CassazionesentenzaSezione LDecisione del 7 novembre 2022
Cassazione n. 15302/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso R.G.N. 29487/2022proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat a in ROMA , V [OSCURATO:PERSONA] 172, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che larappresenta e difende; -ricorrente- contro MINISTERO DELL’INTERNO; -intimato - avverso l’ORDINANZAdella CORTE diCASSAZIONE n. 32699 / 20 22 (R.G.N.1310/2017) depositata il 07/11/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.29487/2022 Cron. Rep. Ud.17/05/2023 CC Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA], quale difensore di [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per la correzione di errore materiale della ordinanza n.32699/22, depositata il 07/11/2022, con cui questa Corte, nel rigettare il ricorso proposto dal Ministero dell’Interno avverso la sentenza della Corte di appello di Roma dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], ha condannato il Ministero alla rifusione delle spese di lite, omettendo, tuttavia, di disporre la distrazione in favore del difensore della parte vittoriosa, che ne aveva fatto istanza; il Ministero dell’Interno non ha svolto attività difensiva in questa sede. Considerato che: va premesso che dall'esame degli atti di causa risulta che, effettivamente, nella memoria illustrativa del 20.9.2022 a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] era stata chiesta la distrazione delle spese ex art.93 cod. proc. civ.; in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimentodi correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ. (in tal senso Cass. n. 12437 del 17/05/2017: «In caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma. La procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, comma 2, c.p.c. -che ad essa si richiama per l'ipotesi in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese -, consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione»); non occorre procedere a notifica del ricorso anche a [OSCURATO:PERSONA], parte difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento n. 1310/2017 R.G., in quanto il Collegio ritiene di doversi discostare dall’indirizzo secondo cui «concernendo la correzione sia la posizione del soggetto passivo della condanna nelle spese, sia quella del soggetto attivo, riguardo al quale il difensore esercitò il suo ministero, è necessaria la notificazione del ricorso per correzione ad entrambe le parti» (Cass., Sez. L, n. 36579 del 2022; Cass., sez. 6-3, n. 6813/2015; Cass., Sez. 3, n. 15346/2011); a riguardo, giova evidenziare che «la procura rilasciata al difensore nel giudizio concluso con la sentenza da correggere è valida anche per la proposizione del ricorso per la correzione di errore materiale di una sentenza di cassazione, ai sensi dell'art. 391-bis cod. proc. civ., in quanto detto sub-procedimento non introduce una nuova fase processuale, ma costituisce un mero incidente dello stesso giudizio, diretto solo ad adeguare l'espressione grafica all'effettiva volontà del giudice, già espressa in sentenza» (tra le tante, Cass. 11 febbraio 2021, n. 3549; Cass. 7 settembre 2006, n. 19228; Cass. 19 gennaio 2015, n. 730; Cass. 12 luglio 2011, n. 15346); ne consegue, allora, che il difensore agisce pur sempre, ex art. 287 e ss. cod. proc. civ., sulla base della detta procura, donde la non configurabilità di un dovere di notifica nei confronti della parte da lui rappresentata; tanto in evidente simmetria con quanto già avvenuto, peraltro, nella fase di legittimità chiusasi con l’ordinanza oggetto di rettifica in cui non si è (invero) ipotizzato di pretendere l’assolvimento di un tale adempimento notificatorio nel momento in cui l’istanza di distrazione veniva formulata con le memorie illustrative ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ.;il diritto dell’avvocato ex art. 93 c.p.c. sorge per il solo fatto della relativa dichiarazione ed il giudice non può interferire pretendendo di svolgere accertamenti sulla veridicità di essa, sicché, permanendo l’istanza di correzione nell’alveo del medesimo processo in cui si è realizzata la fattispecie legittimante, non è fondato richiedere incombenti notificatori ulteriori che non erano previsti in quel processo; neppure ha pregio una distinzione tra una proposizione “in proprio” della domanda di distrazione da parte del difensore (in ipotesi tale da imporre la notificazione dell’istanza di correzione anche alle parti rappresentate) ed una proposizione in rappresentanza di tali parti in forza dell’originaria procura (in ipotesi tale da non necessitare la notificazione predetta); come si è detto, la correzione dell’omessa disposizione della “distrazione” rientra, per sua natura, nell’alveo dell’originario processoin cui l’errore si è verificato e, quindi, non si può, per il solo fatto che l’istanza sia (ovviamente) successiva al provvedimento che contiene l’errore, in alcun caso richiedere notificazioni, in ragione della richiesta di distrazione, che non sarebberorichieste in quel processo; d’altra parte, l’istanza di “distrazione” è sempre proposta dal difensore, contemporaneamente ed inscindibilmente, a tutela di un proprio interesse ed in rappresentanza delle parti dal medesimo patrocinate, in cui favore è realizzata quell’anticipazione di spese e non percezione dei compensi che sta alla base dell’istituto; pertanto, non è proponibile una distinzione munita di fondamento logico-processuale tra un agire del difensore, nell’avanzare l’istanza di correzione, “in proprio” o “in rappresentanza” delle parti, perché è nella struttura della distrazione che quanto ad esso pertenga costituisca comunque ed a prescindere dalla formule utilizzate – quando l’istanza originaria su cui si è omesso di disporre sia stata avanzata nel corso del giudizio cui la correzione afferisce – esercizio contestuale delle due inscindibili qualità predette; aggiungasi, infine , che l’iter della correzione d’errore materiale è tratteggiato nei commi 1 e 2 dell’art. 380 bis cod. proc. civ., come richiamati dall’art. 391-bis comma 2 cod. proc. civ., con previsione di notifica, almeno venti giorni prima della data stabilita per l’adunanza, «del decreto agli avvocati delle parti», modalità (questa) che ricalca, peraltro, quella del procedimento di correzione dinanzi al giudice del merito, dove è stabilito che, in caso di correzione chiesta da una delle parti, il giudice fissa l’udienza con decreto «da notificarsi insieme al ricorso a norma dell’art. 170 primo e terzo comma» (art. 288 comma 1 cod. proc. civ.), ossia al procuratore costituito della controparte, ovvero direttamente a quest’ultima se costituitasi in giudizio personalmente; conclusivamente, il ricorso va accolto, prevedendo che il dispositivo della ordinanza di questa Corte n. 32699/22 sia corretto aggiungendo, dopo l'espressione «oltre accessori di legge», il seguente enunciato: «con distrazione in favore del procuratore antistatario che ne ha fatto richiesta»; non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass., sez. un., ord., 27/06/2002, n. 9438; Cass., ord., 4/05/2009, n. 10203; Cass., ord., 17/09/2013, n. 21213); P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso e, per l'effetto, dispone che il dispositivo della sentenza n. 32699/22 di questa Corte sia integrato mediante l'aggiunta, dopo l'espressione «oltre accessori di legge», del seguente enunciato «con