CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 7 maggio 2025
Cassazione n. 25125/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 7746-2024proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante “ pro tempore ” e procuratore speciale, [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GUGLIELMETTI,con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] da Palestrina 48, presso lo studio dell ’ Avv. [OSCURATO:PERSONA], ma domiciliata “ ex lege ” presso l ’ indirizzo di posta elettronica del proprio difensore come in atti, rappresentato e difesodall’ [OSCURATO:PERSONA] CANTARO ; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA].,in persona del legale rappresentante “ pro tempore”, domiciliat a “ ex lege ” presso l ’ indirizzo di posta elettronica del proprio difensore come in atti, rappresentat o e difesod all’ A vvocat o Fulvia FAZZI; Oggetto [OSCURATO:PERSONA] Assicurazione per la responsabilità civile- Interpretazione del contratto -Scopo delle parti - Fattispecie -Ente gestore della distribuzione dell’acqua -Rischi da infiltrazione di acqua- Inclusione R.G.N.7746/2024 Cron. Rep. Ud.07/05/2025 Adunanza camerale -controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA](nella qualità di erede di Angela COCUZZA), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - Avverso la sentenza n. 354 /20 2 3 , de lla Corte d ’ appello di Caltanissetta, pubblicatain data 27/09/2023; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale in data[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. S tefano G iaime GUIZZI . [OSCURATO:PERSONA] 1.La società [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. ricorre, sulla base di cinque motivi, per la cassazione della sentenza n. 364/23, del 27 settembre 2023, della Corte d’appello di Caltanissetta, che – accogliendo parzialmente il gravame esperito dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza n. 8/17, del 18 febbraio 2017, del Tribunale di Enna – ha, per quanto qui di interesse, accolto la domanda di manleva proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’odierna ricorrente, in relazione alla pretesa risarcitoria fatta valere da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai danni subiti dagli immobili di proprietà degli stessi. 2.Riferisce, in punto di fatto, l ’ odierna ricorrente che i predetti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ebbero a convenire in giudizio la società [OSCURATO:SOCIETA], e con essa il Consorzio ATO 5 di Enna ( d ’ ora in poi, “Consorzio”), poi divenuto [OSCURATO:PERSONA] di Enna, lamentando di aver subito danni agli immobili di rispettiva proprietà. La causa degli stessi veniva indicatain infiltrazioni d ’ acqua – che, in seguito, anche a mezzo di accertamento tecnico preventivo, si acclaravano originate dalla rottura di una condotta idrica – le quali avevano interessato le fondazioni degli immobili, provocando cedimenti strutturali e importanti fessurazioni in conseguenza della frana di un tratto di strada antistante gli immobili suddetti, verificatasi il 27 dicembre 2007. Costituitisi in giudizio i convenuti, il Consorzio eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, essendo la rete idrica di proprietà del Comune di Leonforte (del quale, pertanto, chiedeva, ottenendola, la chiamata in causa), mentre [OSCURATO:SOCIETA] veniva autorizzata, a propria volta, ad agire in manleva verso [OSCURATO:PERSONA], stante l’avvenuta conclusione con [OSCURATO:PERSONA] – poi, appunto,divenuta [OSCURATO:PERSONA] – di un contratto di assicurazione per responsabilità civile, stipulato nel 2006 e con decorrenza dal 2 marzo di quell’anno. Costituitasi in giudizio, l’odierna ricorrente eccepiva la non operatività della garanzia e ciò sotto diversi profili. Innanzitutto, sotto il profilo oggettivo, essendo i danni da infiltrazione esclusi dall’operatività della polizza (art. 3, punto 3.f); in secondo luogo, sotto il profilo cronologico, in quanto l’evento dannoso poteva “essersi verificato in data anteriore a quella di efficacia della garanzia ovvero in periodo di tempo non coperto da alcuna garanzia (ad esempio per mancato pagamento della rata annuale della polizza entro i termini previsti dal contratto)”. Infine, “sotto il profilo del difetto di prova sul nesso eziologico connesso all’operatività del contratto assicurativo in quanto i danni correlati alla vetustà delle tubature non erano indennizzabili”. Accolta dal primo giudice la pretesa risarcitoria nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] (essendosi rilevata l’estraneità alla presente vicenda del Comune di Leonforte e del Consorzio), la domanda di manleva veniva, invece, rigettata. Esito al quale il Tribunale perveniva ritenendo fondata la doglianza secondo la quale le lamentate “infiltrazioni” risultavano escluse dalla polizza di assicurazione, ai sensi dell’art. 3, lett. f) della stessa. Esperito gravame da Aquaenna, il giudizio d’appello – nel quale si costituivano [OSCURATO:PERSONA] e l ’ erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (rimanendo invece contumaci il Comune e il Consorzio) – veniva accolto, per quanto qui di interesse, in relazione al motivo con cui era stato lamentato il rigetto della domanda di manleva. Il giudice di seconde cure, infatti, ha ritenuto operante –sulla scorta di quanto affermato da questa Corte con l’ordinanza 4 marzo 2022, n. 7175 –l’estensione della garanzia di cui all’art. 4, punto 4q, relativamente “ai danni conseguenti a contaminazione”, tra l’altro, “dell’acqua”, allorché provocati da “fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti, depuratore, contenitore o condutture anche fognarie” (art 4 punto 4q). In particolare, si è osservato che “il termine «contaminazione», contenuto nella clausola di estensione, sebbene «prima facie» possa apparire come riferito al solo inquinamento, va invece interpretato nel senso più ampio, e cioè quale propagazione di sostanze fuoriuscite a seguito della rottura accidentale delle condutture (condutture «anche» fognarie, lasciando in tal modo intendere che siano incluse, anche quelle attinenti alla fuoriuscita di sostanze non inquinanti come ad esempio l’acqua)”. 3.Avverso la sentenza della Corte nissena ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla base –come detto – di cinque motivi. 3.1.Il primo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. – violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, comma 1, e 1917, comma 1, cod. civ. nonché degli artt. 112 e 183, comma 6 , cod. proc. civ. e dell ’ art.1 della Sezione II delle Condizioni generali di assicurazione, “per avere invertito implicitamente l’onere della prova e ritenuto genericamente valido ed efficace il contratto, omettendo l’esame di un fatto decisivo, costituito dalla contestazione mossa dalla ricorrente in ordine alla mancanza di prova sull’efficacia temporale della garanzia che era subordinata al pagamento annuale del premio, come previsto anche dal predetto art. 1 del contratto”. Evidenzia l’odierna ricorrente di aver eccepito, sin dalla propria comparsa di costituzione (della quale riproduce uno stralcio), “la carenza di copertura assicurativa in quanto, in mancanza di specifica prova sul punto”, da fornirsi da parte dell’assicurato, “l’evento dannoso, per il quale la Società assicurata pretenderebbe di essere garantita, potrebbe anche essersi verificato in data anteriore a quella di efficacia della garanzia ovvero in periodo di tempo non coperto da alcuna garanzia (ad esempio per mancato pagamento della rata annuale della polizza entro i termini previsti dal contratto)”. Siffatta eccezione – dato che il giudice di prime cure aveva ritenuto non operante la garanzia per i danni da infiltrazione ex art. 3, punto 3.f – veniva riproposta in appello, ai sensi dell ’ art.346 cod. proc. civ., ribadendosi, nella comparsa di costituzione, come pure in ogni altro scritto successivo, che [OSCURATO:SOCIETA] non aveva “offerto alcuna prova dell ’ ambito spaziale e temporale di vigenza della polizza (anche attraverso eventuale produzione delle quietanze di pagamento dei premi di rinnovo annuale)”, meritando, per tale ragione, la domanda “di essere rigettata per mancanza di prova ex art. 2697 cod. civ. ed in virtù della relativa ripartizione dell’onere probatorio”. Su tale eccezione avrebbe omesso di pronunciarsi la Corte territoriale, essendosi “laconicamente limitata, in termini meramente assertivi, ad affermare che: «Essendo il contratto de quoall’epoca valido tra le parti la [OSCURATO:SOCIETA] va manlevata dalla [OSCURATO:PERSONA] assicurazioni oggi UnipolSai Assicurazioni»”. Inoltre, oltre all’art. 2697 cod. civ., risulterebbe violato pure l’art. 1917, comma 1, cod. civ., a mente del quale “l’assicuratore può essere obbligato a tenere indenne l’assicurato di quanto questi deve pagare a un terzo solo in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell’assicurazione e in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto”, ciò di cui è l’assicurato a dover dare prova, A sua volta, pure l’art. 1 della Sezione II delle Condizioni generali di assicurazione prevede, nella specie, che la garanzia abbia effetto “dalle 24.00del giorno indicato nella polizza, se in quel momento il premio è stato pagato. In caso diverso ha effetto dalle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, fermo restando le scadenze stabilite nel contratto”. Nella specie, però, “l’unico periodo in cui risulta dimostrata la copertura assicurativa è quello intercorrente dal 2/3/2006 al 31/12/2006, mentre il danno si sarebbe manifestato il 27/12/2007, con conseguente carenza di prova processuale sul punto”. Non avendo, dunque, [OSCURATO:SOCIETA] “dimostrato l’esistenza della copertura assicurativa nell’anno e nel momento in cui si verificò l’evento dannoso dedotto in giudizio, la domanda di garanzia avrebbe dovuto essere rigettata anziché accolta con motivazione estremamente generica che, in violazione dell’art. 360 co. 1, n. 5), cod. proc. civ. e delle puntuali contestazioni mosse dalla Compagnia assicuratrice, non ha concretamente spiegato su quali circostanze abbia fondato il proprio convincimento in ordine alla validità del contratto assicurativo all’epoca del sinistro”. Ciò detto, poiché – secondo costante giurisprudenza di legittimità – la circostanza dell ’ inoperatività della polizza assicurativa non costituisce oggetto un’eccezione in senso proprio, ma di una semplice difesa, essa non solo non determina alcun onere di prova a carico di chi la faccia valere, ma può essere rilevata d’ufficio dal giudice, non essendo subordinata alla specifica e tempestiva allegazione della parte, anche in appello, dovendosi ritenere sufficiente che i fatti risultino documentati “ex actis”. Infine, si rileva che [OSCURATO:SOCIETA], in allegato alla propria comparsa conclusionale di primo grado, risulta aver “depositato a sorpresa e in violazione dei termini perentori imposti dall’art. 183, comma 6, cod. proc. civ. (vecchio rito) due documenti: una ricevuta di quietanza ed una ricevuta di bonifico asseritamente dimostranti l’avvenuto pagamento del premio per l’anno 2007 e 2008”. Tali documenti, nonostante la ferma opposizione dell’odierna ricorrente, venivano nuovamente depositati in appello, sicché, qualora “la telegrafica motivazione meramente assertiva offerta nella sentenza impugnata in ordine all’efficacia temporale della polizza” trovasse il suo fondamento in tali documenti dovrebbe ritenersi integrata la violazione pure della norma da ultimo menzionata. 3.2. Il secondo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. – omesso esame circa un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, con violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, comma 1, e 1917, comma 1, cod. civ., nonché dell’art.1, Sezione II, della polizza stipulata tra le parti, censurando la sentenza impugnata per avere confuso “insorgenza dei presupposti causali del danno e danno, così affermando la sussistenza temporale della copertura assicurativa esclusivamente sulla base della manifestazione del danno anziché indagare se fosse stata raggiunta la prova, da parte di [OSCURATO:SOCIETA]., che i presupposti causali del danno si fossero verificati durante la vigenza del contratto di assicurazione, così sovrapponendo il concetto civilistico di «danno» a quello assicurativo di «rischio» e omettendo di tener conto che il rischio, quale elemento essenziale del contratto assicurativo, non coincide con il danno”. Si censura l’operato del giudice d’appello, “per avere omesso di distinguere tra l’insorgenza del danno”, che a dire dello stesso “si sarebbe verificato durante la vigenza della polizza, e l’insorgenza del presupposto causale di esso che, invece, era insorto ben prima in base alle caratteristiche stesse del danno desumibili dalla documentazione versata in atti dalle parti e dalla stessa CTU, espletata nel corso del giudizio di primo grado”, nella quale si afferma che “sicuramente” la “perdita è iniziata prima di quando ne è stata denunciata la problematica”. Di qui, pertanto, “l’erroneità e la lacunosità della motivazione offerta nella sentenza impugnata là dove, in violazione dell’art. 1917 comma 1, cod. civ., che predica l’indennizzabilità «del fatto accaduto durante il tempo dell’assicurazione», ha individuato il presupposto fattuale della garanzia nella produzione del danno civilistico (dicembre 2007-gennaio 2008) anziché nell’avveramento dei presupposti causali del rischio dedotto in contratto, il cui omesso esame integra la violazione e falsa applicazione” delle norme richiamate in rubrica. Ciò detto, la ricorrente rammenta che “ai fini della validità del contratto di assicurazione della responsabilità civile, non è consentita l’assicurazione di un rischio i cui presupposti causali – come nel caso in esame –si siano già verificati al momento della stipula, dovendo essere futuro rispetto a tale momento non il prodursi del danno, quanto l’avversarsi della causa di esso, senza che rilevi che il concreto pregiudizio patrimoniale si sia poi verificato dopo la conclusione del contratto, in quanto conseguenza inevitabile di fatti già avvenuti in precedenza”. 3.3. Il terzo motivo denuncia –ex art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. –violazione degli artt. 111, comma 6, Cost., 132, comma 2, n. 4), cod. proc. civ. e 118, commi 1 e 2, disp. att. cod. proc. civ., nonché dell’art. 3, punto 3.f, sezione I, del contratto di assicurazione. Si censura la sentenza impugnata perché “non contiene alcuna motivazione in ordine alla accidentalità o meno del danno che, a dire della stessa, costituirebbe il discrimine tra l’indennizzabilità o meno del danno stesso, con ciò inficiando l’iter motivazionale tanto da renderlo incomprensibile”. Si è detto, infatti, che la Corte territoriale, sulla base di un’interpretazione sistematica delle clausole contrattuali, di estensione come di esclusione della garanzia, ha ritenuto che il concetto di “contaminazione” –evenienza per la quale la garanzia opera - vada “interpretato nel senso più ampio, e cioè quale propagazione di sostanze fuoriuscite a seguito della rottura accidentale delle condutture (condutture “anche” fognarie, lasciando in tal modo intendere che siano incluse, anche quelle attinenti alla fuoriuscita di sostanze non inquinanti come ad esempio l’acqua”). Senonché, muovendo da tale premessa, la sentenza impugnata, “dopo avere affermato che «le infiltrazioni non sono indennizzabili se è dimostrato che non dipendono da rotture accidentali», ha immotivatamente ritenuto che «il sinistro per cui è causa, dunque , rientra pienamente nel rischio oggetto di copertura assicurativa»”. Essa, pertanto, non avrebbe chiarito il percorso logico che l’ha portata dalla premessa alla conclusione, sicché, “ritenendo del tutto immotivatamente l’accidentalità della rottura delle tubature senza offrire alcun elemento motivazionale idoneo a validare tale mera asserzione, si pone in contrasto con la decisione di primo grado (cfr. pagg. 7-8) la quale, invece, aveva escluso l’accidentalità (e quindi anche la garanzia) con congrua motivazione che la Corte distrettuale non ha affatto sostituito omettendo totalmente di argomentare sul punto”. 3.4. Il quarto motivo denuncia –ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. –violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ. Assume la ricorrente di aver depositato, in occasione della precisazione delle conclusioni in appello, due sentenze della medesima Corte nissena (n. 542/21 e n. 2/22), passate in giudicato, relative all’interpretazione del contratto di assicurazione stipulato tra le parti che escludevano la garanzia per i danni da infiltrazione (avendo ritenuto operante la clausola di esclusione ex art. 3, punto 3.f, sezione I, del contratto di assicurazione), eccependo, pertanto, il giudicato esterno. L’allora appellante si era, pertanto, richiamata al principio secondo cui “qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative a un punto fondamentale comune a entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo e il petitum del primo”. Orbene, avendo la Corte territoriale “accolto la domanda di garanzia proposta da [OSCURATO:PERSONA] S.c.p.a. con impostazione logico-giuridica incompatibile con l’eccezione di giudicato esterno sollevata dalla ricorrente, deve ritenersi che abbia implicitamente rigettato tale eccezione sicchéla violazione deducibile in sede di legittimità è costituita dalla violazione e falsa applicazione dell’art.2909 cod. civ.”. 3.5. Infine, il quinto motivo denuncia –ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – violazione e falsa applicazione dell ’ art. 1372, comma 1, cod. civ., dell’art. 4, punto 4.q, comma 2, sezione I, della polizza assicurativa. Deduce la ricorrente di aver richiesto, sin dal primo grado, in via subordinata, di ridurre l’importo richiesto a titolo di risarcimento “entro i limiti previsti dalla polizza assicurativa”. Conseguentemente, essendo stata ritenuta operante, nella specie, la garanzia per danni da contaminazione, la Corte territoriale – come da richiesta della compagnia assicuratrice – avrebbe dovuto detrarre dalla somma liquidata come indennizzo l’importo la franchigia fissa di € 5.000,00 prevista dall’art. 4.q), Sezione I della polizza. 4. Ha resistito all’avversaria impugnazione, con controricorso, Aquaenna, chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata. 5. Sono rimasti solo intimati [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], nonché il Consorzio (oggi ATI di Enna) e il Comune di Leonforte. 6. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. 7. Ricorrente e controricorrente hanno presentato memoria. 8. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] 9. Il ricorsova accolto, sebbene nei limiti di seguito precisati, ovvero in relazione al solo quinto motivo. 9.1. Il primo motivo èinammissibile. 9.1.1. Esso, per vero, è prospettato in termini non conformi al disposto dell’art. 360 cod. proc. civ. , giacché il vizio di violazione di legge, lungi dall’essere ricondotto alla previsione di cui n. 3) del comma 1 di detto articolo, è denunciato quale conseguenza dell’omesso esame di un fatto decisivo, costituito dalla contestazione, mossa dalla stessa ricorrente, in ordine alla mancanza di prova sull’efficacia temporale della garanzia che era subordinata al pagamento annuale del premio. Inoltre, nell’illustrazione finale del motivo, viene evocato anche un vizio di motivazione, addebitandosi alla Corte territoriale di non avere “concretamente spiegato su quali circostanze abbia fondato il proprio convincimento in ordine alla validità del contratto assicurativo all’epoca del sinistro”. In realtà, non vi è alcun omesso esame (e meno che mai alcuna omessa motivazione) sulla circostanza suddetta. E ciò perché la “mera difesa” – con cui l ’ assicuratrice assume di aver allegato l’assenza di prova sull’efficacia temporale della garanzia –era talmente generica (se non addirittura “evanescente”), dal non poter essere ritenuta idonea ad impegnare il giudice d’appello su tale questione, sì da onerarlo dal rilevarla d’ufficio. Infatti, è stessa la ricorrente ad evidenziare la labilità del contenuto di tale difesa, rammentando di aver sostenuto che “l’evento dannoso, per il quale la Società assicurata pretenderebbe di essere garantita, potrebbe anche essersi verificato in data anteriore a quella di efficacia della garanzia ovvero in periodo di tempo non coperto da alcuna garanzia (ad esempio per mancato pagamento della rata annuale della polizza entro i termini previsti dal contratto)”. La “mera difesa”, in altri termini, era formulata non solo in termini dubitativi (“potrebbe”), ma pure indeterminati (“ad esempio”), tanto che non può imputarsi alla Corte territoriale né di essersi rifiutata di interrogarsi “funditus” su di essa, né di essersi “laconicamente limitata, in termini meramente assertivi”, ad affermare la validità del contratto. Quanto, poi, alla denunciata violazione dall’art. 183, comma 6, cod. proc. civ. (vecchio rito), pure tale censura risulta inammissibile, perché la sentenza d’appello neppure menziona i documenti dei quali la ricorrente lamenta la tardiva produzione, tantoè vero che la relativa doglianza è formulata dalla ricorrente in termini puramente congetturali. 