CassazionesentenzaSezione LDecisione del 29 giugno 2026
Cassazione n. 22348/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
catiANTONIO [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 1623/2021 della CORTE D'APPELLO diMILANO, depositata il 18/07/2022 R.G.N. 1003/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del27/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero sezionale 2663/20261. La Corte di Appello di Milano respingeva il gravame avNvumeerros doi raccolta generale 22348/2026Data pubblicazione 29/06/2026la sentenza del Tribunale di Lecco che accertava il diritto diMauro Panzeri, iscritto dal gennaio 2009 alla [OSCURATO:PERSONA] e di Assistenza dei dottori commercialisti(CNPADC), alla ricongiunzione, ex art. 1 l. n. 45 del 1990,mediante trasferimento alla Cassa, dei contributi che egliaveva versato alla [OSCURATO:PERSONA].2. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione,articolato in un unico motivo, l’INPS.3. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA], che deposita altresìmemoria in vista dell’adunanza camerale.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione l’INPS deducela violazione e falsa applicazione dell’art. 1, secondo comma,l. n. 45 del 1990, dell’art. 2, commi 26 et ss., l. n. 335 del1935, dell’art. 1 d.m. n. 282 del 1996, dell’art. 1, primocomma, d.lgs. n. 184 del 1997, dell’art. 1, comma 19, l. n. 335del 1995, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.L’ente previdenziale nega il diritto alla ricongiunzione, tramiteil trasferimento alla Cassa di previdenza di categoria diappartenenza, nella specie quella dei dottori commercialisti,dei contributi versati alla [OSCURATO:PERSONA], per tutti ilavoratori che - come [OSCURATO:PERSONA] - alla data del [OSCURATO:DATA_NASCITA]non avevano maturato un’anzianità contributiva di almenodiciotto anni.Al riguardo assume che, dovendo avere applicazione nel casoin esame il solo regime contributivo, la norma da applicare èl’art. 1 del d.lgs. n. 184 del 1997 che, diversamente dalladisciplina della ricongiunzione invocata dal professionista, noncontempla alcun trasferimento della contribuziNounmeero registro generale 2752/2023Numero sezionale 2663/2026previdenziale, ma solo il cumulo della stessa (ovveroNsuimae rol dai raccolta generale 22348/2026valorizzazione della contribuzione accreditata presso ciascunD ata pubblicazione 29/06/2026ente o ciascuna gestione ai fini del perfezionamento del dirittoa pensione).Insiste che la disciplina di cui all’art. 1 l. n. 45 del 1990 siapplica esclusivamente ai lavoratori il cui trattamentopensionistico è calcolato in tutto o – almeno in parte - con ilsistema retributivo. Rimarca che, sebbene il pensionato nonabbia diritto alla ricongiunzione, può utilizzare la contribuzioneversata presso la Gestione separata per ottenere una pensionesupplementare.1.1. Il motivo è infondato alla luce dei principi espressi daquesta Corte in Cass. n. 26039/2019, che questo Collegio fapropri anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., confermatianche da successivi arresti (cfr. Cass. n. 3635/2023).La Corte territoriale di detti principi - affermati peraltro inarmonia con il percorso ricostruttivo della disciplina quiall’attenzione compiuto dalla Consulta nella sentenza n. 61 del1999 - ha fatto applicazione, sicché la censura è infondata, quiribadito che l'assicurato, privo dei requisiti pensionistici nellesingole gestioni, può ricorrere alla ricongiunzione onerosa deicontributi versati alla [OSCURATO:PERSONA] con quelli versati allaCassa professionale cui è iscritto, pur quando il regimeapplicato sia quello contributivo e non quello retributivo.2. Conclusivamente il ricorso va rigettato.3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come indispositivo.4. Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto, ove dovNuutmoe,r o registro generale 2752/2023Numero sezionale 2663/2026per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.N u mero di raccolta generale 22348/2026 P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alpagamento in favore del controricorrente delle spese delgiudizio di legittimità, liquidate in euro 3.500, oltre 200,00 peresborsi ed accessori come per legge.Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto, ove dovuto,per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.Roma, deciso all’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].LA PRESIDENTELucia Esposito