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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 16440/2024

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ul ricorso per revocazione iscritto al n. 1788 /20 23 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv.ti Biagio e [OSCURATO:PERSONA] (domicilio digitale: [OSCURATO:EMAIL]; [OSCURATO:EMAIL]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore -intimati- avverso l’ORDINANZA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE n. 19070/2022 depositata il 14 giugno 2022 Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 4 aprile 202 4 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato per revocazione, ai sensi degli artt. 391-bis e 395 n. 4) c.p.c. l’ordinanza n. 19070/2022 resa da questa Corte il 21 marzo 2022, depositata il 14 giugno 2022, con la quale era stato in parte dichiarato inammissibile e in parte respinto il ricorso per cassazione da lui proposto avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campania n. 623/23/14 del 22 gennaio 2014.

Con tale sentenza il giudice regionale aveva accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate e respinto quello autonomamente spiegato dal Miele avverso la decisione di primo grado resa inter partes dalla [OSCURATO:PERSONA] di Napoli; per l’effetto, aveva integralmente confermato l’impugnato avviso di accertamento con il quale l’Ufficio di Nola aveva recuperato a tassazione, ai fini dell’IRPEF, dell’IRAP e dell’IVA, maggiori redditi contestati al contribuente in relazione all’anno 2005.

L’Agenzia delle Entrate e il Ministero dell’Economia e delle Finanze, nei confronti dei quali il ricorso è stato proposto, sono rimasti intimati.

La trattazione della causa è stata fissata in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’unico motivo di revocazione si sostiene che l’impugnata ordinanza n. 19070/2022 risulterebbe affetta da errore di fatto revocatorio per avere questa Corte supposto l’esistenza di un fatto la cui verità risultava incontrastabilmente esclusa dagli atti. 1.1 In particolare, l’errore denunciato sarebbe consistito nell’aver ritenuto che la costituzione in giudizio del Miele, appellante nel procedimento dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] della Campania iscritto al n. 2942/12 R.G., avesse comportato la sanatoria della nullità della notificazione dell’autonomo atto di appello proposto nei suoi confronti dall’Agenzia delle Entrate, che aveva dato origine al procedimento n. 3757/12 R.G., successivamente riunito al primo; appello di cui egli era venuto a conoscenza soltanto nel corso dell’udienza di discussione.

2. Il ricorso è inammissibile. 2.1 Il preteso errore di fatto lamentato dal Miele sarebbe stato commesso dalla Corte in sede di scrutinio del primo motivo del ricorso per cassazione da lui precedentemente proposto. 2.2 Conviene, pertanto, riportare qui di sèguito la parte dell’ordinanza n. 19070/2022 dedicata alla disamina della censura in questione. 2.3 Si legge, al riguardo, alle pagg. 3-5 del provvedimento: «1.

Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia la nullità della sentenza della C.t.r. per violazione di legge in riferimento all’omessa notifica dell’atto di appello.

Il ricorrente - anch’egli appellante- lamenta, appunto, la mancata notifica dell’atto di appello della Avvocatura dello Stato, in quanto la notifica medesima sarebbe avvenuta sì presso il difensore costituito, avv. [OSCURATO:PERSONA], ma senza l’indicazione dell’ufficio ([OSCURATO:SOCIETA]) presso il quale era domiciliato. (…)

2. Il primo motivo di ricorso è infondato.

A tacer del fatto che in atti vi è la prova dell’avvenuta tempestiva notifica dell’atto di appello proposto dalla Agenzia delle Entrate nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] presso l’avv.to [OSCURATO:PERSONA] v.

Napolitano 209 (che era l’avvocato costituito ritualmente nel giudizio di appello) con avviso di ricevimento di raccomandata firmato dalla ricevente, nel verbale dell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] svoltasi dinanzi alla C.t.r. non risulta formulata alcuna eccezione afferente la violazione del diritto di difesa, per cui, sulla base dei princìpi espressi costantemente da questa Suprema Corte con riferimento al criterio dettato dall’art. 156 cod. proc. civ., la nullità non può essere mai pronunciata se l’atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato; principio che vale anche per le notificazioni, per le quali la nullità non può essere dichiarata tutte le volte che l’atto, malgrado l’irritualità della notificazione, sia venuto a conoscenza del destinatario.

