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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 1 aprile 2026

Cassazione n. 08116/2026

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ad. 14.1.2026ORDINANZAnel procedimento iscritto al n. 9976/2025 R.G. per correzione di erroremateriale relativo all’ordinanza della Corte Suprema di Cassazione n.10806/2025, pubblicata il 24.4.2025, sul ricorso iscritto al n. 20098/2021R.G., già pendente traALMA s.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege come daindirizzo pec indicato, per procura su foglio separato allegato alcontroricorso del 28.6.2021,- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Pietrasanta e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege come da indirizzopec indicato, per procura su foglio separato allegato al ricorso,- controricorrente -udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 14.1.2026 dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHEPag. 1 di 5Numero registro generale 9976/2025Numero sezionale 103/2026Numero di raccolta generale 8116/2026Data pubblicazione 01/04/2026con ordinanza N. 10806/2025, pubblicata il 24.4.2025, questa Corte, adefinizione del ricorso iscritto al n. 20098/2021 R.G., ha – tra le altrestatuizioni – dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione propostodalla [OSCURATO:PERSONA] ed ha condannato “la ricorrente alla rifusione delle spese delgiudizio di legittimità, in favore della controricorrente, che liquida in euro200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per competenze professionali, oltrerimborso forfetario del 15% Iva e cpa come per legge”;a seguito di istanza di correzione di errore materiale presentata daldifensore costituito di detta controricorrente e per la trattazione di essa èstata fissata, ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ., l’adunanza cameraledi cui in epigrafe, in relazione alla quale il Pubblico Ministero non hadepositato conclusioni, mentre la [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto il rigetto dell’istanzae la condanna dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in proprio, alla rifusione delle spese e deicompensi professionali.CONSIDERATO CHEnel costituirsi nel giudizio iscritto al n. 20098/2021 R.G. l’avv. [OSCURATO:PERSONA] di legittimità spiegata dalla [OSCURATO:PERSONA], poi ribadita nellamemoria illustrativa depositata il 10.1.2025, istanza di attribuzione dellespese processuali relative al giudizio di cassazione, rendendo ladichiarazione prescritta dall’art. 93 cod. proc. civ.;nella menzionata ordinanza di questa Corte, evidentemente per mero errorcalami, è stata tuttavia omessa, nella pronuncia relativa alle spese,l’attribuzione in favore del predetto difensore;in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese propostadal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazionelegislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materialidi cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi diimpugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi comedomanda autonoma, garantendo con maggiore rapidità lo scopo deldifensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo, anche nei confrontiPag. 2 di 5Numero registro generale 9976/2025Numero sezionale 103/2026Numero di raccolta generale 8116/2026Data pubblicazione 01/04/2026delle pronunce della Corte di cassazione ex art. 391-bis cod. proc. civ. (v.,Cass., [OSCURATO:PERSONA]., 7 luglio 2010, n. 16037, il cui principio di diritto è statoribadito da Cass. 24 febbraio 2016, n. 3566; Cass. 17 maggio 2017, n.12437; Cass. 31 maggio 2023, n. 15302; Cass. 16 gennaio 2024, n. 1625;Cass. 26 febbraio 2024, n. 5082; Cass. 29 luglio 2024, n. 21170; Cass. 17dicembre 2025, n. 32875);all’accoglimento dell’istanza in esame non osta quanto osservato dalladifesa della [OSCURATO:PERSONA] a proposito della cancellazione dal registro delleimprese in data 28.2.2024 di [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione e alla, asserita,conseguente necessità della proposizione dell’istanza in proprio, poiché “laprocura rilasciata al difensore nel giudizio concluso con la sentenza dacorreggere è valida anche per la proposizione del ricorso per la correzionedi errore materiale di una sentenza di cassazione, ai sensi dell'art. 391-biscod. proc. civ., in quanto detto sub-procedimento non introduce una nuovafase processuale, ma costituisce un mero incidente dello stesso giudizio,diretto solo ad adeguare l'espressione grafica all'effettiva volontà delgiudice, già espressa in sentenza” (tra le tante, Cass. 11 febbraio 2021, n.3549; Cass. 7 settembre 2006, n. 19228; Cass. 19 gennaio 2015, n. 730;Cass. 12 luglio 2011, n. 15346);il diritto ex art. 93 cod. proc. civ. sorge per il solo fatto della relativadichiarazione, e “il difensore agisce, ex art. 287 e ss. c.p.c., in forza dellaprocura rilasciatagli nel giudizio concluso con la pronuncia da correggere,non potendosi distinguere una proposizione "in proprio" dell'istanza didistrazione avanzata dal difensore (tale da imporre la notificazione dellarichiesta di correzione anche alla parte rappresentata) da una proposizionedella domanda in rappresentanza di parte e in base all'originaria procura”(v.

Cass. 31 maggio 2023, n. 15302; Cass. 5 dicembre 2023, n. 34033, inmotivazione espressamente);la correzione dell’omessa disposizione della «distrazione» rientra per suanatura nell’alveo dell’originario processo in cui l’errore si è verificato e taleistanza (quella di «distrazione») è sempre proposta dal difensore,Pag. 3 di 5Numero registro generale 9976/2025Numero sezionale 103/2026Numero di raccolta generale 8116/2026Data pubblicazione 01/04/2026“contemporaneamente e inscindibilmente, a tutela di un proprio interesseed in rappresentanza delle parti dal medesimo patrocinate, in cui favore èrealizzata quell’anticipazione di spese e non percezione dei compensi … nonè proponibile una distinzione munita di fondamento logico-processuale traun agire del difensore, nell’avanzare l’istanza di correzione, «in proprio» o«in rappresentanza» delle parti, perché è nella struttura della distrazioneche quanto ad esso pertenga costituisca comunque ed a prescindere dalleformule utilizzate – quando l’istanza originaria su cui si è omesso di disporresia stata avanzata nel corso del giudizio cui la correzione afferisce –esercizio contestuale delle due inscindibili qualità predette” (v., sempre,Cass. 15302/2023, cit., espressamente in motivazione);deve essere disposta, pertanto, la correzione della ordinanza di questaCorte n. 10806/2025, con l’aggiunta della clausola di distrazione, sia nellamotivazione che nel dispositivo, secondo quanto precisato nel dispositivodella presente ordinanza;poiché il presente provvedimento di correzione è redatto in formatoelettronico, deve darsi mandato al Cancelliere di formare un documentoinformatico contenente la copia del provvedimento corretto e del presenteprovvedimento di correzione, sottoscriverlo digitalmente e inserirlo nelfascicolo informatico, ai sensi dell’art. 196-quinquies, quinto comma, disp.non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento, siccomeavente natura amministrativa e non giurisdizionale, neppure nell'ipotesi incui la parte non richiedente, partecipando al contraddittorio, si oppongaall'istanza di rettifica (v.

Cass., Sez.

Un., 14 novembre 2024, n. 29432;Cass. 16 gennaio 2024, n. 1625).

P.Q.MDispone la correzione dell’ordinanza n. 10806/2025, pubblicata il24.4.2025, resa nell’ambito del procedimento n. 20098/2021 R.G., nelsenso chePag. 4 di 5Numero registro generale 9976/2025Numero sezionale 103/2026Numero di raccolta generale 8116/2026Data pubblicazione 01/04/2026- in motivazione, alla pagina 12, riga 19, dopo le parole “seguono lasoccombenza”, sia aggiunta la seguente espressione “con distrazionedelle spese poste a carico della [OSCURATO:PERSONA] in favore del difensore dellacontroricorrente indicato in epigrafe che ne ha fatto richiesta”;- in dispositivo, alla pagina 12, riga 30, dopo le parole “come perlegge”, sia aggiunta la frase “, con distrazione in favore del difensorecostituito, avv. [OSCURATO:PERSONA], per dichiarazione di anticipo resa”.Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza a norma dell’art.288, comma secondo, cod. proc. civ. e, per l’effetto di formare undocumento informatico contenente la copia del provvedimento corretto edel presente provvedimento di correzione, sottoscriverlo digitalmente einserirlo nel fascicolo informatico, ai sensi dell’art. 196-quinquies, quintocomma, disp. att. cod. proc. civ.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza sezione civile dellaCorte Suprema di Cassazione in data 14 gennaio 2026.Il PresidenteDott.ssa Lina RubinoPag. 5 di 5

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ad. 14.1.2026ORDINANZAnel procedimento iscritto al n. 9976/2025 R.G. per correzione di erroremateriale relativo all’ordinanza della Corte Suprema di Cassazione n.10806/2025, pubblicata il 24.4.2025, sul ricorso iscritto al n. 20098/2021R.G., già pendente traALMA s.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege come daindirizzo pec indicato, per procura su foglio separato allegato alcontroricorso del 28.6.2021,- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Pietrasanta e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege come da indirizzopec indicato, per procura su foglio separato allegato al ricorso,- controricorrente -udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 14.1.2026 dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHEPag. 1 di 5Numero registro generale 9976/2025Numero sezionale 103/2026Numero di raccolta generale 8116/2026Data pubblicazione 01/04/2026con ordinanza N. 10806/2025, pubblicata il 24.4.2025, questa Corte, adefinizione del ricorso iscritto al n. 20098/2021 R.G., ha – tra le altrestatuizioni – dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione propostodalla [OSCURATO:PERSONA] ed ha condannato “la ricorrente alla rifusione delle spese delgiudizio di legittimità, in favore della controricorrente, che liquida in euro200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per competenze professionali, oltrerimborso forfetario del 15% Iva e cpa come per legge”;a seguito di istanza di correzione di errore materiale presentata daldifensore costituito di detta controricorrente e per la trattazione di essa èstata fissata, ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ., l’adunanza cameraledi cui in epigrafe, in relazione alla quale il Pubblico Ministero non hadepositato conclusioni, mentre la [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto il rigetto dell’istanzae la condanna dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in proprio, alla rifusione delle spese e deicompensi professionali.CONSIDERATO CHEnel costituirsi nel giudizio iscritto al n. 20098/2021 R.G. l’avv. [OSCURATO:PERSONA] di legittimità spiegata dalla [OSCURATO:PERSONA], poi ribadita nellamemoria illustrativa depositata il 10.1.2025, istanza di attribuzione dellespese processuali relative al giudizio di cassazione, rendendo ladichiarazione prescritta dall’art. 93 cod. proc. civ.;nella menzionata ordinanza di questa Corte, evidentemente per mero errorcalami, è stata tuttavia omessa, nella pronuncia relativa alle spese,l’attribuzione in favore del predetto difensore;in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese propostadal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazionelegislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materialidi cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi diimpugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi comedomanda autonoma, garantendo con maggiore rapidità lo scopo deldifensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo, anche nei confrontiPag. 2 di 5Numero registro generale 9976/2025Numero sezionale 103/2026Numero di raccolta generale 8116/2026Data pubblicazione 01/04/2026delle pronunce della Corte di cassazione ex art. 391-bis cod. proc. civ. (v.,Cass., [OSCURATO:PERSONA]., 7 luglio 2010, n. 16037, il cui principio di diritto è statoribadito da Cass. 24 febbraio 2016, n. 3566; Cass. 17 maggio 2017, n.12437; Cass. 31 maggio 2023, n. 15302; Cass. 16 gennaio 2024, n. 1625;Cass. 26 febbraio 2024, n. 5082; Cass. 29 luglio 2024, n. 21170; Cass. 17dicembre 2025, n. 32875);all’accoglimento dell’istanza in esame non osta quanto osservato dalladifesa della [OSCURATO:PERSONA] a proposito della cancellazione dal registro delleimprese in data 28.2.2024 di [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione e alla, asserita,conseguente necessità della proposizione dell’istanza in proprio, poiché “laprocura rilasciata al difensore nel giudizio concluso con la sentenza dacorreggere è valida anche per la proposizione del ricorso per la correzionedi errore materiale di una sentenza di cassazione, ai sensi dell'art. 391-biscod. proc. civ., in quanto detto sub-procedimento non introduce una nuovafase processuale, ma costituisce un mero incidente dello stesso giudizio,diretto solo ad adeguare l'espressione grafica all'effettiva volontà delgiudice, già espressa in sentenza” (tra le tante, Cass. 11 febbraio 2021, n.3549; Cass. 7 settembre 2006, n. 19228; Cass. 19 gennaio 2015, n. 730;Cass. 12 luglio 2011, n. 15346);il diritto ex art. 93 cod. proc. civ. sorge per il solo fatto della relativadichiarazione, e “il difensore agisce, ex art. 287 e ss. c.p.c., in forza dellaprocura rilasciatagli nel giudizio concluso con la pronuncia da correggere,non potendosi distinguere una proposizione "in proprio" dell'istanza didistrazione avanzata dal difensore (tale da imporre la notificazione dellarichiesta di correzione anche alla parte rappresentata) da una proposizionedella domanda in rappresentanza di parte e in base all'originaria procura”(v. Cass. 31 maggio 2023, n. 15302; Cass. 5 dicembre 2023, n. 34033, inmotivazione espressamente);la correzione dell’omessa disposizione della «distrazione» rientra per suanatura nell’alveo dell’originario processo in cui l’errore si è verificato e taleistanza (quella di «distrazione») è sempre proposta dal difensore,Pag. 3 di 5Numero registro generale 9976/2025Numero sezionale 103/2026Numero di raccolta generale 8116/2026Data pubblicazione 01/04/2026“contemporaneamente e inscindibilmente, a tutela di un proprio interesseed in rappresentanza delle parti dal medesimo patrocinate, in cui favore èrealizzata quell’anticipazione di spese e non percezione dei compensi … nonè proponibile una distinzione munita di fondamento logico-processuale traun agire del difensore, nell’avanzare l’istanza di correzione, «in proprio» o«in rappresentanza» delle parti, perché è nella struttura della distrazioneche quanto ad esso pertenga costituisca comunque ed a prescindere dalleformule utilizzate – quando l’istanza originaria su cui si è omesso di disporresia stata avanzata nel corso del giudizio cui la correzione afferisce –esercizio contestuale delle due inscindibili qualità predette” (v., sempre,Cass. 15302/2023, cit., espressamente in motivazione);deve essere disposta, pertanto, la correzione della ordinanza di questaCorte n. 10806/2025, con l’aggiunta della clausola di distrazione, sia nellamotivazione che nel dispositivo, secondo quanto precisato nel dispositivodella presente ordinanza;poiché il presente provvedimento di correzione è redatto in formatoelettronico, deve darsi mandato al Cancelliere di formare un documentoinformatico contenente la copia del provvedimento corretto e del presenteprovvedimento di correzione, sottoscriverlo digitalmente e inserirlo nelfascicolo informatico, ai sensi dell’art. 196-quinquies, quinto comma, disp.non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento, siccomeavente natura amministrativa e non giurisdizionale, neppure nell'ipotesi incui la parte non richiedente, partecipando al contraddittorio, si oppongaall'istanza di rettifica (v. Cass., Sez. Un., 14 novembre 2024, n. 29432;Cass. 16 gennaio 2024, n. 1625). P.Q.MDispone la correzione dell’ordinanza n. 10806/2025, pubblicata il24.4.2025, resa nell’ambito del procedimento n. 20098/2021 R.G., nelsenso chePag. 4 di 5Numero registro generale 9976/2025Numero sezionale 103/2026Numero di raccolta generale 8116/2026Data pubblicazione 01/04/2026- in motivazione, alla pagina 12, riga 19, dopo le parole “seguono lasoccombenza”, sia aggiunta la seguente espressione “con distrazionedelle spese poste a carico della [OSCURATO:PERSONA] in favore del difensore dellacontroricorrente indicato in epigrafe che ne ha fatto richiesta”;- in dispositivo, alla pagina 12, riga 30, dopo le parole “come perlegge”, sia aggiunta la frase “, con distrazione in favore del difensorecostituito, avv. [OSCURATO:PERSONA], per dichiarazione di anticipo resa”.Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza a norma dell’art.288, comma secondo, cod. proc. civ. e, per l’effetto di formare undocumento informatico contenente la copia del provvedimento corretto edel presente provvedimento di correzione, sottoscriverlo digitalmente einserirlo nel fascicolo informatico, ai sensi dell’art. 196-quinquies, quintocomma, disp. att. cod. proc. civ.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza sezione civile dellaCorte Suprema di Cassazione in data 14 gennaio 2026.Il PresidenteDott.ssa Lina RubinoPag. 5 di 5
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