Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 aprile 2026

Cassazione n. 11594/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

e –[OSCURATO:SOCIETA].- Intimata –Per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del Tribunale diNuoro RG n. 423/2024 depositata il 17/12/2024.Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella cameradi consiglio del giorno 20 novembre 2025.1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione davanti al Tribunale diNuoro avverso l’ingiunzione di pagamento n. 54545/2024, emessa il12 aprile 2024 dalla [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 2 del r.d. n. 639del 2010, con cui il gestore del servizio idrico integrato dellaNumero registro generale 325/2025Numero sezionale 2814/2025Numero di raccolta generale 11594/2026Data pubblicazione 28/04/2026Sardegna le intimava il pagamento di euro 66.363,88, oltre accessori,per mancato pagamento di alcune fatture relative ad un’utenza diStintino, ed ha chiesto l’annullamento dell’ingiunzione e la condannadella convenuta alle spese.[OSCURATO:PERSONA] ha contestato la domanda e ne ha chiesto il rigetto,con vittoria di spese.Il Tribunale di Nuoro, con ordinanza del 17/12/2024, rilevatad’ufficio la relativa questione e assicurato sul punto il contraddittoriodelle parti, si è dichiarato incompetente per territorio a favore delTribunale di Cagliari, in applicazione dell’art. 32 comma 2 del d.lgs. n.150 del 2011, sul rilievo che l’ingiunzione di pagamento è stataemessa in Cagliari, dove la [OSCURATO:PERSONA] (con sede legale in Nuoro),ha la sede amministrativa.2.

Avverso la suddetta ordinanza [OSCURATO:PERSONA] ha propostoregolamento necessario di competenza ed ha chiesto che vengadichiarata la competenza del Tribunale di Nuoro, dato che in quellacittà si trova la sede legale della società ingiungente, quale (vedil’’ultima pagina del ricorso) “unica sede abilitata a costituirsi ingiudizio”.3.

Il ricorso, esaminato all’adunanza camerale del 28 ottobre2025, è stato rinviato d’ufficio all’odierna udienza a causa dellamancata acquisizione delle conclusioni del Procuratore Generale.In prossimità di questa udienza, il PM ha depositato conclusioniscritte ex art. 380 ter c.p.c. e ha chiesto che il regolamento siarespinto.In prossimità dell’udienza la ricorrente ha depositato unamemoria (o, meglio, una seconda memoria, dopo quella giàdepositata per l’udienza del 28 ottobre 2025).4.

Tanto premesso, il ricorso è infondato alla luce dei seguentiprincipi:Numero registro generale 325/2025Numero sezionale 2814/2025Numero di raccolta generale 11594/2026Data pubblicazione 28/04/2026(a) l’opposizione alla c.d.

"ingiunzione fiscale", prevista dall'art. 2del r.d. 14 aprile 1910 n. 639, tuttora vigente, deve essere proposta— ai sensi dell'art. 3 dello stesso regio decreto — nelle forme previstedall'art. 32 d. lgs. 1° settembre 2011, n. 150.L'art. 32, comma 2, d. lgs. 150/2011 stabilisce che competente aconoscere della suddetta opposizione è "il giudice del luogo in cui hasede l'ufficio che ha emesso il provvedimento opposto";(b) l’ingiungente, società in house, è il gestore unico affidatariodel servizio idrico integrato nell’ambito regionale.

Si tratta di unadelle tipiche ipotesi in cui la PA si affida ad una società in house, cui èLe sezioni unite hanno chiarito che «[l’]esercizio delle attivitàfacenti capo al servizio idrico integrato può essere affidato in viadiretta alle società "in house" (interamente partecipate dagli enti[]lpubblici e ricadenti nell'ambito territoriale ottimale), senza che ciòdetermini violazione del principio comunitario di concorrenza, dalmomento che tali società, pur essendo dotate di autonomapersonalità giuridica, sono equiparabili a un'articolazione internadell'ente pubblico che le ha costituite, con la conseguente necessità dirispettare i principi che informano la correttezza e la legittimitàdell'attività amministrativa, in vista della tutela del peculiare interessepubblico a cui sono preposte» (Cass., Sez.

Un., n. 18623/2024);(c) è un principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corteche «[l]o speciale procedimento disciplinato dal r.d. n. 639 del 1910 èutilizzabile, da parte della pubblica amministrazione, non solo per leentrate strettamente di diritto pubblico, ma anche per quelle di dirittoprivato, purché il credito in base al quale viene emesso l'ordine dipagare la somma dovuta sia certo, liquido ed esigibile, per taledovendo intendersi quello fissato con atto amministrativo meramenteNumero registro generale 325/2025Numero sezionale 2814/2025Numero di raccolta generale 11594/2026Data pubblicazione 28/04/2026ricognitivo di tariffe prestabilite in conformità alle norme legislativestatali e regionali vigenti» (Cass., Sez.

