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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 10860/2023

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2927/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA , [OSCURATO:PERSONA], N. 13, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 8018440587, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] , N. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende; -controricorrente - Ric. 2022n. 2927 sez.

S2 - ud. 06 / 0 2 /202 3 avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, n. 1152/2021 depositato il 29/09/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/02/2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ricorso depositato dinanzi alla Corte d’[OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione avverso il decreto emesso dalla medesima Corte d’Appello, in composizione monocratica, che aveva accolto il ricorso per l’equo indennizzo per irragionevole durata di un giudizio monitorio (avente a sua volta ad oggetto l’irragionevole durata di unaltro giudizio presupposto) unitamente aquello di ottemperanza e condannato il ministero della giustizia al pagamento dell’importo complessivo di euro 400 a titolo di indennizzo ex lege n. 81 del 2001 e di euro 277 per spes e e compensi di lite.

2. L’opposizione fondata su cinque motivi di ricorso veniva accolta.

In particolare, per quel che ancora rilevala Corte d’Appello condannava il Ministero della Giustizia al pagamento in favore del ricorrente di euro 1200.Quanto alla liquidazione dei compensi per le spese di lite la C orte d’ A ppello liquidava in relazione alla fase monitoria complessivi euro 418 di cui euro 28 per spese vive ed euro 390 per compensi, oltre il rimborso forfettario, le spese generali nella misura del 15 percento dei compensi, gli ulteriori accessori come per legge con attribuzione all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] dichiaratosi ant i statario e , in relazione alla fase di opposizione,complessivi euro 1360, di cui euro 60 per spese vive ed euro 1300 per compensi, oltre al rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15 percento dei compensi e ulteriori Ric. 2022n. 2927 sez.

S2 - ud. 06 / 0 2 /202 3 accessori come per legge con attribuzione all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] dichiaratosiantistatario.

3. La Corte d'Appello motivava la liquidazione delle spese ritenendo congrui i valoriprossimi ai minimi delle rispettive tabelle in considerazione della somma riconosciuta a titolo di indennizzo e della natura delle questioni giuridiche affrontate, con l’aumento previsto dall’articolo 4, comma 1 bis, e con attribuzione del riconoscimento delle spese vive della fase di opposizionein euro 30 in considerazione della natura camerale del giudizio.

4. Mariano di Lauro ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di quattro motivi di ricorso.

5. Il Ministero della Giustizia si è costituito con controricorso.

6. Il ricorrente con memoria depositata in prossimità dell’udienza ha insistito nella richiesta di accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Ilprimo m otivo di ricorso è così rubricato: nullità del decreto e del procedimento ; anomalia motivazionale - in relazione alla liquidazione e quantificazione dei compensi del procedimento monitorio per insanabile contraddittorietà per motivazione non pertinente, apparente, perplessa e incomprensibile e per violazione e falsa applicazione degli artt. 132, comma 2 , n . 4 , c.p.c., e 118 disposizionidi attuazione del codice di procedura civile e 111 della Costituzione.

La censura attiene alla liquidazione della fase monitoria sulla base dei valori prossimi ai minimi anziché sui valori medi in relazione alla somma riconosciuta a titolo di indennizzo e alla natura delle questioni giuridiche affrontate.

Tale liquidazione sarebbe irragionevoleperché terrebbe conto due volte della medesima circostanza relativa al valore della causa.

Ric. 2022n. 2927 sez.

S2 - ud. 06 / 0 2 /202 3 Sulla base dell’articolo 4 del d. m. n. 55 del 2014 il giudice nella liquidazione dei compensi tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate quale regola generalee qualora voglia derogare a tali valori h a un onere di specifica motivazione.

La m era affermazione della natura giuridica delle questioni affrontate non sarebbe sufficiente a fornire adeguata motivazione anche tenuto conto della richiesta di euro 450 formulata con la nota spesedalla difesa del ricorrente.

2. Il secondo motivo di ricors o è così rubricato: violazione e falsa applicazione- in relazione alla liquidazione dei compensi del procedimento monitorio –degli articoli 10 e 91 c.p.c. 2233 , comma 2,c.c., 13, comma 6, l. n. 247 del 2012, 2, comma 1, 4, 5 d. m. n. 55 del 2014 e tabella 8d. m. n. 55 del 2014.

La censura attiene alla liquidazione dei compensi del procedimento monitorio in violazione della tabella 8 dei parametri professionali di cui al d. m. n. 55 del 2014.

In particolare, si doveva tener conto della complessa attività analiticamente elencata a pagina 19 e 20 del ricorso svolta dalla difesa del ricorrente oltre che, del decoro della professione forense.

D unque , dovevano liquidarsi i compensi in base ai valori medinella misura di euro 450 come richiesto nella nota prodotta.

3. Il terzomotivo di ricorso è così rubricato: nullità del decreto del procedimento; anomalia motivazionale - in relazione alla liquidazione e quantificazione dei compensi del procedimento di opposizione per insanabile contraddittorietà per motivazione non pertinente, apparente, perplessa e incomprensibile e per violazione e falsa applicazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., e 118 disposizioni di attuazione del codice di procedura civile e 111 della Costituzione.

Ric. 2022n. 2927 sez.

S2 - ud. 06 / 0 2 /202 3 La censura è analoga a quella di cui al primo motivo con riferimento all’utilizzo dei valori minimi anche per la liquidazione della fase di opposizione senza adeguata motivazione.

4. Il quarto motivo di ricorso è così rubricato:violazione e falsa applicazione - in relazione alla liquidazione dei compensi del procedimento monitorio –degli articoli 10 e 91 c.p.c. 2233, comma 2, c.c., 13, comma 6, l. n. 247 del 2012, 2, comma 1, 4, 5 d. m. n. 55 del 2014 e tabella 8 d. m. n. 55 del 2014.

Secondo il ricorrente la liquidazione delle spese del giudizio della fase collegiale doveva tener conto della somma accolta nel giudizio di merito nella misura di euro 1200 rientrando dun que lo scaglione di valore della controversia in quello compreso tra euro 1100 ed euro 5200.

Ciò premesso sulla base della medesima attività professionale complessivamente considerata ed analiticamente indicata a pagina 37 e 38 del ricorso oltre che per l’importanza dell’opera e del decoro della professione forense avrebbe dovuto tenersi conto dei valori medi comprensiv i anche della fase di trattazionee della fase decisionale per un importo pari ad euro 2775 come richiesto nella nota depositata nel corso del giudizio.

Peraltro , i valori de gli onorari e diritti stabiliti per le prestazioni dei procuratori e gli onorari minimi stabiliti per la prestazione degli avvocati sono inderogabili ai sensi dell’articolo 24, comma 1,della legge n. 794 del 1942 tuttora in vigore.

Inoltre, ai sensi della modifica inter venuta con l’articolo 1, comma 1, del d. m. n. 37 del 2018 i valori medi possono essere diminuiti non oltre il 50 per cento.

Per la fase istruttoria la diminuzione in ogni caso non può superare il 70 per cento.

Sulla base di tale ultima deduzione in ogni caso il compenso del procedimento di opposizione non poteva essere inferiore ad euro Ric. 2022n. 2927 sez.

S2 - ud. 06 / 0 2 /202 3 1198,50 ovvero fase di studio euro 255,fase introduttiva euro 255, fase ditrattazione euro 283, fase decisionale euro 405 , totale euro 1198, o ltre alle maggiorazioni per il deposito mediante modalità telematiche, il 15 per cento per le spese generali , il quattro percento per c.a. e il 22 percento per IVA.

5. I quattro motivi di ricorso, che stante la loro evidente connessione possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati.

Deve premettersi che secondo la giurisprudenza di questa Cortel'opposizione di cui all'art. 5-ter della l. n. 89 del 2001 non introduce un autonomo giudizio di impugnazione del decreto che ha deciso sulla domanda, ma realizza una fase a contraddittorio pieno di un unico procedimento, avente ad oggetto la medesima pretesa fatta valere con il ricorso introduttivo; sennonché, ove detta opposizione sia proposta dalla parte privata rimasta insoddisfatta dall'esito della fase monitoria e, dunque, abbia carattere pretensivo, le spese di giudizio vanno liquidate in base al criterio della soccombenza, a misura dell'intera vicenda processuale, solo in caso di suo accoglimento, mentre, ove essa venga rigettata, fatta salva l'ipotesi di opposizione incidentale da parte dell'amministrazione, le spese vanno regolate in maniera del tutto autonoma e poste, pertanto, anche a carico integrale della parte privata opponente, ancorché essa abbia diritto a ripetere quelle liquidate nel decreto, in quanto il Ministero opposto, avendo prestato acquiescenza al decreto medesimo, affronta un giudizio che non aveva interesse a provocare e del quale, se vittorioso, non può sopportare le spese (Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 9728 del 26/05/2020, Rv. 658012 -01).

