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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 settembre 2025

Cassazione n. 32267/2025

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a pronunciato la seguente ORDINANZA nel procedimento tra le parti [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) con domicilio digitale luigidamia- [OSCURATO:EMAIL]; -già ricorrente- contro MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, ex lege rappresen- tato e difeso l ' AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12; -già resistente- relativamente alla sentenza di [OSCURATO:PERSONA] n. 15306/2012 depositata il 12/9/2012 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/09/2025 dallaconsigliera [OSCURATO:PERSONA] .

Rilevato che l'avv. [OSCURATO:PERSONA] quale procuratore costituito del- la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] chiede ai sensi dell'art. 391-bis cod. proc. civ. la correzione dell ' errore materiale contenuto nella sen- tenzan. 15306/2012 depositata il 12/9/2012 con la quale la Corte di cassazione ha disposto l'accoglimento del ricorso, con la cassa- zione del provvedimento impugnato e, decidendo nel merito, ha condannato ilMinistro dell' economia e delle finanze al pagamento a favore della ricorrente di euro 4.000,000 oltre interessi, nonché la condanna dell'Amministrazione resistente al pagamento delle spese del giudizio di merito e di quello di legittimità, ma senza l ' indicazio- ne nel dispositivo della distrazione in favore del difensore, di cui pure era stata fatta richiesta nel ricorso, mediante la dichiarazione di essere antistatario; ritenuto che come già chiarito «il ricorso per correzione di errore materiale di una sentenza della S.C. per omessa pronuncia sulla di- strazione delle spese non deve essere notificato anche alla parte di- fesa dall'avvocato antistatario, atteso che il difensore agisce, ex art. 287 e ss. c.p.c., in forza della procura rilasciatagli nel giudizio concluso con la pronuncia da correggere, non potendosi distinguere una proposizione “in proprio” dell'istanza di distrazione avanzata dal difensore (tale da imporre la notificazione della richiesta di cor- rezione anche alla parte rappresentata) da una proposizione della domanda in rappresentanza di parte e in base all'originaria procu- ra»(Cass. n. 15302/2023); ribadito in questa occasione che: «in caso di omessa pronuncia, ricorrente nella specie, sull'istanza di distrazione delle spese propo- sta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distra- zione qualificarsi come domanda autonoma; la procedura di corre- zione, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, comma 2, c.p.c., che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese, con- sente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragione- vole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo, ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c., anche nei con- fronti delle pronunce della Corte di cassazione» (Cass.

S.U. n. 22400/2018, che richiama altri precedenti conformi); ritenuto, pertanto, che il ricorso vada accolto, disponendo che la sentenza di questa Corte n. 15306/2012, depositata il 12/9/2012, sia corretta aggiungendo, nel dispositivo, dopo le ultime parole «ed agli accessori come per legge», le parole «da distrarsi in favore dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] ex art. 93 c.p.c.»; ritenuto, infine, che non si dà luogo a decisione sulle spese del presente procedimento, di natura non contenziosa.

P.Q.M La Corte dispone che la sentenza di questa Corte n. 15306/2012, depositata il 12/9/2012, sia corretta aggiungendo, nel dispositivo, dopo le ultime parole «ed agli accessori come per legge», le parole «da distrarsi in favore dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] ex art. 93 c.p.c.»; dispone inoltre che la correzione sia annotata, a cura della cancel- leria, sull'originale della predetta sentenza.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza giusta gli artt. 288, comma 2, ultimo inciso cod. pro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA nel procedimento tra le parti [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) con domicilio digitale luigidamia- [OSCURATO:EMAIL]; -già ricorrente- contro MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, ex lege rappresen- tato e difeso l ' AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12; -già resistente- relativamente alla sentenza di [OSCURATO:PERSONA] n. 15306/2012 depositata il 12/9/2012 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/09/2025 dallaconsigliera [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che l'avv. [OSCURATO:PERSONA] quale procuratore costituito del- la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] chiede ai sensi dell'art. 391-bis cod. proc. civ. la correzione dell ' errore materiale contenuto nella sen- tenzan. 15306/2012 depositata il 12/9/2012 con la quale la Corte di cassazione ha disposto l'accoglimento del ricorso, con la cassa- zione del provvedimento impugnato e, decidendo nel merito, ha condannato ilMinistro dell' economia e delle finanze al pagamento a favore della ricorrente di euro 4.000,000 oltre interessi, nonché la condanna dell'Amministrazione resistente al pagamento delle spese del giudizio di merito e di quello di legittimità, ma senza l ' indicazio- ne nel dispositivo della distrazione in favore del difensore, di cui pure era stata fatta richiesta nel ricorso, mediante la dichiarazione di essere antistatario; ritenuto che come già chiarito «il ricorso per correzione di errore materiale di una sentenza della S.C. per omessa pronuncia sulla di- strazione delle spese non deve essere notificato anche alla parte di- fesa dall'avvocato antistatario, atteso che il difensore agisce, ex art. 287 e ss. c.p.c., in forza della procura rilasciatagli nel giudizio concluso con la pronuncia da correggere, non potendosi distinguere una proposizione “in proprio” dell'istanza di distrazione avanzata dal difensore (tale da imporre la notificazione della richiesta di cor- rezione anche alla parte rappresentata) da una proposizione della domanda in rappresentanza di parte e in base all'originaria procu- ra»(Cass. n. 15302/2023); ribadito in questa occasione che: «in caso di omessa pronuncia, ricorrente nella specie, sull'istanza di distrazione delle spese propo- sta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distra- zione qualificarsi come domanda autonoma; la procedura di corre- zione, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, comma 2, c.p.c., che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese, con- sente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragione- vole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo, ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c., anche nei con- fronti delle pronunce della Corte di cassazione» (Cass. S.U. n. 22400/2018, che richiama altri precedenti conformi); ritenuto, pertanto, che il ricorso vada accolto, disponendo che la sentenza di questa Corte n. 15306/2012, depositata il 12/9/2012, sia corretta aggiungendo, nel dispositivo, dopo le ultime parole «ed agli accessori come per legge», le parole «da distrarsi in favore dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] ex art. 93 c.p.c.»; ritenuto, infine, che non si dà luogo a decisione sulle spese del presente procedimento, di natura non contenziosa. P.Q.M La Corte dispone che la sentenza di questa Corte n. 15306/2012, depositata il 12/9/2012, sia corretta aggiungendo, nel dispositivo, dopo le ultime parole «ed agli accessori come per legge», le parole «da distrarsi in favore dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] ex art. 93 c.p.c.»; dispone inoltre che la correzione sia annotata, a cura della cancel- leria, sull'originale della predetta sentenza. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza giusta gli artt. 288, comma 2, ultimo inciso cod. pro
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