9.2. Pure il secondo motivo è inammissibile. 9.2.1. Premesso che anch’esso risulta proposto nei medesimi termini che connotano la formulazione del primo motivo (ovvero, denunciando una violazione di legge per omesso esame di un fatto decisivo, qui costituito dalla pretesa confusione “tra insorgenza dei presupposti causali del danno e danno” stesso), la sua inammissibilità deve essere affermata, innanzitutto, in ragione del fatto che la prospettazione passa attraverso una “rilettura” delle risultanze istruttorie, in particolare dell’espletata CTU. Di qui, pertanto, la necessità di dare seguito al principio secondo cui il vizio di violazione di legge “consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità” (“ex multis”, Cass. Sez. 1, ord. 13 ottobre 2017, n. 24155, Rv. 645538-03; Cass. Sez. 1, ord. 14 gennaio 2019, n. 640, Rv. 652398-01; Cass. Sez. 1, ord. 5 febbraio 2019, n. 3340, Rv. 652549-02). Difatti, il cd. vizio di sussunzione “postula che l’accertamento in fatto operato dal giudice di merito sia considerato fermo ed indiscusso, sicché è estranea alla denuncia del vizio di sussunzione ogni critica che investa la ricostruzione del fatto materiale, esclusivamente riservata al potere del giudice di merito” (Cass. Sez. 3, ord. 13 marzo 2018, n. 6035, Rv. 648414-01 in senso analogo, più di recente, Cass. Sez. 3, ord. 16 luglio 2024, n. 19651, Rv. 671812-01). Ne consegue, quindi, che il “discrimine tra l’ipotesi di violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea ricognizione della fattispecie astratta normativa e l’ipotesi della erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta è segnato, in modo evidente, dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa” (così, in motivazione, Cass. Sez., Un., sent. 26 febbraio 2021, n. 5442). In ogni caso, anche a voler prendere in considerazione le risultanze della CTU come “indiscusse”, neppure potrebbe dirsi che esse abbiano offerto riscontro all’ipotesi della lamentata “confusione” tra presupposti causali del danno e danno stesso, non confermando la tesi della ricorrente secondo cui i presupposti causali del danno si sarebbero verificati già nella vigenza del contratto, sicché oggetto di quest ’ ultimo non sarebbe stato (come, invece, necessario) un “rischio”, vale a dire un possibile “danno futuro”, ma un danno già in atto. Per un verso, infatti, deve rilevarsi che la consulenza si esprime in termini dubitativi, ritenendo “incerto” il momento della fuoriuscita dell’acqua, “non sapendo se la rottura (della tubatura)” sia“avvenuta in data precedente al 27 dicembre” del 2006 “e se solo a tale data” si s iano “ verificati i primi evidenti danni”. Per altro verso, poi, dirimente è la constatazione che, nel caso in esame, i danni non si siano appalesati prima della conclusione del contratto (ciò che, appunto, impedirebbe di ritenere che oggetto dello stesso fosse, come necessario, un “rischio”, ovvero un danno solo “futuro”), dovendo, in proposito, rammentarsi che nell’assicurazione per la responsabilità civile è il danno al terzo – qui costituito dal cedimento delle fondazioni degli edifici degli attori e dalla fessurazione degli stessi, e non certo la rottura della condotta idrica –l’oggetto del rischio assicurato (da ultimo, Cass. Sez. 3, ord. 20 maggio 2024, n. 13897, Rv. 671157-01). 9.3. Il terzo motivo di ricorso non è fondato, anche se, sul punto, la sentenza impugnata va parzialmente corretta, ai sensi dell’art. 384, ultimo comma, cod. proc. civ. 9.3.1. Nello scrutinare il presente motivo deve rilevarsi che l’assunto dal quale muove la ricorrente, o meglio, la stessa sentenza impugnata, vale a dire la pretesa “decisività” – ai fini dell’operatività della polizza – del carattere “accidentale” della rottura della conduttura idrica ( giacché si assume che le infiltrazioni non sarebbero“indennizzabili se è dimostrato che non dipendono da rotture accidentali”), è del tutto errato, oltre che non conforme alla carretta interpretazione che, secondo questo collegio, è necessario dare all’art. 4 delle condizioni generali del contratto assicurativo oggetto di giudizio. 9.3.1.1. Difatti, quanto al primo di tali profili, deve in questa sede ribadirsi che, in tema di assicurazione della responsabilità civile, “la clausola secondo cui l’assicuratore si obbliga a tenere indenne l’assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento dei danni causati « in conseguenza di un fattoaccidentale» non può essere intesa nel senso di escludere dalla copertura assicurativa i fatti colposi, giacché tale interpretazione renderebbe nullo il contratto per inesistenza del rischio ai sensi dell’articolo 1895 cod. c iv ., non potendo mai sorgere alcuna responsabilità dell’assicurato dal caso fortuito” (così Cass. Sez. 6-3, ord. 29 luglio 2022, n. 23762, Rv.665676- 01). Invero, come già osservato in passato da questa Corte, “ i «fatti accidentali» non sono altro che i « fatti fortuiti » , e di conseguenza se la garanzia assicurativa fosse limitata ai soli casi fortuiti, essa sarebbe sempre inoperante, perché il caso fortuito esclude la responsabilità” (così, nuovamente, Cass. Sez. 6-3, ord. n. 23762 del 2022, cit., che richiama Cass. Sez. 3, s ent . 20 dicembre 1972, n. 3646, Rv. 361672 - 01 ). Da tale premessa, dunque, è derivato un indirizzo interpretativo – che è assurto al rango di “diritto vivente” (con la sola eccezione di Cass. Sez. 1, sent. 4 febbraio 1992, n. 1214 , Rv. 475578 - 01 , il cui carattere isolato, oltre che ormai remoto nel tempo, impedisce di ravvisare l’esistenza di un contrasto di giurisprudenza) –in base al quale la clausola che preveda la copertura del rischio per danni conseguenti a “fatti accidentali” va interpretata nel senso che essa si riferisce semplicemente alla condotta colposa, anche se volontaria, in contrapposizione ai fatti dolosi, in quanto “secondo la terminologia giuridica tradizionalmente accettata senza contestazioni, il fatto accidentale è equivalente a fortuito o forza maggiore; di conseguenza appare evidente la contraddizione della previsione del risarcimento dovuto all’assicurato quale civilmente responsabile per danni prodotti a terzi in dipendenza di un fatto accidentale” (Cass. Sez. 3, sent. 26 febbraio 2013, n. 4799, Rv. 625316-01; nello stesso senso Cass. Sez. 3, sent. 30 marzo 2010, n. 7766, Rv. 612323-01; Cass. Sez. 3, sent. 28 febbraio 2008,n. 5273, Rv. 601755-01; Cass. Sez. 3, sent.10 aprile 1995, n. 4118, Rv. 491716-01). 9.3.1.2. In ogni caso, poi,che il danno da rottura –accidentale o meno –della conduttura fosse da ricomprendere nella garanzia assicurativa, è conclusione imposta da quella che, a giudizio di questo Collegio, è la corretta esegesi dell’art. 4 delle condizioni generali di assicurazione, includentenei rischi coperti dalla polizza la responsabilità per danni da “contaminazione (…) provocati da sostanze fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti (…) o condutture”. In senso contrario, infatti, non potrebbe rilevare la clausoladi esonero contrassegnata come “3.F” , che così recita: “dall’assicurazione sono esclusi i danni: (…) di qualunque natura o da qualunque causa determinati, conseguenti a: inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d’acqua; alterazioni con impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibili di sfruttamento salvo quanto previsto al punto 4.t seguente”. Ritenere che questa clausola esclud a – secondo quanto assume la ricorrente – la copertura assicurativa della responsabilità civile della [OSCURATO:SOCIETA] in tutti i casi in cui una perdita d’acqua, “da qualunque causa determinata”, dovesse provocare danni a terzi, equivarrebbe a proporre un’interpretazione del complessivo testo del contratto in contrasto con i canoni dell’interpretazione “letterale” e “funzionale”. Difatti, quanto alla lettera del contratto, la suddetta clausola “3.F”esclude la copertura della responsabilità civile per i danni causati tra complementi d’agente (“inquinamento, infiltrazione e contaminazione”) seguiti da tre complementi di specificazione (“di acque, terreni o colture”). Le regole della grammatica imponevano dunque di leggere la clausola nel senso che ad ogni complemento d’agente si associava - rispettivamente - un complemento di specificazione. E così era esclusa dalla copertura la responsabilità per i danni derivanti da: a) inquinamento di acque; b) infiltrazione di terreni; c) contaminazione di colture. Letta in modo diverso, la clausola diverrebbe priva di senso e grammaticalmente scorretta: non sarebbe infatti concepibile un danno da “infiltrazione di colture”. Oltre che l’analisi grammaticale, anche l’analisi del periodo rende impercorribile la soluzione recepita dalla Corte d’appello. Nella sintassi della clausola “3.F”, infatti, il rischio che le parti hanno inteso escludere è quello di danni ad “acque, terreni e colture”. Non è la responsabilità per danni “da infiltrazioni d’acqua” che il testo contrattuale esclude dalla copertura, ma la responsabilità per danni ad acque, terreni e colture causati da infiltrazioni. L’acqua è il bene danneggiato, non la causa del danno. Infine, l’interpretazione proposta dalla ricorrente urt erebbe con la volontà delle parti per come espressa nel preambolo dello stesso. A pag. 5 della polizza si legge infatti che “la presente polizza esplica la propria validità per tuti i casi in cui possa essere reclamata una responsabilità anche quale committente, organizzatore od altro, dell’Assicurato, salve le esclusioni espressamente menzionate, derivanti dall’esercizio (…) delle attività connesse ed inerenti alla sua qualità di esercente l’attività di servizio "in concessione" del ciclo idrico integrato”. Ma ritenere che una società di gestione della distribuzione dell’acqua, nell’assicurare la propria responsabilità civile, abbia inteso escludere la copertura per i danni derivanti da infiltrazioni di acqua sarebbe interpretazione manifestamente incoerente con lo scopo sopra descritto, ammissibile solo a fronte di un testo contrattuale indiscutibile: ma,per quanto detto, la clausola “3.F” non solo indiscutibile non era, ma anzi il suo tenore letterale non consentiva l’interpretazione proposta dalla ricorrente. 9.4. Il quarto motivo non è fondato. 9.4.1. Le sentenze di cui vieneinvocata l ’ autorità di giudicato risultano intervenute all’esito di giudizi promossi da altri soggetti danneggiati, sicché deve darsi seguito a quell ’ indirizzo giurisprudenziale che circoscrive la c.d. “efficacia riflessa” del giudicato (peraltro, fortemente ridotta dalla giurisprudenza di questa Corte, cfr. Cass. Sez. 3, sent. 9 luglio 2019, n. 18325, Rv. 654774-01; Cass. Sez. 3, sent. 23 aprile 2020, n. 8101, Rv. 657573-01; Cass. Sez 6-3, ord. 24 giugno 2020, n. 12394, Rv. 657996-01), affermando che “l’art. 2909 cod. civ. limita gli effetti del giudicato alle parti, ai loro eredi ed aventi causa, per cui il giudicato presuppone innanzitutto una identità delle parti”, rammentando che, come già “affermato nella sentenza 20 febbraio 2013, n. 4241” di questa stessa Sezione Terza, “l’efficacia del giudicato maturatosi in un certo giudizio non può essere invocata in relazione ad un giudizio al quale una delle parti certamente non ha partecipato” (cfr., in motivazione, Cass. Sez. 3,sent. 4 luglio 2019, n. 17931, Rv. 654562-02). Il tutto non senza considerare che il motivo difetta, comunque,di autosufficienza – ciò che ne rende dubbia la stessa ammissibilità – quanto all ’ identificazione di “ petitum ” e “ causa petendi” dei giudizi in relazione ai quali è proposta la “ excepitio rei iudicatae”. 9.5. Il quinto motivo, invece, è fondato. 9.5.1. I l giudice d ’ appello non ha detratto dall ’ indennizzo assicurativo – come richiesto, in subordine, dall ’ odierna ricorrente, sin dal primo grado di giudizio– la franchigia. Ricorre, dunque, un’omissione di pronuncia che impone la cassazione, “in parte qua”, della sentenza impugnata. 10.In conclusione, il ricorso va accolto limitatamente al quinto motivo e la sentenza impugnata va cassata in relazione, con rinvio alla Corte d’appello diCaltanissetta, per la decisio