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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 7 agosto 2023

Cassazione n. 34618/2025

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20400/2023r.g., proposto [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] di Vicenza, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elett. dom.ti in Via O vidio n. 32, Roma , rappresentat i e difes i dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]. ricorrenti contro [OSCURATO:PERSONA], elett. dom.to in Via degli Scipioni n. 134, Roma, presso avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]. controricorrente avverso la sentenza della Corte d’Appello di Venezian. 324/2023 pubblicata in data 07/08/2023, n.r.g. 200/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 05/11/2025dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.- [OSCURATO:PERSONA] aveva lavorato dal 1997 alle dipendenze di [OSCURATO:PERSONA] srl con mansioni di responsabile dei servizi fiscali e, dal 2015, della [OSCURATO:PERSONA] di Vicenza (titolare del 90% delle OGGETTO: omesso esame di documenti relativi a fatto decisivo - sindacabilità in sede di legittimità - condizioni e limiti quote societarie di [OSCURATO:PERSONA] srl) con qualifica di “segretario di zona di Asiago”.

I due enti adìvano il Tribunale di Vicenza per ottenere la condanna del Basso al risarcimento dei danni patrimoniale e all’immagine causati dai molteplici inadempimenti del dipendente (omessa cancellazione dal registro delle imprese di 49 imprese che ne avevano fatto richiesta; errori nelle pratiche relative ai “libretti Uma”; errori nella compilazione delle dichiarazioni dei redditi, nella predisposizione dei modelli di versamento, nella gestione di avvisi e ruoli emessi da enti accertatori a danno di altre aziende; omessa gestione di pratiche di natura fiscale con predisposizione di falsi provvedimenti di sgravio e/o dichiarazioni di credito di imposta apparentemente emesse dall’Agenzia delle Entrate o dall’agente della riscossione). 2.-Nella contumacia del Basso, assunta la prova testimoniale ammessa, espletata una consulenza tecnica d’ufficio di tipo contabile, il Tribunale, in accoglimento della domanda, condannava il Basso al risarcimento del danno patrimoniale quantificato in euro 225.863,84 e del danno all’immagine quantificato in euro 145.000,00 in favore dei due enti ricorrenti. 3.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello, in parziale accoglimento del gravame interposto dal Basso, dichiarava il difetto di legittimazione “passiva” (rectius attiva) della [OSCURATO:PERSONA] di Vicenza e rideterminava il danno risarcibile patito dalla società nella minor somma complessiva di euro 16.008,88.

Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione la Corte territoriale affermava: a) è pacifico che per i fatti oggetto di causa il Basso sia stato licenziato all’esito del procedimento disciplinare; b) tutti gli inadempimenti contestati al Basso risultano provati, ivi compresa l’omessa cancellazione dal registro delle imprese di 49 imprese che ne avevano fatto richiesta, come risulta dalla deposizione del teste Garbin; c) in relazione a tale inadempimento, sono stati prodotti gli atti relativi alle azioni di recupero poste in essere dalla Camera di Commercio per il pagamento dei diritti annuali maturati negli anni successivi alle richieste di cancellazione, nonché la documentazione attestante il pagamento degli stessi da parte di [OSCURATO:PERSONA], sicché per tale voce di danno la sentenza di primo grado, che ha liquidato a tale titolo la somma di euro 9.649,39, va confermata; d) l ’altr a voce di danno, quantificata dal CTU nella complessiva somma di euro 151.310,68, riguarda errori compiuti dal Basso nella compilazione delle dichiarazioni dei redditi; e) a questo riguardo l’appellante contesta gli importi calcolati dal CTU per le somme che [OSCURATO:PERSONA] ha corrisposto ai clienti [OSCURATO:PERSONA] (euro 18.628,12), [OSCURATO:PERSONA] (euro 114.571,21 ed euro 18.436,80) e [OSCURATO:PERSONA] (euro 12.014,27) in adempimento di transazioni concluse con queste aziende; f) né le deduzioni degli enti, né la relazione peritale contengono spiegazioni sul nesso fra questi importi riconosciuti in transazione come dovuti da [OSCURATO:PERSONA] e il pregiudizio arrecato dal Basso con i suoi inadempimenti; g) a questo riguardo, comunque, non è stato considerato che l’importo corrispondente alle imposte che le aziende, sia pure per l’errata intermediazione di Basso, non avevano pagato non può costituire voce risarcitoria, poiché resta un debito a carico del contribuente; h) altrettanto fondati sono i rilievi dell’appellante Basso circa la liquidazione delle spese sostenute per la ricostruzione ex post del suo operato, quale ulteriore voce di danno; i) le condotte del Basso costituiscono inadempimento agli obblighi lavorativi su di lui gravanti come dipendente di [OSCURATO:PERSONA], quindi non rileva la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] possegga quasi la totalità delle quote di [OSCURATO:PERSONA], né che il Basso avesse un parallelo rapporto di lavoro con [OSCURATO:PERSONA], la quale pertanto difetta di legittimazione attiva. 4.- Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] srl e [OSCURATO:PERSONA] di Vicenza hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi. 5.-[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. 6.-Le ricorrenti hanno depositato memoria. 7.-Il collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. le ricorrenti lamenta no “violazione e/o falsa applicazione” degli artt. 115, 116 e 215 c.p.c., 1219 e 2697 c.c. per avere la Corte territoriale esaminato erroneamente documenti decisivi per il giudizio, ossia la transazione conclusa con [OSCURATO:PERSONA] e il risultato di verifica della posizione [OSCURATO:PERSONA] presso Equitalia del 10/03/2016, nonché per avere omesso la valutazione delle dichiarazioni rese dal responsabile provinciale dei servizi fiscali dott. [OSCURATO:PERSONA] in sede di giudizio cautelare del sequestro ante causam.

Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. le ricorrenti lamenta no “violazione e/o falsa applicazione” degli artt. 115, 116 e 215 c.p.c., 1219 e 2697 c.c. per avere la Corte territoriale esaminato erroneamente documenti decisivi per il giudizio, ossia la transazione conclusa con [OSCURATO:PERSONA], la dichiarazione di sgravio totale di Equitalia del 05/12/2014, nonché per avere omesso la valutazione delle dichiarazioni rese dal responsabile provinciale dei servizi fiscali dott. [OSCURATO:PERSONA] in sede di giudizio cautelare del sequestro ante causam.

I due motivi – da esaminare congiuntamente per la loro connessione – sono fondati per quanto di ragione.

In via preliminare la prima censura va convertita in quell a di omesso esame di un fatto decisivo e controverso.

Infatti, il mancato esame di un documento può essere denunciato ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 5), c.p.c.e a condizione che il documento asseritamente non esaminato offra la prova di fatti, primari o secondari, che siano stati oggetto della controversia decisa dal giudice e che si rivelino decisivi, essendo il loro esame in grado di determinare un diverso esito della vertenza (Cass. n. 8464/2025; Cass. n. 3840/2025; Cass.n. 17648/2024; Cass. n. 211/2024).

Nella specie, con riguardo al danno arrecato al cliente [OSCURATO:PERSONA] e segnatamente alle cartelle di pagamentoda questi ricevute, la stessa Corte ha omesso di considerare le somme dovute a titolo di imposte e quelle invece dovute a titolo di sanzioni pecuniarie, interessi di mora, aggi e diritti di notifica senz’altro riconducibili all’inadempimento del dipendente, e quindi di verificare l’entità del danno subito dalla [OSCURATO:PERSONA].

Analogamente, con riguardo alle cartelle di pagamento relative al cliente [OSCURATO:PERSONA], riprodotte nel ricorso per cassazione, la stessa Corte territoriale ha accertato che del complessivo importo di euro 133.570,06, euro 78.000,00 erano imposte.

Ne deriva che la stessa Corte ha accertato che la residua somma di euro 55.570,06 era rappresentata da voci diverse dalle imposte e, quindi, conseguenti al ritardo nel pagamento di quelle imposte.

Pertanto, seguendo il suo stesso ragionamento, avrebbe dovuto necessariamente ritenere quell’importo imputabile agli inadempimenti del Basso, sia pure limitatamente alle imposte diverse dall’IVA.

Per queste ultime, invece, la Corte territoriale ha già accertato che il danno era imputabile alla mancata consegna delle fatture da parte dello stesso Rigoni (v. sentenza impugnata, pp. 6-7).

Ne deriva che il rigetto integrale sul punto del relativo capo di domanda risarcitoria per difetto di prova del quantumnon è conforme a diritto.

In conclusione per entrambi quei clienti la Corte territoriale, in violazione dell’art. 2697 c.c., ha ritenuto inadempiuto l’onere probatorio che invece, almeno in parte, doveva ritenersi soddisfatto sulla base di quei documenti non contestati nella loro portata probatoria dal Basso.

Con riguardo, invece, alle dichiarazioni rese dal responsabile provinciale dei servizi fiscali dott. [OSCURATO:PERSONA] in sede di giudizio cautelare del sequestro ante causam , va ribadito che, secondo un consolidato e pluridecennale orientamento di questa Corte, “non è consentita in sede di legittimità una valutazione delle prove ulteriore e diversa rispetto a quella compiuta dal giudice di merito, a nulla rilevando che quelle prove potessero essere valutate anche in modo differente rispetto a quanto ritenuto dal giudice di merito” (Cass. ord. n. 4513/2023, che richiama Cass. n. 7394/2010; Cass. n. 13954/2007; Cass. n. 12052/2007; Cass. n. 7972/2007; Cass. n. 5274/2007; Cass. n. 2577/2007; Cass. n. 27197/2006; Cass. n. 14267/2006; Cass. n. 12446/2006; Cass. n. 9368/2006; Cass. n. 9233/2006; Cass. n. 3881/2006; e ricorda che sin da Cass. n. 1674/1963 venne affermato il principio secondo cui “la valutazione e la interpretazione delle prove in senso difforme da quello sostenuto dalla parte è incensurabile in Cassazione”). 2.-Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. le ricorrenti lamenta no “violazione e/o falsa applicazione” degli artt. 115, 116 e 215 c.p.c., 1219 e 2697 c.c. per avere la Corte territoriale esaminato erroneamente documenti decisivi per il giudizio, ossia la transazione conclusa con [OSCURATO:PERSONA], la dichiarazione di sgravio totale di Equitalia del 24/02/2016; per avere omesso la valutazione delle dichiarazioni rese dal responsabile provinciale dei servizi fiscali dott. [OSCURATO:PERSONA] in sede di giudizio cautelare del sequestro ante causam; per avere erroneamente supposto che l’estratto di ruolo rilevante fosse quello di cui al doc. sub 91, che invece si riferiva a [OSCURATO:PERSONA], mentre quello esatto è il doc. sub Il motivo è fondato per quanto di ragione, in considerazione del manifesto errore in cui è incorsa la Corte territoriale, prendendo in esame il doc. 91 piuttosto che il doc. 99, integralmente riportati nel ricorso per cassazione (pp. 40-43).

Ne deriva che è stato completamente omesso l’esame del doc. 99, il cui contenuto si rivela decisivo per l’individuazione del danno patito anche da quel cliente([OSCURATO:PERSONA]). 3.- Con il quarto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3) , c.p.c. le ricorrenti lamenta no “violazione e/o falsa applicazione” degli artt.115, 116 e 215 c.p.c., 1219 e 2697 c.c. per avere la Corte territoriale omesso l’esame di numerose risultanze istruttorie relative al danno all’immagine.

Il motivo è inammissibile, perché la Corte d’appello, sulla base del proprio libero convincimento, ha escluso in radice l’andel danno all’immagine, oltre alla tardività delle allegazioni relative al recesso dei 22 clienti, asseritamente dimostrativo di quel danno.

