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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 21091/2024

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8484/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 141, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N. 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZAd ella COMM.TRIB.REG. del LAZIO n. 4235/2022 depositata il03/10/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/05/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. con sentenza n. 4235/16/2022, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio rigettava l’appello proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:SOCIETA]., avverso la sentenza di primo grado che aveva rigettato l’impugnazione proposta dalla società contribuente avverso gli avvisi di accertamento IMU relativi alle annualità 2013 e 2014 emessi dal Comune di [OSCURATO:PERSONA];

2. secondo quanto è dato evincere dalla sentenza impugnata, i giudici di appello rilevavano che era infondata l’eccezione relativa all’omessa notifica della rendita catastale, poiché la medesima risaliva al 1986 e, perciò, non occorreva provvedere alla sua notificazione a norma dell’art. 74, comma 1, legge n. 342/2000,nè sussistevano i presupporti per l’applicabilità dell’esenzione prevista dall’art. 7 co. 1^ lett.i) d.lgs. n. 504/1992, mancando il requisito soggettivo, stante la mancata coincidenza tra il possessore dell’immobile e l’utilizzatore dello stesso, e non risultando provato il presupposto oggettivo, costituito dallo svolgimento, nell’immobile interessato, delle attività previste ex lege con modalità non commerciali, osservando, infine, che erano prive di fondamento le contestazioni relative al quantumdovuto;

3. contro detta sentenza propone ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi, la [OSCURATO:SOCIETA].;

4. il Comune di [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso;

5. entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.

Parte ricorrente ha pure depositato istanza di trattazione in pubblica udienza; [OSCURATO:PERSONA]

1. con il primo motivo la società ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 74, comma 1, legge [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 342 nonchè dell’art. 5 d.lgs. n. 504/1992.

Rileva che il ragionamento dei primi giudici –i quali avevano evidenziato che poichè la rendita risaliva al 1986 non sussistevano i presupposti per dover provvedere alla sua notificazione – era erroneo in quanto gli stessi avevano omesso di considerare che la rendita di cui si discute era stata “messa in atti” solo nel 2008, come risultava dagli atti di causa e che una rendita catastale, non ancora stata iscritta nei registri catastali alla data del 1° gennaio 2000, è priva di efficacia in assenza di una previa notifica, nei confronti del contribuente, dell’atto recante la comunicazione della predetta rendita;

2. con il secondo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione dell’art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504/1992).

Assume: che i giudici di appello non avevano considerato che dal punto di vista soggettivo, il requisito doveva ritenersi integrato in quanto il bene era affidato in concessione d’uso alla [OSCURATO:PERSONA] la quale, in qualità di ente noncommerciale, rientrante, dunque, nella definizione di cui all’art. 73, comma 1, lett. d), era legittimata ad utilizzarlo quale foresteria per gli atleti impegnati nell’area circostante; che dal punto di vista oggettivo, la prova dell’utilizzo non commerciale risultava ritraibile sia dalla suddetta concessione che dal Piano regolatore generale all’epoca vigente da cui emergeva che l’immobile è sito in un’area definita come “zona sportiva” ; che l’utilizzo ai fini commerciali sarebbe stato possibile solo a seguito di una richiesta alla Regione e al Comune per una trasformazione urbanistica;

3. con il terzo motivo lamenta, ai sensi dell’art. 360 primo comma, n. 3, cod. proc. civ., nullità della sentenza per motivazione meramente apparente in relazione all’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, all’art. 132, quarto comma, cod. proc. civ e all’art. 118 disp. att. cod. proc. civ..Rileva che a fronte della sentenza di primo grado, la quale aveva riconosciuto che “nel merito, il calcolo di quanto dovuto effettuato dal Comune di castel Gandolfo appare corretto, essendosi applicata alle rendite catastali rivalutate del 5% il moltiplicatore di 60 di cuiall’art. 13, comma 4, lett. d), del d.lgs. n. 201/2011… al contrario, occorre osservare come la perizia di parte ricorrente consideri i valori del 2008 e del 2017, per come si evince dagli stessi allegati del predetto documento”, la contribuente aveva specificamente eccepito che la sentenza doveva ritenersi errata,in quanto aveva interpretato erroneamente il riferimento ai valori del 2008 e del 2017 contenuti nella perizia giurata prodotta in primo grado atteso che il riferimento ai valori a quelle date era dovuto al fatto che l’esame era stato effettuato anche al momento in cui veniva adottata la rendita e, poi, aggiornata alla data in cui è stata effettuata la perizia, e provavano che la rendita attribuita era assolutamente sproporzionata, censure in alcun modo esaminate dai giudici di merito;

3. preliminarmente, quanto all’istanza di trattazione in pubblica udienza avanzata dalla Società in memoria ex art. 378 cod. proc. civ., va osservato che, in adesione all'indirizzo espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte, il Collegio giudicante ben può escludere, nell'esercizio di una valutazione discrezionale, la ricorrenza dei presupposti della trattazione in pubblica udienza, in ragione del carattere consolidato dei principi di diritto da applicare nel caso di specie (cfr. Cass., Sez.

Un., 5 giugno 2018, n. 14437) e non vertendosi in ipotesi di decisioni aventi rilevanza nomofilattica (cfr. Cass., Sez.

Un., 23 aprile 2020, n. 8093), come di seguito illustrato;

4. osserva, quindi, questa Corte che il primo motivo è fondato, rimanendo assorbito il terzo;

4.1. va premesso che nel caso di specie risulta che “la variazione del precedente classamento” (sui cui si basa l’atto impositivo) è stata “messa in atti” solamente nell’anno 2008, successivamente all’entrata in vigore della legge 23 novembre 2000 n. 243;

4.2. con riguardo all’efficacia temporale degli atti attributivi di tale rendita, l'art. 74 della citata legge n. 342 del 2000 dispone che: «a decorrere dal 1° gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, a cura dell'ufficio del territorio competente, ai soggetti intestatari della partita.

Dall'avvenuta notificazione decorre il termine di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, per proporre il ricorso di cui all'articolo 2, comma 3, dello stesso decreto legislativo.

Dell'avvenuta notificazione gli uffici competenti danno tempestiva comunicazione ai comuni interessati»;

4.3. come chiarito da questa Corte tale disposizione «si interpreta nel senso che dalla notifica decorre il termine per l'impugnazione, ma ciò non esclude affatto l'utilizzabilità della rendita medesima, una volta notificata, a fini impositivi anche per annualità d'imposta "sospese", ovverosia suscettibili di accertamento e/o di liquidazione e/o di rimborso, stante la natura dichiarativa e non costitutiva dell'atto attributivo della rendita» (cfr. Cass. nn. 4613/2018, 14402/2017, 18056/2016, 12330/2016, 12753/2012, 23600/2011; Sez.

U. n. 3160/2011);

4.4. la notificazione della rendita attribuita, in definitiva, costituisce il presupposto per l'utilizzo della stessa da parte dell'amministrazione comunale che agisca per il pagamento dell'ICI, e ciò vale anche con riguardo alle annualità pregresse (ed a maggior ragione per quella ancora in corso al momento della notificazione) in ordine alle quali la posizione ICI non risulti essere stata definita proprio in attesa dell'attribuzione della rendita notificata (vedi Cass.33579/2022);

4.5. si è, invero, affermato quanto segue: «In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), ai fini del computo della base imponibile, il provvedimento di modifica della rendita catastale, emesso dopo il primo gennaio 2000 a seguito della denuncia di variazione dell'immobile presentata dal contribuente, è utilizzabile, a norma dell'art. 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342, anche con riferimento ai periodi di imposta anteriori a quello in cui ha avuto luogo la notificazione del provvedimento, purché successivi alla denuncia di variazione.

Stabilendo, infatti, con il citato art. 74, che dal primo gennaio 2000 gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, il legislatore non ha voluto restringere il potere di accertamento tributario al periodo successivo alla notificazione del classamento, ma piuttosto segnare il momento a partire dal quale l'amministrazione comunale può richiedere l'applicazione della nuova rendita ed il contribuente può tutelare le sue ragioni contro di essa, non potendosi confondere l'efficacia della modifica della rendita catastale - coincidente con la notificazione dell'atto - con la sua applicabilità, che va riferita invece all'epoca della variazione materiale che ha portato alla modifica» (cfr. Cass. n. 13443/2012, 20775/2005);

4.6. questa Corte ha, altresì, specificato che a detta interpretazione consegue che «la determinazione della base imponibile, tanto per i fabbricati non iscritti in catasto, quanto per quelli in relazione ai quali siano intervenute variazioni permanenti, va sempre effettuata, anche per le annualità pregresse, in base alla rendita catastale, a prescindere dall'epoca di notificazione o di definitiva attribuzione», e ciò in quanto gli atti attributivi della rendita sono privi di forza costitutiva, ma hanno funzione meramente accertativa della concreta situazione catastale dell'immobile (cfr. Cass. nn. 18056/2016, 12320/2016, 335/2015, 14402/2014, 12753/2014, 23600/2011, 14773/2011, 16031/2009, 12029/2009, 9203/2007; Cass.

S.U. n. 3160/2011);sull’esigenza, come discrimine di efficacia della rendita attribuita, della sua messa in atti: Cass. n. 18023/04 e n. 3039/19;

4.7. l’ art. 5, comma 2, del d.lvo 504/92 dispone, poi, che:”Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1^gennaio dell'anno di imposizione, i moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo dell'ultimo comma dell'articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato condecreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131”;

4.8. sulla scorta di quanto sin qui illustrato, poiché l’ente non poteva utilizzare la rendita de qua, messa in atti nel 2008 e non notificata alla contribuente, risulta evidente la [OSCURATO:PERSONA] non ha fatto buon governo dei principi espressi, incorrendo nei vizi denunciati, con la conseguenza che la sentenza impugnata sul punto va cassata;

5. il secondo motivo deve essere rigettato;

5.1. la società ricorrente assume di avere diritto all’esenzione, ai sensi art.7 comma 1, lett.i), d.lgs. 504/92, poichè si tratta di società in house a partecipazione pubblica, il cui socio unico è il Ministero dell’economia e delle finanze, che ha assegnato il bene, da sempre utilizzato quale foresteria per gli atleti, alla [OSCURATO:PERSONA] (Fick) e, quindi, di un immobile utilizzato per finalità istituzionali e senza fini di lucro;

5.2. osserva il Collegio che la censura non coglie nel segno, in quanto l’elemento soggettivo non è dirimente, mentre non risulta adeguatamente censurata la ricostruzione in fatto dei giudici di merito secondo cui non sarebbe stata provato l’esercizio di attività non-commerciale, in fattispecie di uso indiretto (a nulla rilevando la mera allegazione secondo cui il mancato utilizzo a fini commerciali sarebbe desumibile dalle risultanze formali del P.R.G. e del catasto);

5. in conclusione,in accoglimento del primo motivo, assorbito il terzo e rigettato il secondo, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, che dovrà procedere alla rideterminazione dell’IMU per le annualità in questione sulla scorta della pregressa rendita catastale applicabile anteriormente alla modifica dell’anno 1986, procedendo anche alla regolamentazione delle spese di questo giudizio; P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il terzo, rigetta to il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8484/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 141, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N. 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZAd ella COMM.TRIB.REG. del LAZIO n. 4235/2022 depositata il03/10/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/05/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. con sentenza n. 4235/16/2022, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio rigettava l’appello proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:SOCIETA]., avverso la sentenza di primo grado che aveva rigettato l’impugnazione proposta dalla società contribuente avverso gli avvisi di accertamento IMU relativi alle annualità 2013 e 2014 emessi dal Comune di [OSCURATO:PERSONA]; 2. secondo quanto è dato evincere dalla sentenza impugnata, i giudici di appello rilevavano che era infondata l’eccezione relativa all’omessa notifica della rendita catastale, poiché la medesima risaliva al 1986 e, perciò, non occorreva provvedere alla sua notificazione a norma dell’art. 74, comma 1, legge n. 342/2000,nè sussistevano i presupporti per l’applicabilità dell’esenzione prevista dall’art. 7 co. 1^ lett.i) d.lgs. n. 504/1992, mancando il requisito soggettivo, stante la mancata coincidenza tra il possessore dell’immobile e l’utilizzatore dello stesso, e non risultando provato il presupposto oggettivo, costituito dallo svolgimento, nell’immobile interessato, delle attività previste ex lege con modalità non commerciali, osservando, infine, che erano prive di fondamento le contestazioni relative al quantumdovuto; 3. contro detta sentenza propone ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi, la [OSCURATO:SOCIETA].; 4. il Comune di [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso; 5. entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative. Parte ricorrente ha pure depositato istanza di trattazione in pubblica udienza; [OSCURATO:PERSONA] 1. con il primo motivo la società ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 74, comma 1, legge [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 342 nonchè dell’art. 5 d.lgs. n. 504/1992. Rileva che il ragionamento dei primi giudici –i quali avevano evidenziato che poichè la rendita risaliva al 1986 non sussistevano i presupposti per dover provvedere alla sua notificazione – era erroneo in quanto gli stessi avevano omesso di considerare che la rendita di cui si discute era stata “messa in atti” solo nel 2008, come risultava dagli atti di causa e che una rendita catastale, non ancora stata iscritta nei registri catastali alla data del 1° gennaio 2000, è priva di efficacia in assenza di una previa notifica, nei confronti del contribuente, dell’atto recante la comunicazione della predetta rendita; 2. con il secondo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione dell’art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504/1992). Assume: che i giudici di appello non avevano considerato che dal punto di vista soggettivo, il requisito doveva ritenersi integrato in quanto il bene era affidato in concessione d’uso alla [OSCURATO:PERSONA] la quale, in qualità di ente noncommerciale, rientrante, dunque, nella definizione di cui all’art. 73, comma 1, lett. d), era legittimata ad utilizzarlo quale foresteria per gli atleti impegnati nell’area circostante; che dal punto di vista oggettivo, la prova dell’utilizzo non commerciale risultava ritraibile sia dalla suddetta concessione che dal Piano regolatore generale all’epoca vigente da cui emergeva che l’immobile è sito in un’area definita come “zona sportiva” ; che l’utilizzo ai fini commerciali sarebbe stato possibile solo a seguito di una richiesta alla Regione e al Comune per una trasformazione urbanistica; 3. con il terzo motivo lamenta, ai sensi dell’art. 360 primo comma, n. 3, cod. proc. civ., nullità della sentenza per motivazione meramente apparente in relazione all’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, all’art. 132, quarto comma, cod. proc. civ e all’art. 118 disp. att. cod. proc. civ..Rileva che a fronte della sentenza di primo grado, la quale aveva riconosciuto che “nel merito, il calcolo di quanto dovuto effettuato dal Comune di castel Gandolfo appare corretto, essendosi applicata alle rendite catastali rivalutate del 5% il moltiplicatore di 60 di cuiall’art. 13, comma 4, lett. d), del d.lgs. n. 201/2011… al contrario, occorre osservare come la perizia di parte ricorrente consideri i valori del 2008 e del 2017, per come si evince dagli stessi allegati del predetto documento”, la contribuente aveva specificamente eccepito che la sentenza doveva ritenersi errata,in quanto aveva interpretato erroneamente il riferimento ai valori del 2008 e del 2017 contenuti nella perizia giurata prodotta in primo grado atteso che il riferimento ai valori a quelle date era dovuto al fatto che l’esame era stato effettuato anche al momento in cui veniva adottata la rendita e, poi, aggiornata alla data in cui è stata effettuata la perizia, e provavano che la rendita attribuita era assolutamente sproporzionata, censure in alcun modo esaminate dai giudici di merito; 3. preliminarmente, quanto all’istanza di trattazione in pubblica udienza avanzata dalla Società in memoria ex art. 378 cod. proc. civ., va osservato che, in adesione all'indirizzo espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte, il Collegio giudicante ben può escludere, nell'esercizio di una valutazione discrezionale, la ricorrenza dei presupposti della trattazione in pubblica udienza, in ragione del carattere consolidato dei principi di diritto da applicare nel caso di specie (cfr. Cass., Sez. Un., 5 giugno 2018, n. 14437) e non vertendosi in ipotesi di decisioni aventi rilevanza nomofilattica (cfr. Cass., Sez. Un., 23 aprile 2020, n. 8093), come di seguito illustrato; 4. osserva, quindi, questa Corte che il primo motivo è fondato, rimanendo assorbito il terzo; 4.1. va premesso che nel caso di specie risulta che “la variazione del precedente classamento” (sui cui si basa l’atto impositivo) è stata “messa in atti” solamente nell’anno 2008, successivamente all’entrata in vigore della legge 23 novembre 2000 n. 243; 4.2. con riguardo all’efficacia temporale degli atti attributivi di tale rendita, l'art. 74 della citata legge n. 342 del 2000 dispone che: «a decorrere dal 1° gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, a cura dell'ufficio del territorio competente, ai soggetti intestatari della partita. Dall'avvenuta notificazione decorre il termine di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, per proporre il ricorso di cui all'articolo 2, comma 3, dello stesso decreto legislativo. Dell'avvenuta notificazione gli uffici competenti danno tempestiva comunicazione ai comuni interessati»; 4.3. come chiarito da questa Corte tale disposizione «si interpreta nel senso che dalla notifica decorre il termine per l'impugnazione, ma ciò non esclude affatto l'utilizzabilità della rendita medesima, una volta notificata, a fini impositivi anche per annualità d'imposta "sospese", ovverosia suscettibili di accertamento e/o di liquidazione e/o di rimborso, stante la natura dichiarativa e non costitutiva dell'atto attributivo della rendita» (cfr. Cass. nn. 4613/2018, 14402/2017, 18056/2016, 12330/2016, 12753/2012, 23600/2011; Sez. U. n. 3160/2011); 4.4. la notificazione della rendita attribuita, in definitiva, costituisce il presupposto per l'utilizzo della stessa da parte dell'amministrazione comunale che agisca per il pagamento dell'ICI, e ciò vale anche con riguardo alle annualità pregresse (ed a maggior ragione per quella ancora in corso al momento della notificazione) in ordine alle quali la posizione ICI non risulti essere stata definita proprio in attesa dell'attribuzione della rendita notificata (vedi Cass.33579/2022); 4.5. si è, invero, affermato quanto segue: «In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), ai fini del computo della base imponibile, il provvedimento di modifica della rendita catastale, emesso dopo il primo gennaio 2000 a seguito della denuncia di variazione dell'immobile presentata dal contribuente, è utilizzabile, a norma dell'art. 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342, anche con riferimento ai periodi di imposta anteriori a quello in cui ha avuto luogo la notificazione del provvedimento, purché successivi alla denuncia di variazione. Stabilendo, infatti, con il citato art. 74, che dal primo gennaio 2000 gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, il legislatore non ha voluto restringere il potere di accertamento tributario al periodo successivo alla notificazione del classamento, ma piuttosto segnare il momento a partire dal quale l'amministrazione comunale può richiedere l'applicazione della nuova rendita ed il contribuente può tutelare le sue ragioni contro di essa, non potendosi confondere l'efficacia della modifica della rendita catastale - coincidente con la notificazione dell'atto - con la sua applicabilità, che va riferita invece all'epoca della variazione materiale che ha portato alla modifica» (cfr. Cass. n. 13443/2012, 20775/2005); 4.6. questa Corte ha, altresì, specificato che a detta interpretazione consegue che «la determinazione della base imponibile, tanto per i fabbricati non iscritti in catasto, quanto per quelli in relazione ai quali siano intervenute variazioni permanenti, va sempre effettuata, anche per le annualità pregresse, in base alla rendita catastale, a prescindere dall'epoca di notificazione o di definitiva attribuzione», e ciò in quanto gli atti attributivi della rendita sono privi di forza costitutiva, ma hanno funzione meramente accertativa della concreta situazione catastale dell'immobile (cfr. Cass. nn. 18056/2016, 12320/2016, 335/2015, 14402/2014, 12753/2014, 23600/2011, 14773/2011, 16031/2009, 12029/2009, 9203/2007; Cass. S.U. n. 3160/2011);sull’esigenza, come discrimine di efficacia della rendita attribuita, della sua messa in atti: Cass. n. 18023/04 e n. 3039/19; 4.7. l’ art. 5, comma 2, del d.lvo 504/92 dispone, poi, che:”Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1^gennaio dell'anno di imposizione, i moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo dell'ultimo comma dell'articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato condecreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131”; 4.8. sulla scorta di quanto sin qui illustrato, poiché l’ente non poteva utilizzare la rendita de qua, messa in atti nel 2008 e non notificata alla contribuente, risulta evidente la [OSCURATO:PERSONA] non ha fatto buon governo dei principi espressi, incorrendo nei vizi denunciati, con la conseguenza che la sentenza impugnata sul punto va cassata; 5. il secondo motivo deve essere rigettato; 5.1. la società ricorrente assume di avere diritto all’esenzione, ai sensi art.7 comma 1, lett.i), d.lgs. 504/92, poichè si tratta di società in house a partecipazione pubblica, il cui socio unico è il Ministero dell’economia e delle finanze, che ha assegnato il bene, da sempre utilizzato quale foresteria per gli atleti, alla [OSCURATO:PERSONA] (Fick) e, quindi, di un immobile utilizzato per finalità istituzionali e senza fini di lucro; 5.2. osserva il Collegio che la censura non coglie nel segno, in quanto l’elemento soggettivo non è dirimente, mentre non risulta adeguatamente censurata la ricostruzione in fatto dei giudici di merito secondo cui non sarebbe stata provato l’esercizio di attività non-commerciale, in fattispecie di uso indiretto (a nulla rilevando la mera allegazione secondo cui il mancato utilizzo a fini commerciali sarebbe desumibile dalle risultanze formali del P.R.G. e del catasto); 5. in conclusione,in accoglimento del primo motivo, assorbito il terzo e rigettato il secondo, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, che dovrà procedere alla rideterminazione dell’IMU per le annualità in questione sulla scorta della pregressa rendita catastale applicabile anteriormente alla modifica dell’anno 1986, procedendo anche alla regolamentazione delle spese di questo giudizio; P.Q.M. Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il terzo, rigetta to il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria d
Sentenza Cassazione n. 21091/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris