CassazionesentenzaSezione LDecisione del 4 febbraio 2021
Cassazione n. 16365/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NTO E [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro2026 tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]2414 CROCE;- controricorrente -nonché controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA],in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLAD'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- resistente con mandato -Numero registro generale 19778/2021avverso la sentenza n. 1021/2020 della CORTE D'APPELLO dNi umero sezionale 2414/2026Numero di raccolta generale 16365/2026PALERMO, depositata il 04/02/2021 R.G.N. 379/2019;Data pubblicazione 26/05/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del14/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1.- [OSCURATO:PERSONA], con originario ricorso depositato il 5aprile 2011, aveva adito il Tribunale di Caltanissetta, qualedipendente della [OSCURATO:SOCIETA]. fino al 25 gennaio 1995, ed avevainvocato i benefici contributivi previsti dalla legge regionale n. 42del 1975, con la quale la Regione Sicilia aveva assunto l’onere diversare, in favore dei lavoratori del settore dello zolfo, i contributiprevidenziali maturati sulla quota dell’indennità diprepensionamento incrementata, onere successivamentetrasferito alla [OSCURATO:SOCIETA]. Il lavoratore chiedeva, quindi, lariliquidazione della pensione di anzianità, computandosi anchel’entità dell’indennità di prepensionamento, con la conseguenterichiesta di condanna della [OSCURATO:SOCIETA]. a versare all’[OSCURATO:PERSONA], peril periodo da febbraio 1995 a dicembre 2006, gli importicontributivi maturati.2.- Il Tribunale, con sentenza n. 160/2014, rigettava ladomanda, accogliendo l’eccezione di prescrizione dei contributi ilcui versamento era stato chiesto dal pensionato.3.- La Corte d’appello di Caltanissetta, con sentenza n.368/2016, rigettava il gravame proposto dal pensionato sulpresupposto che lo stesso in sede di contenzioso in materia diindennità di prepensionamento avesse rinunciato ad ogni pretesacreditoria nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]4.- Con ordinanza n. 2230/2019, questa Corte cassava lasuccitata sentenza della Corte d’Appello di Caltanissetta, rinviandola causa alla Corte di appello di Palermo. Riteneva questa CorteNumero registro generale 19778/2021che «pur se per il tramite del rinvio operativo allo schema dNuemlelaro sezionale 2414/2026Numero di raccolta generale 16365/2026contribuzione volontaria propria del sistema generale, la peculiareData pubblicazione 26/05/2026fattispecie configura un’ipotesi del tutto peculiare di assunzionepubblica dell’onere contributivo previdenziale», da qualificareperciò «come una obbligazione di diritto pubblico di carattereprevidenziale totalmente generata dalla legge», rientrante nell’art.38 Cost.Pertanto, l’ordinanza escludeva che l’atto transattivo stipulatoavesse comportato l’estinzione del diritto azionato dall’exdipendente.5.- Riassunto il giudizio, in sede di rinvio, la Corte territoriale,confermando la sentenza del Tribunale di Caltanissetta, ha accoltol’eccezione di prescrizione quinquennale, ex art. 3, commi 9 e 10,della legge n. 335 del 1995, sollevata dagli appellati, respingendole domande proposte dal pensionato.6.- Per la cassazione della sentenza ricorre [OSCURATO:PERSONA] tre censure.7.- [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso.8.- Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera diconsiglio.Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte.All’esito della camera di consiglio, il collegio si è riservato iltermine di 60 giorni per il deposito dell’ordinanza.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.) ilricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 132comma 2, n. 4 c.p.c., dell’art. 118 disp. att. c.p.c., dell’art. 384c.p.c., degli artt. 2114, 2115 e 2116 c.c.2.- Con il secondo motivo (art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c.)il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt.2114, 2115 e 2116 c.c. e dell’art. 384 c.p.c.Numero registro generale 19778/20213.- Con il terzo motivo (art. 360 comma primo n. 3 c.p.cN.u)m eirol sezionale 2414/2026Numero di raccolta generale 16365/2026ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 11Data pubblicazione 26/05/2026e 12 c.c., dell’art.1 comma 268 della legge n. 266/2005, dell’art.6 della CEDU, degli artt. 2116, 2935, 2946, 2948 c.c., dell’art.3,commi 9 e 10 della legge n. 335/1995, dell’art. 55 r.d.l n.1827/1935, degli artt. 40 e 41 della legge n. 153/1969, dell’art.36-bis comma 11 del d.l. n. 223/2006, dell’art. 2 comma 1 lett. b)del d.lgs. n. 422/1988, dell’art. 129 del r.d.l. n. 1827/1935,dell’art. 11 della legge n. 67/1988, degli artt. 2935, 2946, 2948c.c., dell’art. 38 comma 7 della legge n. 289/2002, delle circolariI.N.P.S. nn. 27/2006 e 262/1995, degli artt.3 e 38 dellaCostituzione e della sentenza n. 69/2014 della Cortecostituzionale.4.- I motivi possono essere esaminati congiuntamente,siccome affrontano le medesime censure sotto diversi profili.5.- Si deve preliminarmente dare atto che sulla identicaquestione e all’esito di una vicenda processuale caratterizzata daun identico sviluppo (sentenza di primo grado dichiarativa dellaprescrizione, rigetto del gravame in appello per rinuncia delpensionato ad ogni pretesa nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA].,cassazione della sentenza di appello, dichiarazione dellaprescrizione del diritto da parte del giudice del rinvio), questaCorte si è di recente pronunciata in ricorsi promossi da pensionatiche hanno sollevato le medesime censure oggetto del presentericorso.Questa Corte ha rigettato i ricorsi, confermando le sentenzedella Corte di appello che avevano dichiarato prescritto l’obbligocontributivo, con argomentazioni condivise dal collegio dalle qualinon sussistono motivi per discostarsi (Cass. n. 33324/2025, Cass.n. 33352/2025, Cass. n. 348/2026, Cass. n. 362/2026, Cass. n.368/2026, Cass. n. 948/2026 e Cass. n. 954/2026).Numero registro generale 19778/20216.- La parte ricorrente deduce che la ricostruzione del faNutmtoer,o sezionale 2414/2026Numero di raccolta generale 16365/2026come esposta dal giudice del rescissorio, «contiene errori eData pubblicazione 26/05/2026omissioni rilevanti non solo in sé stessi considerati ma ancheperché costituiscono causa e origine di ulteriori gravi vizi, tali daconfigurare diversi profili di nullità della sentenza».Secondo il costante orientamento di questa Corte, al quale siintende dare continuità, «l'anomalia motivazionale denunciabile insede di legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di leggecostituzionalmente rilevante e attiene all'esistenza dellamotivazione in sé, come risulta dal testo della sentenza eprescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e siesaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di"sufficienza", nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspettomateriale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrastoirriducibile fra affermazioni inconciliabili", nella "motivazioneperplessa ed obiettivamente incomprensibile» (Cass. S.U. n.8053/2014 e succ. conformi).7.- La Corte territoriale ha dato conto del proprioconvincimento - in conformità con l’art. 132 comma secondo n. 4,c.p.c. - per mezzo di una motivazione puntuale, esaustiva ecoerente, tale da soddisfare ampiamente lo standard del minimocostituzionale nei termini sopra ricordati.8.- La parte ricorrente deduce, ancora, che il giudice delrescissorio avrebbe violato i limiti del giudizio di rinvio, ed inparticolare i principi di diritto stabiliti da questa Corte conl’ordinanza n. 2230 del 2019, con particolare riferimento allanecessaria applicazione del principio di automaticità delleprestazioni previdenziali in forza della ritenuta natura pubblicisticadella obbligazione contributiva.9.- Il principio di automaticità delle prestazioni, come previstodall’art. 2116 c.c., costituisce un principio generaleNumero registro generale 19778/2021dell’ordinamento previdenziale (cfr. Corte cost., sentenza n. N3um7e4ro sezionale 2414/2026Numero di raccolta generale 16365/2026del 1997), che per il perseguimento delle finalità previste dall’art.Data pubblicazione 26/05/202638 Cost. attenua il nesso tra i contributi versati e le prestazionidovute.Non si tratta, però, di un principio assoluto, perché nei casiespressamente previsti «dalle leggi speciali» (cfr. l’ultima partedell’art. 2116, comma primo, c.c.) il principio de quo può esserelimitato nella sua applicazione.In questi casi la prestazione può essere erogata solo a frontedi contribuzione effettivamente versata.10.- Avuto riguardo alle censure proposte dal ricorrente,secondo il costante orientamento di questa Corte il principiodell’automaticità delle prestazioni previdenziali è limitatodall’intervenuta prescrizione del diritto dell’ente erogatore allariscossione dei contributi (c.d. automaticità parziale) solo inquanto vi sia una norma che disponga in tal senso. Norma che, perle prestazioni di vecchiaia, invalidità e superstiti a carico dell’AGO,è costituita dall’art. 27 del r.d.l. n. 636/1939 (da ultimo, Cass. n.24807/2025).Nel caso in esame si controverte in materia di «prosecuzionevolontaria dell’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, lavecchiaia e i superstiti» a carico dell’[OSCURATO:PERSONA] (cfr. l’art. 1 comma 268della legge n. 266/2005, l’art. 1 comma 1 della legge n. 105/1991e l’art. 1 comma 1 della legge n. 214/1982).11.- Dunque, il principio di automaticità delle prestazioni trovaun limite esplicito nel combinato disposto degli artt. 2116, commaprimo, c.c. e 27 r.d.l. n. 636 del 1939, con particolare riferimentoalla prescrizione dei contributi dovuti da [OSCURATO:SOCIETA]La Corte territoriale non ha violato il principio stabilito dall’art.2116 c.c. perché, nel ritenere rilevante la questione dellaNumero registro generale 19778/2021Numero sezionale 2414/2026prescrizione dei contributi dovuti da [OSCURATO:SOCIETA]., si Nèum aerto tdei rnacucotlata generale 16365/2026Data pubblicazione 26/05/2026ai principi di diritto sopra richiamati.12.- Con riferimento alla questione della prescrizione,affrontata dalle censure sotto diversi profili, il giudice delrescissorio ha dato atto in motivazione: a) che tale eccezione,sollevata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA], fosse stata accolta dal giudice diprime cure (Tribunale di Caltanissetta, sentenza n. 160/2014); b)che tale questione fosse stata riproposta in appello; c) che la Corted’appello “pur riscontrando l’interruzione della eccepitaprescrizione” non si fosse pronunciata perché aveva ritenutoassorbente la rinuncia del lavoratore effettuata in sede transattiva.La parte ricorrente nell’atto introduttivo del presente giudizio,non deduce, né tantomeno trascrive, una statuizione diversa daparte della Corte d’appello nella fase antecedente a quellarescindente.13.- Si intende, allora, dare continuità al costanteorientamento di questa Corte, ferma nel ritenere che al giudizio dicassazione non trovi applicazione il disposto dell'art. 346 c.p.c.,relativo alla rinuncia alle domande ed eccezioni non accolte inprimo grado, e «pertanto, sulle questioni esplicitamente oimplicitamente dichiarate assorbite dal giudice di merito, e nonriproposte in sede di legittimità all'esito di tale declaratoria, non siforma il giudicato implicito, ben potendo le suddette questioni, incaso di accoglimento del ricorso, essere riproposte e decisenell'eventuale giudizio di rinvio» (Cass. n. 14813/2023).Avuto riguardo alle considerazioni che precedono deve inprimo luogo escludersi, come correttamente ritenuto anche dalgiudice del rescissorio, che sulla questione della prescrizione sifosse formato il giudicato implicito, con preclusione di qualsiasistatuizione di accoglimento dell’eccezione.Numero registro generale 19778/2021Numero sezionale 2414/202614.- In secondo luogo, questa Corte, nella ordNuimnearondzi raac conlta. generale 16365/2026Data pubblicazione 26/05/20262230/2019, non ha enunciato alcun principio di diritto né formulatoalcuna statuizione con riferimento alla prescrizione dei contributioggetto di causa; e ciò in ragione del fatto che la prescrizione nonformava oggetto dei motivi di ricorso in quel giudizio di legittimità.Le statuizioni della Corte - del tutto congruenti ai motivi diricorso nel procedimento a quo - afferiscono al tema dellaqualificazione della obbligazione contributiva dedotta in giudizio(«obbligazione di diritto pubblico di carattere previdenzialetotalmente generata dalla legge e, pertanto, l'adempimento diessa da parte della Società, rientra pieno iure nell'alveo dei dirittiprevidenziali di cui all'art. 38 cost., riconosciuti dalla legge agli exdipendenti dei soppressi enti minerari») e degli effetti dellaqualificazione con riferimento all’accordo conciliativo sottoscrittodal ricorrente («le prestazioni connesse a tali diritti non rientranoperciò nella disponibilità dei lavoratori, i quali non possonovalidamente disporne, rinunziandovi»).15.- Pertanto, i principi di diritto di Cass. n. 2230/2019 sonostati enunciati con esclusivo riferimento alla fattispecie devolutaalla cognizione della Corte dai motivi a critica vincolata, ossial’estinzione della pretesa fatta valere dalla parte privata per effettodell’«atto transattivo sottoscritto dall'ex dipendente, ove questiabdicava (genericamente) ai diritti assistenziali derivantidirettamente o indirettamente dai rapporti di lavoro con l'entesoppresso».16.- Nessun principio di diritto è stato, invece, formulato dallaCorte con riferimento ad altri fatti estintivi della pretesa della parteprivata, quale la prescrizione, siccome non oggetto dei motivi acritica vincolata.Numero registro generale 19778/2021Deve, pertanto, escludersi la sussistenza di alcun vincoloN,u meexro sezionale 2414/2026Numero di raccolta generale 16365/2026art. 384 c.p.c., con riferimento a fatti estintivi diversi dallaData pubblicazione 26/05/2026sottoscrizione dell’atto transattivo.17.- Alla luce di questo complesso esame, deve concludersiche: a) non si è formato alcun giudicato implicito o esplicito sullaeccezione di prescrizione; b) non è stato enunciato alcun principiodi diritto ex art. 384 c.p.c. con riferimento alla questione dellaprescrizione; c) il giudice del rinvio ha pronunciato sulla eccezionedi prescrizione sollevata dall’[OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:SOCIETA] nei limiti delleconclusioni già spiegate nel procedimento definito con la sentenzadi primo grado, e dunque in piena conformità con il combinatodisposto degli artt. 384 e 394, comma terzo, c.p.c.18.- Per la contribuzione successiva all’entrata in vigore dellalegge n. 335 del 1995, la Corte territoriale ha fatto correttaapplicazione dell’art. 3, comma 9, cit., posto che la denuncia dellavoratore non poteva produrre l’effetto di raddoppiare il temponecessario per prescrivere il credito per il pagamento dei contributiprevidenziali oggetto di causa, da cinque a dieci anni. Quanto allacontribuzione antecedente all’entrata in vigore della legge citata,l’istanza indicata dal ricorrente (risalente al 16 giugno 2009)sarebbe stata inoltrata quando la prescrizione, anche decennale,era già maturata, sicché a tale atto non può certamente ascriversil’effetto di conservare il regime prescrizionale previgente (v., alriguardo, Cass. S.U. n. 15296/2014, secondo cui per i contributidovuti agli enti previdenziali dai lavoratori e datori di lavoro,relativi a periodi anteriori all’entrata in vigore della l. n. 335 del1995 e per i quali, a tale data, non sia ancora integralmentematurato il quinquennio dalla scadenza, il precedente terminedecennale di prescrizione può operare solo nel caso in cui ladenuncia prevista dall’art. 3, comma 9, della legge cit. siaintervenuta nel corso del quinquennio dalla scadenza).Numero registro generale 19778/202119.- Avuto riguardo a queste considerazioni devono esaminNaumresroi sezionale 2414/2026Numero di raccolta generale 16365/2026le altre censure sollevate dal ricorrente, sempre con riferimentoData pubblicazione 26/05/2026alla ritenuta prescrizione della contribuzione dovuta da [OSCURATO:SOCIETA].La Corte territoriale ha accolto l’eccezione di prescrizionesollevata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] sul presupposto: a) della irrilevanza -ai fini della interruzione della prescrizione - della istanza diregolarizzazione dei contributi presentata dal lavoratore; b) delladurata quinquennale del termine necessario per la prescrizione deicontributi, nonostante la denuncia presentata dal lavoratore; c)della mancanza di qualsiasi atto interruttivo da parte del creditoredella obbligazione contributiva, ossia dell’[OSCURATO:PERSONA].20.- Con riferimento al termine della prescrizione, la Corteterritoriale ne ha correttamente ritenuto la durata quinquennale,come previsto dall’art.3 comma 9 della legge n. 335 del 1995.Questa Corte, con ordinanza n. 18365/2020, ha ritenuto chela contribuzione relativa all’indennità di prepensionamentospettante ai dipendenti dell’[OSCURATO:PERSONA] per l’anticipatarisoluzione del rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 6 della l.r. Sicilian. 42/1975 avesse natura di contribuzione obbligatoria di fontelegale.21.- Non può ritenersi coincidente l’exordium praescriptioniscon l’entrata in vigore della legge d’interpretazione autentica di cuiall’art. 1, comma 268, della l. n. 266 del 2005, posto che ilcontenuto precettivo, espressamente qualificato comeinterpretativo e non novativo della norma, esclude che essa possaconfigurare un fatto idoneo a rimuovere un impedimento giuridicoalla maturazione della prescrizione che, pertanto, ha iniziato adecorrere sin dal momento d’insorgenza del diritto sulla base dellalegge interpretata n. 214 del 26 aprile 1982 (v. Cass. n. 12386 del2000).Numero registro generale 19778/202122.- Con riferimento alla questione del raddoppio del termNuimneero sezionale 2414/2026Numero di raccolta generale 16365/2026di prescrizione quinquennale in ragione della denuncia presentataData pubblicazione 26/05/2026dal lavoratore, in disparte dal difetto di specificità della censura(nel motivo non viene trascritta la denuncia asseritamentecompiuta dal ricorrente) il Collegio intende dare continuitàall’orientamento secondo il quale il raddoppio del terminequinquennale di prescrizione, previsto dall'art. 3, comma 9, dellal. n. 335 del 1995, per il caso di denuncia del lavoratore, non siapplica ai crediti maturati in epoca successiva all'entrata in vigoredella legge, dal momento che la suddetta denuncia ha unicamentel'effetto di mantenere il termine decennale per i crediti maturatianteriormente e non può essere qualificato come atto interruttivodella prescrizione, non potendosi trarre argomento in tal sensodalla previsione speciale di cui all'art. 38, comma 7, della l. n. 289del 2002 (Cass. n. 5820/2021).23.- Non appare, peraltro, pertinente il richiamo, operato dalricorrente, alla sentenza della Corte costituzionale n. 69 del 2014,la quale ha ribadito «come l’efficacia retroattiva della legge trovi,in particolare, un limite nel «principio dell’affidamento deiconsociati nella certezza dell’ordinamento giuridico», il mancatorispetto del quale si risolve in irragionevolezza e comporta, diconseguenza, l’illegittimità della norma retroattiva (sentenze n.170 e n. 103 del 2013, n. 271 e n. 71 del 2011, n. 236 e n. 206del 2009, per tutte)». Nel caso esaminato dalla Consulta sitrattava, tuttavia, della norma dell’art. 38, comma 4, del d.l. n. 98del 2011, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, dellalegge n. 111 del 2011, che prevedeva che il diritto ad accessori oratei arretrati di prestazioni pensionistiche già riconosciute – dirittoil cui titolare confidava, sulla base della pregressa consolidatagiurisprudenza, essere unicamente soggetto alla prescrizionedecennale – si estinguesse (in assenza di una decisione di primoNumero registro generale 19778/2021Numero sezionale 2414/2026grado), ove la domanda – di accessori o di ratei arreNturmaetrio d–i r anccoltna generale 16365/2026Data pubblicazione 26/05/2026risultasse, rispettivamente, proposta nel più ridotto terminetriennale di decadenza o in quello quinquennale di prescrizione.Dunque, si verteva in un caso di decadenza processuale, nonassimilabile alla fattispecie concreta oggetto di scrutinio nelpresente giudizio.24.- Anche con riferimento al tema della interruzione dellaprescrizione nelle obbligazioni contributive, la Corte territoriale hafatto corretta applicazione del principio di diritto, espressamenterichiamato in parte motiva, ed al quale si intende dare continuità,secondo il quale nessuna interruzione della prescrizione deicontributi può aversi per fatto che non sia imputabile all'enteprevidenziale (Cass. n. 6311/2021).25.- La denuncia presentata dall’odierno ricorrente è, dunque,priva di effetti sia con riferimento al raddoppio del terminenecessario per la prescrizione dei contributi, sia con riferimentoalla interruzione della prescrizione.26.- La parte ricorrente censura, inoltre, la decisione dellaCorte territoriale nella parte in cui non ha ritenuto che laprescrizione dei contributi decorresse dal giorno delpensionamento, quale giorno nel quale il ricorrente ha potutoprendere conoscenza della sua posizione contributiva, e comunquedalla entrata in vigore della legge n. 266/2005, perché solo a fartempo da quell’evento poteva far valere i suoi diritti.Secondo il costante orientamento di questa Corte, al quale siintende dare continuità «il dies a quo della prescrizione del creditoai contributi, quinquennale o decennale, in ragione del terminecaso per caso applicabile, decorre, dunque, dal giorno 21 del mesesuccessivo a quello in cui matura il diritto alla retribuzione» (Cass.n. 16228/2023).Numero registro generale 19778/2021Numero sezionale 2414/202627.- Come già evidenziato, il giudice del rescissoNruimoe rondoi rnac choltaa generale 16365/2026Data pubblicazione 26/05/2026esposto alcuna espressa statuizione con riferimento allaindividuazione del dies a quo del termine di prescrizione.28.- Dalla motivazione risulta che: a) i contributi (prescritti)riguardano il periodo dal 1995 al 2006; b) il termine di prescrizioneè quinquennale ai sensi dell’art. 3 comma 9 della leggen.335/1995; c) il termine di prescrizione non è mai stato interrottodal creditore, ossia [OSCURATO:PERSONA].In buona sostanza, la conclusione alla quale è pervenuto ilgiudice del rescissorio lascia intendere che il termine diprescrizione sia stato effettivamente computato secondo ilprincipio di diritto sopra richiamato e, dunque, dalla data in cui icontributi avrebbero dovuto essere versati.29.- Deve, per l’effetto, concludersi che il giudice delrescissorio, nel ritenere fondata l’eccezione di prescrizione deicontributi, si è uniformato non solo ai principi di diritto stabilitinella fase rescindente ma, più in generale, ai principi di diritto chegovernano la materia.30.- Conclusivamente il ricorso va respinto con condanna dellaparte ricorrente al pagamento in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. dellespese di lite del presente giudizio di cassazione.Nulla sulle spese nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA], non avendo svoltodifese.In virtù del rigetto del ricorso, occorre dare atto deipresupposti dell’obbligo della parte ricorrente di versare unulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelloprevisto per la stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U.,20 febbraio 2020, n. 4315). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente arifondere alla parte controricorrente le spese del presente giudizio,Numero registro generale 19778/2021che liquida in € 3.000,00 per compensi, in € 200,00 per esbNourmseir,o sezionale 2414/2026Numero di raccolta generale 16365/2026oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e agliData pubblicazione 26/05/2026accessori di legge.Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, anorma del comma 1-bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ovedovuto.Roma, deciso all’adunanza camerale del 14 maggio 2026La PresidenteGabriella Marchese