’ultimo. Pertanto, una siffatta autorità non può essere costretta ad adottare una metodologia particolare, ma deve poter adeguare il metodo di fissazione e di calcolo delle tariffe in funzione di diversi parametri (v., per analogia, sentenza del 23 ottobre 2025, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], C‑87/24, EU:C:2025:826, punto 86). 68 Orbene, il mero fatto che la metodologia adottata da un’autorità di regolazione di uno Stato membro si basi su dati storici, utilizzati come punto di partenza per la valutazione dei costi futuri sostenuti da un GRD, non può rendere tale metodologia incompatibile con l’articolo 18 del regolamento 2019/943. 69 Ciò detto, spetterà al giudice del rinvio verificare se il metodo tariffario fissato dalla decisione controversa soddisfi i requisiti derivanti dall’articolo 18 del regolamento 2019/943, alla luce di un’analisi complessiva di tale metodo. 70 Nel caso di specie, dalla decisione di rinvio risulta che detto metodo si basa su un modello di regolazione dei ricavi, in quanto consente di determinare il ricavo che i GRD ricorrenti sono autorizzati a percepire dagli utenti delle reti di distribuzione mediante tariffe di rete, al fine di coprire i costi di gestione. Il medesimo metodo comprende, inoltre, fattori di adeguamento diretti a favorire il miglioramento dell’efficienza generale, compresa l’efficienza energetica del sistema, e prevede altresì un meccanismo di controllo dei costi sostenuti dai GRD ricorrenti e trasferiti sulle tariffe di rete. 71 Più precisamente, al fine di determinare la componente di base del ricavo autorizzato a coprire i costi endogeni, in primo luogo, il VREG prende in considerazione l’evoluzione dei costi endogeni settoriali registrati nel corso del periodo tariffario precedente, vale a dire il periodo 2019‑2023. In secondo luogo, esso prevede che, per tutto il periodo 2025‑2028, tale componente evolva annualmente in funzione dell’inflazione, con una rettifica ex post basata sull’inflazione effettivamente constatata. In terzo luogo, il VREG applica un fattore di incentivo all’efficienza denominato « frontier shift », che riflette gli incrementi di produttività realizzati dalle imprese più efficienti grazie all’applicazione delle migliori pratiche e del progresso tecnologico, e diretto, secondo il VREG, a compensare la diminuzione della concorrenza tra i GRD ricorrenti. In quarto e ultimo luogo, cinque elementi endogeni supplementari sono poi aggiunti alla componente di base del reddito autorizzato per coprire i costi endogeni i quali, come indicato al punto 18 della presente sentenza, non sono rilevanti ai fini della domanda di pronuncia pregiudiziale in esame. 72 In tali circostanze, fatte salve le verifiche che spetta al giudice del rinvio effettuare, risulta che tale metodo tariffario prevede un controllo da parte del VREG della ragionevolezza dei costi dichiarati dai GRD, affinché essi corrispondano a quelli di un GRD efficiente e comparabile dal punto di vista strutturale. 73 Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che il paragrafo 1 dell’articolo 18 del regolamento 2019/943, letto in combinato disposto con i paragrafi 2, 7 e 8 di tale articolo, deve essere interpretato nel senso che esso non osta all’adozione, da parte di un’autorità di regolazione di uno Stato membro, di un metodo tariffario relativo alla distribuzione di energia elettrica basato sull’evoluzione dei costi storici, determinando così i ricavi dei GRD con riferimento ai loro costi sostenuti negli ultimi cinque esercizi disponibili, purché tale metodo sia conforme ai requisiti previsti da tale articolo 18 e, in particolare, comprenda meccanismi atti a garantire che i costi risultanti da tale metodo corrispondano, in misura ragionevole, a quelli di un GRD efficiente e comparabile dal punto di vista strutturale. Sulla terza questione 74 Tenuto conto delle risposte fornite alla prima e alla seconda questione pregiudiziale, non occorre rispondere alla terza questione. Sulle spese 75 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara: 1) L’articolo 18, paragrafo 1, primo comma, seconda frase, del regolamento 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sul mercato interno dell’energia elettrica, letto in combinato disposto con l’articolo 9, con l’articolo 57, paragrafi 4 e 5, con l’articolo 59, paragrafo 1, lettera a), e con il punto 3 dell’allegato I alla direttiva 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, deve essere interpretato nel senso che: esso non osta a una normativa nazionale che prevede che si tenga conto, nelle tariffe di rete, dei costi connessi all’adempimento degli obblighi di servizio pubblico imposti da tale normativa ai gestori delle reti di distribuzione, quando tali costi non siano finanziati altrimenti, a condizione che detti costi non siano integrati nel metodo di calcolo e fissazione di corrispettivi, di competenza dell’autorità nazionale di regolazione, e che siano chiaramente distinti da tali corrispettivi. 2) Il paragrafo 1 dell’articolo 18 del regolamento 2019/943, letto in combinato disposto con i paragrafi 2, 7 e 8 di tale articolo, deve essere interpretato nel senso che: esso non osta all’adozione, da parte di un’autorità di regolazione di uno Stato membro, di un metodo tariffario relativo alla distribuzione di energia elettrica basato sull’evoluzione dei costi storici, determinando così i ricavi dei gestori delle reti di distribuzione con riferimento ai loro costi sostenuti negli ultimi cinque esercizi disponibili, purché tale metodo sia conforme ai requisiti previsti da tale articolo 18 e, in particolare, comprenda meccanismi atti a garantire che i costi risultanti da tale metodo corrispondano, in misura ragionevole, a quelli di un gestore delle reti di distribuzione efficiente e comparabile dal punto di vista strutturale. Firme * Lingua processuale: il neerlandese.
Sentenza Corte di giustizia UE/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris