CassazionesentenzaSezione LDecisione del 9 marzo 2023
Cassazione n. 16228/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
3 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19099/2017 R.G. proposto da: I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l’[OSCURATO:PERSONA] dell’ISTITUTO rappresentato e difeso dagli avvocatiDE [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SGROIANTONINO, D'[OSCURATO:PERSONA] eMARITATO LELIO -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 25 - B, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso la sentenza d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 661/2017 depositata il 05/05/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. la Corte di appello di Roma, in riforma della decisione di primo grado, ha condannato [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento, in favore dell'Inps, delle differenze contributive maturate dal lavoratore indicato in epigrafe, in relazione al periodo 1° novembre 1993-31 dicembre 1998, e l’INPS al pagamento, in favore del predetto, delle differenze pensionistiche per il periodo 1° gennaio 1999-31 ottobre 2016, pari alla somma di euro 36.873 19 oltre alle ulteriori differenze dal 1° novembre 2016 in poi; 2. a fonda mento del decisum, la Corte di appello ha posto le seguenti circostanze di fatto: ✓ il rapporto lavorativo di [OSCURATO:PERSONA] terminava il 31 dicembre 1998; ✓ con ricorso del 15 gennaio 2001, il lavoratore agiva per il riconoscimento del diritto ad un inquadramento superiore; ✓ il Tribunale di Napoli, con sentenza nr. 5056 del 5.11.2002, accoglieva la domanda e condannava, in via generica, [OSCURATO:SOCIETA], al pagamento delle differenze retributive; la decisione passava in giudicato il 29 dicembre 2006; ✓ il Fanelli proponevail giudizio di quantificazione, conclusosi con sentenza,del 20 febbraio 2008, di condanna al pagamento della somma di euro 35.979,38; ✓ la società corrispondeval’importo liquidato in via giudiziale, non anche le corrispondenti differenze contributive; ✓ con l’attuale giudizio, sono state richieste le differenze di contribuzione relativamente al periodo 1° novembre 1993-31 dicembre 1998; 3. su tali premesse di fatto e ritenuto applicabile il termine quinquennale di prescrizione, la Corte di appello, quanto al dies a quo di decorrenza della prescrizione, lo ha individua to ne l 29.12.2006, momento del passaggio in giudicato della sentenza di riconoscimento del diritto alle differenze di retribuzione; il termine di prescrizione, dunque, risultava tempestivamente interrotto con le richieste del 21.10.2008 e del 4.11.2009. Giudicava, pertanto, fondata la proposta azione; 4. avverso la decisione, ha proposto ricorso per cassazione l’Inps, con due motivi, cui ha resistito la società in epigrafe. È rimasto intimato [OSCURATO:PERSONA]; 5. all’adunanza camerale, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (art. 380 bis1, comma 2, cod.proc.civ.). [OSCURATO:PERSONA]: 6. con il primo motivo - ai sensi dell'art 360 nr.3 cod. proc. civ. - l’Inps deduce violazione e falsa applicazione dell'art 3, commi 9 e 10, della legge nr. 335 del 1995; 7. per l'Istituto, è errata la statuizione della Corte di appello nella parte in cui àncorail termine di decorrenza della prescrizione all’atto del passaggio in giudicato della sentenza che ha riconosciuto il diritto alle differenze di retribuzione (id est : il diritto al risarcimento del danno in misura pari alle differenze retributive conseguenti allo svolgimento di mansioni superiori); la Corte di appello, invece, avrebbe dovuto fissare il dies a quo di decorrenza della prescrizione nel momento in cui il credito contributivo fosse divenuto esigibile e , quindi, a l ventunesimo giorno del mese successivo a quello cui i contributi si riferivano, in base all'art. 1 del DM 24 febbraio 1984, emanato ai sensi dell'art. 1 del DL nr. 463 del 1983; 8. secondo l'Istituto, la circostanza che il diritto alle differenze retributive, da cui scaturiva il credito contributivo, fosse sub iudice non aveva alcun rilievo impeditivo all’esercizio del diritto a richiedere il versamento dei contributi omessi; 9. il motivo è fondato alla stregua delle considerazioni che vanno di seguito ad illustrarsi; 10.osserva il Collegio che l’unica questione qui controversa è l’individuazione del dies a quo di prescrizione dei contributi che i l datore di lavoro deve versare sulla retribuzione mensile o, più precisamente, sulle differenze della retribuzione, riconosciute per effetto di una pronuncia giudiziale; 11.ai limitati fini della presente decisione, è sufficiente considerare il dato normativo secondo cui ildatore di lavoro è tenuto al versamento deicontributi relativi al rapporto di lavoro entro il giorno 20 del mese successivo a quello di riferimento(dei contributi), ex art. 1 del D.M. 24 febbraio 1984 , emanato ai sensi del D.L. n.463 del 1983, art. 1, convertito nella legge n. 638 del 1983 , (Cass. nr.20867del 2018; Cass. nr. 3121 del 2011); 12.in base all’indicata disciplina, può affermarsi che il credito ai contributi ha u n autonomo termine di prescrizione, quanto a decorrenza (oltre che a durata ), del tutto sganciato dal termine prescrizionale della retribuzione e, tanto più, dall’accertamento dell’inadempimento retributivo; 13.ciò è, d’altronde, c oerente con l’autonomia del rapporto contributivo rispetto a quello retributivo, come in plurime occasioni ricordato dalla Corte, sia pure in fattispecie diverse dalla presente (v., per esempio, in materia di cd. minimale contributivo, Cass.nr.15120del 2019 e successive conformi) ; 14.consegue che l’omissione contributiva è configurabile ne l momento in cui si verifica il mancato pagamento dei contributi, sulla retribuzione dovuta, ancorché non esattamente corrisposta, entrola scadenza di legge; 15. il dies a quo del la prescrizione del credito ai contr ibuti , quinquennale o decennale, in ragione del termine - caso per caso - applicabile, decorre , dunque, d al giorno 21 del mese successivo a quello in cui matura il diritto alla retribuzione; 16.a tali principi non si è attenuta la Corte di appello di Roma che, in applicazione del disposto dell'art.2935 cod.civ., ha, invece, attribuito r ilievo a d un evento, i l passaggio in giudicato della pronuncia che ha accertato il credito retributivo, irrilevante ai fini della tutela del dirittocontributivo; 17.resta assorbito il secondo motivo, con cui l’Inps censura la sentenza impugnata per aver condannato l'Istituto a pagare le differenze pensionistiche sulla base delle riconosciute differenze contributive, dovendo il giudice di rinvio verificare, nuovamente, la sussistenza o meno di queste ultime; 18.la sentenza impugnata va pertanto cassata, in relazione alla censura accolta, con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale si atterrà ai principi di diritto sopra indicati e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo.Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto erinvia alla Cor