CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 21 ottobre 2024
Cassazione n. 31313/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23182/2024 R.G. proposto da : avv. [OSCURATO:PERSONA] e Ste f ano PELLEGRINO , quali difensori di [OSCURATO:PERSONA] VELOTTO , Massimo VELOTTO e Mariano MAROTTA -ricorrenti - contro Ministero dell’Interno -intimato - per la correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza diquesta Corte n. 27202 /20 2 4 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24.9.2025dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato chegli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] chiedono la correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordi- nanza indicata in epigrafe,osservando che i controricorrent i da loro assistitihanno ottenuto la condanna del ricorrente Ministero dell’Interno alla rifusione delle spese di lite relative al giudizio di legittimità, ma senza l’indicazione nel dispositivo della distra- zione in favore dei difensori, di cui pure era stata fatta richiesta nel controricorso, mediante la loro dichiarazione di essere anti- statari; ritenuto preliminarmente che«il ricorso per correzione di errore materiale di una sentenza della S.C. per omessa pronun- cia sulla distrazione delle spese non deve essere notificato an- che alla parte difesa dall’avvocato antistatario, atteso che il di- fensore agisce, ex art. 287 e ss. c.p.c., in forza della procura rilasciatagli nel giudizio concluso con la pronuncia da correg- gere, non potendosi distinguere una proposizione “in proprio” dell’istanza di distrazione avanzata dal difensore (tale da im- porre la notificazione della richiesta di correzione anche alla parte rappresentata) da una proposizione della domanda in rap- presentanza di parte e in base all’originaria procura» (Cass.n. 15302/2023); ilche consente di ritenere validamente instaurato il contradditorio con la notificazione del ricorso alla controparte; ribadito in questa occasione che: «in caso di omessa pronuncia, ricorrente nella specie, sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legisla- tiva, è costituito dal procedimento di correzione degli errori ma- teriali di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., e non dagliordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta didistrazione qualifi- carsi come domanda autonoma; la procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell’art. 93, comma 2, c.p.c., che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese, consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del pro- cesso,garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario diottenere un titolo esecutivo, ed è un rimedio ap- plicabile, ai sensi dell ’ art. 391 - bis c.p.c., anche nei confronti delle pronuncedella Corte di cassazione» (Cass. S.U. n. 22400/ 2018, che richiama altri precedenti conformi); ritenuto, pertanto, che il ricorso va accolto, disponendo che l’ordinanza di questa Corte n. 27202 / 20 2 4 , depositata il 21.10.2024, sia correttaaggiungendo , nel disposit iv o , dopo le ultime parole «ed accessori di legge», le parole «da distrarsi in favore degli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ex art. 93 c.p.c.»; ritenuto, infine, che non si dà luogo a decisione sulle spese del presente procedimento, di natura non contenziosa , e in mancanza di difese svoltedalla part e intimat a . P.Q.M La Corte: dispone che l’ordinanza di questa Corte n. 27202/2024, depositata il 21.10.2024, sia correttaaggiungendo, nel disposi- tivo, dopo le ultime parole «ed accessori dilegge», le parole «da distrarsi in favoredegli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] exart. 93 c.p.c.»; dispone inoltre che la correzione sia