Un., n. 2448/2025);(d) la S.C., occupandosi di una fattispecie analoga a quella inesame, (vedi Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15417 del 21/06/2017)ha chiarito che: «[i]n tema di opposizione ad ingiunzione fiscale,qualora l’ente impositore non provveda direttamente alla riscossione,ma la appalti a terzi in concessione, le controversie sulla sussistenzae sulla legittimità della pretesa erariale vanno introdotte, ai sensidell’art. 32, comma 2, del d.lgs. n. 150 del 2011, dinanzi al giudicedel luogo in cui ha sede l’articolazione territoriale del concessionarioche ha materialmente predisposto e notificato l’ingiunzione, e non algiudice nella cui circoscrizione il concessionario ha la sede legale,l’attività, non la sede della persona giuridica»;(e) si tratta di competenza per territorio inderogabile, il cuimancato rispetto è rilevabile d'ufficio, essendo oggetto di unaprevisione speciale che prevale sui criteri ordinari (Cass. n.9986/2024).Nella specie, il Tribunale di Nuoro si è attenuto a questi principi inquanto ha declinato la propria competenza ratione loci a favore delTribunale di Cagliari, dopo avere accertato che l’ingiunzione dipagamento è stata emessa dall’”ufficio” di Cagliari della [OSCURATO:PERSONA],la quale ha la sede amministrativa nel capoluogo sardo.Circostanza, questa, che risulta anche dal testo dell’ingiunzione,la cui data, “Cagliari 18/04/2024”, è trascritta a pag. 3 del ricorso percassazione.5.

Il ricorso va quindi rigettato e deve essere dichiarata lacompetenza territoriale del Tribunale di Cagliari.6.

Nulla occorre disporre sulle spese del presente giudizio, alquale la parte intimata non ha partecipato.Numero registro generale 325/2025Numero sezionale 2814/2025Numero di raccolta generale 11594/2026Data pubblicazione 28/04/20267.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002,si dà atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass.

S.U. n. 4315/2020,della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per ilraddoppio del contributo unificato, se dovuto dalla ricorrente.

Infatti,la disposizione richiamata trova applicazione anche con riferimento alregolamento di competenza, stante la sua natura impugnatoria (Cass.n. 11331/2014; Cass. n. 13636/2020; Cass. n. 19867/2025; Cass. n.20406/2025).

