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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 00835/2026

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te ORDINANZA sul ricorso N. 23348/2023R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], difesoda sé stesso ex art. 86 c.p.c., domicilio digitale come in atti -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e dife so , nel giudizio iscritto al N. 13050/2021 R.G., dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , domicilio digitale come in atti -intimato - e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, nel giudizio iscritto al N. 13050/2021 R.G., dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], domicilio digitale come in atti -intimato - e nei confronti di N. 23348/23R.G. [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore,rappresentato e difeso, nel giudizio iscritto al N. 13050/2021 R.G., dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], domicilio digitale come in atti -intimato - e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ANNA, ITALIANA [OSCURATO:SOCIETA]., rimaste intimate nel giudizio iscritto al N. 13050/2021 R.G. -intimate - avverso l’ordinanza della Suprema Corte di cassazione recante il N. 34890/2022, depositata in data28.11.2022; udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 11.11.2025dal Consigliere r el atore dr.

S alvatore S aija .

Rilevato che - l’ avv. [OSCURATO:PERSONA] , difensore di [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento di legittimità contro [OSCURATO:PERSONA] (e nei confronti degli altri in epigrafe) iscritto al n. 13050/2021R.G., come da procura in calce al ricorso a suo tempo notificato, ha proposto ricorso, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., affinchévenga disposta la correzione dell’errore materiale contenuto nella ordinanza 28novembre 202 2 , n. 34890 , della Sesta Sezione Civile - 3 di questa Corte; -il ricorso è stato regolarmente notificato alle parti del suddetto giudizio interessate alla chiesta correzione, ossia a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA], senza che nessuno tra questi abbia svolto difese in questa sede; Considerato che -risulta dal testo dell’ordinanza n. 34890 del 202 2 che in tale pronuncia la Corte, rigettando il ricorso per cassazione di [OSCURATO:PERSONA] la N. 23348/23R.G. sentenza n. 94/2020 della Corte d’appello di Lecce, pubblicata il 29.1.2020, lo ha condannato al pagamento delle spese del giudizio del giudizio di cassazione in favore di tutti i controricorrenti, compreso [OSCURATO:PERSONA], quale titolare della ditta individuale [OSCURATO:PERSONA], omettendo però di disporre la distrazione delle stesse in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA],che si era dichiarato antistatari o ex art. 93 c.p.c. nel propri o controricorso; -in conformità all’insegnamento di Cass., Sez.

Un., 7.7.2010, n. 16037, in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali, applicabile anche in relazione alle pronunce della Corte di cassazione e proponibile anche d’ufficio in qualsiasi tempo; - non occorre che il difensore distrattario si munisca di nuova procura speciale ex art. 365 c.p.c., giacché egli “agisce, ex art. 287 e ss. c.p.c., in forza dellaprocura rilasciatagli nel giudizio concluso con la pronuncia da correggere”(così, Cass. n. 15302/2023); - il ricorso, pertanto, deve essere accolto, disponendo la correzione nel senso auspicato, sia nella motivazione che nel dispositivo dell’ordinanza n. 34890/2022; -non occorre provvedere sulle spese. p. q. m. la Corte accoglie il ricorso, dispone la correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza n. 34890 del 2022, nel senso che la condanna N. 23348/23R.G. alle spese stabilita a carico delricorrente e in favore di [OSCURATO:PERSONA] debba intendersi integrata dalle parole «da distrarre in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA],che si è dichiarato antistatari o ».

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza giusta gli artt. 288, 2° comma ultimo inciso, c.p.c. e 196-quinquies, 5° comma, disp. att. c.p.c.

Così deciso in Roma, nella camera di c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te ORDINANZA sul ricorso N. 23348/2023R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], difesoda sé stesso ex art. 86 c.p.c., domicilio digitale come in atti -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e dife so , nel giudizio iscritto al N. 13050/2021 R.G., dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , domicilio digitale come in atti -intimato - e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, nel giudizio iscritto al N. 13050/2021 R.G., dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], domicilio digitale come in atti -intimato - e nei confronti di N. 23348/23R.G. [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore,rappresentato e difeso, nel giudizio iscritto al N. 13050/2021 R.G., dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], domicilio digitale come in atti -intimato - e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ANNA, ITALIANA [OSCURATO:SOCIETA]., rimaste intimate nel giudizio iscritto al N. 13050/2021 R.G. -intimate - avverso l’ordinanza della Suprema Corte di cassazione recante il N. 34890/2022, depositata in data28.11.2022; udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 11.11.2025dal Consigliere r el atore dr. S alvatore S aija . Rilevato che - l’ avv. [OSCURATO:PERSONA] , difensore di [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento di legittimità contro [OSCURATO:PERSONA] (e nei confronti degli altri in epigrafe) iscritto al n. 13050/2021R.G., come da procura in calce al ricorso a suo tempo notificato, ha proposto ricorso, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., affinchévenga disposta la correzione dell’errore materiale contenuto nella ordinanza 28novembre 202 2 , n. 34890 , della Sesta Sezione Civile - 3 di questa Corte; -il ricorso è stato regolarmente notificato alle parti del suddetto giudizio interessate alla chiesta correzione, ossia a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA], senza che nessuno tra questi abbia svolto difese in questa sede; Considerato che -risulta dal testo dell’ordinanza n. 34890 del 202 2 che in tale pronuncia la Corte, rigettando il ricorso per cassazione di [OSCURATO:PERSONA] la N. 23348/23R.G. sentenza n. 94/2020 della Corte d’appello di Lecce, pubblicata il 29.1.2020, lo ha condannato al pagamento delle spese del giudizio del giudizio di cassazione in favore di tutti i controricorrenti, compreso [OSCURATO:PERSONA], quale titolare della ditta individuale [OSCURATO:PERSONA], omettendo però di disporre la distrazione delle stesse in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA],che si era dichiarato antistatari o ex art. 93 c.p.c. nel propri o controricorso; -in conformità all’insegnamento di Cass., Sez. Un., 7.7.2010, n. 16037, in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali, applicabile anche in relazione alle pronunce della Corte di cassazione e proponibile anche d’ufficio in qualsiasi tempo; - non occorre che il difensore distrattario si munisca di nuova procura speciale ex art. 365 c.p.c., giacché egli “agisce, ex art. 287 e ss. c.p.c., in forza dellaprocura rilasciatagli nel giudizio concluso con la pronuncia da correggere”(così, Cass. n. 15302/2023); - il ricorso, pertanto, deve essere accolto, disponendo la correzione nel senso auspicato, sia nella motivazione che nel dispositivo dell’ordinanza n. 34890/2022; -non occorre provvedere sulle spese. p. q. m. la Corte accoglie il ricorso, dispone la correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza n. 34890 del 2022, nel senso che la condanna N. 23348/23R.G. alle spese stabilita a carico delricorrente e in favore di [OSCURATO:PERSONA] debba intendersi integrata dalle parole «da distrarre in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA],che si è dichiarato antistatari o ». Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza giusta gli artt. 288, 2° comma ultimo inciso, c.p.c. e 196-quinquies, 5° comma, disp. att. c.p.c. Così deciso in Roma, nella camera di c
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