Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE n. 2022/2026
ECLI:EU:C:2026:421
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Edizione provvisoria
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]
presentate il 21 maggio 2026 (
1
)
Causa C
‑
325/25
[OSCURATO:PERSONA] SA
contro
[OSCURATO:PERSONA] wallonne
[domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Conseil d’État (Consiglio di Stato, Belgio)]
« Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Regolamento (UE) 2022/2577 – Quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili – Articolo 3, paragrafo 2 – Costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nonché sviluppo della relativa infrastruttura di rete – Procedura di pianificazione e autorizzazione – Progetti riconosciuti come d’interesse pubblico prevalente – Priorità nella ponderazione degli interessi giuridici nei singoli casi – Ambito di applicazione materiale della priorità – Modalità di riconoscimento dell’interesse pubblico prevalente – Priorità assoluta o di principio – Impianti eolici – Tutela del paesaggio e del patrimonio »
I.
Introduzione
1.
Secondo il considerando 1 del regolamento (UE) 2022/2577 (
2
), «[l]a guerra di aggressione della Federazione russa nei confronti dell’Ucraina e la riduzione senza precedenti delle forniture di gas naturale dalla Federazione russa agli [OSCURATO:PERSONA] membri minacciano la sicurezza dell’approvvigionamento dell’Unione e dei suoi [OSCURATO:PERSONA] membri (...)». In tali circostanze detto regolamento, che ha integrato il piano REPowerEU, presentato dalla Commissione europea l’8 marzo 2022 (
3
), ha stabilito norme temporanee di carattere emergenziale volte ad accelerare la procedura autorizzativa per la produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili. L’articolo 3, paragrafo 2, di detto regolamento ha quindi previsto che, in sede di ponderazione degli interessi giuridici nei singoli casi, sia accordata «priorità» alla costruzione e all’esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché allo sviluppo della relativa infrastruttura di rete, quanto meno per i progetti riconosciuti come d’interesse pubblico prevalente.
2.
Nel procedimento principale la [OSCURATO:PERSONA] wallonne (Regione vallona, Belgio) ha respinto la domanda presentata dalla società [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «ricorrente») diretta alla costruzione e all’esercizio di due impianti eolici, con la motivazione che tale progetto avrebbe arrecato pregiudizio al paesaggio e al patrimonio situati nell’area circostante interessata. In tale contesto ci si chiede quale interpretazione occorra dare alla nozione di «priorità» di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del medesimo regolamento, nel caso di un progetto relativo alla produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili (in prosieguo: un «progetto FER»), in particolare alla luce dell’interesse giuridico relativo alla tutela del paesaggio e del patrimonio. Questa è, in sostanza, la questione posta dal Conseil d’État (Consiglio di Stato, Belgio).
3.
La presente causa, che ha carattere inedito, porterà la Corte a precisare in quale misura gli [OSCURATO:PERSONA] membri mantengano un potere discrezionale per quanto riguarda il rilascio di un’autorizzazione relativa a un progetto FER rientrante nell’ambito di applicazione del regolamento 2022/2577.
II.
Contesto normativo
A.
Diritto dell’Unione
1.
Direttiva 92/43/CEE
4.
L’articolo 6 della direttiva 92/43/CEE (
4
), ai paragrafi 3 e 4 stabilisce quanto segue:
«3. Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell’incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. (...)
4. Qualora, nonostante conclusioni negative della valutazione dell’incidenza sul sito e in mancanza di soluzioni alternative, un piano o progetto debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, lo Stato membro adotta ogni misura compensativa necessaria per garantire che la coerenza globale di Natura 2000 sia tutelata. (...)
(...)».
5.
L’articolo 16 di tale direttiva, al paragrafo 1, lettera c), prevede quanto segue:
«A condizione che non esista un’altra soluzione valida e che la deroga non pregiudichi il mantenimento, in uno stato di conservazione soddisfacente, delle popolazioni della specie interessata nella sua area di ripartizione naturale, gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono derogare alle disposizioni previste dagli articoli 12, 13, 14 e 15, lettere a) e b):
(...)
c) nell’interesse della sanità e della sicurezza pubblica o per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, e motivi tali da comportare conseguenze positive di primaria importanza per l’ambiente».
2.
Direttiva 2000/60/CE
6.
L’articolo 4 della direttiva 2000/60/CE (
5
), intitolato «Obiettivi ambientali», al paragrafo 7 così dispone:
«[OSCURATO:PERSONA] membri non violano la presente direttiva qualora:
– il mancato raggiungimento del buono stato delle acque sotterranee, del buono stato ecologico o, ove pertinente, del buon potenziale ecologico ovvero l’incapacità di impedire il deterioramento dello stato del corpo idrico superficiale o sotterraneo sono dovuti a nuove modifiche delle caratteristiche fisiche di un corpo idrico superficiale o ad alterazioni del livello di corpi sotterranei, o
– l’incapacità di impedire il deterioramento da uno stato elevato ad un buono stato di un corpo idrico superficiale sia dovuto a nuove attività sostenibili di sviluppo umano,
purché ricorrano tutte le seguenti condizioni:
a) è fatto tutto il possibile per mitigare l’impatto negativo sullo stato del corpo idrico;
b) le motivazioni delle modifiche o alterazioni sono menzionate specificamente e illustrate nel piano di gestione del bacino idrografico prescritto dall'articolo 13 e gli obiettivi sono riveduti ogni sei anni;
c) le motivazioni di tali modifiche o alterazioni sono di prioritario interesse pubblico e/o i vantaggi per l’ambiente e la società risultanti dal conseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo 1 sono inferiori ai vantaggi derivanti dalle modifiche o alterazioni per la salute umana, il mantenimento della sicurezza umana o lo sviluppo sostenibile, e
d) per ragioni di fattibilità tecnica o costi sproporzionati, i vantaggi derivanti da tali modifiche o alterazioni del corpo idrico non possono essere conseguiti con altri mezzi che costituiscano una soluzione notevolmente migliore sul piano ambientale».
3.
Direttiva 2009/147/CE
7.
L’articolo 9 della direttiva 2009/147/CE (
6
), al paragrafo 1, lettera a), così recita:
«Sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti, gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono derogare agli articoli da 5 a 8 per le seguenti ragioni:
a) – nell’interesse della salute e della sicurezza pubblica,
– nell’interesse della sicurezza aerea,
– per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca e alle acque,
– per la protezione della flora e della fauna».
4.
Direttiva (UE) 2018/2001
8.
L’articolo 2 della direttiva (UE) 2018/2001 (
7
), intitolato «Definizioni», al secondo comma, punto 1), stabilisce quanto segue:
«Si applicano inoltre le seguenti definizioni:
1) “energia da fonti rinnovabili” oppure “energia rinnovabile”: energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare (solare termico e fotovoltaico) e geotermica, energia dell’ambiente, energia mareomotrice, del moto ondoso e altre forme di energia marina, energia idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas».
9.
L’articolo 16 septies di tale direttiva, intitolato «Interesse pubblico prevalente», prevede quanto segue:
«Entro il 21 febbraio 2024, fino al conseguimento della neutralità climatica, gli [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono affinché, nella procedura di rilascio delle autorizzazioni, la pianificazione, la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia rinnovabile, la connessione di tali impianti alla rete, la rete stessa e gli impianti di stoccaggio siano considerati di interesse pubblico prevalente e nell’interesse della salute e della sicurezza pubblica nella ponderazione degli interessi giuridici nei singoli casi e ai fini dell’articolo 6, paragrafo 4, e dell’articolo 16, paragrafo 1, lettera c), della [direttiva 92/43], dell’articolo 4, paragrafo 7, della direttiva [2000/60] e dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva [2009/147]. In circostanze specifiche e debitamente giustificate, gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono limitare l’applicazione del presente articolo a determinate parti del loro territorio, a determinati tipi di tecnologia o a progetti con determinate caratteristiche tecniche, conformemente alle priorità stabilite nei rispettivi piani nazionali integrati per l’energia e il clima (...)».
5.
Regolamenti 2022/2577 e (UE) 2024/223
10.
Ai sensi dei considerando 8 e 9 del regolamento 2022/2577:
«(8) Una delle misure temporanee consiste nell’introdurre una presunzione relativa secondo cui i progetti di energia rinnovabile sono d’interesse pubblico prevalente e d’interesse per la salute e la sicurezza pubblica ai fini della pertinente legislazione ambientale dell’Unione, eccetto se vi sono prove evidenti che tali progetti hanno effetti negativi gravi sull’ambiente che non possono essere mitigati o compensati. Gli impianti di produzione di energia rinnovabile, tra cui quelli eolici e le pompe di calore, sono fondamentali per contrastare i cambiamenti climatici [e l’inquinamento], diminuire i prezzi dell’energia, ridurre la dipendenza dell’Unione dai combustibili fossili e garantirne la sicurezza dell’approvvigionamento. L’introduzione di una presunzione d’interesse pubblico prevalente e d’interesse per la salute e la sicurezza pubblica per gli impianti di produzione di energia rinnovabile, comprese le pompe di calore, consentirebbe ove necessario di valutare mediante procedura semplificata se tali progetti possono beneficiare delle deroghe specifiche previste dalla pertinente normativa ambientale dell’Unione, con effetto immediato. Tenuto conto delle loro specificità nazionali, gli [OSCURATO:PERSONA] membri dovrebbero essere autorizzati a limitare l’applicazione di tale presunzione a determinate parti del loro territorio o a determinate tecnologie o progetti. [OSCURATO:PERSONA] membri possono prendere in considerazione la possibilità di applicare tale presunzione nella legislazione nazionale pertinente in materia di paesaggio.
(9) Ciò riflette il ruolo importante che le energie rinnovabili possono svolgere nella decarbonizzazione del sistema energetico dell’Unione, offrendo soluzioni immediate per sostituire l’energia basata sui combustibili fossili e contribuendo alla gestione della situazione deteriorata del mercato. Per eliminare le strozzature nella procedura autorizzativa e nell’esercizio degli impianti di produzione di energia rinnovabile, è opportuno, nell’ambito della procedura di pianificazione e autorizzazione, che al momento della ponderazione degli interessi giuridici nei singoli casi sia accordata priorità alla costruzione e all’esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché allo sviluppo della relativa infrastruttura di rete, quanto meno per i progetti riconosciuti come d’interesse pubblico. Per quanto riguarda la protezione delle specie, tale priorità si dovrebbe dare solamente se, e nella misura in cui, siano intraprese adeguate misure di conservazione che contribuiscono al mantenimento o al ripristino delle popolazioni delle specie in uno stato di conservazione soddisfacente e siano messe a disposizione a tal fine aree e risorse finanziarie sufficienti».
11.
L’articolo 1 di tale regolamento, intitolato «Oggetto e ambito di applicazione», ai commi 1 e 2 così dispone:
«Il presente regolamento stabilisce norme temporanee di carattere emergenziale tese ad accelerare la procedura autorizzativa applicabile alla produzione di energia da fonti rinnovabili, con particolare attenzione a tecnologie per le energie rinnovabili o tipi di progetti specifici in grado di accelerare in tempi rapidi il ritmo di diffusione delle energie rinnovabili nell’Unione.
Il presente regolamento si applica a tutte le procedure autorizzative la cui data di inizio rientra nella durata della sua applicazione e lascia impregiudicate le disposizioni nazionali che stabiliscono termini più brevi di quelli di cui agli articoli 4, 5 e 7».
12.
Ai sensi dell’articolo 3 di detto regolamento, intitolato «Interesse pubblico prevalente»:
«1. La pianificazione, la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, la loro connessione alla rete, la rete stessa, gli impianti di stoccaggio sono considerati d’interesse pubblico prevalente e d’interesse per la sanità e la sicurezza pubblica nella ponderazione degli interessi giuridici nei singoli casi, ai fini dell’articolo 6, paragrafo 4, e dell’articolo 16, paragrafo 1, lettera c), della direttiva [92/43], dell’articolo 4, paragrafo 7, della direttiva [2000/60] e dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva [2009/147]. [OSCURATO:PERSONA] membri possono limitare l’applicazione di tali disposizioni a determinate parti del loro territorio nonché a determinati tipi di tecnologie o a progetti con determinate caratteristiche tecniche, conformemente alle priorità stabilite nei rispettivi piani nazionali integrati per l’energia e il clima.
2. [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono a che nella procedura di pianificazione e autorizzazione, in sede di ponderazione degli interessi giuridici nei singoli casi, sia accordata priorità alla costruzione e all’esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché allo sviluppo della relativa infrastruttura di rete, quanto meno per i progetti riconosciuti come d’interesse pubblico prevalente. Per quanto riguarda la protezione delle specie, la frase precedente si applica solo se e nella misura in cui siano intraprese adeguate misure di conservazione che contribuiscono al mantenimento o al ripristino delle popolazioni delle specie in uno stato di conservazione soddisfacente e siano messe a disposizione a tal fine risorse finanziarie e aree sufficienti».
13.
L’articolo 10 del medesimo regolamento, intitolato «Entrata in vigore e applicazione», stabilisce che esso entrava in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
e che era applicabile per un periodo di 18 mesi dall’entrata in vigore (
8
).
14.
Il regolamento 2022/2577 è stato modificato dal regolamento (UE) 2024/223 (
9
). Secondo i considerando 13 e 14 di quest’ultimo regolamento:
«(13) Una delle misure temporanee del regolamento [2022/2577] che ha mostrato effetti positivi e che presenta un potenziale di accelerazione notevole per il futuro è l’introduzione, all’articolo 3, paragrafo 1, di una presunzione relativa secondo cui i progetti di energia rinnovabile sono d’interesse pubblico prevalente e d’interesse per la salute e la sicurezza pubblica ai fini delle deroghe specifiche previste dalla pertinente legislazione ambientale dell’Unione, eccetto se vi sono prove evidenti che tali progetti hanno effetti negativi gravi sull’ambiente che non possono essere mitigati o compensati. Mediante l’articolo 16 septies, la direttiva [2018/2001] stabilisce una presunzione relativa secondo cui i progetti di energia rinnovabile sono d’interesse pubblico prevalente e nell’interesse della salute e della sicurezza pubblica, con una formulazione pressoché identica rispetto a quella dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento [2022/2577]. Non è pertanto necessario prorogare l’applicazione dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento [2022/2577] in quanto una presunzione relativa si applicherà in virtù dell’articolo 16 septies della direttiva [2018/2001].
(14) Tuttavia l’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento [2022/2577] prevede un obbligo di priorità ai progetti riconosciuti come d’interesse pubblico prevalente nella ponderazione degli interessi giuridici nei singoli casi e nei casi in cui tali progetti introducano altri obblighi di compensazione pecuniaria per la protezione delle specie. Una disposizione analoga non è presente nella direttiva [2018/2001]. Nell’attuale situazione energetica urgente e tuttora instabile sul mercato dell’energia cui fa fronte l’Unione l’articolo 3, paragrafo 2, prima frase, del regolamento [2022/2577] potrebbe accelerare ulteriormente i progetti di energia rinnovabile, nella misura in cui impone agli [OSCURATO:PERSONA] membri di promuoverli accordando loro priorità in presenza di diversi beni in conflitto al di là delle questioni ambientali nel contesto della procedura di pianificazione e autorizzazione degli [OSCURATO:PERSONA] membri. La relazione della Commissione
[
(
10
)
]
ha dimostrato il valore dell’articolo 3, paragrafo 2, prima frase, [del regolamento 2022/2577] che riconosce l’importanza relativa della diffusione delle energie rinnovabili nel difficile contesto energetico attuale, al di là degli obiettivi specifici delle deroghe previste dalle direttive di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento [2022/2577]. Tenuto conto della situazione particolarmente grave dell’approvvigionamento energetico cui fa fronte l’Unione, è pertanto opportuno prorogare l’applicazione dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento [2022/2577] al fine di riconoscere adeguatamente il ruolo cruciale che gli impianti di produzione di energia rinnovabile svolgono nel contrastare i cambiamenti climatici e l’inquinamento, ridurre i prezzi dell’energia e la dipendenza dell’Unione dai combustibili fossili e garantirne la sicurezza dell’approvvigionamento nella ponderazione degli interessi giuridici da parte delle autorità responsabili del rilascio delle autorizzazioni o degli organi giurisdizionali nazionali. Al tempo stesso, è altresì opportuno mantenere la garanzia ambientale che, per i progetti riconosciuti come d’interesse pubblico prevalente, siano adottate adeguate misure di conservazione delle specie, sostenute da risorse finanziarie sufficienti».
15.
L’articolo 1 del regolamento 2024/223, intitolato «Modifiche del regolamento [2022/2577]», prevede quanto segue:
«Il regolamento [2022/2577] è così modificato:
(...)
2) all’articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
“[OSCURATO:PERSONA] membri provvedono a che nella procedura di pianificazione e autorizzazione, in sede di ponderazione degli interessi giuridici nei singoli casi, sia accordata priorità alla costruzione e all’esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché allo sviluppo della relativa infrastruttura di rete, per i progetti riconosciuti come d’interesse pubblico prevalente.
Per quanto riguarda la protezione delle specie, il primo comma si applica solo se e nella misura in cui siano intraprese adeguate misure di conservazione che contribuiscono al mantenimento o al ripristino delle popolazioni delle specie in uno stato di conservazione soddisfacente e siano messe a disposizione a tal fine risorse finanziarie e aree sufficienti”.
(...)
6) all’articolo 10 è aggiunto il comma seguente:
“Tuttavia l’articolo 1, l’articolo 2, punto 1, paragrafo 1, l’articolo 3, paragrafo 2, l’articolo 3 bis, l’articolo 5, paragrafo 1, l’articolo 6 e l’articolo 8 si applicano fino al 30 giugno 2025”».
B.
Diritto belga
1.
Legge sulla motivazione formale degli atti amministrativi
16.
Ai sensi dell’articolo 2 della legge del 29 luglio 1991, che disciplina la motivazione formale degli atti amministrativi (
11
):
«Gli atti amministrativi delle autorità amministrative di cui all’articolo 1 devono essere oggetto di una motivazione formale».
17.
L’articolo 3 di tale legge così dispone:
«La motivazione richiesta consiste nell’illustrazione, nell’atto, delle considerazioni di diritto e di fatto su cui si fonda la decisione.
Essa deve essere adeguata».
2.
Codice dello sviluppo territoriale vallone
18.
L’articolo D. IV. 53 del Code du développement territorial wallon (codice dello sviluppo territoriale vallone), nella versione applicabile al procedimento principale, è così formulato:
«Sulla base di una motivazione adeguata, l’autorizzazione può essere negata, rilasciata con o senza condizioni, con o senza oneri urbanistici, oppure consentire deroghe o scostamenti previsti dal presente codice.
Le condizioni sono necessarie per l’integrazione del progetto nell’ambiente edificato e non edificato oppure per la fattibilità del progetto, vale a dire la sua esecuzione e la sua gestione.
Oltre alla compatibilità con il contenuto del piano settoriale, compresi la mappa di destinazione d’uso dei suoli, i modelli, i permessi di urbanizzazione e le guide, l’autorizzazione o il diniego di autorizzazione si basa sulle situazioni urbanistiche locali e può basarsi, in particolare, sui motivi e sulle condizioni di cui alla presente sezione».
III.
Procedimento principale, questioni pregiudiziali e procedimento dinanzi alla Corte
19.
Il 26 aprile 2023 la ricorrente ha presentato una domanda di autorizzazione unica (
12
) per la costruzione e l’esercizio di due impianti eolici, con potenza massima unitaria di 4,28 megawatt (MW), e di tutte le loro pertinenze, vale a dire le aree di montaggio, i sentieri di accesso, la cabina di testa e i cavi elettrici sotterranei, all’interno di uno stabilimento situato a Namur (Belgio) (in prosieguo: il «progetto in questione»). Tale domanda riguardava impianti di classe 1, soggetti al rilascio di un’autorizzazione ambientale, ed era corredata, in particolare, di uno studio sull’impatto ambientale. Il 16 maggio 2023 i funzionari designati dal governo vallone appartenenti, rispettivamente, all’amministrazione della pianificazione territoriale e dell’urbanistica (in prosieguo: il «funzionario delegato»), nonché all’amministrazione ambientale (in prosieguo: il «funzionario tecnico»), congiuntamente competenti a conoscere della domanda della ricorrente, hanno rilasciato un avviso di ricevimento attestante la completezza del fascicolo di quest’ultima.
20.
Dal 7 giugno al 10 luglio 2023 è stata predisposta un’indagine pubblica in merito alla domanda presentata dalla ricorrente. Il 2 ottobre 2023 il funzionario tecnico e il funzionario delegato hanno adottato una decisione di diniego dell’autorizzazione unica richiesta. Da tale decisione risulta in particolare che, in caso di installazione dei due impianti eolici, il comfort visivo sarebbe molto alterato per dieci abitazioni, che la modifica del paesaggio sarebbe notevole nell’area di cui trattasi, che il progetto in questione si collocherebbe isolatamente all’interno di un territorio privo di impianti eolici in un raggio di sette chilometri ma circondato a nord e a sud da due importanti estensioni di parchi eolici, che il quadro normativo di riferimento per l’installazione di impianti eolici nella Regione vallona, adottato nel corso del 2013, darebbe priorità ai parchi composti da un minimo di cinque impianti eolici e, in definitiva, che «lo sviluppo dell’energia eolica non può avvenire a danno delle qualità paesaggistiche e patrimoniali dell’area circostante in cui si inserisce».
21.
Il 19 ottobre 2023 la ricorrente ha proposto un ricorso amministrativo avverso detta decisione dinanzi al governo vallone. Il 30 gennaio 2024 il funzionario tecnico e il funzionario delegato, competenti a statuire su tale ricorso, hanno trasmesso la loro relazione di sintesi ai ministres de l’Aménagement du territoire et de l’Environnement (Ministri della Pianificazione del territorio e dell’Ambiente, Belgio), proponendo il rilascio dell’autorizzazione unica richiesta, soggetta a condizioni. Il 15 marzo 2024 tali funzionari hanno informato la ricorrente della mancata notifica, da parte di tali ministri, di una decisione relativa al suo ricorso entro il termine prescritto dall’articolo 95, paragrafo 7, del decreto dell’11 marzo 1999, recante disposizioni in materia di autorizzazione ambientale (
13
), cosicché la decisione del 2 ottobre 2023 è stata confermata.
22.
Il 14 maggio 2024 la ricorrente ha proposto ricorso avverso tale decisione dinanzi al Conseil d’État (Consiglio di Stato), giudice del rinvio, deducendo un motivo unico vertente sulla violazione dell’articolo D.IV.53 del codice dello sviluppo territoriale vallone, degli articoli 2 e 3 della legge del 29 luglio 1991 sulla motivazione formale degli atti amministrativi, dell’articolo 3 del regolamento 2022/2577, nonché su un difetto di motivazione, in quanto «l’autorità competente non ha proceduto a una ponderazione degli interessi giuridici e non si è espressa sul carattere prioritario del suo progetto, riconosciuto come d’interesse pubblico prevalente». A sostegno del suo motivo, la ricorrente ha affermato che la ponderazione degli interessi giuridici richiesta dal diritto dell’Unione riguardava principalmente gli interessi connessi, da un lato, alla tutela dell’ambiente, come la biodiversità e la sanità pubblica, e, dall’altro, a quelli inerenti al progetto stesso.
23.
Quanto alla tutela dell’ambiente la ricorrente ha osservato che tale nozione include in particolare il paesaggio, come risulterebbe dall’articolo D.6, punto 11
o
, lettera a), del libro I del code de l’environnement wallon (Codice dell’ambiente vallone), e che l’analisi dell’impatto di un progetto su quest’ultimo rientra nella valutazione dell’impatto ambientale. Essa ha sostenuto che l’obbligo di procedere, in tale contesto, ad una ponderazione degli interessi giuridici vale sia per i funzionari tecnico e delegato sia per i ministri competenti a statuire nell’ambito di un ricorso. La ricorrente ha aggiunto che il regolamento 2022/2577 impone, in occasione di tale bilanciamento, di riconoscere il carattere prioritario della produzione di energie rinnovabili, obbligo che, a suo avviso, doveva risultare dalla motivazione dell’atto impugnato. Nel caso di specie la decisione del 2 ottobre 2023 non farebbe emergere né il riconoscimento, da parte dei suoi autori, del carattere prioritario del progetto in questione, in quanto di interesse pubblico prevalente, né la considerazione di tale carattere in sede di ponderazione degli interessi giuridici in gioco.
24.
Dal canto suo la Regione vallona ha dichiarato di rimettersi al prudente apprezzamento del giudice del rinvio «in quanto i ministri non si sono pronunciati».
25.
Tale giudice sottolinea che, secondo una prima interpretazione, l’ambito di applicazione dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento 2022/2577 è identico a quello del paragrafo 1 di tale articolo. In tal senso, detto paragrafo 1 conferirebbe ai progetti FER una qualità determinata che consentirebbe loro di entrare in concorrenza con gli interessi tutelati dalle direttive 92/43, 2000/60 e 2009/147 (in prosieguo: le «direttive considerate»), mentre il paragrafo 2 di detto articolo prescriverebbe che tali progetti e gli interessi ad essi connessi siano prioritari rispetto a detti interessi ambientali. L’impianto sistematico di tale regolamento suffragherebbe quest’interpretazione, in quanto la presunzione d’interesse pubblico prevalente e il carattere prioritario del progetto sono raggruppati in un’unica disposizione.
26.
In base a una seconda interpretazione l’articolo 3, paragrafo 2, di detto regolamento avrebbe una portata autonoma e più ampia rispetto al paragrafo 1 di tale articolo, in quanto imporrebbe alle competenti autorità nazionali, in occasione di qualsiasi bilanciamento degli interessi giuridici caso per caso, di garantire che i progetti FER siano prioritari, anche al di là delle direttive considerate, purché tali progetti siano riconosciuti come d’interesse pubblico prevalente. A tal fine, la realizzazione di detti progetti e lo sviluppo della relativa infrastruttura di rete prevarrebbero non solo sull’interesse ambientale ma anche su qualsiasi interesse concorrente, in particolare su quelli connessi alla tutela del paesaggio e del patrimonio. Il carattere generale della formulazione dell’articolo 3, paragrafo 2, del medesimo regolamento confermerebbe tale interpretazione e sembrerebbe riflettere maggiormente la volontà del legislatore dell’Unione, quale risulterebbe dai considerando 13 e 14 del regolamento 2024/223. Una siffatta volontà si manifesterebbe anche al considerando 9 del regolamento 2022/2577, che menziona l’obiettivo di «eliminare le strozzature nella procedura autorizzativa e nell’esercizio degli impianti di produzione di energia rinnovabile», senza limitarsi espressamente ai potenziali ostacoli direttamente connessi agli obblighi in materia di conservazione della natura e di protezione delle acque.
27.
Peraltro, il giudice del rinvio si interroga sulla portata dell’inciso «quanto meno per i progetti riconosciuti come d’interesse pubblico prevalente», di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento 2022/2577, in particolare per quanto riguarda il termine «riconosciuti». A seconda che tale articolo 3, paragrafo 2, abbia o meno portata autonoma, tale inciso potrebbe essere inteso come un rinvio al mancato superamento della presunzione di cui al paragrafo 1 di detto articolo 3 (se non addirittura alla possibilità, prevista da tale paragrafo, di limitare l’applicazione della presunzione) o, al contrario, nel senso che esso presuppone una decisione specifica adottata dalle autorità competenti di uno Stato membro, che qualifichi taluni progetti come d’«interesse pubblico prevalente» ai soli fini del medesimo articolo 3, paragrafo 2. La scelta del verbo «riconoscere» e l’atteggiamento energico che esso implica tenderebbero a privilegiare questa seconda interpretazione. Tuttavia, la necessità di un riconoscimento specifico da parte degli [OSCURATO:PERSONA] membri apparirebbe poco compatibile con l’obiettivo perseguito da tale regolamento, consistente nel promuovere la diffusione delle energie rinnovabili e nell’accelerare le procedure per il rilascio delle relative autorizzazioni attraverso un atto giuridico direttamente applicabile. In quest’ottica sembra che il legislatore dell’Unione abbia optato per l’applicabilità diretta e piena degli obblighi stabiliti da detto regolamento, riservando tuttavia agli [OSCURATO:PERSONA] membri la possibilità di limitarne o di escluderne l’applicazione.
28.
Secondo il giudice del rinvio, si porrebbe inoltre la questione dell’interpretazione dell’obbligo consistente nel garantire che «in sede di ponderazione degli interessi giuridici nei singoli casi sia accordata priorità» ai progetti rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento 2022/2577. Tale criterio di «priorità», da un lato, potrebbe essere inteso nel senso che esso introduce una priorità assoluta a favore dei progetti FER, obbligando pertanto l’autorità incaricata di procedere al bilanciamento tra gli interessi di tali progetti e gli interessi concorrenti a far prevalere i primi. In questa prima ipotesi, detto articolo 3, paragrafo 2, condurrebbe a un’ingerenza particolarmente rilevante nel margine di discrezionalità delle autorità nazionali competenti per quanto riguarda il rilascio delle autorizzazioni relative a tali progetti. D’altro lato, detto criterio di «priorità» potrebbe anche essere interpretata nel senso che esso sancisce una priorità di principio, alla quale tali autorità dovevano attenersi, pur conservando la facoltà di discostarsene, eventualmente mediante una motivazione specifica. In questa seconda ipotesi, agli interessi connessi ai progetti FER verrebbe riconosciuto un peso particolare nell’esercizio del potere discrezionale delle autorità nazionali competenti, senza tuttavia prevalere sistematicamente sugli interessi concorrenti.
29.
Tale giudice aggiunge che l’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento 2022/2577 non è ancora stato oggetto di interpretazione da parte della Corte e che quest’ultima non si impone con tale evidenza da non lasciare adito a ragionevoli dubbi.
30.
In tali circostanze, il Conseil d’État (Consiglio di Stato) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se l’articolo 3, paragrafo 2, del [regolamento 2022/2577] debba essere interpretato nel senso che gli [OSCURATO:PERSONA] membri devono garantire che la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e lo sviluppo della relativa infrastruttura di rete siano prioritari in sede di sola ponderazione degli interessi giuridici di cui al paragrafo 1 [di tale articolo], vale a dire la ponderazione degli interessi giuridici ai fini [dell’articolo 6, paragrafo 4, e dell’articolo 16, paragrafo 1, lettera c)], della [direttiva 92/43], dell’articolo 4, paragrafo 7, della [direttiva 2000/60], e dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della [direttiva 2009/147] o se tale obbligo si applichi a qualsiasi ponderazione degli interessi giuridici effettuata dall’autorità competente per il rilascio delle autorizzazioni, anche qualora l’interesse concorrente esuli dall’ambito di applicazione delle [direttive considerate] (nella fattispecie, la tutela del paesaggio e del patrimonio).
2) Se i termini “progetti riconosciuti come d’interesse pubblico prevalente”, di cui alla prima frase dell’articolo 3, paragrafo 2, del medesimo regolamento, debbano essere interpretati nel senso che essi richiedono un riconoscimento specifico, generale o particolare, del carattere di “interesse pubblico prevalente” di un progetto da parte degli [OSCURATO:PERSONA] membri o se debbano essere intesi nel senso che essi si riferiscono all’assenza di superamento della presunzione stabilita dall’articolo 3, paragrafo 1, del medesimo regolamento, o addirittura alla mancata esclusione del progetto dall’ambito di applicazione di tale presunzione, così come consentita dall’articolo 3, paragrafo 1,
in fine
.
3) Se l’obbligo di garantire, almeno per i progetti riconosciuti come d’interesse pubblico prevalente, che, nell’ambito della procedura di pianificazione e autorizzazione, la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e lo sviluppo della relativa infrastruttura di rete siano “prioritari” in sede di ponderazione degli interessi giuridici nel singolo caso, disciplinata dal citato articolo 3, paragrafo 2, debba essere interpretato nel senso che esso introduce una priorità assoluta a favore di tali progetti – fatta salva la condizione ambientale relativa alla protezione delle specie di cui al medesimo paragrafo – o se tale obbligo debba essere inteso come una priorità di principio, dalla quale gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono discostarsi adducendo una motivazione specifica».
31.
Il giudice del rinvio ha chiesto alla Corte di sottoporre la presente causa al procedimento accelerato previsto all’articolo 105 del regolamento di procedura della Corte. Con ordinanza del presidente della Corte del 2 settembre 2025 (
14
), tale domanda è stata respinta.
32.
I governi belga, ceco, italiano e polacco nonché la Commissione hanno presentato osservazioni scritte alla Corte.
IV.
Analisi
A.
Sulla prima questione pregiudiziale
33.
Con la prima questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento 2022/2577 debba essere interpretato nel senso che gli [OSCURATO:PERSONA] membri devono garantire che, nell’ambito della procedura di pianificazione e autorizzazione, la costruzione e l’esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nonché lo sviluppo della relativa infrastruttura di rete siano prioritari in sede di ponderazione degli interessi giuridici nei singoli casi ai fini dell’articolo 6, paragrafo 4, e dell’articolo 16, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 92/43, dell’articolo 4, paragrafo 7, della direttiva 2000/60 e dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/147, o se tale criterio di priorità si applichi anche ai fini degli interessi giuridici concorrenti che esulano dall’ambito di applicazione di tali disposizioni, in particolare la tutela del paesaggio e del patrimonio.
34.
In via preliminare rilevo che il procedimento principale riguarda una domanda di rilascio di un’autorizzazione, presentata il 26 aprile 2023, avente ad oggetto la costruzione e l’esercizio di due impianti eolici. Tale domanda è stata respinta dalle autorità nazionali competenti con la motivazione che il progetto in questione sarebbe tale da danneggiare le qualità paesaggistiche e patrimoniali dell’area circostante nella quale esso si inserirebbe.
35.
Per quanto riguarda le disposizioni di diritto dell’Unione applicabili in questa causa, il regolamento 2022/2577, relativo alla diffusione delle energie rinnovabili, stabilisce, all’articolo 1, secondo comma, che esso si applica a tutte le procedure autorizzative (
15
) la cui data di inizio rientrava nella durata della sua applicazione. A tal riguardo dal suo articolo 10, nella sua versione iniziale, risulta che detto regolamento è entrato in vigore il 30 dicembre 2022 ed era applicabile fino al 30 giugno 2024. Inoltre l’articolo 2, secondo comma, punto 1), della direttiva 2018/2001 definisce la nozione di «energia da fonti rinnovabili» come comprendente, in particolare, l’«energia eolica». Pertanto si deve constatare che il regolamento 2022/2577 è applicabile ratione temporis e ratione materiae in detta causa.
36.
Tale regolamento si fonda sull’articolo 122, paragrafo1, TFUE in forza del quale il Consiglio può decidere, in spirito di solidarietà tra [OSCURATO:PERSONA] membri, le misure adeguate alla situazione economica, in particolare qualora sorgano gravi difficoltà nell’approvvigionamento di determinati prodotti, in particolare nel settore dell’energia. L’articolo 1, primo comma, di detto regolamento prevede quindi che quest’ultimo stabiliva norme temporanee di carattere emergenziale tese ad accelerare la procedura autorizzativa applicabile alla produzione di energia da fonti rinnovabili. In tale contesto, l’articolo 3 del medesimo regolamento, intitolato «Interesse pubblico prevalente», definisce le condizioni alle quali doveva essere effettuata la ponderazione degli interessi giuridici, in particolare per quanto riguardava la costruzione e l’esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nonché lo sviluppo della relativa infrastruttura di rete.
37.
Nel caso di specie il giudice del rinvio si interroga sull’interpretazione da dare al paragrafo 2 di tale articolo 3 il che implica, tenuto conto dell’impianto sistematico di detto articolo, di esaminare preliminarmente la portata del suo paragrafo 1. Da tale paragrafo discende che, in particolare, si presume che la costruzione e l’esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché la relativa rete propriamente detta, rientrino nell’
interesse pubblico prevalente
e nell’interesse della sanità e sicurezza pubblica in sede di ponderazione degli interessi giuridici nei singoli casi, ai fini dell’articolo 6, paragrafo 4, e dell’articolo 16, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 92/43 (sulla protezione degli habitat nonché della flora e della fauna selvatiche), dell’articolo 4, paragrafo 7, della direttiva 2000/60 (sulla protezione delle acque), nonché dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/147 (concernente la protezione degli uccelli selvatici), ma gli [OSCURATO:PERSONA] membri mantengono la facoltà di limitare l’applicazione di tali disposizioni a determinate parti del loro territorio nonché a determinati tipi di tecnologie o progetti con determinate caratteristiche tecniche, conformemente alle priorità stabilite nei rispettivi piani nazionali integrati per l’energia e il clima.
38.
Di conseguenza l’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento 2022/2577 non conferisce, in generale, lo status di «interesse pubblico prevalente» ai progetti FER, anche se tale regolamento stabilisce norme temporanee di carattere emergenziale tese ad accelerare la procedura autorizzativa, ma riconosce tale status unicamente alla luce delle disposizioni delle direttive considerate, relative alla tutela dell’ambiente, le quali prevedono che un progetto che può incidere su un sito possa essere tuttavia autorizzato qualora siano soddisfatte più condizioni cumulative, tra le quali figura l’esistenza di un «interesse pubblico prevalente». Pertanto, secondo la giurisprudenza della Corte, in forza dell’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 92/43, anche nel caso in cui la valutazione accerti un’incidenza negativa sul sito da parte delle misure previste e non esistano soluzioni alternative, tali misure possono essere comunque realizzate qualora motivi imperativi di rilevante interesse pubblico lo giustifichino, purché lo Stato membro adotti ogni misura compensativa necessaria per garantire che la coerenza globale di Natura 2000 sia tutelata (
16
). Per quanto riguarda la direttiva 2000/60, la Corte ha dichiarato che, per determinare se un progetto sia stato autorizzato senza incorrere in una violazione di tale direttiva, il giudice può controllare l’osservanza, da parte dell’autorità che ha rilasciato l’autorizzazione, delle condizioni previste all’articolo 4, paragrafo 7, lettere da a) a d), di detta direttiva, verificando, in particolare, se le attività in questione rispondano a un interesse pubblico prevalente e/o se i benefici per l’ambiente e la società derivanti dal conseguimento degli obiettivi enunciati all’articolo 4, paragrafo 1, della medesima direttiva siano inferiori ai benefici per la salute umana, il mantenimento della sicurezza delle persone o lo sviluppo sostenibile che deriverebbero dalla loro attuazione (
17
).
39.
Al fine di determinare la portata dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento 2022/2577 ricordo che, secondo una giurisprudenza costante della Corte, anche se il preambolo di un atto dell’Unione non ha alcun valore giuridico vincolante e non può essere invocato né per derogare alle disposizioni stesse dell’atto in questione né per interpretare tali disposizioni in senso contrario al loro tenore letterale, esso può precisarne il contenuto, dato che i considerando enunciati in tale preambolo costituiscono importanti elementi di interpretazione idonei a chiarire la volontà dell’autore di tale atto (
18
). Peraltro, il dispositivo di un atto è indissociabile dalla sua motivazione e va pertanto interpretato, se necessario, tenendo conto dei motivi che hanno portato alla sua adozione (
19
).
40.
Ne consegue che l’articolo 3, paragrafo 1, di tale regolamento deve essere interpretato alla luce del considerando 8 di detto regolamento, nel quale si dichiara che tale disposizione introduce una
presunzione relativa
secondo cui i progetti di energia rinnovabile sono d’interesse pubblico prevalente ai fini della pertinente legislazione ambientale dell’Unione, eccetto se vi sono prove evidenti che tali progetti hanno effetti negativi gravi sull’ambiente che non possano essere mitigati o compensati. Tale considerando precisa altresì lo scopo dell’introduzione di tale presunzione, vale a dire consentire, ove necessario, di valutare mediante procedura semplificata se tali progetti possano beneficiare delle deroghe specifiche previste dalla pertinente normativa ambientale dell’Unione, con effetto immediato.
41.
Aggiungo che, alla luce di detto considerando, l’articolo 3, paragrafo 1, del medesimo regolamento non si riferisce unicamente alle direttive in questione. Infatti nel medesimo considerando si dichiara che, tenuto conto delle loro specificità nazionali, gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono prendere in considerazione la possibilità di applicare detta presunzione nella legislazione nazionale pertinente in materia di
assetto del
paesaggio
. Di conseguenza il legislatore dell’Unione riconosce agli [OSCURATO:PERSONA] membri la facoltà di introdurre nella loro normativa una presunzione relativa secondo la quale, al fine di agevolare la loro installazione nel territorio nazionale, i progetti nel settore delle energie rinnovabili, in particolare gli impianti eolici, rientrano nell’interesse pubblico prevalente alla luce della tutela del paesaggio. Una siffatta facoltà si fonda sulla premessa che la normativa nazionale garantisca la tutela del paesaggio nello Stato membro interessato (
20
).
42.
In altri termini, come sottolineato dal governo ceco, la presunzione secondo cui un progetto FER è caratterizzato da un
interesse pubblico prevalente
deve fondarsi su una base giuridica o alla luce del diritto dell’Unione (per le direttive considerate) o nell’ambito del diritto nazionale; inoltre, gli [OSCURATO:PERSONA] membri dispongono, in forza di tale articolo 3, paragrafo 1, della facoltà di limitare l’applicazione di tale presunzione a determinate parti del loro territorio o a determinate tecnologie o a determinati progetti.
43.
Nel caso di specie, il giudice del rinvio chiede se la regola della priorità stabilita all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento 2022/2577 si applichi unicamente nell’ambito delle direttive considerate o se essa si estenda anche ad interessi giuridici che esulano dall’ambito di applicazione di queste tre direttive, in particolare la tutela del paesaggio e del patrimonio.
44.
Secondo una costante giurisprudenza della Corte, ai fini dell’interpretazione di una disposizione di diritto dell’Unione si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (
21
).
45.
In primo luogo, per quanto riguarda il tenore letterale dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento 2022/2577, tale disposizione stabilisce che «[g]li [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono a che nella procedura di pianificazione e autorizzazione, in sede di ponderazione degli interessi giuridici nei singoli casi, sia accordata priorità alla costruzione e all’esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché allo sviluppo della relativa infrastruttura di rete, quanto meno per i progetti riconosciuti come d’interesse pubblico prevalente. Per quanto riguarda la protezione delle specie, la frase precedente si applica solo se e nella misura in cui siano intraprese adeguate misure di conservazione che contribuiscono al mantenimento o al ripristino delle popolazioni delle specie in uno stato di conservazione soddisfacente e siano messe a disposizione a tal fine risorse finanziarie e aree sufficienti».
46.
Dalla formulazione di tale paragrafo 2 risulta che quest’ultimo riguarda una situazione cronologicamente successiva a quella di cui al paragrafo 1 di tale articolo. Infatti, la priorità interviene solo dopo che un progetto è stato riconosciuto come d’interesse pubblico prevalente in sede di ponderazione degli interessi giuridici propri del singolo caso (
22
). Tuttavia, come è stato illustrato dal giudice del rinvio, dal dettato di detto paragrafo 2 non risulta chiaramente se esso riguardi unicamente le direttive considerate (
23
). A tal riguardo, i lavori preparatori che hanno portato all’adozione del regolamento 2022/2577 non forniscono ulteriori indicazioni quanto alla portata del medesimo paragrafo 2 (
24
). Peraltro, sebbene l’articolo 3, paragrafo 2, seconda frase, di tale regolamento menzioni la protezione delle specie, tale riferimento non consente di concludere che detto paragrafo sia necessariamente circoscritto a queste tre direttive.
47.
In secondo luogo, per quanto riguarda il contesto in cui si inserisce l’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento 2022/2577, rilevo che il considerando 14 del regolamento 2024/223, che ha modificato il regolamento 2022/2577, enuncia che tale articolo 3, paragrafo 2, prima frase, impone agli [OSCURATO:PERSONA] membri di promuovere i progetti FER, accordando loro priorità in presenza di diversi beni in conflitto
al di là delle questioni ambientali
nel contesto della procedura di pianificazione e autorizzazione, e che tale disposizione riconosce l’importanza relativa della diffusione delle energie rinnovabili
al di là degli obiettivi specifici
delle deroghe previste dalle direttive considerate. Sebbene, come evidenziato dal governo ceco, il regolamento 2024/223 non sia applicabile ratione temporis al procedimento principale e tale considerando 14 non si rifletta nel corpo del testo del regolamento di cui trattasi, detto considerando, conformemente alla giurisprudenza citata al paragrafo 39 delle presenti conclusioni, consente tuttavia di chiarire l’intenzione del Consiglio al momento dell’adozione e della proroga (
25
)dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento 2022/2577, vale a dire che l’ambito di applicazione di tale disposizione non è limitato alle direttive considerate.
48.
Nello stesso senso, dai considerando 13 e 14 del regolamento 2024/223 risulta che l’applicazione dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento 2022/2577 non è stata prorogata per il motivo che la presunzione relativa da esso prevista si applicherà in forza dell’articolo 16 septies della direttiva 2018/2001, a differenza dell’articolo 3, paragrafo 2, di tale regolamento, poiché tale direttiva non contiene disposizioni analoghe a tale paragrafo 2. Una siffatta distinzione tende a dimostrare che i due paragrafi dell’articolo 3 del regolamento 2022/2577 non sono inscindibilmente connessi e possono rientrare in ambiti di applicazione materiale diversi.
49.
In terzo e ultimo luogo, quanto agli obiettivi perseguiti dal regolamento 2022/2577, dall’articolo 1, primo comma, di tale regolamento risulta che quest’ultimo tendeva ad accelerare la procedura autorizzativa applicabile ai progetti FER. In tale contesto, come precisato dal considerando 9 di detto regolamento, la regola di priorità enunciata all’articolo 3, paragrafo 2, del medesimo regolamento ha lo scopo di eliminare le strozzature nella procedura autorizzativa e nell’esercizio degli impianti di produzione di energia rinnovabile. La realizzazione di tale obiettivo implica logicamente che questa regola di priorità si applichi al di là dei soli interessi oggetto delle direttive considerate. Peraltro, sarebbe paradossale che detta regola sia applicabile in sede di ponderazione degli interessi giuridici caso per caso per quanto riguarda gli habitat (direttiva 92/43), gli uccelli (direttiva 2009/147) e le acque (direttiva 2000/60), per i quali l’articolo 191, paragrafo 2, TFUE stabilisce che la politica dell’Unione mira a un livello di protezione elevato, ma non riguardi altri interessi giuridici che non beneficiano di una protezione analoga nell’ambito del diritto dell’Unione, in particolare per quanto riguarda il paesaggio e il patrimonio. Pertanto, al pari del giudice del rinvio, ritengo che l’interpretazione secondo cui l’ambito di applicazione dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento 2022/2577 non si limita alle direttive considerate corrisponda maggiormente alla volontà del legislatore dell’Unione.
50.
Alla luce di quanto precede, propongo di rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento 2022/2577 deve essere interpretato nel senso che gli [OSCURATO:PERSONA] membri devono garantire che, nell’ambito della procedura di pianificazione e autorizzazione, sia accordata priorità alla costruzione e all’esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nonché allo sviluppo della relativa infrastruttura di rete in sede di ponderazione degli interessi giuridici nei singoli casi, non ai soli fini dell’articolo 6, paragrafo 4, e dell’articolo 16, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 92/43, dell’articolo 4, paragrafo 7, della direttiva 2000/60 e dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/147, ma anche ai fini degli interessi giuridici concorrenti che esulano dall’ambito di applicazione di tali disposizioni, in particolare la tutela del paesaggio e del patrimonio.
B.
Sulla seconda questione pregiudiziale
51.
Con la seconda questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento 2022/2577 debba essere interpretato nel senso che l’espressione «progetti riconosciuti d’interesse pubblico prevalente» significa che un siffatto interesse richiede un riconoscimento espresso da parte dello Stato membro interessato oppure deve essere inteso nel senso che rinvia al mancato superamento della presunzione stabilita al paragrafo 1 di tale articolo o ancora, alla luce di tale paragrafo 1 in fine, alla mancata esclusione di tali progetti dall’ambito di applicazione di tale presunzione.
52.
Per quanto riguarda la nozione di «progetti riconosciuti d’interesse pubblico prevalente» (
26
), ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento 2022/2577, mi sembra necessario distinguere tre fattispecie.
53.
Anzitutto, come è stato sottolineato in risposta alla prima questione pregiudiziale, dall’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento 2022/2577, in combinato disposto con il considerando 8 di quest’ultimo, risulta che si presume che i progetti FER siano di interesse pubblico prevalente ai fini della pertinente legislazione ambientale dell’Unione, eccetto quando vi sono prove evidenti che tali progetti hanno effetti negativi gravi sull’ambiente che non possono essere mitigati o compensati, e gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono peraltro autorizzati a limitare l’applicazione di tale presunzione a determinate parti del loro territorio o a determinate tecnologie o a determinati progetti. Come altresì precisato da tale considerando, detta presunzione relativa ha lo scopo di valutare mediante procedura semplificata i progetti di cui trattasi per quanto riguarda le deroghe specifiche previste da tale normativa ambientale. Di conseguenza, dalle citate disposizioni risulta che, salvo nei casi in cui la presunzione sia stata superata (a seguito di una valutazione effettuata caso per caso, rispetto a un determinato progetto e alle sue caratteristiche, che rivelino gravi effetti negativi sull’ambiente) e/o qualora l’applicazione di tale presunzione non sia stata limitata dallo Stato membro interessato alle condizioni previste da tale articolo 3, paragrafo 1, un progetto FER deve essere considerato di interesse pubblico prevalente ai fini delle direttive considerate, senza che sia richiesto alcun atto di riconoscimento espresso.
54.
Inoltre, come ho dichiarato al paragrafo 41 delle presenti conclusioni, dal considerando 8 del regolamento 2022/2577 risulta altresì che gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono prevedere di applicare detta presunzione nella loro legislazione nazionale pertinente in materia di assetto del paesaggio. Pertanto, nell’ipotesi in cui uno Stato membro abbia introdotto nella propria normativa nazionale pertinente una siffatta presunzione, deve applicarsi un regime analogo a quello previsto per le direttive considerate, vale a dire che, qualora la presunzione non sia né superata né limitata, si deve ritenere che il progetto FER di cui trattasi sia di interesse pubblico prevalente alla luce dell’interesse costituito dall’assetto del paesaggio. In una situazione del genere, allo Stato membro interessato non può essere richiesto alcun atto di riconoscimento formale.
55.
Infine, per quanto riguarda gli interessi giuridici che non sono esplicitamente menzionati dal regolamento 2022/2577 nel contesto dell’applicazione del suo articolo 3, in particolare l’interesse giuridico costituito dalla tutela del patrimonio –nozione di «patrimonio» che deve, a mio avviso, essere intesa in senso ampio, comprendendo così tutti i beni di interesse storico, artistico, archeologico, estetico, scientifico o tecnico –, l’interesse pubblico prevalente di un progetto FER rispetto a tale interesse giuridico non beneficia di alcuna presunzione e deve essere previamente oggetto di un riconoscimento specifico, generale (
27
)o individuale, basato su una valutazione effettuata caso per caso, che consentirà a tale progetto di beneficiare del criterio di priorità stabilito al paragrafo 2 di tale articolo.
56.
In tali circostanze propongo di rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento 2022/2577 deve essere interpretato nel senso che l’espressione «progetti riconosciuti come d’interesse pubblico prevalente» significa che, salvo nei casi in cui la presunzione relativa di cui al paragrafo 1 di tale articolo sia stata superata e/o qualora l’applicazione di tale presunzione non sia stata limitata dallo Stato membro interessato alle condizioni previste da quest’ultima disposizione, un siffatto interesse non richiede un riconoscimento espresso per quanto riguarda le tre direttive considerate, nonché nel caso in cui tale Stato membro abbia introdotto nella sua normativa nazionale pertinente una siffatta presunzione quanto all’assetto del paesaggio. Per contro, per quanto riguarda gli interessi giuridici che non sono esplicitamente menzionati da tale regolamento nel contesto dell’applicazione del suo articolo 3, in particolare l’interesse giuridico costituito dalla tutela del patrimonio, l’interesse pubblico prevalente di un progetto deve essere oggetto di previo riconoscimento espresso, basato su una valutazione effettuata caso per caso.
C.
Sulla terza questione pregiudiziale
57.
Con la terza questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento 2022/2577 debba essere interpretato nel senso che, qualora gli [OSCURATO:PERSONA] membri provvedano a che almeno i progetti riconosciuti come d’interesse pubblico prevalente siano «prioritari» in sede di ponderazione degli interessi giuridici nei singoli casi, tale priorità sia intesa, fatta salva la protezione delle specie prevista da tale disposizione, come una priorità assoluta oppure come una priorità di principio, da cui gli [OSCURATO:PERSONA] membri possano discostarsi mediante una motivazione specifica e circostanziata.
58.
Come ricordato al paragrafo 44 delle presenti conclusioni, al fine di determinare la portata del criterio di priorità previsto dall’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento 2022/2577, occorre tener conto del tenore letterale di tale disposizione nonché del suo contesto e degli obiettivi perseguiti da tale regolamento.
59.
Per quanto riguarda il tenore letterale di detta disposizione, la Commissione sostiene che i termini «gli [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono a che», utilizzati al presente indicativo, riflettevano l’esistenza, a carico di tali [OSCURATO:PERSONA], di un obbligo chiaro e non accompagnato da deroghe quanto al carattere prioritario dei progetti FER, fatta salva la protezione delle specie prevista dalla medesima disposizione. Tale istituzione fa altresì riferimento al contesto nel quale si inserisce l’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento 2022/2577 rilevando che, secondo il considerando 14 del regolamento 2024/223, tale disposizione «
prevede
un obbligo
di priorità ai progetti riconosciuti come d’interesse pubblico prevalente (...) (
28
)». Dal canto suo, il governo ceco sostiene che, se l’autorità nazionale competente conclude che la presunzione di interesse pubblico prevalente ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento 2022/2577 non è superata (vale a dire che il progetto FER in questione non comporta effetti negativi gravi sull’ambiente) e che la questione della protezione delle specie ai sensi del paragrafo 2 di tale articolo non si pone o è prevista in modo adeguato, a tale progetto deve essere riconosciuta una priorità assoluta in sede di ponderazione degli interessi giuridici effettuata nell’ambito delle procedure elencate in tale paragrafo 1.
60.
Tuttavia, ritengo che l’uso dei verbi «provvedere» e «prevedere un obbligo» non presenti un carattere univoco. Infatti, questi ultimi possono anche essere intesi nel senso che impongono agli [OSCURATO:PERSONA] membri di attuare il criterio della priorità, senza tuttavia sancire una priorità assoluta. Una siffatta priorità implicherebbe che gli [OSCURATO:PERSONA] membri siano necessariamente tenuti ad autorizzare i progetti FER e a rilasciare le relative autorizzazioni qualora questi ultimi siano stati previamente riconosciuti come rientranti nell’interesse pubblico prevalente.
61.
Inoltre l’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento 2022/2577 fa riferimento alla «ponderazione degli interessi giuridici nei singoli casi», il che tende a indicare che gli [OSCURATO:PERSONA] membri devono procedere a una valutazione individualizzata per ciascun progetto. Per di più, come esposto al paragrafo 40 delle presenti conclusioni, il paragrafo 1 di tale articolo introduce una presunzione relativa. Se ne potrebbe dedurre che, per analogia, il paragrafo 2 di detto articolo sancisce una priorità di principio, che può essere esclusa per un particolare progetto FER, tenuto conto delle sue caratteristiche specifiche.
62.
Più precisamente, dal tenore letterale delle direttive considerate risulta che gli [OSCURATO:PERSONA] membri dispongono di un margine di discrezionalità per valutare se un determinato progetto debba essere autorizzato, tenendo conto del suo impatto ambientale. Mi sembra pertanto che, anche qualora la presunzione di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento 2022/2577 non sia stata superata o limitata, gli [OSCURATO:PERSONA] membri mantengano la facoltà di procedere a una valutazione di tutte le caratteristiche e del contesto di un progetto FER prima di adottare la loro decisione definitiva. Tale valutazione si effettua prendendo in considerazione il fatto che, secondo l’espressione utilizzata dal giudice del rinvio, agli interessi connessi ai progetti FER deve essere riconosciuto un «peso particolare» nello svolgimento di quest’ultima.
63.
Peraltro, osservo che la tutela del paesaggio e del patrimonio (
29
) non è estranea al regolamento 2022/2577. Oltre al considerando 8 di tale regolamento, già menzionato, che fa riferimento all’assetto del paesaggio, l’articolo 4 di detto regolamento, intitolato «Accelerare la procedura autorizzativa per l’installazione di apparecchiature per l’energia solare», stabilisce, al paragrafo 2, che gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono escludere determinate aree o strutture dalle disposizioni di cui al paragrafo 1 di tale articolo (il quale fissa in tre mesi la durata massima della procedura autorizzativa per l’installazione di apparecchiature per l’energia solare e di impianti di stoccaggio dell’energia co‑ubicati, quando la produzione di energia solare non ne costituisce l’obiettivo principale) «per motivi connessi alla protezione del patrimonio culturale o storico oppure per motivi connessi a interessi della difesa nazionale oppure per motivi di sicurezza» (
30
). Di conseguenza, il medesimo regolamento prende in considerazione il patrimonio, quale interesse giuridico meritevole di tutela, sebbene non sia menzionato all’articolo 3 del regolamento 2022/2577 né nei relativi considerando (
31
).
64.
Inoltre gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono tenuti a rispettare i loro impegni internazionali che includono, dopo la ratifica, la Convenzione del Consiglio d’Europa sul paesaggio, adottata a Firenze (Italia), il 20 ottobre 2000, come modificata da protocollo del 1
o
agosto 2016 (
32
). Orbene, in particolare, l’articolo 5 di tale convenzione, intitolato «Provvedimenti generali», enuncia, alla lettera d), che ogni parte si impegna a «integrare il paesaggio nelle politiche di pianificazione del territorio, urbanistiche e in quelle a carattere culturale, ambientale, agricolo, sociale ed economico, nonché nelle altre politiche che possono avere un’incidenza diretta o indiretta sul paesaggio». Per quanto riguarda più in particolare gli impianti eolici, come rilevato dal governo polacco, dalla relazione intitolata «Paesaggio e impianti eolici», del 21 marzo 2011, elaborata nell’ambito della sesta conferenza del Consiglio d’Europa su detta convenzione, del 3 e 4 maggio 2011, risulta che, «[a]lla stessa stregua di altre infrastrutture importanti, gli impianti eolici devono essere oggetto di una pianificazione a livello territoriale applicando i principi di pianificazione del territorio. Essa costituisce la chiave per un buon inserimento nel paesaggio e, di conseguenza, per una coerenza generale comprensibile e accettata da gran parte della popolazione» (
33
).
65.
Nello stesso senso, la Convenzione per la salvaguardia del patrimonio architettonico dell’Europa (
34
), adottata a Granada (Spagna) il 3 ottobre 1985, prevede in particolare, all’articolo 4, punto 2, lettera a), che ogni parte contraente si impegna «ad evitare che i beni protetti siano sfigurati, deteriorati o demoliti. In questo senso, le parti si impegnano, se ciò non è ancora stato fatto, ad introdurre nelle loro legislazioni delle disposizioni che prevedono: di sottoporre ad un’autorità competente i progetti di demolizione o di modifica dei monumenti già protetti o che sono oggetto di una procedura di protezione, nonché qualsiasi progetto che tende a modificare il loro ambiente circostante». Quanto alla Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico (
35
), adottata a [OSCURATO:PERSONA] (Malta) il 16 gennaio 1992, essa prevede in particolare, all’articolo 5, intitolato «Conservazione integrata del patrimonio archeologico», punto iii), che ogni parte si impegna «a fare in modo che gli studi d’impatto ambientale e le decisioni che ne risultano tengano debitamente conto dei siti archeologici e del loro contesto».
66.
Ritengo quindi che, nell’ipotesi in cui il criterio della priorità stabilito all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento 2022/2577 dovesse essere inteso come priorità assoluta, che presenta quindi carattere automatico, esso arrecherebbe un pregiudizio eccessivo al diritto degli [OSCURATO:PERSONA] membri di determinare la pianificazione del loro territorio. A tal riguardo, l’obiettivo consistente nell’accelerare la procedura autorizzativa applicabile alla produzione di energia da fonti rinnovabili nel contesto internazionale attuale non può, a mio avviso, giustificare il fatto di privare gli [OSCURATO:PERSONA] membri di qualsiasi margine di discrezionalità nella ponderazione degli interessi giuridici caso per caso, in particolare quando gli interessi concorrenti tutelati rientrano in settori non armonizzati dal diritto dell’Unione e quindi disciplinati dal diritto nazionale.
67.
Aggiungo che tale articolo 3, paragrafo 2, che istituisce una norma temporanea di carattere emergenziale, non prorogata nell’ambito della direttiva 2018/2001 (
36
), non può, a mio avviso, portare a rimettere fondamentalmente in discussione l’equilibrio stabilito dagli [OSCURATO:PERSONA] membri tra i diversi interessi giuridici in questione (
37
), in particolare quando la durata di vita di un progetto FER può raggiungere diversi decenni, come nel caso di un impianto eolico.
68.
Pertanto, ritengo che il criterio della priorità stabilito all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento 2022/2577 debba essere inteso come priorità di principio, lasciando così a uno Stato membro la facoltà, in via eccezionale, di negare l’autorizzazione di un progetto FER a condizione di fornire una motivazione specifica e circostanziata, fondando la sua decisione su una valutazione approfondita che dimostri un pregiudizio a un interesse giuridico concorrente tutelato in tale Stato (
38
). Una siffatta motivazione deve consentire al responsabile del progetto FER interessato di comprendere le ragioni del diniego opposto alla sua domanda e, pertanto, permettergli di difendere i propri diritti.
69.
Alla luce di tali considerazioni, propongo di rispondere alla terza questione dichiarando che l’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento 2022/2577 deve essere interpretato nel senso che, qualora gli [OSCURATO:PERSONA] membri provvedano a che, in sede di ponderazione degli interessi giuridici nei singoli casi, sia accordata «priorità» quanto meno ai progetti FER riconosciuti come d’interesse pubblico prevalente, tale priorità sia intesa, fatta salva la protezione delle specie prevista da tale disposizione, come una priorità di principio, da cui tali [OSCURATO:PERSONA] possano discostarsi a seguito di una valutazione approfondita che dimostri un pregiudizio a un interesse giuridico tutelato nello Stato membro interessato, nonché con una motivazione specifica e circostanziata.
V.
Conclusione
70.
Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali sottoposte dal Conseil d’État (Consiglio di Stato, Belgio) come segue:
1) L’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2022/2577 del Consiglio, del 22 dicembre 2022, che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili,
deve essere interpretato nel senso che:
gli [OSCURATO:PERSONA] membri devono garantire che, nell’ambito della procedura di pianificazione e autorizzazione, sia accordata priorità alla costruzione e all’esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nonché allo sviluppo della relativa infrastruttura di rete in sede di ponderazione degli interessi giuridici nei singoli casi, non solo ai fini dell’articolo 6, paragrafo 4, e dell’articolo 16, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, dell’articolo 4, paragrafo 7, della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque, e dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, ma anche ai fini degli interessi giuridici concorrenti che esulano dall’ambito di applicazione di tali disposizioni, in particolare la tutela del paesaggio e del patrimonio.
2) L’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento 2022/2577
deve essere interpretato nel senso che:
l’espressione «progetti riconosciuti come d’interesse pubblico prevalente» significa che, salvo nei casi in cui la presunzione relativa di cui al paragrafo 1 di tale articolo sia stata superata e/o qualora l’applicazione di tale presunzione non sia stata limitata dallo Stato membro interessato alle condizioni previste da quest’ultima disposizione, un siffatto interesse non richiede un riconoscimento espresso per quanto riguarda le tre direttive considerate, nonché nel caso in cui tale Stato membro abbia introdotto nella sua normativa nazionale pertinente una siffatta presunzione quanto all’assetto del paesaggio. Per contro, per quanto riguarda gli interessi giuridici che non sono esplicitamente menzionati da tale regolamento nel contesto dell’applicazione del suo articolo 3, in particolare l’interesse giuridico costituito dalla tutela del patrimonio, l’interesse pubblico prevalente di un progetto deve essere oggetto di previo riconoscimento espresso, basato su una valutazione effettuata caso per caso.
3) L’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento 2022/2577
deve essere interpretato nel senso che:
qualora gli [OSCURATO:PERSONA] membri provvedano a che, in sede di ponderazione degli interessi giuridici nei singoli casi, sia accordata «priorità» quanto meno ai progetti riconosciuti come d’interesse pubblico prevalente, tale priorità sia intesa, fatta salva la protezione delle specie prevista da tale disposizione, come una priorità di principio, da cui tali [OSCURATO:PERSONA] possano discostarsi a seguito di una valutazione approfondita che dimostri un pregiudizio a un interesse giuridico tutelato nello Stato membro interessato, nonché con una motivazione specifica e circostanziata.
1
Lingua originale: il francese.
2
Regolamento del Consiglio, del 22 dicembre 2022, che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili (GU 2022, L 335, pag. 36). Tale regolamento è stato oggetto di ricorsi di annullamento dinanzi al Tribunale dell’Unione europea avverso decisioni del Consiglio dell’Unione europea di rigetto di richieste di riesame interno presentate ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull’applicazione alle istituzioni e agli organi dell’Unione delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale (GU 2006, L 264, pag. 13), come modificato dal regolamento (UE) 2021/1767 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2021 (GU 2021, L 356, pag. 1). Tali ricorsi sono stati respinti dal Tribunale [sentenze del 12 novembre 2025,
[OSCURATO:PERSONA] e a./Consiglio
(T‑534/23, EU:T:2025:1020), nonché
CEE [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio
(T‑535/23, EU:T:2025:1021)], e sono attualmente oggetto di impugnazioni dinanzi alla Corte (si tratta, rispettivamente, delle cause C‑33/26 P, [OSCURATO:PERSONA] e a./Consiglio, nonché C‑25/26 P, CEE [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio).
3
Tale piano mira a porre fine alla dipendenza dell’Unione europea dalle energie fossili russe attraverso nuove azioni volte ad aumentare la produzione di energia verde, a diversificare l’approvvigionamento e a ridurre la domanda. V., in particolare, Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – intitolato «REPowerEU: azione europea comune per un’energia più sicura, più sostenibile e a prezzi più accessibili» (COM (2022) 108 final).
4
Direttiva del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU 1992, L 206, pag. 7).
5
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque (GU 2000, L 327, pag. 1).
6
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU 2010, L 20, pag. 7).
7
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (GU 2018, L 328, pag. 82), come modificata dalla direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023 (GU L, 2023/2413) (in prosieguo: la «direttiva 2018/2001»).
8
Per ragioni di leggibilità il regolamento 2022/2577, pur non essendo più in vigore, è menzionato al presente indicativo nell’ambito delle presenti conclusioni.
9
Regolamento del Consiglio, del 22 dicembre 2023, recante modifica del regolamento (UE) 2022/2577 che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili (GU L, 2024/223).
10
Relazione della Commissione al Consiglio, del 28 novembre 2023, sul riesame del regolamento (UE) 2022/2577 del Consiglio, del 22 dicembre 2022, che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili [COM (2023) 764 final].
11
Moniteur belge
del 12 settembre 1991, pag. 19976.
12
Dal fascicolo sottoposto alla Corte risulta che una siffatta autorizzazione consiste nella decisione dell’autorità competente relativa ad un progetto misto, che vale sia per l’autorizzazione ambientale sia per l’autorizzazione urbanistica.
13
Moniteur belge
dell’8 giugno 1999, pag. 21114.
14
[OSCURATO:PERSONA]
(C 325/25, EU:C:2025:677).
15
Una siffatta procedura è definita all’articolo 2, punto 1), del regolamento 2022/2577.
16
V., in tal senso, sentenza del 7 dicembre 2023,
Latvijas valsts meži
(C‑434/22, EU:C:2023:966, punto 56 e giurisprudenza ivi citata).
17
V. sentenza del 1
o
giugno 2017,
Folk
(C‑529/15, EU:C:2017:419, punto 37 e giurisprudenza ivi citata). Quanto all’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/147, mi sembra che l’interesse di cui trattasi non sia l’interesse pubblico prevalente, bensì quello della sanità e sicurezza pubbliche, il quale è parimenti menzionato all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento 2022/2577.
18
V. sentenza del 26 gennaio 2021,
[OSCURATO:PERSONA]
(C‑422/19 e C‑423/19, EU:C:2021:63, punto 64 e giurisprudenza ivi citata).
19
V. sentenza del 26 marzo 2020,
Hungeod e a.
(C‑496/18 e C‑497/18, EU:C:2020:240, punto 69 e giurisprudenza ivi citata).
20
La ricorrente ha sostenuto dinanzi al giudice del rinvio che, secondo la normativa belga applicabile nel procedimento principale, la tutela dell’ambiente include il paesaggio (vedi paragrafo 23 delle presenti conclusioni).
21
Sentenza del 12 febbraio 2026,
[OSCURATO:PERSONA]
(C‑490/24, EU:C:2026:89, punto 23 e giurisprudenza ivi citata).
22
Il governo italiano sostiene che i due paragrafi dell’articolo 3 del regolamento 2022/2577 svolgono funzioni distinte nel senso che il paragrafo 1, istituendo una presunzione relativa d’«interesse pubblico prevalente», stabilisce una deroga «mirata», mentre il paragrafo 2, accordando priorità ai progetti FER, introduce una «priorità procedurale».
23
Il governo italiano e la Commissione sostengono che, alla luce del dettato dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento 2022/2577, l’uso delle espressioni «[ponderazione degli interessi giuridici] nei singoli casi» (come rilevato anche dal governo belga) e «nella procedura di pianificazione e autorizzazione» testimonia la portata generale di detta disposizione, che non può essere limitata ai soli interessi ambientali menzionati al paragrafo 1 di tale articolo. Non condivido tale interpretazione. Infatti, da un lato, l’espressione «ponderazione degli interessi giuridici nei singoli casi» figura anche al paragrafo 1 di detto articolo. D’altro lato, poiché tale regolamento ha come ambito di applicazione, come enunciato dal suo articolo 1, primo comma, la «procedura autorizzativa», sia il paragrafo 1 sia il paragrafo 2 dell’articolo 3 di detto regolamento riguardano la procedura di pianificazione e autorizzazione.
24
La proposta della Commissione, del 9 novembre 2022, di regolamento del Consiglio che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili [COM(2022) 591 final] contiene un articolo 2, intitolato «Interesse pubblico prevalente», la cui formulazione del paragrafo 1 è simile a quella dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento 2022/2577, rinviando alle stesse disposizioni delle direttive considerate, mentre tale articolo 2, paragrafo 2, seconda frase, è redatto in termini quasi identici all’articolo 3, paragrafo 2, di tale regolamento. Peraltro, i considerando 7 e 9 di tale proposta presentano un’analogia con i considerando 8 e 9 di detto regolamento.
25
L’articolo 1, punto 6, del regolamento 2024/223 stabilisce che l’applicazione dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento 2022/2577 è stata prorogata fino al 30 giugno 2025.
26
Il regolamento 2024/223 ha modificato l’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento 2022/2577 sopprimendo l’inciso «quanto meno per». Tale modifica non può portare a un’interpretazione diversa di tale disposizione nell’ambito della presente domanda di pronuncia pregiudiziale.
27
Ritengo che un riconoscimento generale possa assumere forme diverse, come un riconoscimento per via legislativa o regolamentare, per categorie, ma ancora mediante la redazione di elenchi contenenti più siti riconosciuti secondo criteri comuni.
28
Il corsivo è mio.
29
Dovendo intendersi la nozione di «patrimonio» in senso ampio. V., a questo riguardo, paragrafo 55 delle presenti conclusioni.
30
L’articolo 7 del regolamento 2022/2577, intitolato «Accelerazione della diffusione delle pompe di calore», prevede, al paragrafo 3, una disposizione analoga.
31
Anche altri atti del diritto dell’Unione garantiscono la tutela del paesaggio e del patrimonio. Così avviene nel caso, in particolare, del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli [OSCURATO:PERSONA] membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 (GU 2021, L 435, pag. 1), il cui articolo 6, intitolato «Obiettivi specifici», dispone al paragrafo 1, lettera f), che il conseguimento degli obiettivi generali è perseguito, in particolare, mediante l’obiettivo specifico seguente: «Contribuire ad arrestare e invertire il processo di perdita della biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare
gli habitat e i paesaggi
» (il corsivo è mio).
32
Tale convenzione è consultabile nelle versioni in lingua inglese e francese (lingue ufficiali) nonché in lingua tedesca, italiana e russa, al seguente indirizzo:
https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list?module=treaty-detail&treatynum=176
.
33
V. pag. 19 di tale relazione, consultabile in lingua francese, al seguente indirizzo:
https://rm.coe.int/16806f40cc
.
34
Tale convenzione è consultabile nelle versioni in lingua inglese e francese (lingue ufficiali) nonché in lingua tedesca, italiana e russa, al seguente indirizzo:
https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list?module=treaty-detail&treatynum=121
.
35
Tale convenzione è consultabile nelle versioni in lingua inglese e francese (lingue ufficiali) nonché in lingua tedesca, italiana e russa, al seguente indirizzo:
https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list?module=treaty-detail&treatynum=143
. Dal canto suo, il Regno del Belgio ha ratificato queste tre convenzioni del Consiglio d’Europa.
36
V. paragrafo 48 delle presenti conclusioni.
37
In tal senso, il governo polacco ha osservato che una priorità assoluta conferita ai progetti FER potrebbe comportare perturbazioni significative del sistema naturale o dello sviluppo spaziale consolidato da tempo per quanto riguarda la salvaguardia dei valori del patrimonio naturale, paesaggistico o culturale.
38
V., per quanto riguarda la necessità di trovare un giusto equilibrio tra la sicurezza energetica e la tutela dell’ambiente, Tla da Silva, E., «[OSCURATO:PERSONA] of the [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA]»,
[OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA]
, 2024, vol. 33, n. 6, pagg. da 263 a 273.