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CassazionedecretoSezione LDecisione del 4 luglio 2025

Cassazione n. 20406/2025

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al n. 26092/2024R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -controricorrente- avverso l’ordinanza del TRIBUNALE LUCCA n. 438/2024 depositata il 21/11/2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/07/2025 dal Presidente Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], dipendente dell’Ispettorato del Lavoro con qualifica di ispettore tecnico, area terza F3, assegnato alla sede di Lucca e poi distaccato, con decorrenza dal 1° luglio 2023, presso l’Ispettorato dell’[OSCURATO:PERSONA] di Roma, ha impugnato, con ricorso al Tribunale di Lucca del 24 maggio 2024 , la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per giorni uno, irrogata con decreto direttoriale n. 8 del 1° marzo 2022, e ha domandato l’accertamento dell’illegittimità della sanzione nonché la condanna dell’amministrazione resistente a restituire la somma trattenuta dalla retribuzione del mese di marzo 2022.

2. Il Tribunale, accogliendo l’eccezione sollevata dall’Ispettorato, con ordinanza del 21 novembre 2024, ha dichiarato la propria incompetenza territoriale e ha ritenuto competente il Tribunale di Roma, in quanto al momento del ricorso il Pece risultava distaccato, a decorrere dal 1° luglio 2023, presso l’Ispettorato del Lavoro di Roma.

3. Avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ha proposto regolamento necessario di competenza ai sensi dell'art. 42 cod. proc. civ., al quale ha opposto difese con controricorso l’[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro.

4. L’Ufficio della Procura Generale ha concluso, ai sensi dell'art. 380 ter cod. proc. civ., per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’unico motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] assume che erroneamente il Tribunale ha declinato la competenza e fa leva sulla natura temporanea del distacco, disposto ai sensi della legge n. 104/1992, nonché sulla circostanza che i fatti in relazione ai quali la sanzione disciplinare è stata irrogata si sono verificati nel periodo antecedente all’assegnazione, solo momentanea, alla sede di Roma.

Aggiunge che, nonostante l’avvenuto distacco, egli risulta ancora residente in Lucca e sottolinea anche che la ritenuta competenza del Tribunale di Roma ostacolerà l’attività difensiva e l’assunzione dei mezzi istruttori, poiché nessuno dei testi indicati risulta residente o in servizio nel circondario dell’anzidetto Tribunale.

2. Il ricorso non può trovare accoglimento, giacché l’ordinanza impugnata ha correttamente applicato l’orientamento, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la disposizione di cui all’art. 413, quinto comma, c.p.c., che radica la competenza per territorio presso il giudice nella cui circoscrizione ha sede l’ufficio al quale il dipendente è addetto, va interpretata nel senso che, in caso di utilizzazione temporanea del dipendente presso altro ufficio appartenente alla stessa amministrazione, la competenza per territorio va senz’altro determinata con riguardo al luogo in cui il lavoratore presta effettivamente servizio al momento della proposizione della domanda ( cfr. Cass. n. 16005/2025; Cass. n. 3320/2020; Cass. n. 24524/2019; Cass. n. 19624/2019).

2.1. Il ricorso non prospetta argomenti idonei ad indurre un ripensamento del principio più volte enunciato, e la regula iurisnon può essere derogata facendo leva solo sul dato, meramente fattuale, della residenza dei testi e dello stesso ricorrente.

4. In via conclusiva, rigettato il ricorso, deve essere dichiarata la competenza territoriale del Tribunale di Roma, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del regolamento.

4.1. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, si deve dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass.

S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dal ricorrente.

La disposizione richiamata trova applicazione anche con riferimento al regolamento di competenza, stante la sua natura impugnatoria (Cass. n. 11331 /2014 ; Cass. n. 13636 /2020; Cass. n. 19867/2025).

