CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 27 maggio 2026
Cassazione n. 16547/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ALE, AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE. - intimate -avverso l’ordinanza della Suprema Corte di cassazione recante il N.21861/2024, depositata in data 2.8.2024;udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del20.5.2026 dal Consigliere relatore dr. [OSCURATO:PERSONA].N. 25788/25 R.G. Numero registro generale 25788/2025Numero sezionale 1821/2026Numero di raccolta generale 16547/2026Rilevato cheData pubblicazione 27/05/2026- l’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA] nel procedimentodi legittimità contro [OSCURATO:PERSONA] capitale e Agenzia delle Entrate-Riscossioneiscritto al n. 18201/2021 R.G., come da procura in calce al ricorso a suotempo notificato, ha proposto ricorso, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c.,affinché venga disposta la correzione dell’errore materiale contenuto nellaordinanza 2 agosto 2024, n. 21861, della Terza Sezione Civile di questaCorte;- il ricorso è stato regolarmente notificato alle parti del suddetto giudiziointeressate alla chiesta correzione, senza che nessuna tra queste abbiasvolto difese in questa sede;Considerato che- risulta dal testo dell’ordinanza n. 21861 del 2024 che in tale pronunciala Corte, accogliendo il ricorso per cassazione di [OSCURATO:PERSONA] avversola sentenza n. 7214/2021 del Tribunale di Roma, pubblicata il 27.4.2021e decidendo nel merito, ha condannato le intimate al pagamento dellespese dell’intero giudizio in favore del ricorrente, omettendo però didisporre la distrazione delle stesse in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA],che si era dichiarato antistatario ex art. 93 c.p.c. nel proprio ricorso;- in conformità all’insegnamento di Cass., Sez. Un., 7.7.2010, n. 16037,in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle speseproposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressaindicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degliN. 25788/25 R.G. Numero registro generale 25788/2025Numero sezionale 1821/2026Numero di raccolta generale 16547/2026errori materiali, applicabile anche in relazione alle pronunce della CorteData pubblicazione 27/05/2026di cassazione e proponibile anche d’ufficio in qualsiasi tempo;- non occorre che il difensore distrattario si munisca di nuova procuraspeciale ex art. 365 c.p.c., giacché egli “agisce, ex art. 287 e ss. c.p.c.,in forza della procura rilasciatagli nel giudizio concluso con la pronunciada correggere” (così, Cass. n. 15302/2023), per quanto nella specie ilricorrente abbia a tanto provveduto;- il ricorso, pertanto, deve essere accolto, disponendo la correzione nelsenso auspicato, sia nella motivazione che nel dispositivo dell’ordinanzan. 21861/2024;- non occorre provvedere sulle spese.p. q. m.la Corte accoglie il ricorso, dispone la correzione dell’errore materialecontenuto nell’ordinanza n. 21861 del 2024, nel senso che la condannaalle spese stabilita a carico delle intimate e in favore di [OSCURATO:PERSONA] intendersi integrata dalle parole «da distrarre in favore dell’avv.[OSCURATO:PERSONA], che si è dichiarato antistatario».Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza giusta gli artt.288, 2° comma ultimo inciso, c.p.c. e 196-quinquies, 5° comma, disp.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione,il giorno 20.5.2026.Il PresidenteMarco Rossetti