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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 19 giugno 2026

Cassazione n. 20860/2026

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- ricorrente –controMinistero della Giustizia in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale Dello Stato;- resistente -avverso il decreto della Corte d'Appello di Perugia n. 112/2024depositato il 30/08/2024;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 288/2025Numero sezionale 1240/2026Numero di raccolta generale 20860/2026Data pubblicazione 19/06/2026Lionello Cirilli, con ricorso depositato il 23.01.2024, proponevadomanda di equa riparazione, a ristoro del danno non patrimoniale cheassumeva di aver subito in relazione alla durata di un procedimentopresupposto, parimenti in materia di equa riparazione, promosso nelluglio 2009 e protrattosi per circa quattordici anni (luglio 2009 –31.08.2023, data di deposito dell’ordinanza di questa Corte chechiudeva il giudizio presupposto), per quattro effettivi gradi di giudizio.Il Consigliere designato dalla Corte di Appello di Perugia accoglievala domanda; a fronte di una protrazione ingiustificata pari a 10 anni, ilgiudice monocratico, in applicazione dell’art. 2-bis comma 3, legge n.89/2001, conteneva il risarcimento in €. 1.500,00, corrispondenti allasomma riconosciuta ai ricorrenti al termine del giudizio presupposto.Liquidava le spese di lite poste a carico dell’Amministrazionesoccombente, determinate in €. 615,00 per compensi professionali,oltre a IVA e CI, al rimborso delle spese generali, pari al 15% delcompenso liquidato, e a € 27,00 per spese vive.Nell’opposizione ex art. 5-ter legge n. 89 del 2001, [OSCURATO:PERSONA] che ove l’indennizzo sia limitato ai sensi dell’art. 2-bis,comma 3 legge n. 89 del 2001, alla somma liquidata devonoaggiungersi gli interessi, nel caso di specie decorrenti da luglio 2009 al31.08.2023, data di deposito della ordinanza della Corte di Cassazioneche chiudeva il giudizio presupposto.In accoglimento dell’opposizione, la Corte d’Appello di Perugia, condecreto n. 112/2024, revocava il decreto opposto e rideterminaval’indennizzo in complessivi € 1.744, 55, di cui €. 1.500,00 già liquidatidal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] ai quali aggiungeva €. 244,55 di interessimaturati nel corso del giudizio presupposto.

Sul complessivoNumero registro generale 288/2025Numero sezionale 1240/2026Numero di raccolta generale 20860/2026Data pubblicazione 19/06/2026indennizzo applicava gli interessi al tasso legale con decorrenza dalladomanda.Procedeva, quindi, alla regolazione delle spese di lite, condannandol’Amministrazione soccombente - per quanto ancora qui rileva - alpagamento delle spese processuali: della fase monitoria, pari a €.308,10 per compensi professionali; della fase di opposizione, pari a €.390,91 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborsoforfettario spese generali.Più precisamente:- i compensi della fase monitoria, corrispondenti allo scaglione da€. 0 a €. 5.200,00, tabella 8 D.M. n. 55/2014, venivano ridotti del 50%per €. 237,00, e aumentati del 30% per l’uso di tecniche informaticheex art. 4, comma 1-bis D.M. 55 del 2014, per un totale di €. 308,10;- i compensi della fase di opposizione ex art. 5-ter legge n. 89 del2001, nella quale il ricorrente ha agito per ottenere una parte ulterioredi indennizzo pari agli interessi, corrispondenti allo scaglione da €. 0,01a 1.100,00, venivano ridotti del 70% nella fase istruttoria e del 50%per le altre voci, per un totale di €. 300,70, aumentati del 30% perl’uso di tecniche informatiche ex art. 4, comma 1-bis D.M. 55 del 2014,per complessivi €. 390,91.Il suddetto decreto è impugnato per la cassazione da [OSCURATO:PERSONA],ed il ricorso è affidato ad un unico motivo, illustrato da memoria.Il Ministero della Giustizia si è costituito ai soli fini dell’eventualepartecipazione alla discussione orale.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo di gravame si deduce violazione e/o falsaapplicazione di legge – art. 5-ter, legge n. 89/2001; artt. 91 c.p.c.; art.2233, comma 2, c.c.; liquidazione compensi ex d.m. n. 55/2014, d.m.n. 37/2018 e d.m. n. 147/2022.Numero registro generale 288/2025Numero sezionale 1240/2026Numero di raccolta generale 20860/2026Data pubblicazione 19/06/2026Lamenta il ricorrente che la liquidazione delle spese di lite della fasedi opposizione, poste a carico del Ministero soccombente, avrebbedovuto avvenire sulla base dello scaglione superiore, da €. 1.100,01 a€. 5.200,00, avendo il giudice dell’opposizione riconosciuto alle partiprivate opponenti la somma complessiva di €. 1.744,55, all’esitodell’integrale accoglimento dell’opposizione.Precisa che il complessivo riconoscimento di appena €. 390,91(peraltro dopo aver anche applicato l’aumento del 30%, ex art. 4,comma 1-bis, del d.m. n. 55/2014), risulta di gran lunga inferiore (paria circa l’80% in meno) rispetto ai minimi tariffari, previsti per le fasidel procedimento presso la Corte d’appello, stabiliti dalla Tabella n. 12del D.M. n. 55/2014 (così come modificata dal d.m. n. 147/2022applicabile al caso di specie, in quanto è entrato in vigore il 23.10.2022e trova applicazione alle prestazioni professionali esauritesuccessivamente alla sua entrata in vigore, e il procedimento inoggetto è stato introdotto nella fase monitoria il 23.01.2024).Lamenta, inoltre, il ricorrente che il decreto monitorio avevaliquidato le spese, a carico dell’Amministrazione, in €. 615,00 percompenso professionale, mentre il decreto collegiale, in questa sedeimpugnato, riduce tale liquidazione ad appena €. 308,10 (conl’incremento del 30% per i collegamenti ipertestuali) Osserva ilricorrente che ove il decreto che accolga integralmente l’opposizioneex art. 5-ter, legge n. 89/2001, ed utilizzi come tecnica di liquidazionedelle spese con cui determina separatamente, a caricodell’Amministrazione soccombente, quelle delle due fasi (monitoria edopposizione), non può comunque quantificare le spese della fasemonitoria in misura inferiore a quelle già riconosciute dal relativodecreto monitorio opposto (misura non contestataNumero registro generale 288/2025Numero sezionale 1240/2026Numero di raccolta generale 20860/2026Data pubblicazione 19/06/2026dall’Amministrazione, e sulla quale, quindi, si è comunque formato, inparte qua, giudicato interno).Ne consegue, conclude il ricorso, l’illegittimità e l’ingiustizia deldecreto impugnato, nella parte in cui, pur a fronte di compensideterminati secondo le tariffe minime del d.m. nn. 55/2014, 37/2018e 147/2022, opera, tuttavia, un’ulteriore riduzione del risultato cosìottenuto, pari ad oltre il 70% in meno, rispetto alla somma minimadovuta.1.1.

Il motivo è fondato nei sensi di cui alla motivazione che segue.Quanto alle spese liquidate nel giudizio di opposizione, costituisceaffermazione costante di questa Corte quella per cui l'opposizione dicui all'art. 5-ter della legge 24 marzo 2001, n. 89 non introduce unautonomo giudizio di impugnazione del decreto che ha deciso sulladomanda, ma realizza una fase a contraddittorio pieno di un unicoprocedimento, avente ad oggetto la medesima pretesa fatta valere conil ricorso introduttivo; senonché, ove detta opposizione sia propostadalla parte privata rimasta insoddisfatta dall'esito della fase monitoriae, dunque, abbia carattere pretensivo, le spese di giudizio vannoliquidate in base al criterio della soccombenza a misura dell'interavicenda processuale solo in caso di suo accoglimento, mentre, ove essavenga rigettata, fatta salva l'ipotesi di opposizione incidentale da partedell'amministrazione, le spese vanno regolate in maniera del tuttoautonoma e poste, pertanto, anche a carico integrale della parteprivata opponente, ancorché essa abbia diritto a ripetere quelleliquidate nel decreto, in quanto il Ministero opposto, avendo prestatoacquiescenza al decreto medesimo, affronta un giudizio che non avevainteresse a provocare e del quale, se vittorioso, non può sopportare lespese (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 9728 del 26/05/2020, Rv. 658012- 01; Sez. 6 - 2, Sentenza n. 26851 del 22/12/2016, Rv. 641924 – 01;Numero registro generale 288/2025Numero sezionale 1240/2026Numero di raccolta generale 20860/2026Data pubblicazione 19/06/2026conf., ex multis, Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 20842 del 23/07/2025;Cass. n. 26625 del 14/10/2024; Sez. 2, Ordinanza n. 10860 del 2023;Cass. n. 32458/2021).Corollario del principio sopra riportato è che ai finidell’individuazione del corretto scaglione tariffario deve considerarsil’intera somma liquidata all’istante dal secondo giudice, ossia €.1.744,55, atteso che nel caso che ci occupa l’odierno ricorrente risultaintegralmente vittorioso nel giudizio di opposizione, né il Ministero dellaGiustizia aveva proposto opposizione in via incidentale.Inoltre, con riferimento alla liquidazione al di sotto dei minimitariffari, così decidendo la Corte d’appello ha ignorato l’orientamentooramai costante di questa Corte nel senso dell’inderogabilità dei minimitariffari, atteso che il d.m. 37/2018 ha modificato l’art. 4 d.m. n.55/2014 precisando che la riduzione, rispetto al valore medio diliquidazione non può essere superiore alla misura del 50% (per la solafase istruttoria fino al 70%), mentre l'aumento può essere anchesuperiore alla percentuale fissata di regola nell'80%.

La novità dellarivista formulazione della disposizione consiste nell’aver eliminato,quanto al potere di riduzione del giudice, l’espressione «di regola» cheaveva, invece, giustificato l’interpretazione precedente di questa Cortevolta a consentire, sia pure con motivazione, la liquidazione anche aldi sotto dei minimi tariffari (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10438 del19/04/2023, Rv. 667640 – 01; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 24993 del22/08/2023, Rv. 671474 – 01, ove si ricostruiscono puntualmente leoscillazioni normative e giurisprudenziali sul tema; conf. ex multis:Cass.

Sez. 2, Sentenza n. 31680 del 04/12/2025; Cass. Sez. 2,Ordinanza n. 12116 del 07/05/2025; Cass. Sez. 2, n. 9690 del13/04/2021; Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 38506 del 06/12/2021;Cass.

Sez. 6-2, Ordinanza n. 1421 del 22/01/2021).

Del resto, neancheNumero registro generale 288/2025Numero sezionale 1240/2026Numero di raccolta generale 20860/2026Data pubblicazione 19/06/2026le modificazioni al d.m. n. 55 del 2014, introdotte mediante il d.m. n.147 del 2022, hanno in alcun modo inciso sull'inderogabilità dei minimitariffari in sede di liquidazione giudiziale in assenza di diversaconvenzione, avendo soppresso le parole «di regola» in tutti i commiin cui esse ricorrono, al fine di ridurre il margine di discrezionalitàdell'autorità giudiziaria, rendere più omogenea l'applicazione deiparametri e garantire maggiore coesione all'interno della categoria deiprofessionisti (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 24993 del 22/08/2023, Rv.671474 - 01).La Corte d’Appello si è discostata dai principi sopra esposti e haridotto anche le spese della fase monitoria al di sotto dei minimi.L’errore di diritto è evidente e comporta la cassazione del decreto e ilrinvio per nuovo esame sulla scorta dei citati principi.2.

In definitiva, il Collegio accoglie il ricorso, cassa il decretoimpugnato e rinvia alla medesima Corte d’Appello in diversacomposizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.MLa Corte Suprema di Cassazione, in accoglimento del ricorso, cassa ildecreto impugnato e rinvia il giudizio, anche per le spese del giudiziodi cassazione, alla Corte d’Appello di Perugia in diversa composizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda SezioneCivile della Corte Suprema di Cassazione, il 12 maggio 2026 e, in sededi riconvocazione, il 19 giugno 2026.Il PresidenteAntonio Scarpa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
- ricorrente –controMinistero della Giustizia in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale Dello Stato;- resistente -avverso il decreto della Corte d'Appello di Perugia n. 112/2024depositato il 30/08/2024;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 288/2025Numero sezionale 1240/2026Numero di raccolta generale 20860/2026Data pubblicazione 19/06/2026Lionello Cirilli, con ricorso depositato il 23.01.2024, proponevadomanda di equa riparazione, a ristoro del danno non patrimoniale cheassumeva di aver subito in relazione alla durata di un procedimentopresupposto, parimenti in materia di equa riparazione, promosso nelluglio 2009 e protrattosi per circa quattordici anni (luglio 2009 –31.08.2023, data di deposito dell’ordinanza di questa Corte chechiudeva il giudizio presupposto), per quattro effettivi gradi di giudizio.Il Consigliere designato dalla Corte di Appello di Perugia accoglievala domanda; a fronte di una protrazione ingiustificata pari a 10 anni, ilgiudice monocratico, in applicazione dell’art. 2-bis comma 3, legge n.89/2001, conteneva il risarcimento in €. 1.500,00, corrispondenti allasomma riconosciuta ai ricorrenti al termine del giudizio presupposto.Liquidava le spese di lite poste a carico dell’Amministrazionesoccombente, determinate in €. 615,00 per compensi professionali,oltre a IVA e CI, al rimborso delle spese generali, pari al 15% delcompenso liquidato, e a € 27,00 per spese vive.Nell’opposizione ex art. 5-ter legge n. 89 del 2001, [OSCURATO:PERSONA] che ove l’indennizzo sia limitato ai sensi dell’art. 2-bis,comma 3 legge n. 89 del 2001, alla somma liquidata devonoaggiungersi gli interessi, nel caso di specie decorrenti da luglio 2009 al31.08.2023, data di deposito della ordinanza della Corte di Cassazioneche chiudeva il giudizio presupposto.In accoglimento dell’opposizione, la Corte d’Appello di Perugia, condecreto n. 112/2024, revocava il decreto opposto e rideterminaval’indennizzo in complessivi € 1.744, 55, di cui €. 1.500,00 già liquidatidal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] ai quali aggiungeva €. 244,55 di interessimaturati nel corso del giudizio presupposto. Sul complessivoNumero registro generale 288/2025Numero sezionale 1240/2026Numero di raccolta generale 20860/2026Data pubblicazione 19/06/2026indennizzo applicava gli interessi al tasso legale con decorrenza dalladomanda.Procedeva, quindi, alla regolazione delle spese di lite, condannandol’Amministrazione soccombente - per quanto ancora qui rileva - alpagamento delle spese processuali: della fase monitoria, pari a €.308,10 per compensi professionali; della fase di opposizione, pari a €.390,91 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborsoforfettario spese generali.Più precisamente:- i compensi della fase monitoria, corrispondenti allo scaglione da€. 0 a €. 5.200,00, tabella 8 D.M. n. 55/2014, venivano ridotti del 50%per €. 237,00, e aumentati del 30% per l’uso di tecniche informaticheex art. 4, comma 1-bis D.M. 55 del 2014, per un totale di €. 308,10;- i compensi della fase di opposizione ex art. 5-ter legge n. 89 del2001, nella quale il ricorrente ha agito per ottenere una parte ulterioredi indennizzo pari agli interessi, corrispondenti allo scaglione da €. 0,01a 1.100,00, venivano ridotti del 70% nella fase istruttoria e del 50%per le altre voci, per un totale di €. 300,70, aumentati del 30% perl’uso di tecniche informatiche ex art. 4, comma 1-bis D.M. 55 del 2014,per complessivi €. 