Vieppiù che la relativa eccezione non è stata proposta innanzi al giudice d’appello; la costituzione della parte appellata – che ha, invero, partecipato al giudizio innanzi alla Commissione tributaria regionale svolgendo difese di merito senza dolersi della invocata questione pregiudiziale- ha indubbiamente sanato qualsivoglia nullità afferente all’integrazione del contraddittorio». 2.4 Tanto premesso, giova rammentare che l’errore rilevante ai fini della revocazione di una sentenza od ordinanza di questa Corte presuppone l’esistenza di un contrasto fra due diver se rappresentazioni dello stesso fa tto, emergenti l’ una dal provvedimento e l’altra dagli atti e documenti di causa (cfr. Cass.n. 7170/2024, Cass. n. 3456/2023, Cass. n. 9256/2022, Cass. Sez.

Un. n. 10854/2021).

Esso deve: a)consistere in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto il giudice a supporre, anche implicitamente, l’esistenza o l’inesistenza di un fatto incontrastabilmente escluso o positivamente accertato alla stregua degli atti di causa, sempre che il fatto stesso non abbia costituito oggetto di un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato; b)risultare con immediatezza e obiettività senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive; c)essere essenziale e decisivo, nel senso che, in sua assenza, la decisione sarebbe stata diversa (cfr. Cass. n. 12294/2022, Cass. n. 16439/2021, Cass. n. 3190/2006). 2.5 Non si è, invece, in presenza di un errore revocatorio quando la decisione sia il frutto di un’asserita inesatta valutazioneo interpretazione delle risultanze processuali, trattandosi, in tal caso, di un preteso errore digiudizio e non di fatto (cfr. Cass. n. 24377/2023, Cass. n. 32647/2022, Cass. Sez.

Un. n. 8469/2022; vedasi pure Cass. Sez.

Un. n. 4368/2021, secondo cui «non è configurabilel’errore revocatorio per vizi della sentenza che investano direttamente la formulazione delgiudizio sul piano logico-giuridico o siano frutto di un qualsiasi apprezzamento delle risultanze processuali, ossia di una viziatavalutazione delle prove o delle allegazioni delle parti, essendo esclusa dall’area degli errori revocatori la sindacabilità di errori digiudizio formatisi sulla base di unavalutazione»). 2.6 Ciò posto, deve escludersi che nel caso di specie sia ravvisabile un errore avente le caratteristiche illustrate. 2.7 Invero, nel pronunciare sul motivo di ricorso per cassazione innanzi trascritto, il Collegio giudicante ha statuito che ogni eventuale nullità della notificazione dell’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate doveva reputarsi sanata per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell’art. 156, ultimo comma, c.p.c., avendo il Miele partecipato all’udienza in cui tale appello era stato discusso, senza minimamente eccepire, in quella sede, di non essere a conoscenza del gravame erariale, né tantomeno lamentare una qualsivoglia lesione del proprio diritto di difesa. 2.8 Da quanto precede risulta, quindi, palese come la decisione assunta con l’ordinanza qui impugnata si fondi su un giudizio logico-giuridico incentrato sulla ritenuta applicabilità di una specifica norma processuale (l’art. 156, ultimo comma, c.p.c.) alla concreta fattispecie esaminata. 2.9 La sollevata doglianza si colloca, pertanto, al di fuori dell’àmbito dell’errore revocatorio ex artt. 391-bis e 395 n. 4) c.p.c., il quale, è bene ribadirlo, non può mai consistere in un errore di diritto sostanziale o processuale, nè in un errore di giudizio o di valutazione (cfr. Cass. Sez.

Un. n. 30994/2017, Cass. Sez.

Un. n. 8984/2018). 2.10 D’altronde, la circostanza che il Miele avesse preso parte all’udienza di discussione di cui si è detto sopra, e che in tale udienza fossero stati trattati i contrapposti appelli del contribuente e dell’[OSCURATO:PERSONA], emerge in modo inequivoco dalla stessa sentenza della CTR campana da lui precedentemente impugnata con ricorso per cassazione (ove leggesi [pag. 1, terzultimo periodo]: All’odierna udienza, preliminarmente, la Commissione ha disposto la riunione del procedimento n. 3757/2012 a quello n. 2942/2012, trattandosi di impugnazioni avverso la medesima sentenza.

Quindi, i rappresentanti delle parti si sono riportati alle conclusioni già svolte negli atti scritti ), sicchè nessun travisamento del fatto processuale può essere predicato nel caso in esame.

3. Per le ragioni esposte, il ricorso è inammissibile e non supera la fase rescindente.

4. Nulla va statuito in ordine alle spese del presente giudizio, essendo l’Agenzia delle Entrate e il Ministero dell’Economia e delle Finanze rimasti intimati.

5. Stante l’esito del giudizio, viene resa nei confronti dell’impugnante l’attestazione di cui all’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 ([OSCURATO:PERSONA] delle spese di giustizia), inserito dall’art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 ([OSCURATO:PERSONA] delle spese di giustizia), dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ul ricorso per revocazione iscritto al n. 1788 /20 23 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv.ti Biagio e [OSCURATO:PERSONA] (domicilio digitale: [OSCURATO:EMAIL]; [OSCURATO:EMAIL]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore -intimati- avverso l’ORDINANZA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE n. 19070/2022 depositata il 14 giugno 2022 Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 4 aprile 202 4 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato per revocazione, ai sensi degli artt. 391-bis e 395 n. 4) c.p.c. l’ordinanza n. 19070/2022 resa da questa Corte il 21 marzo 2022, depositata il 14 giugno 2022, con la quale era stato in parte dichiarato inammissibile e in parte respinto il ricorso per cassazione da lui proposto avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campania n. 623/23/14 del 22 gennaio 2014. Con tale sentenza il giudice regionale aveva accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate e respinto quello autonomamente spiegato dal Miele avverso la decisione di primo grado resa inter partes dalla [OSCURATO:PERSONA] di Napoli; per l’effetto, aveva integralmente confermato l’impugnato avviso di accertamento con il quale l’Ufficio di Nola aveva recuperato a tassazione, ai fini dell’IRPEF, dell’IRAP e dell’IVA, maggiori redditi contestati al contribuente in relazione all’anno 2005. L’Agenzia delle Entrate e il Ministero dell’Economia e delle Finanze, nei confronti dei quali il ricorso è stato proposto, sono rimasti intimati. La trattazione della causa è stata fissata in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo di revocazione si sostiene che l’impugnata ordinanza n. 19070/2022 risulterebbe affetta da errore di fatto revocatorio per avere questa Corte supposto l’esistenza di un fatto la cui verità risultava incontrastabilmente esclusa dagli atti. 1.1 In particolare, l’errore denunciato sarebbe consistito nell’aver ritenuto che la costituzione in giudizio del Miele, appellante nel procedimento dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] della Campania iscritto al n. 2942/12 R.G., avesse comportato la sanatoria della nullità della notificazione dell’autonomo atto di appello proposto nei suoi confronti dall’Agenzia delle Entrate, che aveva dato origine al procedimento n. 3757/12 R.G., successivamente riunito al primo; appello di cui egli era venuto a conoscenza soltanto nel corso dell’udienza di discussione. 2. Il ricorso è inammissibile. 2.1 Il preteso errore di fatto lamentato dal Miele sarebbe stato commesso dalla Corte in sede di scrutinio del primo motivo del ricorso per cassazione da lui precedentemente proposto. 2.2 Conviene, pertanto, riportare qui di sèguito la parte dell’ordinanza n. 19070/2022 dedicata alla disamina della censura in questione. 2.3 Si legge, al riguardo, alle pagg. 3-5 del provvedimento: «1. Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia la nullità della sentenza della C.t.r. per violazione di legge in riferimento all’omessa notifica dell’atto di appello. Il ricorrente - anch’egli appellante- lamenta, appunto, la mancata notifica dell’atto di appello della Avvocatura dello Stato, in quanto la notifica medesima sarebbe avvenuta sì presso il difensore costituito, avv. [OSCURATO:PERSONA], ma senza l’indicazione dell’ufficio ([OSCURATO:SOCIETA]) presso il quale era domiciliato. (…) 2. Il primo motivo di ricorso è infondato. A tacer del fatto che in atti vi è la prova dell’avvenuta tempestiva notifica dell’atto di appello proposto dalla Agenzia delle Entrate nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] presso l’avv.to [OSCURATO:PERSONA] v. Napolitano 209 (che era l’avvocato costituito ritualmente nel giudizio di appello) con avviso di ricevimento di raccomandata firmato dalla ricevente, nel verbale dell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] svoltasi dinanzi alla C.t.r. non risulta formulata alcuna eccezione afferente la violazione del diritto di difesa, per cui, sulla base dei princìpi espressi costantemente da questa Suprema Corte con riferimento al criterio dettato dall’art. 156 cod. proc. civ., la nullità non può essere mai pronunciata se l’atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato; principio che vale anche per le notificazioni, per le quali la nullità non può essere dichiarata tutte le volte che l’atto, malgrado l’irritualità della notificazione, sia venuto a conoscenza del destinatario. Vieppiù che la relativa eccezione non è stata proposta innanzi al giudice d’appello; la costituzione della parte appellata – che ha, invero, partecipato al giudizio innanzi alla Commissione tributaria regionale svolgendo difese di merito senza dolersi della invocata questione pregiudiziale- ha indubbiamente sanato qualsivoglia nullità afferente all’integrazione del contraddittorio». 2.4 Tanto premesso, giova rammentare che l’errore rilevante ai fini della revocazione di una sentenza od ordinanza di questa Corte presuppone l’esistenza di un contrasto fra due diver se rappresentazioni dello stesso fa tto, emergenti l’ una dal provvedimento e l’altra dagli atti e documenti di causa (cfr. Cass.n. 7170/2024, Cass. n. 3456/2023, Cass. n. 9256/2022, Cass. Sez. Un. n. 10854/2021). Esso deve: a)consistere in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto il giudice a supporre, anche implicitamente, l’esistenza o l’inesistenza di un fatto incontrastabilmente escluso o positivamente accertato alla stregua degli atti di causa, sempre che il fatto stesso non abbia costituito oggetto di un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato; b)risultare con immediatezza e obiettività senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive; c)essere essenziale e decisivo, nel senso che, in sua assenza, la decisione sarebbe stata diversa (cfr. Cass. n. 12294/2022, Cass. n. 16439/2021, Cass. n. 3190/2006). 2.5 Non si è, invece, in presenza di un errore revocatorio quando la decisione sia il frutto di un’asserita inesatta valutazioneo interpretazione delle risultanze processuali, trattandosi, in tal caso, di un preteso errore digiudizio e non di fatto (cfr. Cass. n. 24377/2023, Cass. n. 32647/2022, Cass. Sez. Un. n. 8469/2022; vedasi pure Cass. Sez. Un. n. 4368/2021, secondo cui «non è configurabilel’errore revocatorio per vizi della sentenza che investano direttamente la formulazione delgiudizio sul piano logico-giuridico o siano frutto di un qualsiasi apprezzamento delle risultanze processuali, ossia di una viziatavalutazione delle prove o delle allegazioni delle parti, essendo esclusa dall’area degli errori revocatori la sindacabilità di errori digiudizio formatisi sulla base di unavalutazione»). 2.6 Ciò posto, deve escludersi che nel caso di specie sia ravvisabile un errore avente le caratteristiche illustrate. 2.7 Invero, nel pronunciare sul motivo di ricorso per cassazione innanzi trascritto, il Collegio giudicante ha statuito che ogni eventuale nullità della notificazione dell’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate doveva reputarsi sanata per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell’art. 156, ultimo comma, c.p.c., avendo il Miele partecipato all’udienza in cui tale appello era stato discusso, senza minimamente eccepire, in quella sede, di non essere a conoscenza del gravame erariale, né tantomeno lamentare una qualsivoglia lesione del proprio diritto di difesa. 2.8 Da quanto precede risulta, quindi, palese come la decisione assunta con l’ordinanza qui impugnata si fondi su un giudizio logico-giuridico incentrato sulla ritenuta applicabilità di una specifica norma processuale (l’art. 156, ultimo comma, c.p.c.) alla concreta fattispecie esaminata. 2.9 La sollevata doglianza si colloca, pertanto, al di fuori dell’àmbito dell’errore revocatorio ex artt. 391-bis e 395 n. 4) c.p.c., il quale, è bene ribadirlo, non può mai consistere in un errore di diritto sostanziale o processuale, nè in un errore di giudizio o di valutazione (cfr. Cass. Sez. Un. n. 30994/2017, Cass. Sez. Un. n. 8984/2018). 2.10 D’altronde, la circostanza che il Miele avesse preso parte all’udienza di discussione di cui si è detto sopra, e che in tale udienza fossero stati trattati i contrapposti appelli del contribuente e dell’[OSCURATO:PERSONA], emerge in modo inequivoco dalla stessa sentenza della CTR campana da lui precedentemente impugnata con ricorso per cassazione (ove leggesi [pag. 1, terzultimo periodo]: All’odierna udienza, preliminarmente, la Commissione ha disposto la riunione del procedimento n. 3757/2012 a quello n. 2942/2012, trattandosi di impugnazioni avverso la medesima sentenza. Quindi, i rappresentanti delle parti si sono riportati alle conclusioni già svolte negli atti scritti ), sicchè nessun travisamento del fatto processuale può essere predicato nel caso in esame. 3. Per le ragioni esposte, il ricorso è inammissibile e non supera la fase rescindente. 4. Nulla va statuito in ordine alle spese del presente giudizio, essendo l’Agenzia delle Entrate e il Ministero dell’Economia e delle Finanze rimasti intimati. 5. Stante l’esito del giudizio, viene resa nei confronti dell’impugnante l’attestazione di cui all’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 ([OSCURATO:PERSONA] delle spese di giustizia), inserito dall’art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 ([OSCURATO:PERSONA] delle spese di giustizia), dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso a