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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 03635/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 30171-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] I; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 495/2021 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 27/09/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2021 n. 30171 sez.

ML ud. 22-12-2022 -2- R.G. 30171/2021 [OSCURATO:PERSONA]: la Corte d'Appello di Torino, a conferma della pronuncia del Tribunale di Novara, ha rigettato la domanda dell'Inps, ritenendo ammissibile la ricongiunzione a titolo oneroso dei contributi versati da [OSCURATO:PERSONA], avvocato, tra il 1996 e il 2001 alla gestione separata INPS con i contributi versati alla [OSCURATO:PERSONA] a cui l'appellato è iscritto dal 2001 in qualità di libero professionista; la cassazione della sentenza è domandata dall'Inps sulla base di un unico motivo di ricorso; [OSCURATO:PERSONA] ha depositato tempestivo controricorso; entrambe le parti hanno depositato memoria in prossimità dell'Adunanza camerale; è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA]: con l'unico motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 cod.proc.civ., l'Istituto ricorrente denuncia la "Violazione e falsa applicazione dell'art. 1, secondo comma, legge 5 marzo 1990 n. 45; dell'art. 2, commi 26 e ss. legge 8 agosto 1995, n. 335; dell'art. 1 decreto ministeriale 2 maggio 1996, n. 282; dell'art. 1, primo comma, decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184; dell'art. 1, comma 19 legge n. 335 del 1995 "; in sostanza l'Istituto lamenta la non conformità a diritto della pronuncia della Corte territoriale favorevole al riconoscimento della facoltà di avvalersi della ricongiunzione dei contributi, contrapponendovi una diversa interpretazione delle norme in epigrafe, in base alla quale la facoltà di ricongiunzione non sarebbe riconosciuta laddove il trattamento pensionistico dell'interessato debba essere calcolato utilizzando il solo metodo contributivo, dovendo in tal caso operare i diversi istituti del cumulo e della totalizzazione e con possibilità anche di utilizzare la contribuzione versata per ottenere la liquidazione di una pensione supplementare; il motivo non merita accoglimento; la sentenza impugnata ha dato corretta attuazione all'orientamento di questa Corte (espresso, da ultimo, da Cass. n.26039 del 2019) con cui è stato stabilito che l'assicurato può ricorrere alla ricongiunzione onerosa dei contributi versati alla Cassa professionale a cui è iscritto con i contributi precedentemente versati alla [OSCURATO:PERSONA]; pertanto, il ricorso va rigettato; le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza; in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 2.200,00 a titolo di compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento e accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'arti, comma 17 della

I. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 30171-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] I; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 495/2021 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 27/09/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 30171 sez. ML ud. 22-12-2022 -2- R.G. 30171/2021 [OSCURATO:PERSONA]: la Corte d'Appello di Torino, a conferma della pronuncia del Tribunale di Novara, ha rigettato la domanda dell'Inps, ritenendo ammissibile la ricongiunzione a titolo oneroso dei contributi versati da [OSCURATO:PERSONA], avvocato, tra il 1996 e il 2001 alla gestione separata INPS con i contributi versati alla [OSCURATO:PERSONA] a cui l'appellato è iscritto dal 2001 in qualità di libero professionista; la cassazione della sentenza è domandata dall'Inps sulla base di un unico motivo di ricorso; [OSCURATO:PERSONA] ha depositato tempestivo controricorso; entrambe le parti hanno depositato memoria in prossimità dell'Adunanza camerale; è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA]: con l'unico motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 cod.proc.civ., l'Istituto ricorrente denuncia la "Violazione e falsa applicazione dell'art. 1, secondo comma, legge 5 marzo 1990 n. 45; dell'art. 2, commi 26 e ss. legge 8 agosto 1995, n. 335; dell'art. 1 decreto ministeriale 2 maggio 1996, n. 282; dell'art. 1, primo comma, decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184; dell'art. 1, comma 19 legge n. 335 del 1995 "; in sostanza l'Istituto lamenta la non conformità a diritto della pronuncia della Corte territoriale favorevole al riconoscimento della facoltà di avvalersi della ricongiunzione dei contributi, contrapponendovi una diversa interpretazione delle norme in epigrafe, in base alla quale la facoltà di ricongiunzione non sarebbe riconosciuta laddove il trattamento pensionistico dell'interessato debba essere calcolato utilizzando il solo metodo contributivo, dovendo in tal caso operare i diversi istituti del cumulo e della totalizzazione e con possibilità anche di utilizzare la contribuzione versata per ottenere la liquidazione di una pensione supplementare; il motivo non merita accoglimento; la sentenza impugnata ha dato corretta attuazione all'orientamento di questa Corte (espresso, da ultimo, da Cass. n.26039 del 2019) con cui è stato stabilito che l'assicurato può ricorrere alla ricongiunzione onerosa dei contributi versati alla Cassa professionale a cui è iscritto con i contributi precedentemente versati alla [OSCURATO:PERSONA]; pertanto, il ricorso va rigettato; le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza; in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 2.200,00 a titolo di compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'arti, comma 17 della I. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello
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