CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 34782/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA nel procedimento tra le parti [OSCURATO:PERSONA], quale procuratore e difensore, giusta procura in atti, di [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale presso il proprio indirizzo di posta elettronica certificata; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -intimato- relativamente alla ordinanza di Corte Suprema di Cassazione n. 19430/2024,depositata il 15 luglio 2024 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 dicembre 2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. -Con ordinanza n. 19430/2024 resa in data 15 luglio 2024 , all’esito del giudizio iscritto al n . 23518/2016 , la Corte di cassazione ha rigettato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. - incorporante [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. - avverso la sentenza resa dalla Commissione tributaria regionale della Campania , n. 2588/47/2016, depositata in data 16 marzo 2016. Con detta ordinanza la Corte ha condannato la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 5.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 e agli accessori di legge. La Corte ha disposto la condanna al pagamento delle spese in favore del controricorrente [OSCURATO:PERSONA] piuttosto che in favore del difensore, come da richiesta di attribuzione effettuata con la memoria ex art. 380bis 1 c.p.c. Con ricorso per correzione di errore materiale ex art. 391-bis c.p.c., il ricorrente ha chiesto disporsila correzione materiale. [OSCURATO:PERSONA] 1. – In via preliminare va ribadito che il ricorso per correzione di errore materiale di una sentenza della S.C. per omessa pronuncia sulla distrazione delle spese non deve essere notificato anche alla parte difesa dall'avvocato antistatario, atteso che il difensore agisce, ex art. 287 e ss. c.p.c., in forza della procura rilasciatagli nel giudizio concluso con la pronuncia da correggere, non potendosi distinguere una proposizione "in proprio" dell'istanza di distrazione avanzata dal difensore (tale da imporre la notificazione della richiesta di correzione anche alla parte rappresentata) da una proposizione della domanda in rappresentanza di parte e in base all'originaria procura ( Cass. n. 15302/2023). 2. -Il ricorso è fondato. Nella ordinanza n. 19430 depositata il 15 luglio 2024 è stat a disposta la condanna al pagamento delle spese in favore del controricorrente [OSCURATO:PERSONA]. In realtà, come si evince dalla memoria illustrativa ex art. 380 bis 1 c.p.c. , era stata richiesta la distrazione in favore del difensore. 3. -Va pertanto disposta, in conformità alla giurisprudenza di questa S.C. (Cass. S.U. n. 31033/2019 ), la correzione dell'errore materiale ai sensi dell’art. 391-bisc.p.c., sostituendo alla pagina n. 7la locuzione "in favore del controricorrente" con la seguente " in favore dell'avvocato dichiaratosi distrattario" nell’ordinanza n. 19430 depositata il 15.7.2024 R.G. n. 23518/2016. P.Q.M La Corte dispone la correzione dell'errore materiale ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., sostituendo alla pagina n. 7 la locuzione "in favore del controricorrente" con la seguente "in favore dell'avvocato dichiaratosi distrattario" nell’ordinanza n. 19430 , depositata il 15 luglio 2024 R.G. n. 23518/2016. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza giusta gli artt. 288, comma 2, ultimo inciso c.p.c. e 196-quinquies, comma 5, disp. att. c.p.c. Così deciso in Roma, nella camera di con