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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 12 aprile 2023

Cassazione n. 18352/2023

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/2023 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9037 R.G.anno 201 9 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rappresentatae difesadall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso lo studio Panini e Bucciarelli; controricorrente avverso la sentenza n.2073/2018 depositat a il 17 settembre 2018 del la Corte di appellodi Firenze.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 aprile 2023dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA].

Sez.

I–RG 9037/2019 camera di consiglio12.4.2023 [OSCURATO:PERSONA]

1. ― Il Tribunale di Livorno ha respinto l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta da [OSCURATO:PERSONA] .

Su ricorso di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. al medesimo era stato intimato il pagamento della somma di euro 605.419,20, oltre interessi.

Il credito azionato era riconducibile a rapportidi conto corrente, conto anticipi e mutuo facenti capo ad Automatic s.p.a., per i quali Gianforma aveva prestato fideiussione.Il Tribunale ha osservato: che la prova del credito era stata fornita attraverso i contratti di conto corrente e di fideiussione, oltre che attraverso gli estratti conto; che nell’intero periodo non vi era stato superamento dei tassi soglia; che la capitalizzazioneera stata applicata secondo il criterio della reciprocità; che le clausole vessatorie del contrattodi fideiussione erano state approvate specificamente ; che non poteva farsi applicazione della disciplina consumeristica di cui al d.lgs. n. 206/2005.

2. ― La Corte di appello di Firenze ha rigett at o, con sentenza del 17 settembre 2018, il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la pronuncia di primo grado.

3. ― Lo stesso Gianforma ricorre ora per cassazione .

L’impugnazionedella sentenza di appello consta di cinque motivi che sono illustrati da memoria.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. ― Il primo motivo di ricorso denuncia la nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sul motivo d i gravame concernente la violazione o falsa applicazione degli artt. 1832 e 2697 c.c..Il ricorrente ricorda di aver rilevato, nel proprio atto di appello, che l’approvazione degli estratti conto non precludeva l’ impugnazione della validità ed efficacia dei rapporti obbligatori da cui derivavano gli addebiti e di aver inoltre dedotto che gli estratticonto prodotti non costituivanoprova del credito vantato dalla banca, visto che con la proposta opposizione si era Sez.

I–RG 9037/2019 camera di consiglio12.4.2023 contestatala validità ed efficacia dei rapporti intercorsi.

Lamenta che la Corte di Firenze abbiamancato di pronunciarsi su tale censura.

Col secondo mezzo si prospetta la violazioneo falsa applicazione degli artt. 1421 e 2697 c.c.e degli artt. 633, 638 e 645 c.p.c..

Assume l’istante che la Corte di appello avrebbe proceduto a una inversione dell’onere probatorio, postoche la banca, attrice in giudizio, era tenuta a dare dimostrazionedei fatti da essa allegati.

Il terzo motivo oppone l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti .

Secondo il ricorrente la Corte distrettuale non avrebbetenuto in considerazione la circostanza, evidenziata nell’atto di appello, relativa al saldo iniziale, a debito della correntista, che era statodocumentato dalla banca : da due documenti prodotti in sede monitoria risultavano, infatti,saldi passivi, alla data del 1 settembre 2008, per gli importi di euro 269.021,22 , quanto alconto corrente n. 10192, e di euro 359.022,81 , quanto a l conto corrente n. 8012.

Si osserva,in proposito, che la pretesa azionata risulta essere comp rensiva dei saldi testé indicati e che la banca, rivolgendo la propria pretesa anche a quanto maturato nel periodo anteriore al 1settembre 2008, avrebbe dovuto provare la fondatezza delladomanda producendo gli estratti conti relativi alle movimentazioni occorse prima di tale data.

Col quarto motivo di ricorso si denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 1362 ss., 2558 e 2697 c.c., nonché degli artt.163, 167, 183, 184, 190, 345, 638 e 645 c.p.c..

Deduce il ricorrente che la Corte di appello avrebbe mancato di conferire rilievo al fatto che [OSCURATO:PERSONA] era subentrata, quale cessionariadi ramo di azienda, in tutti i rapporti giuridicigià facenti capo a [OSCURATO:PERSONA] di Verona e Novara: istituto, questo, con cui Automatic s.r.l. aveva intrattenuto i rapporti di mutuo e di conto corrente prima che l’odierna controricorrente fosse subentrata, in forza della richiamata vicenda traslativa, nella posizione creditoriadella propria dante causa.

Sez.

I–RG 9037/2019 camera di consiglio12.4.2023 Col quinto mezzo il ricorrente si duole della nullità della sentenza edel procedimento per violazione dell’art. 112 c.p.c..

Deduce che la Corte di appello avrebbe omesso di pron un ciarsi sulla mancata produzione, da parte della banca, che ne era onerata, dell’originario contrattodi fideiussione.

Rileva che il documento acquisito al giudizio, comprovante la garanzia prestata,era costituito da una scrittura privata attestante, ad litteram,la «conferma della fideiussione rilasciata in data 25 ottobre 2005 per l’importo di euro 900.000,00 e della quale non costituiscenovazione […] essendone semplicemente un’integrazione e conferma senza soluzionedi continuità».

2. ― I primi quat tro motivi possono esaminarsi congiuntamente, in quanto connessi.

Contrariamente a quanto eccepito dalla banca essi sono ammissibili, possedendo i richiesti caratteri d ella specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata(per cui cfr., ad es.: Cass. 24 febbraio 2020, n. 4905).

I mezzi di censura in esame non possono tuttavia trovare accoglimento.

La Corte di appello ha rilevato che l’assunto dell’appellante ― secondo cui l’esame contabile risultava viziato dall’erronea mancata considerazione, da parte del Tribunale, nel periodo ricompreso tra il 1987 e il 2008 ― era priva di fondamento, visto che l’onere di allegazione, «in puntoanatocismo, usura, valute fittizie, CMS ecc.» era «mancato per tutto il giudizio di primo grado»; che , a fronte dell’eccezione circa la produzione solo parziale degli estratti conto , andava considerato che il ricorso monitorio faceva riferimento espresso ai soli contratti di conto corrente e di conto anticipi conclusi il 1 settembre 2008;che la circostanza per cui [OSCURATO:PERSONA] risultava essere subentrata alla [OSCURATO:PERSONA] di Verona non aveva formato oggetto dell’opposizione a decreto ingiuntivo; ch e ai fini del rilievo d’ufficio di clausole anatocistiche o usurarie nel periodo anteriore al Sez.

I–RG 9037/2019 camera di consiglio12.4.2023 subentro dell’odierna controricorrente «era necessaria pur sempre la tempestiva allegazione degli elementi di fatto da cui la nullità sarebbe derivata», non potendo il giudice procedere autonomamente alla ricerca delle ragioni che fondino la domanda o l’eccezione rilevabile d’ufficio; che la deduzione relativa all’addebito di interessi anatocistici risultava smentita dalla consulenza tecnica d’ufficio e che il contratto di conto corrente conteneva la clausolacon cui era programmata la periodicità trimestrale della capitalizzazione degli interessi creditori e debitori, in conformità dell’allora vigente art. 120 t.u.b. (d.lgs. n. 385/1993); che risultava essere tardiva l’allegazione dell’appellante circa il c.d. saldo zero; che l’eccezione circa l’usurarietà degli interessi risultava essere articolata in modo generico ed era comunque smentitadalla consulenza tecnica d’ufficio svolta in primo grado;che era parimenti da disattendere quanto dedotto con riferimento all’illegittimità della commissione di massimo scoperto.

Occorre muovere dal principio, affermato da questa Corte, per cui in tema di rapporti bancari di conto corrente, l'estratto conto che inizi con il saldo negativo di un rapporto precedente non può dirsi incompleto e solo a fronte di una specifica contestazione del correntista, in ordine alla veridicità ed effettiva debenza di quanto dovuto in forza del conto secondario o precedente, scatta l'obbligo della banca di fornire la prova della correttezza della posta negativa di cui trattasi:prova che consiste, di regola, nella produzione degli estratti conto da cui risulti quel saldo iniziale(Cass. 16 maggio 2022, n. 15601).

Può ritenersi che l’onere della bancadi fornire riscontri atti a giustificare il saldo debitore in i ziale si delinei,pur in mancanza di una specifica contestazione del saldo stesso, allorquando il sistema difensivo della controparte risulti logicamente incompatibile col riconoscimento della spettanza della somma che ne costituisce espressione: il che accade allorquandoil correntista denunci che nel periodo non documentato da estratti conto siano stati operati addebiti illegittimi.

Infatti, s e si fa questione di clausole nulle (come Sez.

I–RG 9037/2019 camera di consiglio12.4.2023 quelle che programmino interessi ultralegali, anatocistici o usurari), la banca è tenuta a dar completo riscontro dellemovimentazioni del conto in quanto il saldo deve essere depurato dagli addebiti illegittimi: ciò che è possibile solo avendo precisa conoscenza delle appostazioni che non dovevano aver luogo.

Come questa Corte ha avuto modo di rilevare con riguardo all’ipotesi di addebito di interessi anatocistici non dovuti, il saldo non solo non consente di conoscere quali addebiti, nell'ultimo periodo di contabilizzazione, siano dovuti ad operazioni passive per il cliente e quali alla capitalizzazione degli interessi, ma esso, a sua volta, discende da una base di computo che è il risultato di precedenti capitalizzazioni degli interessi (cfr. Cass. 10 maggio 2007, n. 10692, in motivazione).

Ora, il ricorrente non dà conto di aver contestato, in primo grado, il saldo debitorio iniziale dei due conti (nn. 10192 e 8012), risultante dagli estratti recanti la data del 1 settembre 2008 , né assume che, nell’impugnare il provvedimento monitorio, abbia dedotto che nel corso dei rapporti in precedenza intrattenutida Automatic con la dante causa della banca opposta fosse stato operato l’addebito di interessi, commissioni e spese non dovute.Nel ricorso per cassazione (pagg. 9 s.) viene solo ricordato che con la citazione ex art. 645 c.p.c. si era genericamente denunciata l’ in completezza della documentazione prodottain sede monitoria, l’inesattezza degli importi ingiunti e la non spettanza delle somme pretese, lamentandosi, altresì, la capitalizzazione trimestrale degli interessi e l’addebito di interessi ultralegali, oltre che l’applicazione della commissione di massimo scoperto.

Come è agevole constatare, t ali difese n on investono puntualmenteil tema degli addebiti iniziali operati sui due conti accessi nel 2008: e infatti, la consulenza tecnica disposta in primo grado non ha avuto ad oggetto la ricognizione dei precedenti rapporti tra la debitrice principale eBanca Popolare di Verona; solo in appello l’odierno istante lamentò che «l’esame contabile [era] risultato viziato in limine Sez.

I–RG 9037/2019 camera di consiglio12.4.2023 dall’erronea mancata considerazione dal parte del primo Giudice del periodo tra il 1987 e il 2008».

Tale deduzione è però da ritenere tardiva.

Nel ricorso per ingiunzione era stato esposto che [OSCURATO:PERSONA] era subentratanei rapporti contrattuali tra Automatic e [OSCURATO:PERSONA] di Verona; correlativamente, gli estratti conto prodotti relativi ai due contratti conclusi dall’odierna ricorrente con l’obbligata principale recavano saldi negativi, rispettivamente per euro 269.021,22 e per euro 359.022,81(cfr. ricorso, pagg. 1 s.).

Ora, i n tema di contratti bancari in conto corrente, la presunzione di veridicità delle scritturazioni del conto, quando il cliente, ricevuto l'estratto o documento equipollente, non sollevi specifiche contestazioni, trova applicazione anche qualora l'estratto non sia stato trasmesso con raccomandata o secondo le altre modalità indicate nel contratto, ma venga portato comunque a conoscenza del correntista, a sostegno della pretesa di pagamento del saldo passivo, con la conseguenza che tale pretesa non può essere respinta in presenza di un generico diniego della posizione debitoria da parte del cliente, non accompagnato da specifiche contestazioni(Cass.23 dicembre 2020, n. 29415; Cass. 6 luglio 2000, n. 9008 ).

Poiché l’onere di contestazione degli estratti conto opera anche nei confronti del fideiussore (Cass. 25 settembre 2003, n. 14234; Cass. 2 maggio 2002,n. 6258), Gianforma era tenuto a prendere posizione in ordine all’effettiva debenza delle somme che costituivano il saldo passivo iniziale dei due conti del 2008,e a farlo tempestivamente, nel termine di cui all’art. 119, comma 3, t.u.b.:ciò che non è accaduto.

Népotrebbe ritenersi c he l’odierno ricorrente avesse contestat o gli addebiti iniziali sotto il profilo dell’illegittima appostazione, sui conti accesi in precedenza e oramai estinti, d i interessi e commissioni non dovuti.

Come è noto, l'approvazione anche tacita dell'estratto conto, ai sensi dell'art. 1832, primo comma, c.c., preclude qualsiasi Sez.

I–RG 9037/2019 camera di consiglio12.4.2023 contestazione in ordine alla conformità delle singole annotazioni ai rapporti obbligatori dai quali derivano gli accrediti e gli addebiti iscritti nell'estratto conto, ma non impedisce di sollevare contestazioni in ordine alla validità ed all'efficacia dei rapporti obbligatori dai quali derivano i suddetti addebiti ed accrediti(Cass. 20 novembre 2018, n. 30000; Cass. 17 novembre 2016, n. 23421 ).

Nondimeno, nel ricorso per cassazione non si fa parola di deduzioni, svolte nel giudizio di merito, vertenti sulla nullità parziale dei precedenti contratti e sulla correlata illegittimità di addebiti attuati in forza delleclausole ivi contenute (tali da dare consistenza al vizio di omessa pronuncia di cui al primo motivo di ricorso e alle altre censure svolte negli altri motivi).

Il tema dell’invalidità delle suddette disposizioni negoziali non può del resto trovare ingresso in questa sede, in quanto necessiterebbe di accertamenti di fatto.Per vero, avanti alla Corte di legittimità non è consentita la proposizione di nuove questioni di diritto, ancorché rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, quando esse presuppongano o richiedano nuovi accertamenti o apprezzamenti di fatto (Cass. 8 febbraio 2016, n. 2443; Cass. 5 maggio 2006, n. 10319).

3. ― Il quinto motivo è infondato .

Il ricorrente lamenta che la Corte di appello abbia mancato di pronunciarsi sulla propria censura relativa alla mancata produzione della fideiussione originaria.

Varilevato che la Corte di appello ha preso posizione sul contratto di garanzia concluso ritenendo che esso doveva qualificarsi come fideiussione:e non ricorre il vizio di mancata pronuncia su una eccezione di merito sollevata in appello qualora essa, anche se non espressamente esaminata, risulti incompatibile con la statuizione di accoglimento della pretesa dell'attore, deponendo per l'implicita pronunzia di rigetto dell'eccezione medesima(Cass. 6 novembre 2020, n. 24953; Cass. 29 luglio 2004, n. 14486).

N on si comprende , del resto, perché il documento prodotto non valesse a fondare la pretesa azionata contro Sez.

I–RG 9037/2019 camera di consiglio12.4.2023 l’odierno istante.

Dallo stesso stralcio del contenuto del documento, riprodotto a pag. 24 del ricorso per cassazione,risulta che il negozio concluso era una vera e propria «fideiussione», anche se la stessa non aveva contenuto novativo rispetto al contratto precedente.

La trascrizione solo parziale del documento non consente di negare che attraverso l’atto in questione l’odierno ricorrente avesse prestato garanzia per i crediti fatti valere con la domanda di ingiunzione:in ciò il mezzo si mostra mancante di autosufficienza.

Peraltro, ove pure l’atto in questione avesse avuto valore meramente ricognitivo, esso sarebbe stato, proprio per tale ragione, idoneo a comprovare il precedente accordo, onde sotto tale profilo il mezzo èpure privo di decisività.

4. ― Il ricorso va dunque respinto.

5. ― Le spese di giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 12.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sus

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/2023 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9037 R.G.anno 201 9 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rappresentatae difesadall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso lo studio Panini e Bucciarelli; controricorrente avverso la sentenza n.2073/2018 depositat a il 17 settembre 2018 del la Corte di appellodi Firenze. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 aprile 2023dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. Sez. I–RG 9037/2019 camera di consiglio12.4.2023 [OSCURATO:PERSONA] 1. ― Il Tribunale di Livorno ha respinto l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta da [OSCURATO:PERSONA] . Su ricorso di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. al medesimo era stato intimato il pagamento della somma di euro 605.419,20, oltre interessi. Il credito azionato era riconducibile a rapportidi conto corrente, conto anticipi e mutuo facenti capo ad Automatic s.p.a., per i quali Gianforma aveva prestato fideiussione.Il Tribunale ha osservato: che la prova del credito era stata fornita attraverso i contratti di conto corrente e di fideiussione, oltre che attraverso gli estratti conto; che nell’intero periodo non vi era stato superamento dei tassi soglia; che la capitalizzazioneera stata applicata secondo il criterio della reciprocità; che le clausole vessatorie del contrattodi fideiussione erano state approvate specificamente ; che non poteva farsi applicazione della disciplina consumeristica di cui al d.lgs. n. 206/2005. 2. ― La Corte di appello di Firenze ha rigett at o, con sentenza del 17 settembre 2018, il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la pronuncia di primo grado. 3. ― Lo stesso Gianforma ricorre ora per cassazione . L’impugnazionedella sentenza di appello consta di cinque motivi che sono illustrati da memoria. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― Il primo motivo di ricorso denuncia la nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sul motivo d i gravame concernente la violazione o falsa applicazione degli artt. 1832 e 2697 c.c..Il ricorrente ricorda di aver rilevato, nel proprio atto di appello, che l’approvazione degli estratti conto non precludeva l’ impugnazione della validità ed efficacia dei rapporti obbligatori da cui derivavano gli addebiti e di aver inoltre dedotto che gli estratticonto prodotti non costituivanoprova del credito vantato dalla banca, visto che con la proposta opposizione si era Sez. I–RG 9037/2019 camera di consiglio12.4.2023 contestatala validità ed efficacia dei rapporti intercorsi. Lamenta che la Corte di Firenze abbiamancato di pronunciarsi su tale censura. Col secondo mezzo si prospetta la violazioneo falsa applicazione degli artt. 1421 e 2697 c.c.e degli artt. 633, 638 e 645 c.p.c.. Assume l’istante che la Corte di appello avrebbe proceduto a una inversione dell’onere probatorio, postoche la banca, attrice in giudizio, era tenuta a dare dimostrazionedei fatti da essa allegati. Il terzo motivo oppone l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti . Secondo il ricorrente la Corte distrettuale non avrebbetenuto in considerazione la circostanza, evidenziata nell’atto di appello, relativa al saldo iniziale, a debito della correntista, che era statodocumentato dalla banca : da due documenti prodotti in sede monitoria risultavano, infatti,saldi passivi, alla data del 1 settembre 2008, per gli importi di euro 269.021,22 , quanto alconto corrente n. 10192, e di euro 359.022,81 , quanto a l conto corrente n. 8012. Si osserva,in proposito, che la pretesa azionata risulta essere comp rensiva dei saldi testé indicati e che la banca, rivolgendo la propria pretesa anche a quanto maturato nel periodo anteriore al 1settembre 2008, avrebbe dovuto provare la fondatezza delladomanda producendo gli estratti conti relativi alle movimentazioni occorse prima di tale data. Col quarto motivo di ricorso si denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 1362 ss., 2558 e 2697 c.c., nonché degli artt.163, 167, 183, 184, 190, 345, 638 e 645 c.p.c.. Deduce il ricorrente che la Corte di appello avrebbe mancato di conferire rilievo al fatto che [OSCURATO:PERSONA] era subentrata, quale cessionariadi ramo di azienda, in tutti i rapporti giuridicigià facenti capo a [OSCURATO:PERSONA] di Verona e Novara: istituto, questo, con cui Automatic s.r.l. aveva intrattenuto i rapporti di mutuo e di conto corrente prima che l’odierna controricorrente fosse subentrata, in forza della richiamata vicenda traslativa, nella posizione creditoriadella propria dante causa. Sez. I–RG 9037/2019 camera di consiglio12.4.2023 Col quinto mezzo il ricorrente si duole della nullità della sentenza edel procedimento per violazione dell’art. 112 c.p.c.. Deduce che la Corte di appello avrebbe omesso di pron un ciarsi sulla mancata produzione, da parte della banca, che ne era onerata, dell’originario contrattodi fideiussione. Rileva che il documento acquisito al giudizio, comprovante la garanzia prestata,era costituito da una scrittura privata attestante, ad litteram,la «conferma della fideiussione rilasciata in data 25 ottobre 2005 per l’importo di euro 900.000,00 e della quale non costituiscenovazione […] essendone semplicemente un’integrazione e conferma senza soluzionedi continuità». 2. ― I primi quat tro motivi possono esaminarsi congiuntamente, in quanto connessi. Contrariamente a quanto eccepito dalla banca essi sono ammissibili, possedendo i richiesti caratteri d ella specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata(per cui cfr., ad es.: Cass. 24 febbraio 2020, n. 4905). I mezzi di censura in esame non possono tuttavia trovare accoglimento. La Corte di appello ha rilevato che l’assunto dell’appellante ― secondo cui l’esame contabile risultava viziato dall’erronea mancata considerazione, da parte del Tribunale, nel periodo ricompreso tra il 1987 e il 2008 ― era priva di fondamento, visto che l’onere di allegazione, «in puntoanatocismo, usura, valute fittizie, CMS ecc.» era «mancato per tutto il giudizio di primo grado»; che , a fronte dell’eccezione circa la produzione solo parziale degli estratti conto , andava considerato che il ricorso monitorio faceva riferimento espresso ai soli contratti di conto corrente e di conto anticipi conclusi il 1 settembre 2008;che la circostanza per cui [OSCURATO:PERSONA] risultava essere subentrata alla [OSCURATO:PERSONA] di Verona non aveva formato oggetto dell’opposizione a decreto ingiuntivo; ch e ai fini del rilievo d’ufficio di clausole anatocistiche o usurarie nel periodo anteriore al Sez. I–RG 9037/2019 camera di consiglio12.4.2023 subentro dell’odierna controricorrente «era necessaria pur sempre la tempestiva allegazione degli elementi di fatto da cui la nullità sarebbe derivata», non potendo il giudice procedere autonomamente alla ricerca delle ragioni che fondino la domanda o l’eccezione rilevabile d’ufficio; che la deduzione relativa all’addebito di interessi anatocistici risultava smentita dalla consulenza tecnica d’ufficio e che il contratto di conto corrente conteneva la clausolacon cui era programmata la periodicità trimestrale della capitalizzazione degli interessi creditori e debitori, in conformità dell’allora vigente art. 120 t.u.b. (d.lgs. n. 385/1993); che risultava essere tardiva l’allegazione dell’appellante circa il c.d. saldo zero; che l’eccezione circa l’usurarietà degli interessi risultava essere articolata in modo generico ed era comunque smentitadalla consulenza tecnica d’ufficio svolta in primo grado;che era parimenti da disattendere quanto dedotto con riferimento all’illegittimità della commissione di massimo scoperto. Occorre muovere dal principio, affermato da questa Corte, per cui in tema di rapporti bancari di conto corrente, l'estratto conto che inizi con il saldo negativo di un rapporto precedente non può dirsi incompleto e solo a fronte di una specifica contestazione del correntista, in ordine alla veridicità ed effettiva debenza di quanto dovuto in forza del conto secondario o precedente, scatta l'obbligo della banca di fornire la prova della correttezza della posta negativa di cui trattasi:prova che consiste, di regola, nella produzione degli estratti conto da cui risulti quel saldo iniziale(Cass. 16 maggio 2022, n. 15601). Può ritenersi che l’onere della bancadi fornire riscontri atti a giustificare il saldo debitore in i ziale si delinei,pur in mancanza di una specifica contestazione del saldo stesso, allorquando il sistema difensivo della controparte risulti logicamente incompatibile col riconoscimento della spettanza della somma che ne costituisce espressione: il che accade allorquandoil correntista denunci che nel periodo non documentato da estratti conto siano stati operati addebiti illegittimi. Infatti, s e si fa questione di clausole nulle (come Sez. I–RG 9037/2019 camera di consiglio12.4.2023 quelle che programmino interessi ultralegali, anatocistici o usurari), la banca è tenuta a dar completo riscontro dellemovimentazioni del conto in quanto il saldo deve essere depurato dagli addebiti illegittimi: ciò che è possibile solo avendo precisa conoscenza delle appostazioni che non dovevano aver luogo. Come questa Corte ha avuto modo di rilevare con riguardo all’ipotesi di addebito di interessi anatocistici non dovuti, il saldo non solo non consente di conoscere quali addebiti, nell'ultimo periodo di contabilizzazione, siano dovuti ad operazioni passive per il cliente e quali alla capitalizzazione degli interessi, ma esso, a sua volta, discende da una base di computo che è il risultato di precedenti capitalizzazioni degli interessi (cfr. Cass. 10 maggio 2007, n. 10692, in motivazione). Ora, il ricorrente non dà conto di aver contestato, in primo grado, il saldo debitorio iniziale dei due conti (nn. 10192 e 8012), risultante dagli estratti recanti la data del 1 settembre 2008 , né assume che, nell’impugnare il provvedimento monitorio, abbia dedotto che nel corso dei rapporti in precedenza intrattenutida Automatic con la dante causa della banca opposta fosse stato operato l’addebito di interessi, commissioni e spese non dovute.Nel ricorso per cassazione (pagg. 9 s.) viene solo ricordato che con la citazione ex art. 645 c.p.c. si era genericamente denunciata l’ in completezza della documentazione prodottain sede monitoria, l’inesattezza degli importi ingiunti e la non spettanza delle somme pretese, lamentandosi, altresì, la capitalizzazione trimestrale degli interessi e l’addebito di interessi ultralegali, oltre che l’applicazione della commissione di massimo scoperto. Come è agevole constatare, t ali difese n on investono puntualmenteil tema degli addebiti iniziali operati sui due conti accessi nel 2008: e infatti, la consulenza tecnica disposta in primo grado non ha avuto ad oggetto la ricognizione dei precedenti rapporti tra la debitrice principale eBanca Popolare di Verona; solo in appello l’odierno istante lamentò che «l’esame contabile [era] risultato viziato in limine Sez. I–RG 9037/2019 camera di consiglio12.4.2023 dall’erronea mancata considerazione dal parte del primo Giudice del periodo tra il 1987 e il 2008». Tale deduzione è però da ritenere tardiva. Nel ricorso per ingiunzione era stato esposto che [OSCURATO:PERSONA] era subentratanei rapporti contrattuali tra Automatic e [OSCURATO:PERSONA] di Verona; correlativamente, gli estratti conto prodotti relativi ai due contratti conclusi dall’odierna ricorrente con l’obbligata principale recavano saldi negativi, rispettivamente per euro 269.021,22 e per euro 359.022,81(cfr. ricorso, pagg. 1 s.). Ora, i n tema di contratti bancari in conto corrente, la presunzione di veridicità delle scritturazioni del conto, quando il cliente, ricevuto l'estratto o documento equipollente, non sollevi specifiche contestazioni, trova applicazione anche qualora l'estratto non sia stato trasmesso con raccomandata o secondo le altre modalità indicate nel contratto, ma venga portato comunque a conoscenza del correntista, a sostegno della pretesa di pagamento del saldo passivo, con la conseguenza che tale pretesa