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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 11 ottobre 2022

Cassazione n. 33579/2022

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. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 7506-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 805/2020 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 21/08/2020; Ric. 2021 n. 07506 sez.

M1 -ud. 11-10-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 11/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il ricorso in atti [OSCURATO:PERSONA] impugna l'epigrafata sentenza con la quale la Corte d'Appello di Lecce, accogliendo il gravame di [OSCURATO:PERSONA] –che si era doluto avanti al giudice di primo grado della violazione da parte del Carrata del divieto di concorrenza stabilito dall'art. 2557 cod. civ., in quanto questi, dopo avergli ceduto l'esercizio di un B B, aveva avviato nel medesimo edificio un'attività corrispondente –ha ritenuto sussistente la lamentata violazione ed ha condannato il Carrata al richiesto risarcimento dei danni. [OSCURATO:PERSONA] reclama ora la cassazione di detta sentenza sulla base di due motivi, illustrati pure con memoria, ai quali resiste con controricorso il Bitetti. [OSCURATO:PERSONA]

2. Il primo motivo di ricorso, mercé il quale il Carrata censura l'impugnata decisione per aver ritenuto applicabile il divieto invocato in ragione della riconosciuta natura imprenditoriale dell'attività esercitata, sebbene essa fosse priva dei caratteri che la rendessero tale, è inammissibile giacché il fatto consistente nell'accertamento oggetto di censura è coperto da giudicato interno, dal momento che già il giudice di primo grado, sebbene per escludere in concreto l'applicabilità del divieto di cui art. 2557 cod. civ., aveva qualificato l'attività in parola come avente natura imprenditoriale, con affermazione che non ha costituito oggetto di gravame e che è quindi passata in cosa giudicata, con conseguente preclusione ad un nuovo giudizio su di esso.

3. Il secondo motivo di ricorso, mercé il quale il Carrata lamenta l'omesso esame di un fatto decisivo ed insieme la violazione delle norme Ric. 2021 n. 07506 sez.

M1 -ud. 11-10-2022 -3- in materia di prove perché la Corte d'Appello non avrebbe considerato che l'attività ad esso imputata concerneva l'affitto di case vacanza e non già l'esercizio di un B B e che trattandosi di cessione di ramo d'azienda, ciò presupponeva l'esistenza di una seconda unità operativa, è inammissibile, in parte perché anche con riguardo ai fatti in questione non può non trovare applicazione il richiamato giudicato, di modo che non è più sindacabile il fatto che l'attività svolta dal Carrata fosse un'attività imprenditoriale a cui applicare il divieto dell'art. 2557 cod. civ., in parte perché i fatti di che trattasi, in disparte da ogni loro idoneità ad integrare il concetto di fatto decisivo secondo la lettura nomofilattica dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., non sono stati ignorati dalla Corte d'Appello, di modo che si possa dedurre il vizio qui denunciato, ma sono stati fatti oggetto solo di diversa valutazione, rispetto alla quale l'odierna doglianza ha solo lo scopo di promuoverne la revisione mediante la rinnovazione del giudizio di merito, a cui, come è noto, non può procedere questa Corte.

4. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

5. Spese alla soccombenza e doppio contributo ove dovuto.

PQM Dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in favore di parte resistente in euro 2400,00, di cui euro 100,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del dell'art.13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Ric. 2021 n. 07506 sez.

M1 -ud. 11-10-2022 -4- Cosi deciso in Roma n

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 7506-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 805/2020 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 21/08/2020; Ric. 2021 n. 07506 sez. M1 -ud. 11-10-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 11/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il ricorso in atti [OSCURATO:PERSONA] impugna l'epigrafata sentenza con la quale la Corte d'Appello di Lecce, accogliendo il gravame di [OSCURATO:PERSONA] –che si era doluto avanti al giudice di primo grado della violazione da parte del Carrata del divieto di concorrenza stabilito dall'art. 2557 cod. civ., in quanto questi, dopo avergli ceduto l'esercizio di un B B, aveva avviato nel medesimo edificio un'attività corrispondente –ha ritenuto sussistente la lamentata violazione ed ha condannato il Carrata al richiesto risarcimento dei danni. [OSCURATO:PERSONA] reclama ora la cassazione di detta sentenza sulla base di due motivi, illustrati pure con memoria, ai quali resiste con controricorso il Bitetti. [OSCURATO:PERSONA] 2. Il primo motivo di ricorso, mercé il quale il Carrata censura l'impugnata decisione per aver ritenuto applicabile il divieto invocato in ragione della riconosciuta natura imprenditoriale dell'attività esercitata, sebbene essa fosse priva dei caratteri che la rendessero tale, è inammissibile giacché il fatto consistente nell'accertamento oggetto di censura è coperto da giudicato interno, dal momento che già il giudice di primo grado, sebbene per escludere in concreto l'applicabilità del divieto di cui art. 2557 cod. civ., aveva qualificato l'attività in parola come avente natura imprenditoriale, con affermazione che non ha costituito oggetto di gravame e che è quindi passata in cosa giudicata, con conseguente preclusione ad un nuovo giudizio su di esso. 3. Il secondo motivo di ricorso, mercé il quale il Carrata lamenta l'omesso esame di un fatto decisivo ed insieme la violazione delle norme Ric. 2021 n. 07506 sez. M1 -ud. 11-10-2022 -3- in materia di prove perché la Corte d'Appello non avrebbe considerato che l'attività ad esso imputata concerneva l'affitto di case vacanza e non già l'esercizio di un B B e che trattandosi di cessione di ramo d'azienda, ciò presupponeva l'esistenza di una seconda unità operativa, è inammissibile, in parte perché anche con riguardo ai fatti in questione non può non trovare applicazione il richiamato giudicato, di modo che non è più sindacabile il fatto che l'attività svolta dal Carrata fosse un'attività imprenditoriale a cui applicare il divieto dell'art. 2557 cod. civ., in parte perché i fatti di che trattasi, in disparte da ogni loro idoneità ad integrare il concetto di fatto decisivo secondo la lettura nomofilattica dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., non sono stati ignorati dalla Corte d'Appello, di modo che si possa dedurre il vizio qui denunciato, ma sono stati fatti oggetto solo di diversa valutazione, rispetto alla quale l'odierna doglianza ha solo lo scopo di promuoverne la revisione mediante la rinnovazione del giudizio di merito, a cui, come è noto, non può procedere questa Corte. 4. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile. 5. Spese alla soccombenza e doppio contributo ove dovuto. PQM Dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in favore di parte resistente in euro 2400,00, di cui euro 100,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge. Ai sensi del dell'art.13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. Ric. 2021 n. 07506 sez. M1 -ud. 11-10-2022 -4- Cosi deciso in Roma n