Ric. 2022n. 2927 sez.

S2 - ud. 06 / 0 2 /202 3 Nella specie l’opposizione del ricorrente era stat a accolt a e , dunque, doveva procedersi ad una liquidazione unitaria.

L a Corte d’appello di Napoliconsapevole di questo orientamento ha ritenuto di tenere ferma comunque la regolazione delle spese secondo le due fasi e sul punto non vi è alcuna censura .

La Corte d'Appello, infatti, ai fini della liquidazione dei compensi, ha distinto tra fase monitoria del procedimento per l'equa riparazione e fase di opposizione, ritenendo per le distinte fasi applicabili, rispettivamente, la tabella 8 e la tabella 12 allegate al d.m. 10 marzo 2014, n. 55, pervenendo poi alla liquidazione in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], ex art. 93 c.p.c., del compenso complessivo per le due fasi pari ad € 1778 di cui € 418 ,00 per compensi della fase monitoria, € 1.360,00 per la fase di opposizione.

Ne consegue che la liquidazione complessivamente considerata è superiore ai minimi di legge ed è motivata in ragione della somma riconosciuta a titolo di indennizzo e della natura giuridica delle questioni trattate, sicché sotto questo profilo le censure di violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., per motivazione mancante o apparente si rivelano manifestamente infondate.

Infatti, questa Corte a Sezioni Unite ha chiarito che dopo la riforma dell’art. 360, comma 1, n.5, cod. proc. civ., operata dalla legge 134/2012, il sindacato sulla motivazione da parte della cassazione è consentito solo quando l'anomalia motivazionale si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; in tale prospettiva detta Ric. 2022n. 2927 sez.

S2 - ud. 06 / 0 2 /202 3 anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (cfr. Cass. Sez. un. 8053/2014); - nel caso di specie, la grave anomalia motivazionale non esiste, perché la corte d’appello ha motivato circa il ricorso alla parcellizzazione delle due fasi solo per ottenere un’unica liquidazione complessiva.

In conclusione deve ribadirsi che l'opposizione di cui all'art. 5- ter della l. n. 89 del 2001 non introduce un autonomo giudizio di impugnazione del decreto che ha deciso sulla domanda, ma realizza una fase a contraddittorio pieno di un unico procedimento, avente ad oggetto la medesima pretesa fatta valere con il ricorso introduttivo, ove, come nel caso in esame, sia accolta l’opposizione proposta dalla parte privata rimasta insoddisfatta dall'esito della fase monitoria, le spese di giudizio vanno liquidate in base al criterio della soccombenza, a misura dell’intera vicenda processuale (Cass. Sez. 6 -2, 22/12/2016, n. 26851).

Sempre in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014, i parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in giudizio e le soglie numeriche di riferimento costituiscono criteri di orientamento e individuano la misura economica standard del valore della prestazione professionale; pertanto, il giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi, fermo restando che il superamento dei valori minimi stabiliti in forza delle percentuali di diminuzione incontra il limite dell'art. 2233, comma 2, c.c., il quale Ric. 2022n. 2927 sez.

S2 - ud. 06 / 0 2 /202 3 preclude di liquidare somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione.

A tal fine, deve ribadirsi quanto affermato da Cass. Sez. 6 - 2, 05/08/2016, n. 16392, e cioè che, nei giudizi di equa riparazione per irragionevole durata del processo, il giudice, purché non scenda al di sotto degli importi minimi, può ridurre il compenso del difensore sino alla metà (nel caso di cui al citato precedente, ex art. 9 del d.m. n. 140 del 2012), anche senza necessità di specifica motivazione, e senza che perciò operi il limite di cuiall'art. 2233, comma 2, c.c.

La liquidazione disposta dalla Corte d'Appello di Napoli con sufficiente motivazione delle ragion i che l’hanno determinata complessivamente si collocatra i valori medi e i valori minimi della tabella di riferimento e, dunque , è conforme ai principi sopra richiamati.

6. Il ricorso è rigettato.

7. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del gi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2927/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA , [OSCURATO:PERSONA], N. 13, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 8018440587, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] , N. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende; -controricorrente - Ric. 2022n. 2927 sez. S2 - ud. 06 / 0 2 /202 3 avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, n. 1152/2021 depositato il 29/09/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/02/2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso depositato dinanzi alla Corte d’[OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione avverso il decreto emesso dalla medesima Corte d’Appello, in composizione monocratica, che aveva accolto il ricorso per l’equo indennizzo per irragionevole durata di un giudizio monitorio (avente a sua volta ad oggetto l’irragionevole durata di unaltro giudizio presupposto) unitamente aquello di ottemperanza e condannato il ministero della giustizia al pagamento dell’importo complessivo di euro 400 a titolo di indennizzo ex lege n. 81 del 2001 e di euro 277 per spes e e compensi di lite. 2. L’opposizione fondata su cinque motivi di ricorso veniva accolta. In particolare, per quel che ancora rilevala Corte d’Appello condannava il Ministero della Giustizia al pagamento in favore del ricorrente di euro 1200.Quanto alla liquidazione dei compensi per le spese di lite la C orte d’ A ppello liquidava in relazione alla fase monitoria complessivi euro 418 di cui euro 28 per spese vive ed euro 390 per compensi, oltre il rimborso forfettario, le spese generali nella misura del 15 percento dei compensi, gli ulteriori accessori come per legge con attribuzione all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] dichiaratosi ant i statario e , in relazione alla fase di opposizione,complessivi euro 1360, di cui euro 60 per spese vive ed euro 1300 per compensi, oltre al rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15 percento dei compensi e ulteriori Ric. 2022n. 2927 sez. S2 - ud. 06 / 0 2 /202 3 accessori come per legge con attribuzione all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] dichiaratosiantistatario. 3. La Corte d'Appello motivava la liquidazione delle spese ritenendo congrui i valoriprossimi ai minimi delle rispettive tabelle in considerazione della somma riconosciuta a titolo di indennizzo e della natura delle questioni giuridiche affrontate, con l’aumento previsto dall’articolo 4, comma 1 bis, e con attribuzione del riconoscimento delle spese vive della fase di opposizionein euro 30 in considerazione della natura camerale del giudizio. 4. Mariano di Lauro ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di quattro motivi di ricorso. 5. Il Ministero della Giustizia si è costituito con controricorso. 6. Il ricorrente con memoria depositata in prossimità dell’udienza ha insistito nella richiesta di accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ilprimo m otivo di ricorso è così rubricato: nullità del decreto e del procedimento ; anomalia motivazionale - in relazione alla liquidazione e quantificazione dei compensi del procedimento monitorio per insanabile contraddittorietà per motivazione non pertinente, apparente, perplessa e incomprensibile e per violazione e falsa applicazione degli artt. 132, comma 2 , n . 4 , c.p.c., e 118 disposizionidi attuazione del codice di procedura civile e 111 della Costituzione. La censura attiene alla liquidazione della fase monitoria sulla base dei valori prossimi ai minimi anziché sui valori medi in relazione alla somma riconosciuta a titolo di indennizzo e alla natura delle questioni giuridiche affrontate. Tale liquidazione sarebbe irragionevoleperché terrebbe conto due volte della medesima circostanza relativa al valore della causa. Ric. 2022n. 2927 sez. S2 - ud. 06 / 0 2 /202 3 Sulla base dell’articolo 4 del d. m. n. 55 del 2014 il giudice nella liquidazione dei compensi tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate quale regola generalee qualora voglia derogare a tali valori h a un onere di specifica motivazione. La m era affermazione della natura giuridica delle questioni affrontate non sarebbe sufficiente a fornire adeguata motivazione anche tenuto conto della richiesta di euro 450 formulata con la nota spesedalla difesa del ricorrente. 2. Il secondo motivo di ricors o è così rubricato: violazione e falsa applicazione- in relazione alla liquidazione dei compensi del procedimento monitorio –degli articoli 10 e 91 c.p.c. 2233 , comma 2,c.c., 13, comma 6, l. n. 247 del 2012, 2, comma 1, 4, 5 d. m. n. 55 del 2014 e tabella 8d. m. n. 55 del 2014. La censura attiene alla liquidazione dei compensi del procedimento monitorio in violazione della tabella 8 dei parametri professionali di cui al d. m. n. 55 del 2014. In particolare, si doveva tener conto della complessa attività analiticamente elencata a pagina 19 e 20 del ricorso svolta dalla difesa del ricorrente oltre che, del decoro della professione forense. D unque , dovevano liquidarsi i compensi in base ai valori medinella misura di euro 450 come richiesto nella nota prodotta. 3. Il terzomotivo di ricorso è così rubricato: nullità del decreto del procedimento; anomalia motivazionale - in relazione alla liquidazione e quantificazione dei compensi del procedimento di opposizione per insanabile contraddittorietà per motivazione non pertinente, apparente, perplessa e incomprensibile e per violazione e falsa applicazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., e 118 disposizioni di attuazione del codice di procedura civile e 111 della Costituzione. Ric. 2022n. 2927 sez. S2 - ud. 06 / 0 2 /202 3 La censura è analoga a quella di cui al primo motivo con riferimento all’utilizzo dei valori minimi anche per la liquidazione della fase di opposizione senza adeguata motivazione. 4. Il quarto motivo di ricorso è così rubricato:violazione e falsa applicazione - in relazione alla liquidazione dei compensi del procedimento monitorio –degli articoli 10 e 91 c.p.c. 2233, comma 2, c.c., 13, comma 6, l. n. 247 del 2012, 2, comma 1, 4, 5 d. m. n. 55 del 2014 e tabella 8 d. m. n. 55 del 2014. Secondo il ricorrente la liquidazione delle spese del giudizio della fase collegiale doveva tener conto della somma accolta nel giudizio di merito nella misura di euro 1200 rientrando dun que lo scaglione di valore della controversia in quello compreso tra euro 1100 ed euro 5200. Ciò premesso sulla base della medesima attività professionale complessivamente considerata ed analiticamente indicata a pagina 37 e 38 del ricorso oltre che per l’importanza dell’opera e del decoro della professione forense avrebbe dovuto tenersi conto dei valori medi comprensiv i anche della fase di trattazionee della fase decisionale per un importo pari ad euro 2775 come richiesto nella nota depositata nel corso del giudizio. Peraltro , i valori de gli onorari e diritti stabiliti per le prestazioni dei procuratori e gli onorari minimi stabiliti per la prestazione degli avvocati sono inderogabili ai sensi dell’articolo 24, comma 1,della legge n. 794 del 1942 tuttora in vigore. Inoltre, ai sensi della modifica inter venuta con l’articolo 1, comma 1, del d. m. n. 37 del 2018 i valori medi possono essere diminuiti non oltre il 50 per cento. Per la fase istruttoria la diminuzione in ogni caso non può superare il 70 per cento. Sulla base di tale ultima deduzione in ogni caso il compenso del procedimento di opposizione non poteva essere inferiore ad euro Ric. 2022n. 2927 sez. S2 - ud. 06 / 0 2 /202 3 1198,50 ovvero fase di studio euro 255,fase introduttiva euro 255, fase ditrattazione euro 283, fase decisionale euro 405 , totale euro 1198, o ltre alle maggiorazioni per il deposito mediante modalità telematiche, il 15 per cento per le spese generali , il quattro percento per c.a. e il 22 percento per IVA. 5. I quattro motivi di ricorso, che stante la loro evidente connessione possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati. Deve premettersi che secondo la giurisprudenza di questa Cortel'opposizione di cui all'art. 5-ter della l. n. 89 del 2001 non introduce un autonomo giudizio di impugnazione del decreto che ha deciso sulla domanda, ma realizza una fase a contraddittorio pieno di un unico procedimento, avente ad oggetto la medesima pretesa fatta valere con il ricorso introduttivo; sennonché, ove detta opposizione sia proposta dalla parte privata rimasta insoddisfatta dall'esito della fase monitoria e, dunque, abbia carattere pretensivo, le spese di giudizio vanno liquidate in base al criterio della soccombenza, a misura dell'intera vicenda processuale, solo in caso di suo accoglimento, mentre, ove essa venga rigettata, fatta salva l'ipotesi di opposizione incidentale da parte dell'amministrazione, le spese vanno regolate in maniera del tutto autonoma e poste, pertanto, anche a carico integrale della parte privata opponente, ancorché essa abbia diritto a ripetere quelle liquidate nel decreto, in quanto il Ministero opposto, avendo prestato acquiescenza al decreto medesimo, affronta un giudizio che non aveva interesse a provocare e del quale, se vittorioso, non può sopportare le spese (Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 9728 del 26/05/2020, Rv. 658012 -01). Ric. 2022n. 2927 sez. S2 - ud. 06 / 0 2 /202 3 Nella specie l’opposizione del ricorrente era stat a accolt a e , dunque, doveva procedersi ad una liquidazione unitaria. L a Corte d’appello di Napoliconsapevole di questo orientamento ha ritenuto di tenere ferma comunque la regolazione delle spese secondo le due fasi e sul punto non vi è alcuna censura . La Corte d'Appello, infatti, ai fini della liquidazione dei compensi, ha distinto tra fase monitoria del procedimento per l'equa riparazione e fase di opposizione, ritenendo per le distinte fasi applicabili, rispettivamente, la tabella 8 e la tabella 12 allegate al d.m. 10 marzo 2014, n. 55, pervenendo poi alla liquidazione in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], ex art. 93 c.p.c., del compenso complessivo per le due fasi pari ad € 1778 di cui € 418 ,00 per compensi della fase monitoria, € 1.360,00 per la fase di opposizione. Ne consegue che la liquidazione complessivamente considerata è superiore ai minimi di legge ed è motivata in ragione della somma riconosciuta a titolo di indennizzo e della natura giuridica delle questioni trattate, sicché sotto questo profilo le censure di violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., per motivazione mancante o apparente si rivelano manifestamente infondate. Infatti, questa Corte a Sezioni Unite ha chiarito che dopo la riforma dell’art. 360, comma 1, n.5, cod. proc. civ., operata dalla legge 134/2012, il sindacato sulla motivazione da parte della cassazione è consentito solo quando l'anomalia motivazionale si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; in tale prospettiva detta Ric. 2022n. 2927 sez. S2 - ud. 06 / 0 2 /202 3 anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (cfr. Cass. Sez. un. 8053/2014); - nel caso di specie, la grave anomalia motivazionale non esiste, perché la corte d’appello ha motivato circa il ricorso alla parcellizzazione delle due fasi solo per ottenere un’unica liquidazione complessiva. In conclusione deve ribadirsi che l'opposizione di cui all'art. 5- ter della l. n. 89 del 2001 non introduce un autonomo giudizio di impugnazione del decreto che ha deciso sulla domanda, ma realizza una fase a contraddittorio pieno di un unico procedimento, avente ad oggetto la medesima pretesa fatta valere con il ricorso introduttivo, ove, come nel caso in esame, sia accolta l’opposizione proposta dalla parte privata rimasta insoddisfatta dall'esito della fase monitoria, le spese di giudizio vanno liquidate in base al criterio della soccombenza, a misura dell’intera vicenda processuale (Cass. Sez. 6 -2, 22/12/2016, n. 26851). Sempre in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014, i parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in giudizio e le soglie numeriche di riferimento costituiscono criteri di orientamento e individuano la misura economica standard del valore della prestazione professionale; pertanto, il giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi, fermo restando che il superamento dei valori minimi stabiliti in forza delle percentuali di diminuzione incontra il limite dell'art. 2233, comma 2, c.c., il quale Ric. 2022n. 2927 sez. S2 - ud. 06 / 0 2 /202 3 preclude di liquidare somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione. A tal fine, deve ribadirsi quanto affermato da Cass. Sez. 6 - 2, 05/08/2016, n. 16392, e cioè che, nei giudizi di equa riparazione per irragionevole durata del processo, il giudice, purché non scenda al di sotto degli importi minimi, può ridurre il compenso del difensore sino alla metà (nel caso di cui al citato precedente, ex art. 9 del d.m. n. 140 del 2012), anche senza necessità di specifica motivazione, e senza che perciò operi il limite di cuiall'art. 2233, comma 2, c.c. La liquidazione disposta dalla Corte d'Appello di Napoli con sufficiente motivazione delle ragion i che l’hanno determinata complessivamente si collocatra i valori medi e i valori minimi della tabella di riferimento e, dunque , è conforme ai principi sopra richiamati. 6. Il ricorso è rigettato. 7. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del gi
Decreto Cassazione n. 10860/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris