CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 00324/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 9303-2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'APONTE; -controricorrente - avverso la sentenza n. 3884/2022 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 06/12/2022 R.G.N. 477/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] superiore R.G.N.9303/2023 Cron. Rep. Ud.02/10/2025 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 5335/2018 il Tribunale di Napoli aveva respinto la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], dipendente della convenuta [OSCURATO:SOCIETA]. con inquadramento nel parametro 175 del CCNL per i dipendenti del settore autoferrotranvieri; domanda diretta ad ottenere il riconoscimento del diritto all’inquadramento nella figura professionale superiore di parametro 210 e/o in subordine di parametro 205, e/o in subordine di parametro 193, dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 30.9.2009. 2. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello di Napoli, nella contumacia del fallimento di [OSCURATO:SOCIETA]., accoglieva per quanto di ragione l’appello proposto dal Formicola contro la sentenza di primo grado e, per l’effetto, condannava l’[OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento in favore del Formicola delle differenze retributive intercorrenti tra il parametro 175, riconosciuto al lavoratore, e il parametro 205, calcolate in relazione al periodo dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 30.9.2009, da quantificarsi in separato giudizio. 3. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale, dopo aver premesso in narrativa che il primo giudice aveva respinto la domanda preliminarmente accogliendo l’eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dalla convenuta, in base al proprio esame delle relative risultanze, riteneva che non risultava invece decorso detto termine di prescrizione. 4. Per la Corte, con riguardo al merito del gravame ed in particolare alla prova dello svolgimento da parte del Formicola delle mansioni riconducibili nel parametro superiore, si doveva tener conto che in sede di note di trattazione scritta l’appellante aveva chiesto espressamente il riconoscimento del parametro 205. 5. Tanto considerato, la Corte territoriale, riportate le declaratorie, rispettivamente, del parametro 205 (coordinatore d’ufficio) e del parametro 175 (operatore d’esercizio), riconosciuto al lavoratore dalla datrice di lavoro, passava ad esaminare la prova testimoniale ammessa e svolta in secondo grado, e concludeva, in base alle deposizioni testimoniali esaminate, che le mansioni svolte dal lavoratore erano pienamente ascrivibili al parametro 205, richiesto dal Formicola. 6. Tuttavia, la Corte riteneva che, in base al consolidato orientamento giurisprudenziale richiamato circa gli artt. 1 e 18 dell’All. A al r.d. 8 gennaio 1931, n. 148, nel caso di specie non risultava esserci alcun ordine scritto del direttore dell’azienda, con l’attribuzione al Formicola della mansione di coordinatore d’ufficio all’interno dell’unità organizzativa dell’impianto di [OSCURATO:PERSONA], né emergeva in atti alcuna disposizione di servizio, mediante atto scritto, relativa all’esercizio di mansioni corrispondenti a quelle del coordinatore; e ne derivava che non poteva essere riconosciuta al lavoratore la qualifica superiore corrispondente alle mansioni effettivamente svolte, mentre potevano essere riconosciute solo le differenze retributive tra il parametro 175, riconosciuto contrattualmente al lavoratore, ed il parametro 205, per il su precisato periodo, con condanna di E.A.V. al pagamento di dette differenze, da quantificarsi in separato giudizio. 7. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. 8. Resiste l’intimata con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è rubricato come segue: “Art. 360 c.p.c. punto 3 violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti ed accordi collettivi nazionali di lavoro e punto 5 omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Non corretta applicazione della normativa di cui al CCNL di categoria. Rigetto della domanda principale e mancato riconoscimento del parametro 210”. Deduce il ricorrente che: “Sotto il primo profilo, si censura la sentenza della Corte territoriale, per aver ritenuto applicabile alla stregua delle testimonianze rese nel procedimento, il parametro 205 del CCNL di categoria, e quindi aver rigettato la domanda principale ed accolto la subordinata, senza tuttavia nulla dedurre sulla mancata configurabilità del superiore parametro normativo. E difatti, nelle note autorizzate e di trattazione scritta, questa difesa non ha inteso in alcun modo rinunciare alla domanda principale, né in maniera specifica né in maniera sottintesa”. 2. Il secondo motivo è così rubricato: “Art. 360 c.p.c. punto 3 violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti ed accordi collettivi nazionali di lavoro Non corretta interpretazione della normativa di cui all’art. 18 All. A al RD 148/1931 e mancato riconoscimento della qualifica superiore”. 3. Il primo motivo è inammissibile. 4. Come risulta dalla narrativa che precede, la Corte di merito ha dato conto che l’originaria domanda dell’attore si articolava in varie richieste di migliore inquadramento gradatamente proposte, specificando che, con la propria impugnazione, lo stesso insisteva “con varie argomentazioni per la riforma della sentenza e l’accoglimento della domanda principale o di quella subordinata”. 4.1. Tuttavia, dopo aver superato la questione di prescrizione quinquennale (ritenuta dirimente dal primo giudice), la Corte ha considerato che: “Con riguardo al merito del gravame ed in particolare alla prova dello svolgimento da parte del Formicola delle mansioni riconducibili al parametro superiore, va tenuto conto che in sede di note di trattazione scritta l’appellante chiede espressamente il riconoscimento del parametro 205”. E con ciò ovviamente si spiega che la Corte distrettuale abbia circoscritto il suo esame appunto in base ad un raffronto delle mansioni svolte dal lavoratore nel periodo dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 30.9.2009, come accertate in base alle deposizioni testimoniali assunte in secondo grado, con le declaratorie del parametro 175, già riconosciuto allo stesso dalla datrice di lavoro, e del parametro 205, coordinatore d’ufficio; ossia, il parametro cui ha ritenuto delimitata la domanda in grado d’appello nelle “note di trattazione scritta”. 5. Osserva, allora, il Collegio che il primo motivo, in disparte il promiscuo riferimento ai differenti mezzi di cui al n. 3) ed al n. 5) dell’art. 360, comma primo, c.p.c., neppure è aderente alla ratio decidendi ed al decisum della sentenza d’appello, laddove vi si discorre di un “rigetto della domanda principale” del lavoratore. Invero, a riguardo alcun rigetto, espresso o implicito, è riscontrabile nell’impugnata sentenza, che non si è pronunciata sulla domanda cd. principale, vale a dire, quella in cui si rivendicava il miglior inquadramento nel parametro 210, perché ha considerato delimitata la domanda al parametro 205, facendo in tal senso riferimento ad un preciso atto processuale di parte appellante, ossia, le ridette “note di trattazione scritta”. 6. Pertanto, il ricorrente, per impugnare ammissibilmente in questa sede di legittimità, la riferita impostazione della sentenza di secondo grado, avrebbe dovuto in ipotesi dedurre che la Corte d’appello aveva erroneamente inteso il contenuto di quelle note di trattazione scritta dell’allora appellante e, quindi, che detta erronea interpretazione delle stesse si fosse tradottain un error in procedendo per la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c., dafar valere in questa sede di legittimità con il mezzo di cui all’art. 360, comma primo, n. 4), c.p.c., deducendo la nullità della sentenza per tale vizio. 7. Come si è visto, il ricorrente asserisce ora che “nelle note autorizzate e di trattazione scritta, questa difesa non ha inteso in alcun modo rinunciare alla domanda principale, né in maniera specifica né in maniera sottintesa”. 7.1. In aggiunta a quanto già rilevato, il motivo in parte qua difetta anche dei requisiti di specificità/autosufficienza del ricorso per cassazione, perché il ricorrente non trascrive, né richiama in nessun punto del ricorso, almeno le parti di quelle note giudicate in ipotesi salienti al fine di smentire quanto considerato dalla Corte di merito e convalidare che nelle stesse l’allora appellante non avesse inteso rinunciare alla domanda cd. principale o, più precisamente, delimitare la stessa al riconoscimento del parametro 205. Del resto, le note scritte in questione non figurano tra gli atti o documenti prodotti in questa sede di legittimità. 8. Converge, infine, nella direzione dell’inammissibilità del primo motivo l’ulteriore rilievo che il ricorrente non indica di aver prodotto in questa sede di legittimità copia integrale del CCNL cui si riferisce, né precisa se, quando, dove e da chi sia stato prodotto nei gradi di merito. 9. Il secondo motivo è infondato. 10. Come si è accennato in narrativa, la Corte, nell’escludere che al lavoratore potesse essere riconosciuta la qualifica corrispondente alle mansioni effettivamente svolte, ha richiamato l’orientamento di legittimità (citando tra le altre decisioni Cass. n. 18509/2017), secondo il quale al rapporto di lavoro dei dipendenti da imprese esercenti pubblici servizi di trasporto non è applicabile la norma dell’art. 2103 c.c., ma le disposizioni dell’Allegato A (artt. 1 e 18) al R.D. 8 gennaio 1931, n. 148 non abrogate dalla L. 12 luglio 1988, n. 270, art. 1 che in tema di rapporto di lavoro degli addetti a pubblici servizi di trasporto condizionano il diritto alla promozione del dipendente addetto a mansioni superiori, tra l’altro, alla sussistenza dell’ordine scritto del direttore dell’azienda. 11. Il ricorrente, invece, si riferisce all’indirizzo di questa Corte, secondo il quale: “Nel rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, in tema di svolgimento di mansioni superiori, pur non applicandosi l’art. 2103 c.c. sulla cd. promozione automatica, ma vigendo ancora l’art. 18 dell’allegato A del r.d. n. 148 del 1931, la pluriennale copertura del posto da parte del lavoratore con qualifica inferiore costituisce elemento presuntivo della relativa vacanza, dell’assenza di una riserva datoriale di provvedervi mediante concorso e dell’idoneità del dipendente all’esercizio delle mansioni superiori, sicché in linea con l’attenuazione della specialità del rapporto di lavoro in questione in graduale avvicinamento alla disciplina del rapporto di lavoro privato, al lavoratore può essere riconosciuto il diritto all’inquadramento superiore” (così in particolare la massima di Cass. 17.6.2016, n. 12601). 12. Orbene, quest’ultimo principio di diritto è stato confermato anche nella più recente giurisprudenza di questa Corte (v., tra le altre, Cass. n. 22067/2020; Cass. n. 6124/2022; Cass. n. 24830/2024; Cass. n. 19667/2024), pur ponendosi in luce che esso non costituisce smentita dell’orientamento che ha richiamato la Corte territoriale, e che è stato piuttosto enunciato in linea con l’attenuazione della specialità del rapporto di lavoro in questione, in graduale avvicinamento alla disciplina del rapporto di lavoro privato (cfr. nella motivazione Cass. n. 35986/2021); inoltre, è stato specificato che resta a carico del lavoratore che reclami il riconoscimento del superiore inquadramento (oltre che delle relative differenze retributive) anzitutto l’allegazione dei dati di fatto idonei ad indurre la presunzione della vacanza del posto, dell’assenza di una riserva datoriale di provvedere alla relativa copertura mediante concorso e dell’idoneità del dipendente all’esercizio delle mansioni superiori (v. nella motivazione Cass.n. 19667/2024 cit.). 13. La Corte di merito ha accertato che “nel caso di specie non risulta esserci alcun ordine scritto con l’attribuzione al Formicola della mansione di coordinatore d’ufficio all’interno dell’unità organizzativa dell’impianto di [OSCURATO:PERSONA] né emerge in atti alcuna disposizione di servizio, mediante atto scritto, relativa all’esercizio di mansioni corrispondenti a quelle del coordinatore”. 14. In base a tale accertamento fattuale, allora, la decisione della Corte territoriale risulta incensurabile in questa sede di legittimità. Più nello specifico, i giudici di secondo grado, non solo non hanno accertato una pluriennale o comunque prolungata copertura di un posto in ipotesi vacante da parte del lavoratore, bensì hanno accertato lo svolgimento delle mansioni superiori per poco piùdi un anno e tre mesi (dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 30.9.2009); ma, soprattutto, hanno constatato l’assenza di un ordine scritto, anche nella forma della disposizione di servizio, nel senso dello svolgimento di mansioni corrispondenti a quelle del coordinatore d’ufficio, come del resto è riprovato indirettamente dal rilievo che l’intero accertamento a riguardo è stato operato esclusivamente sulla scorta delle deposizioni testimoniali raccolte in grado d’appello. 15. Il ricorrente, in quanto soccombente, dev’essere condannato al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, ed è tenuto al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi ed € 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presuppo