CassazionedecretoSezione 1Decisione del 16 settembre 2021
Cassazione n. 05608/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.27133/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro Unicredit S.p.a. e per essa Dovalue S . p . a . in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Perugia n. 528/2021 depositata il 16/09/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/02/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― La Corte d’Appello di Perugia ha confermato la decisione del Tribunale di Terni che ha parzialmente accolto l’opposizione al decreto ingiuntivo ― per euro 66.809,18 emesso su richiesta di Unicredit s.p.a. ― proposta dagli ingiunti [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] C. s.n.c., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. L’opposizione era diretta alla contestazione della pretesa creditoria della banca fondata sul residuo del mutuo chirografario stipulato in data 02.11.06 e sul saldo di tre conti corrente di corrispondenza, in ragione dell’inidoneità della documentazione prodotta dalla banca a fornire prova del credito; nonché alla rideterminazione della pretesa creditoria stessa ― ovvero dell’esatto dare/avere tra le parti ― in ragione per quanto qui ancora interessa dell’illegittima capitalizzazione periodica degli interessi, della nullità di commissioni di massimo scoperto; del superamento dei tassi-soglia stabiliti dalla legge antiusura (c.d. usura oggettiva). 2. ― Contro la sentenza del Tribunale che, all'esito della CTU disposta, accertava un saldo finale a credito della banca per la minor somma di 36.598,44 €, avevano proposto appello gli opponenti; la Corte di Perugia ha respinto il gravame, osservando: a) che la banca nel corso del giudizio di primo grado, con la memoria ex art. 183, 6° comma, 2 c.p.c., aveva prodotto, relativamente ai c/c n. 816584 e n. 29485173, non gli estratti dei conti completi e integrali dall’inizio del rapporto sino alla sua chiusura come sostenuto, bensì: per il periodo dal 16.12.2002 al 31.12.2004 per il c/c 816584 e dal 21.1.2003 al 31.12.2004 per il c/c 29485173, dati derivanti dalla «elaborazione computerizzata del sistema contabile della banca» come chiarito dalla stessa (contestati dagli appellanti in quanto meri atti interni, difformi dall’art. 1832 c.c. così come gli «scalari» prodotti e parimenti contestati); mancavano, «inoltre, per entrambi i conti i dati dei movimenti contabili per il periodo successivo al 31.12.2004 fino al 30.9.2005»; b) che ― premesso che gli appellanti contestavano l’idoneità alla prova oltre che di dette riproduzioni contabili, anche dei «conti scalari» ― « con esclusione dei periodi di “buco” sopra indicati» vale a dire salvo per il periodo in cui non v’erano neppure quelli, detti documenti contenevano gli elementi previsti dalla normativa, perché esponevano, con riferimento a ciascun arco temporale, l’elenco delle operazioni annotate in conto, sia in entrata che in uscita, riportando, per ciascuna di esse, la data e la valuta ed il consequenziale saldo, iniziale e finale; di modo che il correntista era stato messo in grado di conoscerle quanto meno dalla loro produzione in giudizio e di effettuare la specifica contestazione di ciascuna annotazione; che, quali riproduzioni meccaniche di supporti magnetici il loro disconoscimento era regolato nell'art. 2712 c.c., sicché era onere del debitore contestare la veridicità delle singole operazioni registrate entro i termini contrattualmente previsti; c) che nella specie detta censura, circostanziata e specifica, delle annotazioni passive doveva essere effettuata in occasione della prima difesa utile successiva alla loro produzione in giudizio, che era stata effettuata dalla banca con memoria depositata in data 28.5.2015 e che equivaleva a trasmissione ex art. 1832 cc.; mentre la contestazione era stata effettuata tardivamente, ovvero non con la memoria (ex art. 183, 6° comma n. 2, c.p.c.) depositata il 3.6.2015, bensì con quella (ex art. 183, 6° comma, n. 3 c.p.c.), depositata il 20.6.2015; peraltro non si era trattato di censura specifica delle singole operazioni riportate, ma generica, incentrata sulla mera mancanza di “ufficialità” della stampa dei movimenti, ovvero di dati contabili esclusivamente interni all’Istituto di credito; perciò si doveva trarre la conclusione che il conto si era svolto effettivamente nei termini riportati nei documenti prodotti in giudizio; d) quanto ai periodi di “buco” (vale a dire, per entrambi i conti, degli estratti conto dal 31.12.2004 al 30.9.2005 e, per il c/c 816584 dei conti scalari dal 31.12.2002 al 30.09.2003 e per il c/c 29485173 dei conti scalari dal 21.01.2003 al 31.12.2004) doveva ritenersi: (i) che la banca avesse adempiuto solo parzialmente all’onere su essa incombente avendo omesso di produrre i documenti relativi a detti periodi, e che, nondimeno, quanto prodotto aveva legittimamente consentito al c.t.u. di depurare il conto dagli addebiti illegittimi, posto che poteva darsi rilevanza, oltre che alle scritture contabili bancarie, anche al comportamento tenuto dal correntista nel corso del rapporto sostanziale e alla sua condotta processuale, e che quel che contava (anche alla luce della giurisprudenza di legittimità) era la possibilità di raccordare tale andamento a un dato di partenza concretamente affidabile (citando Cass. n. 11543/2019); il che era problematico ove si avesse riscontro di nullità contrattuali, non potendosi affermare – in assenza di alcuni estratti - né che il saldo intermedio fosse negativo né che fosse positivo ove depurato dalle illegittime appostazioni; (ii) che, perciò – sempre seguendo i principi di legittimità affermati in materia – per il periodo non coperto dagli estratti conto occorreva verificare se vi fossero elementi ulteriori utili per affermare che l’eliminazione della contabilizzazione degli interessi ultralegali o anatocistici e delle spese e commissioni non dovute avrebbe avuto l’effetto di invertire il segno del saldo negativo relativo al periodo del rapporto antecedente allo stesso e non adeguatamente documentato, vale a dire utili a generare un credito del correntista, anziché un ulteriore debito nei confronti della banca; (iii) che, ciò posto: a) non risultava che vi fossero state contestazioni di qualsiasi contenuto nel corso del rapporto da parte della correntista riguardo al mancato ricevimento degli estratti conto ed il fatto che gli appellanti ne avessero la disponibilità era dimostrato dal fatto, evidenziato dalla banca, che li avevano sottoposti alle verifiche del proprio consulente di parte, i cui risultati erano stati posti alla base dell’opposizione avverso il decreto ingiuntivo; il che consentiva di presumere che tutti gli estratti dei conti erano stati implicitamente approvati da parte del correntista a seguito della loro ricezione; b) che, comunque, nel periodo scoperto dalla produzione documentale della banca non v’era alcun concreto elemento per affermare che vi fosse stato a favore del correntista un credito idoneo ad invertire il pregresso saldo passivo - come ricostruito dal c.t.u. con valutazione che andava integralmente recepita, così come avvenuto nel giudizio di primo grado – posto che il tecnico aveva applicato correttamente: il tasso di interesse convenzionale pattuito nel contratto o quello applicato dalla banca nei periodi in cui è risultato inferiore a quello pattuito e applicato; la capitalizzazione semplice degli interessi, sia a credito che a debitonel c/c n. 29485173, ed invece la capitalizzazione trimestrale degli interessi nel c/c n. 401043235 come da contratto stante la rispondenza della clausola di capitalizzazione rispetto a quanto disposto nell'art. 6 della delibera CICR; e) che le contestazioni alla CTU erano infondate quanto ad applicazione valute, commissioni disponibilità fondi, commissione di istruttoria veloce, invero correttamente computate in ragione della regolamentazione negoziale; così come infondate erano quelle relative alla CMS e altre commissioni e spese, che erano state eliminate in quanto non pattuite; f) che era infondata la contestata violazione della normativa antiusura, poiché spettava agli appellanti l’onere di produrre in giudizio i decreti ministeriali del MEF recanti l’indicazione del tasso soglia, aventi natura amministrativa e non normativa, di tal che la loro omessa produzione non poteva essere surrogata da iniziative ex officio del Giudicante, oppure tramite attività di un eventuale c.t.u. che avrebbe avuto carattere esplorativo. 4. ― Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso Alice e [OSCURATO:PERSONA], affidato a cinque motivi di cassazione e corredato di memoria. Unicredit s.p.a. tramite la mandataria doValue s.p.a.ha resistito, con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― Il primo motivo di ricorso denuncia violazione o falsa applicazione, exart. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. degli artt. 2697, 2727, 2729 e 1832 c.c. avendo il giudice di Appello, affermato che, nella specie la mancata produzione di tutti gli estratti conto relativi ai rapporti di c/c non aveva impedito la corretta ricostruzione dei saldi effettuata dal CTU, che erroneamente aveva proceduto senza applicazione del criterio del c.d. saldo zero ritenendo che l’andamento del conto fosse desumibile aliunde, ovvero – afferma - da elementi presuntivi ricavabili dalla condotta anche processuale degli opponenti. Mentre, a fronte della accertata mancanza continuità della documentazione circa l’andamento dei conti e del fatto che molta di quella prodotta era costituita solo da estratti contabili interni, non aventi validità legale ed idonea efficacia probatoria, occorreva, nella specie, procedere a determinare i rapporti dare/avere ponendo come base di calcolo il criterio c.d. saldo zero. In breve, la Corte di Appello, non ricorrendo a tale criterio ma avvalendosi di elementi presuntivi ricavabili dalla condotta anche processuale degli opponenti, avrebbe esonerato la banca dall’onere sulla stessa gravante di provare l'andamento del conto per l'intera durata e, quindi, di fornire la prova del credito, attribuendo erroneamente al correntista (parte convenuta sostanziale) l’onere di invertire il segno del saldo negativo relativo al periodo del rapporto antecedente al periodo non coperto dagli estratti conto. Sotto ulteriore profilo avrebbe mal governato i principi che regolano la prova per presunzioni perché avrebbe desunto l’accertamento di un «fatto ignoto» (approvazione tacita estratti conto a suo tempo trasmessi e conseguente entità del saldo relativo ai periodi di “buco” documentale, ovvero dei “saldi intermedi”) da fatti a loro volta ignoti, non essendovi in atti prova né dell’invio al cliente né della ricezione da parte dello stesso degli estratti conto e, comunque, da fatti a loro volta erroneamente presunti, posto che nella CTP di parte opponente v’era espresso riferimento documentale soltanto ad alcuni estratti conto (e non quelli “mancanti” e non prodotti dalla banca, come si sarebbe dovuto ricavare testualmente dalla relazione tecnica di parte); donde la violazione, non soltanto degli artt. 2727 e 2729 c.c., ma anche dell’art. 1832 c.c., che per la tacita approvazione presuppone la prova dell’avvenuta ricezione degli estratti conto. 2. ― Il secondo motivo denuncia violazione falsa applicazione ex articolo 360 comma 1 n. 3 c.p.c. degli artt. 1832 c.c. e 183 c.p.c. ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., laddove la Corte di Appello ha affermato che la contestazione di parte opponente circa la idoneità probatoria della documentazione prodotta dalla banca sarebbe stata effettuata tardivamente (solo con la memoria ex art 183 n 3 c.p.c. e non con la memoria ex art 183 n 2 c.p.c.). Invero, per come indicato nella stessa sentenza resa dalla Corte di Appello, la produzione bancaria relativa ai c.d. meri atti interni (riproduzioni contabili, conti scalari) era avvenuta (soltanto) con la memoria della banca ex art 183 n. 2 c.p.c. del 28.5.2015, conseguentemente, gli opponenti avevano potuto contestarla solo con la propria memoria ex art 183 n.3 c.p.c. (come effettivamente avvenuto). Peraltro, aggiungono i ricorrenti, con l’atto di opposizione al decreto ingiuntivo avevano contestato «l’intero credito» azionato dalla banca e detta ampia contestazione sarebbe stata riferibile alla mancata spettanza alla banca anche delle somme (meramente) annotate negli “atti interni” oggetto di riproduzione meccanica. Quindi la Corte di Appello aveva erroneamente considerato come tardiva una eccezione tempestiva. Sotto diverso profilo, la Corte d’appello aveva errato ulteriormente perché aveva ritenuto che l’approvazione tacita ex art. 1832 c.c. avesse l’effetto di rendere incontestabile la spettanza della somma oggetto di annotazione in conto. 3. ― Il terzo motivo denuncia omesso esame circa un fatto storico decisivo risultante dagli atti processuali, violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. nonché degli artt. 2697, 2727, 2729 e 1832 c.c. ex art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. poiché la Corte di Appello di Perugia avrebbe omesso di considerare le seguenti “circostanze” decisive ai fini del giudizio: a) il fatto che nella CTP di parte opponente v’era espresso riferimento ad alcuni soltanto degli estratti conto, onde non si sarebbe potuto “presumere” dalle risultanze della stessa che gli estratti conto mancanti erano stati “ricevuti” dal cliente né che questo li aveva approvati tacitamente; b) il fatto che la banca aveva offerto in produzione (meri) atti interni (non estratti conto) con la propria memoria ex art 183 n. 2 c.p.c. e non prima, donde la tempestività della contestazione svolta dagli opponenti; c) il fatto che, nonostante l’indicazione contenuta nel quesito, il CTU aveva omesso di procedere a riconteggio con applicazione del cd “saldo zero” come avrebbe dovuto fare: circostanze tutte “decisive”, considerato che ove la Corte territoriale le avesse considerate avrebbe dovuto rigettare la domanda della banca. 4. ― Detti tre motivi possono essere esaminati congiuntamente in quanto sono connessi, essendo tutti relativi al ragionamento decisorio sul thema probandum ovvero la determinazione del saldo e della relativa pretesa creditoria, invero: a) il primo motivo si articola in due censure per violazione della legge sostanziale, entrambe attinenti al ragionamento probatorio della Corte d’appello che l’avrebbe condotta ― al di là di affermazioni di principio ― ad un’errata applicazione del principio dell’onere della prova: la prima attiene alla incompletezza della documentazione prodotta e alla sua inidoneità probatoria circa l’evoluzione del rapporto di conto corrente non trattandosi di «estratti conto» ma mere elaborazioni contabili interne dell’istituto di credito; la seconda attiene al fatto che il giudice avrebbe fatto errata applicazione del meccanismo della presunzione con riguardo al «fatto ignoto» dell’approvazione tacita degli estratti conto, colmando erroneamente lacune documentali relative a «saldi intermedi» e così ritenendo di non dover ricorrere al criterio c.d. del saldo zero; b) il secondo motivo censura una errata applicazione della legge processuale (art. 183 c.p.c.) laddove il giudice ha individuato la tardività di una contestazione relativa all’efficacia probatoria di documentazione prodotta («elaborazione computerizzata del sistema contabile della banca») laddove avrebbe, poi, tratto da questa tardività non solo l’effetto di dover considerare non contestata dal cliente quella documentazione, ma, altresì, «incontestabile la spettanza della somma oggetto di annotazione in conto» in violazione dell’art. 1832 c.c.; c) il terzo veicola la censura di un vizio motivazionale in termini di omesso esame di un fatto storico decisivo con riguardo alle risultanze probatorie ritenute raggiunte per effetto dei ragionamenti erronei censurati nei predetti motivi. 5. ― Procedendo in ordine logico nell’analisi delle censure si osserva quanto segue. 5.1. ― La censura che attiene all’idoneità probatoria circa l’evoluzione del rapporto di conto corrente dei documenti prodotti non costituenti «estratti conto» ma mere elaborazioni contabili interne dell’istituto di credito (di cui al primo motivo) è infondata. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte: «In tema di rapporti bancari, ai fini dell'accertamento del rapporto di dare/avere, è sempre possibile per il giudice di merito, a fronte di una produzione non integrale degli estratti conto, ricostruire i saldi attraverso l'impiego di mezzi di prova ulteriori, purché questi siano idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti» (v. Cass. n.22290/2023). Infatti “l’estratto conto non costituisce l’unico mezzo di prova attraverso cui ricostruire le movimentazioni del rapporto; esso consente […] di avere un appropriato riscontro dell’identità e consistenza delle singole operazioni poste in atto; ma, in assenza di alcun indice normativo che autorizzi una diversa conclusione, non può escludersi che l’andamento del conto possa accertarsi avvalendosi di altri strumenti rappresentativi delle intercorse movimentazioni. In tal senso, a fronte della mancata acquisizione di una parte dei citati estratti, il giudice del merito potrebbe valorizzare, esemplificativamente, le contabili bancarie riferite alle singole operazioni o, a norma degli artt. 2709 e 2710 cc, le risultanze delle scritture contabili […]; e, per far fronte alla necessità di elaborazione di tali dati, quello stesso giudice ben potrebbe avvalersi di un consulente d’ufficio, essendo sicuramente consentito svolgere un accertamento tecnico contabile al fine di rideterminare il saldo del conto in base a quanto, comunque, emergente dai documenti prodotti in giudizio; in tal caso la tematica si riduce alla verifica di attendibilità dell'esito della c.t.u., che è come tale una questione di fatto» (v. Cass. n. 14074/2018 che richiama Cass. n. 5091/2016; conforme Cass. n. 31187/2018; conforme più recente Cass.n. 101293/2023 - conforme a sua volta a Cass. n. 7697 del 2023 - che puntualizza: « Rilevano, altresì, la condotta processuale della controparte ed ogni altro elemento idoneo a costituire argomento di prova, ai sensi dell’art. 116 c.p.»). Ciò detto si osserva che, nella specie, il giudice ha ritenuto che le riproduzioni contabili e i «conti scalari» («con esclusione dei periodi di “buco” sopra indicati», vale a dire salvo per il periodo in cui non v’erano neppure quelli) contenevano gli elementi previsti dalla normativa, perché esponevano, con riferimento a ciascun arco temporale, l’elenco delle operazioni annotate in conto, sia in entrata che in uscita, riportando, per ciascuna di esse, la data e la valuta ed il consequenziale saldo, iniziale e finale (argomento in fatto insindacabile in queta sede ed invero neppure aggredito dal ricorso) e che il correntista era stato messo in grado di conoscerle quanto meno dalla loro produzione in giudizio e di effettuare la specifica contestazione di ciascuna annotazione, ma che ciò non era avvenuto: affermazione su cui si concentra la ulteriore censura di cui al secondo motivo che si va ad esaminare. 5.2. ― I ricorrenti deducono con il secondo motivo l’erronea applicazione della legge processuale (art. 183 c.p.c.) laddove il giudice ha individuato la tardività della contestazione relativa all’idoneità probatoria della predetta documentazione («elaborazione computerizzata del sistema contabile della banca» e conti scalari) e le erronee conclusioni che il giudice ne avrebbe tratto (ovvero ritenere «incontestabile la spettanza della somma oggetto di annotazione in conto» in violazione dell’art. 1832 c.c.). La censura è in parte infondata e in parte inammissibile. La Corte di merito ha affermato ― come detto poco sopra ― che i prospetti contabili e gli scalari prodotti ad integrazione degli estratti conto mancanti, contenevano gli elementi previsti dalla normativa; sicché il correntista (gli appellanti) era stato messo in grado di conoscerle, quanto meno dal momento della loro produzione in giudizio che equivaleva a trasmissione ex art. 1832 c.c. primo comma c.c. nonché di effettuare la specifica contestazione di ciascuna annotazione in conformità a quanto prevede l’art. 2712 c.c.; ma che ciò, nella specie, non era avvenuto, avendo la parte interessata effettuato detta contestazione solo con la terza memoria ex art. 183 c.p.c., anziché con la seconda; ed inoltre che con detta memoria era stata mossa una censura non circostanziata e specifica delle annotazioni passive riportate, ma genericamente incentrata sulla mera mancanza di “ufficialità” della stampa dei movimenti, ovvero di dati contabili esclusivamente interni all’Istituto di credito. Da ciò si doveva trarre la conclusione che il conto si era svolto effettivamente nei termini riportati nei documenti prodotti in giudizio tardivamente e comunque genericamente contestati. 5.2.1. ― Dunque, in primo luogo, va osservato che la Corte di merito non ha tratto la conclusione censurata ai sensi dell’art. 1832 comma 2 c.c., ovvero che fosse «incontestabile la spettanza della somma oggetto di annotazione in conto», bensì che la rappresentazione contabile di dette annotazioni e, quindi, la formazione del saldo finale, era da considerarsi provata in mancanza di idonea contestazione: conclusione questa che è conforme a plurimi arresti di questa Corte, citati anche dal giudice di merito (v. Cass. n. 17242/2006: «In tema di conto corrente, la produzione in giudizio degli estratti conto costituisce "trasmissione", ai sensi dell'art.1832 cod. civ., onerando il correntista delle necessarie specifiche contestazioni al fine di impedire che lo stesso possa intendersi approvato», conforme a Cass. n. 12169/2000 e Cass.n.2765/1992; più di recente si veda Cass. n. 18352/2023 per cui «In tema di contratti bancari regolati in conto corrente, la presunzione di veridicità delle scritturazioni del conto quando il cliente, o il fideiussore del cliente, ricevuto l'estratto o documento equipollente, non sollevino specifiche contestazioni, trova applicazione anche qualora l'estratto conto non sia stato trasmesso con raccomandata o secondo le altre modalità indicate nel contratto, ma venga comunque portato a conoscenza del correntista o del fideiussore, a sostegno della pretesa di pagamento del saldo passivo, con la conseguenza che tale pretesa non può essere respinta in presenza di un generico diniego della posizione debitoria da parte dei destinatari della comunicazione, non accompagnato da specifiche contestazioni» (Cass. n. 18352/2023). 5.2.2. ― In secondo luogo, va osservato che detta conclusione probatoria della Corte d’appello che valorizza la non contestazione della rappresentazione contabile delle movimentazioni del conto e degli scalari si basa su due rationes: la tardività della predetta contestazione degli opponenti ― che in effetti è stata erroneamente rilevata giacché gli opponenti solo con la terza memoria potevano contestare quanto prodotto da controparte con la seconda ― ma anche sulla genericità della medesima. Scrive, invero, chiaramente sul punto la Corte d’appello: « Si legge testualmente nella predetta memoria: “La restante documentazione, prodotta sempre con riguardo ai suddetti conti, non può, infatti, ritenersi idonea a provare le movimentazioni relative a quel periodo in quanto sembra trattarsi di una presunta stampa movimenti priva di “ufficialità” e soprattutto di paternità e riconducibilità alla Banca risultando priva di sottoscrizione. In quanto documento interno alla Banca non è idoneo a provare le movimentazioni relative al periodo 31.12.02 – 30.06.05 ”. Però ― osserva ancora la Corte d’appello ― non trattasi all’evidenza di censura specifica delle singole operazioni riportate perché ― a parte l’affermazione della non riconducibilità dei documenti alla banca per mancata sottoscrizione, che risulta smentita dal fatto stesso della produzione in giudizio ad opera della stessa appellata, che così se ne è assunta la paternità ― è stata genericamente incentrata sulla mera mancanza di “ufficialità” della stampa dei movimenti, così volendosi intendere che trattasi di dati contabili esclusivamente interni all’Istituto di credito non esternati e non portati a conoscenza del titolare del conto. Se così è, era onere del correntista effettuare la specifica censura di ogni singola annotazione nel momento in cui ne ha avuto conoscenza (…), critica che sotto tale aspetto è del tutto mancante, sicché è legittimo trarne la conclusione che il conto si sia svolto effettivamente nei termini riportati nei documenti prodotti in giudizio». Questa seconda ratio decidendi non è aggredita, sicché il motivo è inammissibile come costantemente affermato da questa Corte: «ove una sentenza (o un capo di questa) si fondi su più ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerla, è necessario - per giungere all’annullamento della pronunzia - non solo che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura, ma anche che il ricorso abbia esito positivo nella sua interezza con l'accoglimento di tutte le censure, affinché si realizzi lo scopo stesso dell'impugnazione; questa, infatti, è intesa all’annullamento della sentenza in toto, o in un suo singolo capo, id est di tutte le ragioni che autonomamente l'una o l'altro sorreggano; è sufficiente, pertanto, che anche una sola delle dette ragioni non formi oggetto di censura, ovvero che sia respinta la censura relativa anche ad una sola delle dette ragioni, perché il motivo di impugnazione debba essere respinto nella sua interezza, divenendo inammissibili, per difetto di interesse, le censure avverso le altre» ( Cass. n. 6685/2024 conforme tra le tante a Cass. n. 11493/2018). 5.3. ― Venendo dunque alla ulteriore censura mossa (con il primo motivo) a detto ragionamento probatorio, la quale attiene al fatto che le accertate lacune della documentazione prodotta relative ai saldi intermedi sarebbero state colmate con un ragionamento presuntivo errato, cioè desumendo dalla condotta processuale della parte opponente, ed in particolare dalla CTP di parte, l’accertamento del «fatto ignoto» (ricezione e approvazione tacita degli estratti conto e conseguente attendibilità del saldo di apertura successivo ai periodi sguarniti di prova documentale) si osserva che la Corte d’appello ― accertata l’esistenza di lacune e, quindi, la non continuità della rappresentazione contabile offerta dalla banca (si legge nella sentenza a pag. 9: «Rimane la questione dei periodi di “buco”, vale a dire, per entrambi i conti, degli estratti conto dal 31.12.2004 al 30.9.2005; inoltre, per il c/c 816584 dei conti scalari dal 31.12.2002 al 30.09.2003 e per il c/c 29485173, ex 816586, i conti scalari dal 21.01.2003 al 31.12.2004»)― ha affermato: (i) che la ricezione degli estratti del conto corrente bancario «può essere dimostrata anche a mezzo di presunzioni», (ii) che era a tal fine decisivo rilevare (a) «che nella fattispecie in oggetto non risulta che vi siano state contestazioni di qualsiasi contenuto nel corso del rapporto da parte della correntista riguardo al mancato ricevimento degli estratti conto», (b) che il fatto che « gli appellanti avessero la disponibilità degli estratti conto è dimostrato dal fatto, evidenziato dalla banca, che li hanno sottoposti alle verifiche del proprio consulente di parte, i cui risultati sono stati posti alla base dell’opposizione avverso il decreto ingiuntivo»; (iii) che questo accertamento presuntivo consentiva di concludere: a) che tutti gli estratti dei conti fossero stati implicitamente approvati da parte del correntista a seguito della loro ricezione; b) che, comunque, «nel periodo rimasto scoperto dalla produzione documentale della banca non vi [era] alcun concreto elemento offerto dal correntista per affermare che vi fosse stato a suo favore un credito idoneo ad invertire il pregresso saldo passivo -come ricostruito dal c.t.u. per ogni singolo rapporto». 5.3.1. ― Tale ragionamento probatorio non risulta viziato laddove il giudice di merito ricorre alla prova per presunzioni circa la ricezione degli estratti conto (aspetto peraltro non censurato in sé) e circa, quindi, la loro tacita approvazione, in quanto poggia su due fatti storici (non presunti): la mancanza di contestazioni, in corso di rapporto, circa il fatto della trasmissione e ricezione degli estratti conto trimestrali (che non risulta smentita in atti), ed il fatto, concordante, che detti estratti fossero nella disponibilità degli appellanti in quanto sottoposti alla verifica di un loro consulente per le contestazioni sulla illiceità delle appostazioni a debito contestate in giudizio. Ciò posto l’odierna osservazione dei ricorrenti circa il fatto che nella CTP v’era espresso riferimento soltanto ad alcuni estratti conto non dunque quelli “mancanti” e non prodotti dalla banca risulta nuova, e mai discussa nei precedenti gradi di merito, dunque inammissibile, non avendo, del resto, i ricorrenti neppure indicato se, dove e come siffatta affermazione fosse stata discussa in giudizio e neppure riportato ― in violazione del principio di specificità e autosufficienza del ricorso ― il passo della CTP ove vi sarebbe stata l’« espresso riferimento documentale soltanto ad alcuni estratti conto (e non quelli “mancanti” e non prodotti dalla banca, come si ricavava testualmente dalla relazione tecnica di parte». Peraltro, merita aggiungere che la controricorrente afferma: «Nella perizia econometrica a firma della dott.ssa Carbonari, allegata alla seconda memoria ex art. 183 c.p.c. VI comma, si legge testualmente che: “la presente relazione si basa sulla documentazione prodotta dalla società e di seguito indicata: cc 816584: estratti conto dal 1° trimestre 2004 al 4° trimestre 2012” (v. pagina 3 della relazione depositata nel primo grado di giudizio, qui allegata quale doc. n. 4 del Fascicoletto)» e questa affermazione non è contraddetta nella memoria illustrativa depositata in atti dalla ricorrente, che si limita a ribadire sul punto le argomentazioni del ricorso. Pertanto, si deve concludere che risulta infondata la censura mossa al motivato ragionamento presuntivo, a nulla rilevando che il giudice non abbia espressamente richiamato i criteri della gravità precisione e concordanza, essendo, semmai, onere dei ricorrenti contestare in sede di legittimità in modo specifico la violazione di tali criteri. Sul punto questa Corte infatti afferma in modo costante che «in tema di prova presuntiva, il giudice è tenuto, ai sensi dell'art. 2729 c.c., ad ammettere solo presunzioni "gravi, precise e concordanti", laddove il requisito della "precisione" è riferito al fatto noto, che deve essere determinato nella realtà storica, quello della "gravità" al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto, mentre quello della "concordanza", richiamato solo in caso di pluralità di elementi presuntivi, richiede che il fatto ignoto sia -di regola- desunto da una pluralità di indizi gravi, precisi e univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza (…). Ne consegue che la denuncia, in cassazione, di violazione o falsa applicazione del citato art. 2729 c.c., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., può prospettarsi quando il giudice di merito affermi che il ragionamento presuntivo può basarsi su presunzioni non gravi, precise e concordanti [ il che qui non è] ovvero fondi la presunzione su un fatto storico privo di gravità o precisione o concordanza ai fini dell'inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota e non anche quando la critica si concreti nella diversa ricostruzione delle circostanze fattuali o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica diversa da quella ritenuta applicata dal giudice di merito o senza spiegare i motivi della violazione dei paradigmi della norma».(Cass. n. 9054/2022 confermata da ultimo da Cass. n. 22544/2025). 5.3.2. ― Ciò precisato deve, poi, rilevarsi che detto accertamento presuntivo circa la ricezione e l’approvazione del conto e la conseguente idoneità della rappresentazione del suo andamento, è stato completato dalla Corte d’appello laddove questa rileva che «nel periodo rimasto scoperto dalla produzione documentale della banca non vi è alcun concreto elemento offerto dal correntista per affermare che vi fosse stato a suo favore un credito idoneo ad invertire il pregresso saldo passivo ― come ricostruito dal c.t.u. per ogni singolo rapporto in contestazione», ragionamento che non onera il correntista di una prova che non gli competeva, come afferma la ricorrente, bensì di un onere che il correntista si era assunto laddove (diversamente dal precedente di questa Corte che i ricorrenti richiamano in memoria) aveva richiesto la rideterminazione del saldo eccependo la nullità di alcune appostazioni debitorie (illegittima capitalizzazione periodica degli interessi, nullità di commissioni di massimo scoperto; superamento dei tassi-soglia stabiliti dalla legge antiusura), così agendo in ripetizione di somme indebitamente corrisposte alla banca nel corso del rapporto, di cui chiedeva (come si legge anche nel ricorso) la compensazione del relativo importo con la somma pretesa con il decreto opposto, dunque la ripetizione della somme attraverso la compensazione del controcredito in tesi accertando. Nella fattispecie gli opponenti non erano, in altre parole, solo convenuti ma anche attori laddove avevano eccepito ― oltre all’inidoneità della documentazione prodotta dalla banca a fornire prova del credito ― «l’illegittima capitalizzazione periodica degli interessi; la nullità ed illegittimità dell'applicazione di commissioni di massimo scoperto; il superamento dei tassi-soglia stabiliti dalla legge antiusura (c.d. usura oggettiva) e/o comunque l’applicazione di tassi di interesse inferiori ai tassi soglia ma sproporzionati; l’illegittimità del recesso operato dalla banca e della revoca degli affidamenti con conseguente diritto al risarcimento dei danni patiti quantificati nella somma di € 50.000; la liberazione dei fideiussori ex art 1956» ed in via subordinata di «accertare e dichiarare la nullità ex art. 1815, comma 2 c. c., delle clausole disciplinanti gli interessi relativi ai contratti di conto corrente n. 816584, n. 29485173 già n. 816586 e n. 401043235 stante l’applicazione di interessi usurari nella determinazione del saldo passivo e per l’effetto ordinare la compensazione parziale dell’importo di cui al Decreto ingiuntivo n. 1203/13 con la somma di euro 56.525,08 ovvero con la diversa somma che risulterà all’esito di consulenza tecnica; Accertare e dichiarare, con riguardo al conto corrente n. 16584 che Unicredit s.p.a. ha indebitamente percepito a titolo di interessi passivi, commissione di massimo scoperto e spese collegate al credito la somma di euro 32.160,75 e per l’effetto ordinare la compensazione del predetto importo, ovvero con la diversa somma che risulterà all’esito di consulenza tecnica, con quello di cui al Decreto ingiuntivo». Ora, sulla distribuzione dell’onere probatorio secondo questa Corte è principio consolidato quello secondo cui il correntista che agisca in giudizio per la rideterminazione del saldo del proprio conto corrente e/o per la ripetizione dalla banca dell'indebito è tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto ad essi, di una valida causa debendi: egli, quindi, ha l'onere di documentare l'andamento del rapporto con il deposito di tutti quegli estratti conto che evidenziano le singole rimesse suscettibili di ripetizione in quanto riferite a somme di danaro non dovute (cfr. Cass. n. 30789 del 2023; Cass. n. 30661 del 2023; Cass. n. 12993 del 2023; Cass. n. 7697 del 2023; Cass. n. 30822 del 2018; Cass. n. 24948 del 2017; Cass. n. 7501 del 2012; Cass. n. 3387 del 2001; Cass. n. 2334 del 1998; Cass. n. 7027 del 1997; Cass. n. 12897 del 1995). Inoltre, con indirizzo consolidato a partire da Cass. n. 1763 del 17/01/2024― ha precisato: a) che, nei rapporti bancari di conto corrente, una volta esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista (oppure la non debenza di commissioni di massimo scoperto o, ancora, il non corretto calcolo dei giorni valuta) e riscontrata la mancanza di una parte degli estratti conto (…), il giudice del merito: i) ben può valorizzare altra e diversa documentazione, quale, esemplificativamente, e senza alcuna pretesa di esaustività, le contabili bancarie riferite alle singole operazioni, oppure, giusta gli artt. 2709 e 2710 cod. civ., le risultanze delle scritture contabili (…), o, ancora, gli estratti conto scalari (…), parimenti, può attribuire rilevanza alla condotta processuale delle parti e ad ogni altro elemento idoneo a costituire argomento di prova, ai sensi dell’art. 116 cod. proc. civ.; b) ove malgrado la richiamata, vasta tipologia di documentazione utilizzabile per la integrale ricostruzione delle operazioni che si sono susseguite sul conto, non sia possibile addivenire a quel risultato, «al giudice di merito sarà consentito utilizzare, dandone adeguata giustificazione, i metodi di calcolo che ritenga più idonei al raggiungimento comunque di un risultato che rispecchi quanto più possibile l’avvenuto effettivo sviluppo del rapporto tra le parti. 2.9.5. In quest’ottica, dunque, potrà certamente trovare applicazione anche il criterio dell’azzeramento del saldo o del cd. saldo zero, il quale, pertanto, altro non rappresenta che uno dei possibili strumenti attraverso il quale può esplicitarsi il meccanismo della ripartizione dell’onere probatorio tra le parti sancito dall’art. 2697 cod. civ. 2.9.6. Ne consegue che se la banca agisca in giudizio per il pagamento dell’importo risultante a saldo passivo ed il correntista chieda, a sua volta, la rideterminazione del saldo, concludendo o per la condanna dell’istituto di credito a pagare in proprio favore o per l’accoglimento della domanda di quest’ultimo in misura inferiore rispetto a quella originariamente formulata, l’eventuale carenza di alcuni estratti conto o, comunque di altra documentazione che consenta l’integrale ricostruzione dell’andamento del rapporto, comporta che: (...); i-b) laddove manchi documentazione riguardante uno o più periodi intermedi, azzerando i soli saldi intermedi: intendendosi, con tale espressione, che non si dovrà tenere conto di quanto eventualmente accumulatosi nel periodo non coperto da documentazione, sicché si dovrà ripartire, nella prosecuzione del ricalcolo, dalla somma che risultava a chiusura dell’ultimo estratto conto disponibile (la banca, cioè, perde solo quello che si sarebbe accumulato nel periodo non coperto dagli estratti conto mancanti, sicché il dato finale risulterà abbattuto di quella somma); ii) per quanto riguarda, invece, il correntista che lamenti l’illegittimo addebito di importi non dovuti (per anatocismo, usura, pagamento di interessi ultralegali non pattuiti per iscritto, commissioni di massimo scoperto etc.) e ne chieda la restituzione, egli si trova, in realtà, in posizione praticamente analoga a quella della banca, atteso che il calcolo del dovuto potrà farsi tenendo conto che: (…); ii-b) laddove manchi documentazione riguardante uno o più periodi intermedi, anche in tal caso, egli, se sostiene che in quei periodi si è accumulata una somma a suo credito o un minore importo a suo debito per effetto, ad esempio di anatocismo e/o usura e/o pagamento di interessi ultralegali non pattuiti e/o commissioni di massimo scoperto non concordate, lo deve provare, producendo la corrispondente documentazione che, in tal caso, però, nuovamente sarà utilizzabile anche per la controparte, sempre per il congegno di acquisizione processuale. Altrimenti, beneficerà del meccanismo di azzeramento del/i saldo/i intermedio/i nel significato in precedenza chiarito, con l’evidente risultato che la banca, per quel/quei periodo/i, non ottiene niente ed il correntista, per lo stesso o gli stessi periodi, nulla recupera. Questi, cioè, è come se non ci fossero, posto che nessuno ha provato che cosa sia successo.(…)». (Cass. n. 1763 del 17/01/2024). 5.3.3. ― Ciò detto in questo caso la corte distrettuale, ha ritenuto che la banca avesse assolto l’onere probatorio che le competeva circa la prova del saldo preteso avendo offerto documentazione idonea a documentare lo svolgimento del rapporto e, quanto alla sua continuità, ha valorizzato con un ragionamento presuntivo la mancata contestazione degli estratti via, via trasmessi, che è stato contestato con una censura già poco sopra respinta. Ha, poi, ritenuto che, invece la correntista avesse offerto alcun elemento «per affermare che vi fosse stato a suo favore un credito idoneo ad invertire il pregresso saldo passivo ― come ricostruito dal c.t.u. per ogni singolo rapporto in contestazione». Perciò ha spiegato per quale ragione la ricostruzione della CTU era corretta ed attendibile senza necessità di ricorrere al criterio dell’azzeramento del saldo. Ne consegue che la censura dei ricorrenti è infondata laddove si duole del fatto che il giudice avrebbe invertito l’onere probatorio, giacché non è questo che il giudice ha fatto, avendo, bensì, con un ragionamento «in fatto» ritenuto assolto quello che gravava sulla banca ma non quello che gravava sul correntista, con una motivazione che attiene al merito ovvero alla valutazione delle risultanze probatorie, che può essere sindacata in sede di legittimità solo in quanto non rispondente – perché contraddittoria, illogica, o meramente apparente – al minimo costituzionale stabilito, e, quindi, integrante sotto detto aspetto violazione di legge. 5.4- Il terzo motivo è infondato perché, sulla scorta delle argomentazioni che precedono è evidente come i fatti cui la difesa dei ricorrenti si richiama per dedure un vizio motivazionale di omesso esame di fatti storici decisivi ex art. 360 n. 5 c.p.c. risultano, in realtà, essere stati valutati dalla Corte d’appello, dovendosi solo aggiungere che quanto al «fatto» che, in ragione del quesito posto dall’ordinanza di primo grado al CTU «di “rideterminare i saldi dei conti n. 29485173 (già 816586) e n. 816584 (ordinario) azzerando tutti i saldi dove gli e/c prodotti dalla Banca sono frammentari e incompleti”», il CTU avrebbe omesso di procedere al predetto riconteggio con applicazione del cd “saldo zero”, e comunque la Corte di Appello di Perugia avrebbe dovuto applicare essa stessa detto principio, evidentemente si tratta di censura inammissibile rispetto al paradigma della norma invocata, giacché i ricorrenti non si dolgono della omessa valutazione di un fatto ma di una valutazione del giudice d’appello circa la sussistenza dei presupposti per procedere alla rideterminazione del saldo nel senso preteso. 6. – Il quarto motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art 113 c.p.c. ai sensi dell’art 360 c 1 n. 3 c.p.c. per omesso esame officioso dei D.M., con cui sono stati fissati i tassi soglia, ai fini della valutazione dell'applicazione di interessi usurari, avendo errato la Corte di Appello nel ritenere non applicabile nella specie il principio jura novit curia, poiché i D.M., in quanto integrativi dell'art. 614 c.p. e art. 1815 c.c., come novellati dalla L. n. 108 del 1996, artt. 1 e 4, in applicazione dell'art. 2 della medesima legge, hanno valore di norma giuridica, come confermato in sede di legittimità. 7.- Il quinto motivo denuncia omesso esame circa fatto storico decisivo risultante dagli atti processuali; violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. ai sensi dell’art 360 c 1 n. 5 c.p.c. perché la Corte di Appello avrebbe omesso di considerare le seguenti “circostanze” decisive ai fini del giudizio ed oggetto di discussione tra le parti: a) il fatto che gli odierni deducenti hanno dedotto ed allegato, sin dal primo grado, mediante anche il richiamo espresso alle risultanze, conteggi ed analisi analitiche della CTP i tassi soglia di riferimento per ogni trimestre analizzato con indicazione dei termini in cui si era verificato il superamento del tasso soglia così ottemperando all’onere di allegazione sulla stessa gravante; b) il fatto che, anche in atto di appello, gli odierni ricorrenti hanno espressamente dedotto il superamento del tasso soglia offrendo, tra l’altro, in produzione, con il predetto atto di gravame, quale allegato n 7), il DM relativo al IV trimestre 2002 (presente nel fascicolo di II grado ed offerto in produzione quale doc. 20 nel fascicoletto) 8. –Il quarto motivo è fondato ed il quinto è assorbito. Questa Corte a partire da Cass. n. 35102/202 ha affermato il seguente principio di diritto: «In materia di usura bancaria, i decreti ministeriali, pubblicati in [OSCURATO:PERSONA], di rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi, indispensabili, stante il rinvio disposto dall'art. 2 della L. n. 108 del 1996, per la concreta individuazione dei tassi-soglia di riferimento, essendo atti amministrativi di carattere generale ed astratto, normativo (svolgendo la funzione di integrazione della disciplina dettata dalla norma primaria, concorrendo alla definizione e specificazione del tasso-soglia di periodo per la categoria di operazioni rilevate) ed innovativo, vanno considerati alla stregua di vere e proprie fonti integrative del diritto, così da dovere essere conosciuti dal giudice in base al principio «iura novit curia» espresso nell’art.113 c.p.c.». Detto indirizzo è sttao confermato ripetutamente (tra le massimate v. Cass. n. 21427/2024 e Cass. n. 31422/2025). Gli odierni ricorrenti hanno dedotto, sin dal primo grado mediante anche le risultanze della CTP e dei relativi prospetti alla stessa allegati (in cui sono indicati (anche) tutti i tassi soglia di riferimento per ogni trimestre analizzato) il superamento del tasso soglia degli interessi applicati. Perciò la Corte d’appello ha erroneamente ritenuto infondata la contestata violazione della normativa antiusura, poiché spettava agli appellanti l’onere di produrre in giudizio i decreti ministeriali del MEF recanti l’indicazione del tasso soglia, aventi natura amministrativa e non normativa, la cui omessa produzione non poteva essere surrogata da iniziative ex officio. 9.― In definitiva va accolto il quarto motivo di ricorso, essendo infondati il primo, il secondo e il terzo (c