non può essere respinta in presenza di un generico diniego della posizione debitoria da parte del cliente, non accompagnato da specifiche contestazioni(Cass.23 dicembre 2020, n. 29415; Cass. 6 luglio 2000, n. 9008 ). Poiché l’onere di contestazione degli estratti conto opera anche nei confronti del fideiussore (Cass. 25 settembre 2003, n. 14234; Cass. 2 maggio 2002,n. 6258), Gianforma era tenuto a prendere posizione in ordine all’effettiva debenza delle somme che costituivano il saldo passivo iniziale dei due conti del 2008,e a farlo tempestivamente, nel termine di cui all’art. 119, comma 3, t.u.b.:ciò che non è accaduto. Népotrebbe ritenersi c he l’odierno ricorrente avesse contestat o gli addebiti iniziali sotto il profilo dell’illegittima appostazione, sui conti accesi in precedenza e oramai estinti, d i interessi e commissioni non dovuti. Come è noto, l'approvazione anche tacita dell'estratto conto, ai sensi dell'art. 1832, primo comma, c.c., preclude qualsiasi Sez. I–RG 9037/2019 camera di consiglio12.4.2023 contestazione in ordine alla conformità delle singole annotazioni ai rapporti obbligatori dai quali derivano gli accrediti e gli addebiti iscritti nell'estratto conto, ma non impedisce di sollevare contestazioni in ordine alla validità ed all'efficacia dei rapporti obbligatori dai quali derivano i suddetti addebiti ed accrediti(Cass. 20 novembre 2018, n. 30000; Cass. 17 novembre 2016, n. 23421 ). Nondimeno, nel ricorso per cassazione non si fa parola di deduzioni, svolte nel giudizio di merito, vertenti sulla nullità parziale dei precedenti contratti e sulla correlata illegittimità di addebiti attuati in forza delleclausole ivi contenute (tali da dare consistenza al vizio di omessa pronuncia di cui al primo motivo di ricorso e alle altre censure svolte negli altri motivi). Il tema dell’invalidità delle suddette disposizioni negoziali non può del resto trovare ingresso in questa sede, in quanto necessiterebbe di accertamenti di fatto.Per vero, avanti alla Corte di legittimità non è consentita la proposizione di nuove questioni di diritto, ancorché rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, quando esse presuppongano o richiedano nuovi accertamenti o apprezzamenti di fatto (Cass. 8 febbraio 2016, n. 2443; Cass. 5 maggio 2006, n. 10319). 3. ― Il quinto motivo è infondato . Il ricorrente lamenta che la Corte di appello abbia mancato di pronunciarsi sulla propria censura relativa alla mancata produzione della fideiussione originaria. Varilevato che la Corte di appello ha preso posizione sul contratto di garanzia concluso ritenendo che esso doveva qualificarsi come fideiussione:e non ricorre il vizio di mancata pronuncia su una eccezione di merito sollevata in appello qualora essa, anche se non espressamente esaminata, risulti incompatibile con la statuizione di accoglimento della pretesa dell'attore, deponendo per l'implicita pronunzia di rigetto dell'eccezione medesima(Cass. 6 novembre 2020, n. 24953; Cass. 29 luglio 2004, n. 14486). N on si comprende , del resto, perché il documento prodotto non valesse a fondare la pretesa azionata contro Sez. I–RG 9037/2019 camera di consiglio12.4.2023 l’odierno istante. Dallo stesso stralcio del contenuto del documento, riprodotto a pag. 24 del ricorso per cassazione,risulta che il negozio concluso era una vera e propria «fideiussione», anche se la stessa non aveva contenuto novativo rispetto al contratto precedente. La trascrizione solo parziale del documento non consente di negare che attraverso l’atto in questione l’odierno ricorrente avesse prestato garanzia per i crediti fatti valere con la domanda di ingiunzione:in ciò il mezzo si mostra mancante di autosufficienza. Peraltro, ove pure l’atto in questione avesse avuto valore meramente ricognitivo, esso sarebbe stato, proprio per tale ragione, idoneo a comprovare il precedente accordo, onde sotto tale profilo il mezzo èpure privo di decisività. 4. ― Il ricorso va dunque respinto. 5. ― Le spese di giudizio seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 12.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sus