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e dichiara la competenza per territorioinderogabile del Tribunale di Cagliari, dinanzi al quale il giudizio deveessere riassunto nel termine di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002,dichiara che sussistono i presupposti processuali per il versamento,da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdel citato art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda SezioneCivile, in data 20 novembre 2025.La PresidenteMilena Falaschi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e –[OSCURATO:SOCIETA].- Intimata –Per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del Tribunale diNuoro RG n. 423/2024 depositata il 17/12/2024.Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella cameradi consiglio del giorno 20 novembre 2025.1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione davanti al Tribunale diNuoro avverso l’ingiunzione di pagamento n. 54545/2024, emessa il12 aprile 2024 dalla [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 2 del r.d. n. 639del 2010, con cui il gestore del servizio idrico integrato dellaNumero registro generale 325/2025Numero sezionale 2814/2025Numero di raccolta generale 11594/2026Data pubblicazione 28/04/2026Sardegna le intimava il pagamento di euro 66.363,88, oltre accessori,per mancato pagamento di alcune fatture relative ad un’utenza diStintino, ed ha chiesto l’annullamento dell’ingiunzione e la condannadella convenuta alle spese.[OSCURATO:PERSONA] ha contestato la domanda e ne ha chiesto il rigetto,con vittoria di spese.Il Tribunale di Nuoro, con ordinanza del 17/12/2024, rilevatad’ufficio la relativa questione e assicurato sul punto il contraddittoriodelle parti, si è dichiarato incompetente per territorio a favore delTribunale di Cagliari, in applicazione dell’art. 32 comma 2 del d.lgs. n.150 del 2011, sul rilievo che l’ingiunzione di pagamento è stataemessa in Cagliari, dove la [OSCURATO:PERSONA] (con sede legale in Nuoro),ha la sede amministrativa.2. Avverso la suddetta ordinanza [OSCURATO:PERSONA] ha propostoregolamento necessario di competenza ed ha chiesto che vengadichiarata la competenza del Tribunale di Nuoro, dato che in quellacittà si trova la sede legale della società ingiungente, quale (vedil’’ultima pagina del ricorso) “unica sede abilitata a costituirsi ingiudizio”.3. Il ricorso, esaminato all’adunanza camerale del 28 ottobre2025, è stato rinviato d’ufficio all’odierna udienza a causa dellamancata acquisizione delle conclusioni del Procuratore Generale.In prossimità di questa udienza, il PM ha depositato conclusioniscritte ex art. 380 ter c.p.c. e ha chiesto che il regolamento siarespinto.In prossimità dell’udienza la ricorrente ha depositato unamemoria (o, meglio, una seconda memoria, dopo quella giàdepositata per l’udienza del 28 ottobre 2025).4. Tanto premesso, il ricorso è infondato alla luce dei seguentiprincipi:Numero registro generale 325/2025Numero sezionale 2814/2025Numero di raccolta generale 11594/2026Data pubblicazione 28/04/2026(a) l’opposizione alla c.d. "ingiunzione fiscale", prevista dall'art. 2del r.d. 14 aprile 1910 n. 639, tuttora vigente, deve essere proposta— ai sensi dell'art. 3 dello stesso regio decreto — nelle forme previstedall'art. 32 d. lgs. 1° settembre 2011, n. 150.L'art. 32, comma 2, d. lgs. 150/2011 stabilisce che competente aconoscere della suddetta opposizione è "il giudice del luogo in cui hasede l'ufficio che ha emesso il provvedimento opposto";(b) l’ingiungente, società in house, è il gestore unico affidatariodel servizio idrico integrato nell’ambito regionale. Si tratta di unadelle tipiche ipotesi in cui la PA si affida ad una società in house, cui èLe sezioni unite hanno chiarito che «[l’]esercizio delle attivitàfacenti capo al servizio idrico integrato può essere affidato in viadiretta alle società "in house" (interamente partecipate dagli enti[]lpubblici e ricadenti nell'ambito territoriale ottimale), senza che ciòdetermini violazione del principio comunitario di concorrenza, dalmomento che tali società, pur essendo dotate di autonomapersonalità giuridica, sono equiparabili a un'articolazione internadell'ente pubblico che le ha costituite, con la conseguente necessità dirispettare i principi che informano la correttezza e la legittimitàdell'attività amministrativa, in vista della tutela del peculiare interessepubblico a cui sono preposte» (Cass., Sez. Un., n. 18623/2024);(c) è un principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corteche «[l]o speciale procedimento disciplinato dal r.d. n. 639 del 1910 èutilizzabile, da parte della pubblica amministrazione, non solo per leentrate strettamente di diritto pubblico, ma anche per quelle di dirittoprivato, purché il credito in base al quale viene emesso l'ordine dipagare la somma dovuta sia certo, liquido ed esigibile, per taledovendo intendersi quello fissato con atto amministrativo meramenteNumero registro generale 325/2025Numero sezionale 2814/2025Numero di raccolta generale 11594/2026Data pubblicazione 28/04/2026ricognitivo di tariffe prestabilite in conformità alle norme legislativestatali e regionali vigenti» (Cass., Sez. Un., n. 2448/2025);(d) la S.C., occupandosi di una fattispecie analoga a quella inesame, (vedi Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15417 del 21/06/2017)ha chiarito che: «[i]n tema di opposizione ad ingiunzione fiscale,qualora l’ente impositore non provveda direttamente alla riscossione,ma la appalti a terzi in concessione, le controversie sulla sussistenzae sulla legittimità della pretesa erariale vanno introdotte, ai sensidell’art. 32, comma 2, del d.lgs. n. 150 del 2011, dinanzi al giudicedel luogo in cui ha sede l’articolazione territoriale del concessionarioche ha materialmente predisposto e notificato l’ingiunzione, e non algiudice nella cui circoscrizione il concessionario ha la sede legale,l’attività, non la sede della persona giuridica»;(e) si tratta di competenza per territorio inderogabile, il cuimancato rispetto è rilevabile d'ufficio, essendo oggetto di unaprevisione speciale che prevale sui criteri ordinari (Cass. n.9986/2024).Nella specie, il Tribunale di Nuoro si è attenuto a questi principi inquanto ha declinato la propria competenza ratione loci a favore delTribunale di Cagliari, dopo avere accertato che l’ingiunzione dipagamento è stata emessa dall’”ufficio” di Cagliari della [OSCURATO:PERSONA],la quale ha la sede amministrativa nel capoluogo sardo.Circostanza, questa, che risulta anche dal testo dell’ingiunzione,la cui data, “Cagliari 18/04/2024”, è trascritta a pag. 3 del ricorso percassazione.5. Il ricorso va quindi rigettato e deve essere dichiarata lacompetenza territoriale del Tribunale di Cagliari.6. Nulla occorre disporre sulle spese del presente giudizio, alquale la parte intimata non ha partecipato.Numero registro generale 325/2025Numero sezionale 2814/2025Numero di raccolta generale 11594/2026Data pubblicazione 28/04/20267. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002,si dà atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020,della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per ilraddoppio del contributo unificato, se dovuto dalla ricorrente. Infatti,la disposizione richiamata trova applicazione anche con riferimento alregolamento di competenza, stante la sua natura impugnatoria (Cass.n. 11331/2014; Cass. n. 13636/2020; Cass. n. 19867/2025; Cass. n.20406/2025). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e dichiara la competenza per territorioinderogabile del Tribunale di Cagliari, dinanzi al quale il giudizio deveessere riassunto nel termine di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002,dichiara che sussistono i presupposti processuali per il versamento,da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdel citato art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda SezioneCivile, in data 20 novembre 2025.La PresidenteMilena Falaschi
Sentenza Cassazione n. 11594/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris