CassazionedecretoSezione 1Decisione del 28 marzo 2022
Cassazione n. 17648/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso R.G.N. 05887/2023 promosso da LUCKY Fred(Nigeria), elettivamente domiciliato in Napoli, piazza Cavour 139, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende in virtù di procura specialein atti; -ricorrente - contro Prefettura di Napoli, in persona del Prefetto pro tempore e Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro tempore; -intimati con atto di costituzione - avverso l’ordinanza del Giudice di Pace di Napoli, emessa il 28/03/2022 nel procedimento R.G.N. 549/2021, pubblicata il25/07/2022; udita la relazione della causa svolta all’udienza in camera di consigliodel 18/01/2024dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]; letti gli atti del procedimento in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Napoli, con l’ordinanza indicata in epigrafe ha respinto l’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] , cittadino dello S tato della Nigeria, avverso il decreto prefettizio di espulsione, emesso in data 11/12/2020. Il cittadino straniero ha proposto ricorso per Cassazioneavverso tale statuizione, affidandosi a cinquemotivi di impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] e il Ministero dell’interno non si sono difesi con controricorso ma hanno depositato un atto di costituzione per l’eventuale discussione orale in udienza pubblica. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la seguente censura : «error in procedendo in relazione all’art.360, co.1, n.4, c.p.c., per violazione degli articoli 181, 309, 702-bis cpc, nonché 13, co. 8, d.lgs. 286/98 e 18, co. 1, d.lgs. 150/2011, poiché il G.d.P. di Napoli ha riservato la causa in decisione, decidendola, nonostante la mancata comparizione delle parti all’udienza del 28.03.2022 (cfr. verbale disp. a SC in all. 2), mentre, in virtù delle norme procedurali testé riportate, il GdP era tenuto ad operare un rinvio ad altra udienza ai sensi degli articoli 309 e 181, co.1, c.p.c. (Cass. Civile, n.27915/18)». Con il secondo motivo di ricorso è dedottala seguente censura:«error in procedendo in relazione all’art.360, co. 1, n.4, c.p.c., per violazione degli artt.112 e 132, co.2, n.4, c.p.c., poiché il G.d.P. ha omesso di pronunciarsi su una questione oggetto di specifica doglianza avanzata al motivo 1 del ricorso introduttivo (pagg. 2 e 3) e relativa alla nullità del decreto espulsivo per carenza dell’elemento soggettivo (cfr. Cass.25966/20).» Con il terzo motivo di ricorso è dedotta la seguente censura: «error in procedendo in relazione all’art.360, co. 1, n.4, c.p.c., per violazione degli artt.112 e 132, co.2, n.4, c.p.c., poiché il G.d.P. ha omesso di pronunciarsi su una questione oggetto di specifica doglianza avanzata al motivo 2 del ricorso introduttivo (pagg. 3-5) e relativa alla eccepita condizione di inespellibilità del ricorrente, infavore del quale il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 15.04.2016, aveva accertato il diritto alla protezione umanitaria e disposto la trasmissione degli atti al Questore per il rilascio del relativo permesso di soggiorno, circostanza che inibiva l’esercizio di ogni potestà espulsiva in capo al Prefetto.» Con il quarto motivo di ricorso è formulata la seguente censura: «error in iudicandoin relazione all’art.360, co. 1, n.5, c.p.c., per omesso esame di fatti (completa espiazione della pena, virtuoso percorso inframurario, apprendimento della lingua italiana, fattiva partecipazione all’attività di risocializzazione) decisivi alla valutazione della pericolosità del ricorrente, secondo canoni di attualità e concretezza, idonea a verificare in termini prognostici se lo stesso costituisse, allo stato, una minaccia per l’ordine pubblico e per la sicurezza dello Stato.» Con il quinto motivo di ricorso è formulata la seguente censura: «error in procedendo in relazione all’art.360, co. 1, n.4, c.p.c., per violazione degli artt.112 e 132, co.2, n.4, poiché il G.d.P. ha omesso di pronunciarsi su una questione oggetto di specifica doglianza avanzata al motivo 4 del ricorso introduttivo (pagine 6-8) e relativa alla eccepita condizione di inespellibilità del ricorrente ai sensi degli artt. 5 dir. 115/08/CE e 19 d.lgs. 286/98 per la dedotta e documentata situazione del Paese (Nigeria) del ricorrente, caratterizzata da violenza indiscriminata, nonchéper il rischio di violazione della vita privata dell’espellendo, atteso il suo documentato radicamento in Italia, frutto del lungo soggiorno in TN, rilevante anche ai sensi dell’art.8 Cedu (Cass. civile, n.19815/22; Cass. civile, n.21716/22 e Cass. civile, n.33166/19).» 2.Il primo motivo di ricorso è infondato. Come già illustrato da questa Corte, l’art. 13, comma 8, d.lgs. n. 286 del 1998, modificatodall’art. 34, comma 19, d.lgs. n. 150 del 2011, ha previsto lacompetenza del giudice di pace ed esteso il rito sommario di cognizione alle controversie aventi ad oggetto l'impugnazione deldecreto prefettizio di espulsione. L’art. 18 d.lgs. n. 150 del 2011, al quale occorre fare riferimentoper la disciplina delprocedimento di interesse, stabilisce che si applica il rito sommario ove non diversamente disposto, con la precisazione che il giudizio è definito,in ogni caso, entro venti giorni dalla data di deposito del ricorso. Ciò posto, la regola generale per cui la mancata comparizione delle parti impone la fissazione di una nuova udienza ex art 181 c.p.c. è incompatibile con il giudizio di opposizione al decreto prefettizio, come appena descritto, trattandosi di procedimento caratterizzato da celerità, semplificazione e officiosità dell'impulso(Cass. 19601/2023). Avuto, dunque, riguardo alle peculiarità di detto giudizio, caratterizzato non solo dall'urgenza ma anche dalla precisadelimitazione dell'ambito di cognizione, il rinvio dellatrattazione si giustifica solo in caso di irregolarità della notificazionedell'avviso di fissazione dell'udienza, che nella specie non è stato dedotto, come non è stato dedotto neppure un qualche impedimento a comparire del difensore del richiedente asilo all'udienza fissatache, semplicemente, non è comparso. Il motivo di censura deve, dunque, essere respinto, in applicazione del seguenteprincipio di diritto: “In tema di giudizio di impugnazione del provvedimento di espulsione amministrativa, disciplinato dall’art. 18 d.lgs. n. 150 del 2011, la regola generale percui la mancata comparizione delle parti impone la fissazione di unanuova udienza, ai sensi del combinato disposto degli artt. 181 e 309 c.p.c., non trova applicazione, trattandosi di procedimento caratterizzato da celerità,semplificazione e officiosità dell'impulso”. 3.Occorre esaminare subito il quarto e il quinto motivo di ricorso, i quali risultano entrambi fondati e rendono superfluo l’esame degli a l tr i motivi. 4. Con riferimento al quarto motivo di ricorso , occorre effettuare alcune precisazioni. 4.1.Com’è noto, la nuova formulazione dell'art. 360 c.p.c. consente l'impugnazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. «per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti». La norma si riferisce al mancato esame di fattidecisivi, che sono stati offerti al contraddittorio delle parti, intesi come fatt i storic i , eventi o accadimentinaturalistici. L’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, censurabile ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice,ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., Sez. 6 - L, Ordinanza n. 28887 del 08/11/2019; Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018). Diverso è il discorso nel caso in cui la mancata considerazione di una prova, che in sé non èriconducibile nel vizio previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., si risolve nell’omesso esame del fatto veicolato da tale prova, quando tale fatto è decisivo. Come più volte affermato da questa Corte, proprio con riferimento alla prova documentale ( Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 18859 del 03/07/2021; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 16812 del 26/06/2018; Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 19150 del 28/09/2016;Cass., Sez. 5, Sentenza n. 25756 del 05/12/2014),il mancato esame di un documento può essere denunciato per cassazione, quando determinal’omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, segnatamente, quando il documento non esaminatooffre la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudiziodi certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito. In altre parole, il mancato esame di un documento costituisce un vizio denunciabile ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., se il documento non esaminato offrela prova di fatti, primari o secondari, che siano stati oggetto della controversia, su cui si è pronunciato il giudice, e che si rivelino decisivi, in quanto il loro esame è in grado di determinare un diverso esito della vertenza. È per questo che la denuncia in sede di legittimità deve contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione delle ragioni per le quali il documentotrascurato avrebbe senza dubbio dato luogo a una decisione diversa. In applicazione del disposto dell’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c., d’altronde, la parte che propone ricorso per cassazione facendo valere l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio,oggetto di discussione tra le parti,è, dunque, tenuta ad allegare in modo non generico il “fatto storico” non valutato, il “ dato ” testuale o extratestuale dal quale esso risulti esistente, il “come” e il “ quando ” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale e la sua “decisività” per la definizione della vertenza(Cass., S ez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 ; Cass., S ez. 1, Sentenza n. 7472 del 23/03/2017; v. anche Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 13578 del 02/07/2020). 4.2. Nel caso di specie risultano integrati tutti i presupposti per ritenere sussistente il lamentato vizio. Il ricorrente ha censurato l’ordinanza impugnata per avere il Giudice di Pace omesso l’esame di fatti (completa espiazione della pena, virtuoso percorso infra-murario, apprendimento della lingua italiana, fattiva partecipazione all’attività di risocializzazione), ritenuti decisivi ai fini della valutazione della pericolosità del ricorrente, secondo canoni di attualità e concretezza, idonea a verificare in termini prognostici se il ricorrente costituisca, allo stato, una minaccia per l’ordine pubblico e per la sicurezza dello Stato. La stessa parte ha precisato di avere già rappresentato e documentato, con il ricorso davanti al Giudice di pace,quanto segue: -di aver interamente scontato la pena detentiva comminatagli dalla Corte d’Appello di Napoli in data 02/03/2017 (cfr. ricorso di 1^ grado, motivo 3, p.5); - di aver svolto stabilmente attività lavorativa inframuraria con la mansione, dapprima, di “casermiere”, successivamente, di “addetto alle pulizie” (attestato attività lavorativa, cedolini paga da settembre 2017 ad aprile 2018 e certif. Unica 2018 e 2019 in all.5-7 al fasc. di 1^ grado e disponibili alla S.C. in all. 3.5-3.7); - di essersi dedicato allo studio della lingua italiana (attestato di conoscenza lingua italiana del 12.04.2017 in all. 8 del fascicolo di 1^ grado e disp. alla S.C. in all. 3.8). A fronte di tali circostanze, tutte dedotte già nel giudizio di merito, la decisione del giudice di merito è stata la seguente: «[OSCURATO:PERSONA] non accoglie la domanda stante che risultano condivisibili e fondate le sollevate eccezioni della PA. In particolare si rileva che l'elevato rilievo di allarme sociale destato dallo straniero per la grave ipotesi d elittuosa giudizialmente accertata, risulta corretto non solo con riferimento ai parametri comunitari di cui all'art.96 della Convenzione diSchengen ma anche in relazione ai parametri nazionali di cui all'art.4 co. III del testo unico sull'immigrazione.In particolare, si rileva che in virtù dell'art. 96 Par.ll della citata Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen , ratificata in Italiacon la legge 30/09/1993 n. 388, un cittadino extra- ue rappresenta unaminaccia per l'ordine e la sicurezza pubblica quando sia intervenuta una condanna a pena detentiva superiore ad un anno (cfr Cons Stato 28.4.2010n. 2435; TAR Campania n. 3774/2011 Consiglio di Stato n. 3559/2009- Corte Costituzionale sent. 202/2013 - Cass. Sezioni Unite Ordinanza5059/2017 - n. 30658/2018 . » La statuizione si arresta all’esame della sola pregressa condanna riportata dal ricorrente ed alla “consistenza” della pena inflittagli, desumendo unicamente da quest’ultima l’“elevato rilievo di allarme sociale”che giustifica l’adozione del provvedimento di espulsione, senza neppure esaminare la natura del reato e le modalità del fatto per cui il cittadino straniero è stato condannato. Tale omissione si rivela decisiva, tenuto conto che , come già affermato da questa Corte, il Giudice di Pace deve valutare la sussistenza del requisito della pericolosità sociale della persona straniera, in concreto ed all'attualità, tenendo conto dell'esame complessivo della sua personalità, desunta dalla condotta di vita e dalle manifestazioni sociali nellequali quest'ultima si articola, non potendosi limitare a richiamare i precedenti penali citati nel decreto di espulsione o in altro provvedimento giudiziario, dai quali non discende alcun effetto di giudicato esterno o preclusivo all'esercizio dei compiti valutativi che è chiamato a svolgere (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 26173 del 08/09/2023; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 23423 del 27/07/2022). 5.Anche il quinto motivo è fondato. Il ricorrente ha riportato il motivo del ricorso presentato al Giudice di Pace in cui ha dedotto la propria condizione di inespellibilità ai sensi degli artt. 5 direttiva 115/08/CE e 19 d.lgs. 286/98 per la dedotta e documentata situazione del Paese d’origine (Nigeria) e per il rischio di violazione del diritto al rispetto della propria vita privata, documentando il ritenuto radicamento in Italia, frutto del lungo soggiorno nel territorio nazionale, rilevante anche ai sensi dell’art. 8 C EDU , rappresentando e documentando lo svolgimento di attività lavorativa (cedolini paga, certificazione unica) e il proprio inserimento sociale ( attestato di conoscenza della lingua italiana). Ha, quindi , rappresentato che il giudice di merito ha omesso di statuire sutale motivo di censura. Come si ricava dalla motivazione della decisione del provvedimento impugnato, non vi è alcun riferimento alla questione come sopra prospettata, sebbene si tratti di una valutazione che il giudice adito ai sensi dell’art. 13 d.lgs. n. 286 del 1998 è chiamato a compiere (Cass., Sez. 1, n. 15843 del 06/06/2023). 6. L’accoglimento del quarto e del quinto motivo rend e superfluo l’esame degli altri, da ritenersi assorbiti. 7.In conclusione, deve essere accolto il quarto e il quinto motivo di ricorso e, respinto il primo e assorbiti gli altri, deve essere cassata l’ordinanza impugnata con rinvio al Giudice di Pace di Napoli, nella persona di un diverso magistrato, anche per la statuizione sulle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il quarto e il quinto motivo di ricorso e, respinto il primo e assorbiti gli atri, cassa l’ordinanza impugnata nei limiti dei motivi accolti, con rinvio a