CassazionesentenzaSezione LDecisione del 4 luglio 2024
Cassazione n. 24830/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso 16015-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 6, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1006/2020 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 28/12/2020 R.G.N. 1089/2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/07/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto R.G.N.16015/2021 Cron. Rep. Ud.04/07/2024 PU udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’accoglimento del ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA]’ per delega verbale avvocato [OSCURATO:PERSONA]; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per delega verbale avvocato [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Palermo aveva parzialmente accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione con cui il Tribunale aveva rigettato la domanda dallo stesso proposta nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA], di cui era dipendente, diretta all’inquadramento nella qualifica superiore e all’indennità quadri di cui all’art. 2 co.8 dell’A.N. [OSCURATO:DATA_NASCITA]. La Corte territoriale , applicando i principi di cui a Cass. n. 12601/2016, aveva ritenuto chedal combinato disposto degli art. 2 n. 8 dell’A.N. del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e dell’art. 1 dell’A.N. del [OSCURATO:DATA_NASCITA], in forza dei quali: “Tenuto conto di quanto stabilito dall'accordo nazionale del 2 giugno 1987 "Disciplina normativa dei quadri", questi ultimi sono individuati dall'azienda tra i lavoratori inseriti nelle figure ricomprese nell'area professionale, e, considerando l’assoggettamento del dipendente, quale autoferrotranviere, al R.D. n. 148/1931, aveva riconosciuto il diritto del Cudia all’inquadramento nella categoria diquadro, ma aveva rigettato la domanda relativa alla corrispondente indennità. La Corte di merito aveva espressamente affermato che “ Dalla interpretazione sistematica e diacronica delle fonti applicabili si palesa la correttezza dall’analisi compiuta dal G.L., il quale ha ravvisato nell’accezione utilizzata -“individuati”- la volontà pattizia di esigere il riconoscimento formale della qualifica di quadro da parte dell’Azienda quale requisito indefettibile per l’attribuzione della retribuzione accessoria, evidentemente attribuita dall’azienda non in via generalizzata a tutti i lavoratori appartenenti ai parametri 230 e 250 ma soltanto a coloro che abbiano denotato un grado elevato di capacità gestionale, organizzativa, professionale, funzioni di rilevante importanza e responsabilità, ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi stabiliti dall'azienda”. Avverso detta decisione proponeva ricorso il lavoratore con un unico motivo cui resisteva con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] le parti depositavano successiva memoria. La Procura generale concludeva per l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1)-Con l’unico motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 1 A.N. 2.6.87 istitutivo della categoria Quadri, dell’art. 2 nn. 8 e 16 lett.B AN 27.11.2000, per il personale delle Aziende autoferrotranviarie. In particolare, il ricorrente si duole dell’interpretazione data alle disposizioni contrattuali e, specificamente, ai fini della richiesta indennità, al rilievo attribuito al formale riconoscimento da parte dell’azienda della qualifica di quadro, anziché alle mansioni svolte in concreto. Questa Corte si è da tempo occupata del peculiare rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri regolato da una disciplina speciale. In particolare, con riguardo al tema del riconoscimento delle mansioni superiori, si è detto (Cass. n. 12601/2016) che nel rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, in tema di svolgimento di mansioni superiori, pur non applicandosi l'art. 2103 c.c. sulla cd. promozione automatica, ma vigendo ancora l'art. 18 dell'allegato A del r.d. n. 148 del 1931, la pluriennale copertura del posto da parte del lavoratore con qualifica inferiore costituisce elemento presuntivo della relativa vacanza, dell'assenza di una riserva datoriale di provvedervi mediante concorso e dell'idoneità del dipendente all'esercizio delle mansioni superiori, sicché, in linea con l'attenuazione della specialità del rapporto di lavoro in questione in graduale avvicinamento alla disciplina del rapporto di lavoro privato, al lavoratore può essere riconosciuto il diritto all'inquadramento superiore. Nello stesso senso v. anche Cass.n. 18660/2020e, in motivazione, Cass. 9/9/2019 n.22491e Cass. 6/9/2019 n . 22364. Pur nel richiamo di tali principi relativamente al riconoscimento del superiore inquadramento, la Corte territoriale ha invece escluso il diritto all’indennità conseguente, valutando ostativa l’assenza del requisito formale di attribuzione della qualifica. Si osserva che l’art. 2 n. 8 dell’A.N. del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e l’art. 1 dell’A.N. del [OSCURATO:DATA_NASCITA] fanno riferimento alla circostanza che i quadri siano “individuati” dall'azienda tra i lavoratori inseriti nelle figure ricomprese nell'area professionale 1 e, poi, a partire dalla data di applicazione della nuova classificazione di cui all’ultimo [OSCURATO:PERSONA] del 2000, fra i lavoratori cui sono attribuiti i parametri 230 e 250. Sulla base dell’inciso “individuati” la corte di merito ha escluso la pertinenza dell’indennità per coloro che fosseroprivi della formale nomina da parte datoriale. Occorre evidenziare che nel caso in esame l’attribuzione della qualifica di quadro è conseguita ad un accertamento giudiziale e che, pertanto, seguendo la tesi del giudice del merito, dovrebbe in ipotesi ritenersi che pur riconosciute le mansioni superiori in ragione dei predetti requisiti (pluriennale copertura del posto da parte del lavoratore con qualifica inferiore, presuntivo della relativa vacanza, assenza di una riserva datoriale di provvedervi mediante concorso e idoneità del dipendente all'esercizio delle superiori mansioni dimostrata in concreto), non possa essere attribuita l’indennità per mancanza del formale provvedimento datoriale. L’assunto non risulta essere conseguente alla giurisprudenza di questa Corte che, leggendo proprio le norme speciali nell’ottica evolutiva dei diritti in questione e dell’intero assetto della normativa lavoristica, in linea con l'attenuazione della specialità del rapporto di lavoro in discussione, ne ha rimarcato il graduale avvicinamento alla disciplina del rapporto di lavoro privato. Ha infatti evidenziato (v. Cass. n. 12601/2016 nonché Cass. n. 18660/2020) come, nel caso di prolungata copertura del posto, questa circostanza possa essere apprezzata e valutata dal giudice quale elemento presuntivo dell'esistenza di una effettiva vacanza del posto che, di fatto, è stato ricoperto dal lavoratore con qualifica inferiore, potendo altresì la protrazione dell'incarico essere valorizzata anche al fine di escludere la violazione dell'obbligo di provvedere alla copertura del posto mediante concorso, in quanto essa, induttivamente, dimostra l'inesistenza di una riserva di concorso per il conferimento della relativa qualifica. Siffatta lettura risulta peraltro coerente con il disposto dell’art. 1, del citato accordo allorché è in esso precisato che la definizione della categoriadi "quadro" è caratterizzata, inoltre, dalla capacità di contribuire, con specifica autonomia e particolare originalità e creatività, alraggiungimento degli obiettivi assegnati, nonché dalla capacità di organizzare, integrare e/o sovraintendere circa l'utilizzo delle risorse affidate. L’accertamento giudiziale dello svolgimento di mansioni corrispondenti al livello o al parametro, quale risultante delle menzionate capacità dimostrate proprio dal conferimento di quelle mansioni di fatto, determinativo della possibilità che il dipendente possa essere riconosciuto come "quadro", ai sensi dell’art. 1, dell’accordo nazionale [OSCURATO:DATA_NASCITA], istitutivo della categoria, nonché dell’art. 2, nn. 8 e 16 lettera B, dell’accordo nazionale [OSCURATO:DATA_NASCITA], non può che far conseguire oltre che il riconoscimento della qualifica anche la relativa indennità di funzione. Diversamente, si avrebbe un’ingiustificata differenziazione allorché il dipendente agisca giudizialmente e, pur vedendo riconosciute le proprie ragioni, debba “scontare” il ricorso all’autorità giudiziaria. Il ricorso per quanto detto, deve essere accolto, cassata sul punto la decisione e rimessa la causa alla Corte di appello di Palermo, in diversa composizione, per la decisione della controversia in base ai principi espressi, oltre che per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza e rinvia la causa alla Corte di app