CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 7 agosto 2023
Cassazione n. 07718/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19703/2023 R.G. proposto da : D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), quale difensore e rappresentante di [OSCURATO:PERSONA], indirizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 135, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -intimato - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso l’ORDINANZA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE n. 23909/2023depositata il 07/08/2023 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/01/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. – Questa Corte, con ordinanza n. 23909/2023 , pubblicata il 07/08/2023(all. 1), ha definito il giudizio di legittimità iscritto al n. 24541/2018 R.G., rigettando il ricorso pro posto da Agenzia delle Entrate - Riscossione contro [OSCURATO:PERSONA] (controricorrente) e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione (intimato) e condannando la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, liquidate in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. 2. – L' a vv. [OSCURATO:PERSONA] , quale difensore di [OSCURATO:PERSONA], ha proposto istanza di correzione dell ’errore materiale contenuto nella menzionata ordinanza, laddove la Corte ha omesso di disporre la distrazione delle spese in suo favore, nonostante la richiesta formulata“nella memoria conclusiva” (all. 2) . 3. – A corredo dell’istanza ha altresì depositato memoria , sottolineando che la stessa è stata sottoscritta per adesione anche dal difensore di Agenzia delle entrate–riscossione (avv. M. Cimetti). Considerato che: 4. – Il ricorso è ammissibile , poiché, i n caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese del difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento dicorrezione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c. e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma(cfr. Cass. Sez. U, 31033/2019). 4.1. – La procedura di correzione, infatti, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, comma 2, c.p.c. – che ad essa si richiama ove la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese – consente il rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell'art. 391- bis c.p.c. , anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione (Cass., Sez. U., 16037/2010; Cass. 12437/2017). 5. –Il ricorso merita di essere accolto. 5.1. – Infatti, l'istanza volta ad ottenere la distrazione delle spese del giudizio di cassazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario può essere formulata – come nel caso in esame – anche nella memoria illustrativa ex art. 378 c .p.c. (Cass.12111/2014), poiché detta memoria, così come quella ex art. 380- bis c.p.c., rappresenta in sede di legittimità l'ultimo atto di interlocuzione tra le parti e il collegio, secondo la sequenza procedimentale dettata dal codice di rito (Cass. 4294/2021). 5.2. – Inoltre, è sufficiente che il difensore abbia f ormulato specifica richiesta di distrazione nel corso del giudizio , senza che sia necessaria l'esplicita dichiarazione in ordine alla avvenuta anticipazione delle spese ed alla mancata riscossione degli onorari, atteso che quest'ultima può ritenersi implicitamente contenuta nella domanda di distrazione(Cass. Sez U, 31033/2019). 5.3. – Infine, si è recentemente chiarito che i l ricorso per correzione di errore materiale di una sentenza della corte di cassazione, per omessa pronuncia sulla distrazione delle spese, non deve essere notificato anche alla parte difesa dall'avvocato antistatario, atteso che il difensore agisce, ex art. 287 e ss. c.p.c., in forza della procura rilasciatagli nel giudizio concluso con la pronuncia da correggere, non potendosi distinguere una proposizione "in proprio" dell'istanza di distrazione avanzata dal difensore (tale da imporre la notificazione alla parte rappresentata) da una proposizione della domanda in rappresentanza di parte e in base all'originaria procura(Cass. 15302/2023). 6. – Nulla occorre statuire sulle spese processuali , poiché i l procedimento di correzione degli errori materiali ex artt. 287 e 391-bis c.p.c. non configura di regola ipotesi di soccombenza, per la sua natura sostanzialmente amministrativa (Cass. Sez. U, 9438/2002, 10203/2009; Cass. 27196/2018, 26566/2023). P.Q.M. La Corte dispone la correzione della propria ordinanza n. 23909/2023nel senso che nel dispositivo, a pag. 6 , righe 2 e 3 , la frase «in favore del controricorrente»sia sostituita con la frase « in favore deldifensore del controricorrente, dichiaratosi antistatario » . Dispone che la correzione sia annot