P.Q.M La Corte, rigetta il ricorso e dichiara la competenza del Tribunale di Roma, dinanzi al quale il processo dovrà essere riassunto nel termine di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso, a no

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al n. 26092/2024R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -controricorrente- avverso l’ordinanza del TRIBUNALE LUCCA n. 438/2024 depositata il 21/11/2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/07/2025 dal Presidente Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], dipendente dell’Ispettorato del Lavoro con qualifica di ispettore tecnico, area terza F3, assegnato alla sede di Lucca e poi distaccato, con decorrenza dal 1° luglio 2023, presso l’Ispettorato dell’[OSCURATO:PERSONA] di Roma, ha impugnato, con ricorso al Tribunale di Lucca del 24 maggio 2024 , la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per giorni uno, irrogata con decreto direttoriale n. 8 del 1° marzo 2022, e ha domandato l’accertamento dell’illegittimità della sanzione nonché la condanna dell’amministrazione resistente a restituire la somma trattenuta dalla retribuzione del mese di marzo 2022. 2. Il Tribunale, accogliendo l’eccezione sollevata dall’Ispettorato, con ordinanza del 21 novembre 2024, ha dichiarato la propria incompetenza territoriale e ha ritenuto competente il Tribunale di Roma, in quanto al momento del ricorso il Pece risultava distaccato, a decorrere dal 1° luglio 2023, presso l’Ispettorato del Lavoro di Roma. 3. Avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ha proposto regolamento necessario di competenza ai sensi dell'art. 42 cod. proc. civ., al quale ha opposto difese con controricorso l’[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro. 4. L’Ufficio della Procura Generale ha concluso, ai sensi dell'art. 380 ter cod. proc. civ., per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] assume che erroneamente il Tribunale ha declinato la competenza e fa leva sulla natura temporanea del distacco, disposto ai sensi della legge n. 104/1992, nonché sulla circostanza che i fatti in relazione ai quali la sanzione disciplinare è stata irrogata si sono verificati nel periodo antecedente all’assegnazione, solo momentanea, alla sede di Roma. Aggiunge che, nonostante l’avvenuto distacco, egli risulta ancora residente in Lucca e sottolinea anche che la ritenuta competenza del Tribunale di Roma ostacolerà l’attività difensiva e l’assunzione dei mezzi istruttori, poiché nessuno dei testi indicati risulta residente o in servizio nel circondario dell’anzidetto Tribunale. 2. Il ricorso non può trovare accoglimento, giacché l’ordinanza impugnata ha correttamente applicato l’orientamento, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la disposizione di cui all’art. 413, quinto comma, c.p.c., che radica la competenza per territorio presso il giudice nella cui circoscrizione ha sede l’ufficio al quale il dipendente è addetto, va interpretata nel senso che, in caso di utilizzazione temporanea del dipendente presso altro ufficio appartenente alla stessa amministrazione, la competenza per territorio va senz’altro determinata con riguardo al luogo in cui il lavoratore presta effettivamente servizio al momento della proposizione della domanda ( cfr. Cass. n. 16005/2025; Cass. n. 3320/2020; Cass. n. 24524/2019; Cass. n. 19624/2019). 2.1. Il ricorso non prospetta argomenti idonei ad indurre un ripensamento del principio più volte enunciato, e la regula iurisnon può essere derogata facendo leva solo sul dato, meramente fattuale, della residenza dei testi e dello stesso ricorrente. 4. In via conclusiva, rigettato il ricorso, deve essere dichiarata la competenza territoriale del Tribunale di Roma, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del regolamento. 4.1. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, si deve dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dal ricorrente. La disposizione richiamata trova applicazione anche con riferimento al regolamento di competenza, stante la sua natura impugnatoria (Cass. n. 11331 /2014 ; Cass. n. 13636 /2020; Cass. n. 19867/2025). P.Q.M La Corte, rigetta il ricorso e dichiara la competenza del Tribunale di Roma, dinanzi al quale il processo dovrà essere riassunto nel termine di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso, a no
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