Il motivo è altresì inammissibile perché sollecita una nuova valutazione di elementi istruttori, che costituisce attività interdetta in sede di legittimità, in quanto riservata al giudice di merito.

E’ altresì inammissibile, perché lungi dall’essere incentrato su un fatto decisivo, il motivo si articola nella doglianza dell’omessa considerazione di una pluralità di elementi, ciascuno dei quali, dunque, per definizione non è decisivo.

In ogni caso anche sotto questo profilo il sindacato di legittimità deve arrestarsi a fronte di una compiuta motivazione espressa dalla Corte territoriale circa l’insussistenza di un danno all’immagine e la sussistenza, piuttosto, di un ulteriore danno patrimoniale (sotto forma di lucro cessante) non oggetto della domanda risarcitoria.

Il motivo è infine inammissibile per l’insanabile mescolanza delle censure, poiché a pag. 51 del ricorso per cassazione le ricorrenti aggrediscono quella parte della motivazione relativa al danno patrimoniale rivendicato per le asserite 1436 ore di lavoro svolto per ricostruire ex postl’operato del Basso, all’evidenza estraneo al themadel danno all’immagine oggetto del motivo. 4.-Con il quinto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. le ricorrentilamentano “violazione e/o falsa applicazione” degli artt. 24 Cost. e 100 c.p.c. per avere la Corte territoriale escluso la legittimazione attiva di [OSCURATO:PERSONA].

Il motivo è infondato in conseguenza del rigetto del quarto.

Precisato che non è tanto questione di legittimazione attiva quanto di titolarità attiva del rapporto, le ricorrenti radicano la legittimazione della [OSCURATO:PERSONA] unicamente in relazione al danno all’immagine, per il quale, tuttavia, la sentenza d’appello (in termini di rigetto di quella domanda) rimane conforme a diritto alla luce delle considerazioni sopra svolte in relazione al quarto motivo. 5.- La sentenza impugnata va pertanto cassata limitatamente ai motivi accolti. [OSCURATO:PERSONA] di rinvio deciderà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M La Corte accoglie il primo, il secondo ed il terzo motivo, rigetta gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Venezia , in diversa compos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20400/2023r.g., proposto [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] di Vicenza, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elett. dom.ti in Via O vidio n. 32, Roma , rappresentat i e difes i dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]. ricorrenti contro [OSCURATO:PERSONA], elett. dom.to in Via degli Scipioni n. 134, Roma, presso avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]. controricorrente avverso la sentenza della Corte d’Appello di Venezian. 324/2023 pubblicata in data 07/08/2023, n.r.g. 200/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 05/11/2025dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.- [OSCURATO:PERSONA] aveva lavorato dal 1997 alle dipendenze di [OSCURATO:PERSONA] srl con mansioni di responsabile dei servizi fiscali e, dal 2015, della [OSCURATO:PERSONA] di Vicenza (titolare del 90% delle OGGETTO: omesso esame di documenti relativi a fatto decisivo - sindacabilità in sede di legittimità - condizioni e limiti quote societarie di [OSCURATO:PERSONA] srl) con qualifica di “segretario di zona di Asiago”. I due enti adìvano il Tribunale di Vicenza per ottenere la condanna del Basso al risarcimento dei danni patrimoniale e all’immagine causati dai molteplici inadempimenti del dipendente (omessa cancellazione dal registro delle imprese di 49 imprese che ne avevano fatto richiesta; errori nelle pratiche relative ai “libretti Uma”; errori nella compilazione delle dichiarazioni dei redditi, nella predisposizione dei modelli di versamento, nella gestione di avvisi e ruoli emessi da enti accertatori a danno di altre aziende; omessa gestione di pratiche di natura fiscale con predisposizione di falsi provvedimenti di sgravio e/o dichiarazioni di credito di imposta apparentemente emesse dall’Agenzia delle Entrate o dall’agente della riscossione). 2.-Nella contumacia del Basso, assunta la prova testimoniale ammessa, espletata una consulenza tecnica d’ufficio di tipo contabile, il Tribunale, in accoglimento della domanda, condannava il Basso al risarcimento del danno patrimoniale quantificato in euro 225.863,84 e del danno all’immagine quantificato in euro 145.000,00 in favore dei due enti ricorrenti. 3.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello, in parziale accoglimento del gravame interposto dal Basso, dichiarava il difetto di legittimazione “passiva” (rectius attiva) della [OSCURATO:PERSONA] di Vicenza e rideterminava il danno risarcibile patito dalla società nella minor somma complessiva di euro 16.008,88. Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione la Corte territoriale affermava: a) è pacifico che per i fatti oggetto di causa il Basso sia stato licenziato all’esito del procedimento disciplinare; b) tutti gli inadempimenti contestati al Basso risultano provati, ivi compresa l’omessa cancellazione dal registro delle imprese di 49 imprese che ne avevano fatto richiesta, come risulta dalla deposizione del teste Garbin; c) in relazione a tale inadempimento, sono stati prodotti gli atti relativi alle azioni di recupero poste in essere dalla Camera di Commercio per il pagamento dei diritti annuali maturati negli anni successivi alle richieste di cancellazione, nonché la documentazione attestante il pagamento degli stessi da parte di [OSCURATO:PERSONA], sicché per tale voce di danno la sentenza di primo grado, che ha liquidato a tale titolo la somma di euro 9.649,39, va confermata; d) l ’altr a voce di danno, quantificata dal CTU nella complessiva somma di euro 151.310,68, riguarda errori compiuti dal Basso nella compilazione delle dichiarazioni dei redditi; e) a questo riguardo l’appellante contesta gli importi calcolati dal CTU per le somme che [OSCURATO:PERSONA] ha corrisposto ai clienti [OSCURATO:PERSONA] (euro 18.628,12), [OSCURATO:PERSONA] (euro 114.571,21 ed euro 18.436,80) e [OSCURATO:PERSONA] (euro 12.014,27) in adempimento di transazioni concluse con queste aziende; f) né le deduzioni degli enti, né la relazione peritale contengono spiegazioni sul nesso fra questi importi riconosciuti in transazione come dovuti da [OSCURATO:PERSONA] e il pregiudizio arrecato dal Basso con i suoi inadempimenti; g) a questo riguardo, comunque, non è stato considerato che l’importo corrispondente alle imposte che le aziende, sia pure per l’errata intermediazione di Basso, non avevano pagato non può costituire voce risarcitoria, poiché resta un debito a carico del contribuente; h) altrettanto fondati sono i rilievi dell’appellante Basso circa la liquidazione delle spese sostenute per la ricostruzione ex post del suo operato, quale ulteriore voce di danno; i) le condotte del Basso costituiscono inadempimento agli obblighi lavorativi su di lui gravanti come dipendente di [OSCURATO:PERSONA], quindi non rileva la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] possegga quasi la totalità delle quote di [OSCURATO:PERSONA], né che il Basso avesse un parallelo rapporto di lavoro con [OSCURATO:PERSONA], la quale pertanto difetta di legittimazione attiva. 4.- Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] srl e [OSCURATO:PERSONA] di Vicenza hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi. 5.-[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. 6.-Le ricorrenti hanno depositato memoria. 7.-Il collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. le ricorrenti lamenta no “violazione e/o falsa applicazione” degli artt. 115, 116 e 215 c.p.c., 1219 e 2697 c.c. per avere la Corte territoriale esaminato erroneamente documenti decisivi per il giudizio, ossia la transazione conclusa con [OSCURATO:PERSONA] e il risultato di verifica della posizione [OSCURATO:PERSONA] presso Equitalia del 10/03/2016, nonché per avere omesso la valutazione delle dichiarazioni rese dal responsabile provinciale dei servizi fiscali dott. [OSCURATO:PERSONA] in sede di giudizio cautelare del sequestro ante causam. Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. le ricorrenti lamenta no “violazione e/o falsa applicazione” degli artt. 115, 116 e 215 c.p.c., 1219 e 2697 c.c. per avere la Corte territoriale esaminato erroneamente documenti decisivi per il giudizio, ossia la transazione conclusa con [OSCURATO:PERSONA], la dichiarazione di sgravio totale di Equitalia del 05/12/2014, nonché per avere omesso la valutazione delle dichiarazioni rese dal responsabile provinciale dei servizi fiscali dott. [OSCURATO:PERSONA] in sede di giudizio cautelare del sequestro ante causam. I due motivi – da esaminare congiuntamente per la loro connessione – sono fondati per quanto di ragione. In via preliminare la prima censura va convertita in quell a di omesso esame di un fatto decisivo e controverso. Infatti, il mancato esame di un documento può essere denunciato ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 5), c.p.c.e a condizione che il documento asseritamente non esaminato offra la prova di fatti, primari o secondari, che siano stati oggetto della controversia decisa dal giudice e che si rivelino decisivi, essendo il loro esame in grado di determinare un diverso esito della vertenza (Cass. n. 8464/2025; Cass. n. 3840/2025; Cass.n. 17648/2024; Cass. n. 211/2024). Nella specie, con riguardo al danno arrecato al cliente [OSCURATO:PERSONA] e segnatamente alle cartelle di pagamentoda questi ricevute, la stessa Corte ha omesso di considerare le somme dovute a titolo di imposte e quelle invece dovute a titolo di sanzioni pecuniarie, interessi di mora, aggi e diritti di notifica senz’altro riconducibili all’inadempimento del dipendente, e quindi di verificare l’entità del danno subito dalla [OSCURATO:PERSONA]. Analogamente, con riguardo alle cartelle di pagamento relative al cliente [OSCURATO:PERSONA], riprodotte nel ricorso per cassazione, la stessa Corte territoriale ha accertato che del complessivo importo di euro 133.570,06, euro 78.000,00 erano imposte. Ne deriva che la stessa Corte ha accertato che la residua somma di euro 55.570,06 era rappresentata da voci diverse dalle imposte e, quindi, conseguenti al ritardo nel pagamento di quelle imposte. Pertanto, seguendo il suo stesso ragionamento, avrebbe dovuto necessariamente ritenere quell’importo imputabile agli inadempimenti del Basso, sia pure limitatamente alle imposte diverse dall’IVA. Per queste ultime, invece, la Corte territoriale ha già accertato che il danno era imputabile alla mancata consegna delle fatture da parte dello stesso Rigoni (v. sentenza impugnata, pp. 6-7). Ne deriva che il rigetto integrale sul punto del relativo capo di domanda risarcitoria per difetto di prova del quantumnon è conforme a diritto. In conclusione per entrambi quei clienti la Corte territoriale, in violazione dell’art. 2697 c.c., ha ritenuto inadempiuto l’onere probatorio che invece, almeno in parte, doveva ritenersi soddisfatto sulla base di quei documenti non contestati nella loro portata probatoria dal Basso. Con riguardo, invece, alle dichiarazioni rese dal responsabile provinciale dei servizi fiscali dott. [OSCURATO:PERSONA] in sede di giudizio cautelare del sequestro ante causam , va ribadito che, secondo un consolidato e pluridecennale orientamento di questa Corte, “non è consentita in sede di legittimità una valutazione delle prove ulteriore e diversa rispetto a quella compiuta dal giudice di merito, a nulla rilevando che quelle prove potessero essere valutate anche in modo differente rispetto a quanto ritenuto dal giudice di merito” (Cass. ord. n. 4513/2023, che richiama Cass. n. 7394/2010; Cass. n. 13954/2007; Cass. n. 12052/2007; Cass. n. 7972/2007; Cass. n. 5274/2007; Cass. n. 2577/2007; Cass. n. 27197/2006; Cass. n. 14267/2006; Cass. n. 12446/2006; Cass. n. 9368/2006; Cass. n. 9233/2006; Cass. n. 3881/2006; e ricorda che sin da Cass. n. 1674/1963 venne affermato il principio secondo cui “la valutazione e la interpretazione delle prove in senso difforme da quello sostenuto dalla parte è incensurabile in Cassazione”). 2.-Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. le ricorrenti lamenta no “violazione e/o falsa applicazione” degli artt. 115, 116 e 215 c.p.c., 1219 e 2697 c.c. per avere la Corte territoriale esaminato erroneamente documenti decisivi per il giudizio, ossia la transazione conclusa con [OSCURATO:PERSONA], la dichiarazione di sgravio totale di Equitalia del 24/02/2016; per avere omesso la valutazione delle dichiarazioni rese dal responsabile provinciale dei servizi fiscali dott. [OSCURATO:PERSONA] in sede di giudizio cautelare del sequestro ante causam; per avere erroneamente supposto che l’estratto di ruolo rilevante fosse quello di cui al doc. sub 91, che invece si riferiva a [OSCURATO:PERSONA], mentre quello esatto è il doc. sub Il motivo è fondato per quanto di ragione, in considerazione del manifesto errore in cui è incorsa la Corte territoriale, prendendo in esame il doc. 91 piuttosto che il doc. 99, integralmente riportati nel ricorso per cassazione (pp. 40-43). Ne deriva che è stato completamente omesso l’esame del doc. 99, il cui contenuto si rivela decisivo per l’individuazione del danno patito anche da quel cliente([OSCURATO:PERSONA]). 3.- Con il quarto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3) , c.p.c. le ricorrenti lamenta no “violazione e/o falsa applicazione” degli artt.115, 116 e 215 c.p.c., 1219 e 2697 c.c. per avere la Corte territoriale omesso l’esame di numerose risultanze istruttorie relative al danno all’immagine. Il motivo è inammissibile, perché la Corte d’appello, sulla base del proprio libero convincimento, ha escluso in radice l’andel danno all’immagine, oltre alla tardività delle allegazioni relative al recesso dei 22 clienti, asseritamente dimostrativo di quel danno. Il motivo è altresì inammissibile perché sollecita una nuova valutazione di elementi istruttori, che costituisce attività interdetta in sede di legittimità, in quanto riservata al giudice di merito. E’ altresì inammissibile, perché lungi dall’essere incentrato su un fatto decisivo, il motivo si articola nella doglianza dell’omessa considerazione di una pluralità di elementi, ciascuno dei quali, dunque, per definizione non è decisivo. In ogni caso anche sotto questo profilo il sindacato di legittimità deve arrestarsi a fronte di una compiuta motivazione espressa dalla Corte territoriale circa l’insussistenza di un danno all’immagine e la sussistenza, piuttosto, di un ulteriore danno patrimoniale (sotto forma di lucro cessante) non oggetto della domanda risarcitoria. Il motivo è infine inammissibile per l’insanabile mescolanza delle censure, poiché a pag. 51 del ricorso per cassazione le ricorrenti aggrediscono quella parte della motivazione relativa al danno patrimoniale rivendicato per le asserite 1436 ore di lavoro svolto per ricostruire ex postl’operato del Basso, all’evidenza estraneo al themadel danno all’immagine oggetto del motivo. 4.-Con il quinto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. le ricorrentilamentano “violazione e/o falsa applicazione” degli artt. 24 Cost. e 100 c.p.c. per avere la Corte territoriale escluso la legittimazione attiva di [OSCURATO:PERSONA]. Il motivo è infondato in conseguenza del rigetto del quarto. Precisato che non è tanto questione di legittimazione attiva quanto di titolarità attiva del rapporto, le ricorrenti radicano la legittimazione della [OSCURATO:PERSONA] unicamente in relazione al danno all’immagine, per il quale, tuttavia, la sentenza d’appello (in termini di rigetto di quella domanda) rimane conforme a diritto alla luce delle considerazioni sopra svolte in relazione al quarto motivo. 5.- La sentenza impugnata va pertanto cassata limitatamente ai motivi accolti. [OSCURATO:PERSONA] di rinvio deciderà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il primo, il secondo ed il terzo motivo, rigetta gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Venezia , in diversa compos
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