390,91.Il suddetto decreto è impugnato per la cassazione da [OSCURATO:PERSONA],ed il ricorso è affidato ad un unico motivo, illustrato da memoria.Il Ministero della Giustizia si è costituito ai soli fini dell’eventualepartecipazione alla discussione orale.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di gravame si deduce violazione e/o falsaapplicazione di legge – art. 5-ter, legge n. 89/2001; artt. 91 c.p.c.; art.2233, comma 2, c.c.; liquidazione compensi ex d.m. n. 55/2014, d.m.n. 37/2018 e d.m. n. 147/2022.Numero registro generale 288/2025Numero sezionale 1240/2026Numero di raccolta generale 20860/2026Data pubblicazione 19/06/2026Lamenta il ricorrente che la liquidazione delle spese di lite della fasedi opposizione, poste a carico del Ministero soccombente, avrebbedovuto avvenire sulla base dello scaglione superiore, da €. 1.100,01 a€. 5.200,00, avendo il giudice dell’opposizione riconosciuto alle partiprivate opponenti la somma complessiva di €. 1.744,55, all’esitodell’integrale accoglimento dell’opposizione.Precisa che il complessivo riconoscimento di appena €. 390,91(peraltro dopo aver anche applicato l’aumento del 30%, ex art. 4,comma 1-bis, del d.m. n. 55/2014), risulta di gran lunga inferiore (paria circa l’80% in meno) rispetto ai minimi tariffari, previsti per le fasidel procedimento presso la Corte d’appello, stabiliti dalla Tabella n. 12del D.M. n. 55/2014 (così come modificata dal d.m. n. 147/2022applicabile al caso di specie, in quanto è entrato in vigore il 23.10.2022e trova applicazione alle prestazioni professionali esauritesuccessivamente alla sua entrata in vigore, e il procedimento inoggetto è stato introdotto nella fase monitoria il 23.01.2024).Lamenta, inoltre, il ricorrente che il decreto monitorio avevaliquidato le spese, a carico dell’Amministrazione, in €. 615,00 percompenso professionale, mentre il decreto collegiale, in questa sedeimpugnato, riduce tale liquidazione ad appena €. 308,10 (conl’incremento del 30% per i collegamenti ipertestuali) Osserva ilricorrente che ove il decreto che accolga integralmente l’opposizioneex art. 5-ter, legge n. 89/2001, ed utilizzi come tecnica di liquidazionedelle spese con cui determina separatamente, a caricodell’Amministrazione soccombente, quelle delle due fasi (monitoria edopposizione), non può comunque quantificare le spese della fasemonitoria in misura inferiore a quelle già riconosciute dal relativodecreto monitorio opposto (misura non contestataNumero registro generale 288/2025Numero sezionale 1240/2026Numero di raccolta generale 20860/2026Data pubblicazione 19/06/2026dall’Amministrazione, e sulla quale, quindi, si è comunque formato, inparte qua, giudicato interno).Ne consegue, conclude il ricorso, l’illegittimità e l’ingiustizia deldecreto impugnato, nella parte in cui, pur a fronte di compensideterminati secondo le tariffe minime del d.m. nn. 55/2014, 37/2018e 147/2022, opera, tuttavia, un’ulteriore riduzione del risultato cosìottenuto, pari ad oltre il 70% in meno, rispetto alla somma minimadovuta.1.1. Il motivo è fondato nei sensi di cui alla motivazione che segue.Quanto alle spese liquidate nel giudizio di opposizione, costituisceaffermazione costante di questa Corte quella per cui l'opposizione dicui all'art. 5-ter della legge 24 marzo 2001, n. 89 non introduce unautonomo giudizio di impugnazione del decreto che ha deciso sulladomanda, ma realizza una fase a contraddittorio pieno di un unicoprocedimento, avente ad oggetto la medesima pretesa fatta valere conil ricorso introduttivo; senonché, ove detta opposizione sia propostadalla parte privata rimasta insoddisfatta dall'esito della fase monitoriae, dunque, abbia carattere pretensivo, le spese di giudizio vannoliquidate in base al criterio della soccombenza a misura dell'interavicenda processuale solo in caso di suo accoglimento, mentre, ove essavenga rigettata, fatta salva l'ipotesi di opposizione incidentale da partedell'amministrazione, le spese vanno regolate in maniera del tuttoautonoma e poste, pertanto, anche a carico integrale della parteprivata opponente, ancorché essa abbia diritto a ripetere quelleliquidate nel decreto, in quanto il Ministero opposto, avendo prestatoacquiescenza al decreto medesimo, affronta un giudizio che non avevainteresse a provocare e del quale, se vittorioso, non può sopportare lespese (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 9728 del 26/05/2020, Rv. 658012- 01; Sez. 6 - 2, Sentenza n. 26851 del 22/12/2016, Rv. 641924 – 01;Numero registro generale 288/2025Numero sezionale 1240/2026Numero di raccolta generale 20860/2026Data pubblicazione 19/06/2026conf., ex multis, Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 20842 del 23/07/2025;Cass. n. 26625 del 14/10/2024; Sez. 2, Ordinanza n. 10860 del 2023;Cass. n. 32458/2021).Corollario del principio sopra riportato è che ai finidell’individuazione del corretto scaglione tariffario deve considerarsil’intera somma liquidata all’istante dal secondo giudice, ossia €.1.744,55, atteso che nel caso che ci occupa l’odierno ricorrente risultaintegralmente vittorioso nel giudizio di opposizione, né il Ministero dellaGiustizia aveva proposto opposizione in via incidentale.Inoltre, con riferimento alla liquidazione al di sotto dei minimitariffari, così decidendo la Corte d’appello ha ignorato l’orientamentooramai costante di questa Corte nel senso dell’inderogabilità dei minimitariffari, atteso che il d.m. 37/2018 ha modificato l’art. 4 d.m. n.55/2014 precisando che la riduzione, rispetto al valore medio diliquidazione non può essere superiore alla misura del 50% (per la solafase istruttoria fino al 70%), mentre l'aumento può essere anchesuperiore alla percentuale fissata di regola nell'80%. La novità dellarivista formulazione della disposizione consiste nell’aver eliminato,quanto al potere di riduzione del giudice, l’espressione «di regola» cheaveva, invece, giustificato l’interpretazione precedente di questa Cortevolta a consentire, sia pure con motivazione, la liquidazione anche aldi sotto dei minimi tariffari (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10438 del19/04/2023, Rv. 667640 – 01; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 24993 del22/08/2023, Rv. 671474 – 01, ove si ricostruiscono puntualmente leoscillazioni normative e giurisprudenziali sul tema; conf. ex multis:Cass. Sez. 2, Sentenza n. 31680 del 04/12/2025; Cass. Sez. 2,Ordinanza n. 12116 del 07/05/2025; Cass. Sez. 2, n. 9690 del13/04/2021; Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 38506 del 06/12/2021;Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 1421 del 22/01/2021). Del resto, neancheNumero registro generale 288/2025Numero sezionale 1240/2026Numero di raccolta generale 20860/2026Data pubblicazione 19/06/2026le modificazioni al d.m. n. 55 del 2014, introdotte mediante il d.m. n.147 del 2022, hanno in alcun modo inciso sull'inderogabilità dei minimitariffari in sede di liquidazione giudiziale in assenza di diversaconvenzione, avendo soppresso le parole «di regola» in tutti i commiin cui esse ricorrono, al fine di ridurre il margine di discrezionalitàdell'autorità giudiziaria, rendere più omogenea l'applicazione deiparametri e garantire maggiore coesione all'interno della categoria deiprofessionisti (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 24993 del 22/08/2023, Rv.671474 - 01).La Corte d’Appello si è discostata dai principi sopra esposti e haridotto anche le spese della fase monitoria al di sotto dei minimi.L’errore di diritto è evidente e comporta la cassazione del decreto e ilrinvio per nuovo esame sulla scorta dei citati principi.2. In definitiva, il Collegio accoglie il ricorso, cassa il decretoimpugnato e rinvia alla medesima Corte d’Appello in diversacomposizione, anche per le spese del giudizio di cassazione. P.Q.MLa Corte Suprema di Cassazione, in accoglimento del ricorso, cassa ildecreto impugnato e rinvia il giudizio, anche per le spese del giudiziodi cassazione, alla Corte d’Appello di Perugia in diversa composizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda SezioneCivile della Corte Suprema di Cassazione, il 12 maggio 2026 e, in sededi riconvocazione, il 19 giugno 2026.Il PresidenteAntonio Scarpa
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