CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 32647/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 28329/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, in persona del liquidatore pro-tempore, elett.te domiciliata presso l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], dal quale è rappres. e difesa,con procura speciale in calce al ricorso; -ricorrente - -contro- [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, in persona del curatore p.t.; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso l'ordinanza n. 4332/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 20/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/05/2022 dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla VI.MA . s.r.l. avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 17.6.15, che respinse il reclamo nei confronti della sentenza dichiarativa del fallimento della stessa società, osservando che: la doglianza relativa all'errore che la Corte territoriale avrebbe commesso a ritenere valida la notificazione del ricorso per fallimento, sebbene l'ufficiale giudiziario, non potendo procedere con pec (per aver la società omesso l'indicazione del relativo indirizzo pec nel registro delle imprese da cui emergeva la sede in Forio d'Ischia), non avesse tentato la notificazione presso la sede legale, che non era collocata in Forio d'Ischia, ma a Napoli, non coglieva la ratio decidendi avendo la Corte d'appello ritenuto in fatto che l'ufficiale giudiziario avesse tentato senza successo la notifica presso la sede in Forio, per poi procedere al deposito ex art. 140 c.p.c.; la ricorrente avrebbe dunque dovuto proporre ricorso per revocazione; il secondo motivo del ricorso per cassazione, volto a sostenere l'insussistenza di crediti in capo all'istante, trattandosi di credito contestato, era inammissibile per aver la Corte territoriale compiuto l'accertamento incidentale ex art. 6 I.f., scrutinando comunque anche l'effettiva sussistenza del credito fatto valere; il terzo motivo tendeva al riesame dei fatti concernenti l'esame della documentazione contabile della società, in ordine all'asserita erronea valutazione del materiale istruttorio; il quarto motivo era parimenti inammissibile perché verteva nuovamente sulla sussistenza dello stato d'insolvenza, afferendo al merito della causa. La [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre in cassazione per revocazione della suddetta ordinanza, ex art. 391bis e 395, n.4, c.p.c., con due motivi, illustrati con memoria. Non si sono costituiti gli intimati.[OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo denunzia violazione degli artt. 391bis e 395, n.4, c.p.c e degli artt. 15,18, I.f., 102 e 112, c.p.c., 24 Cost., per aver la cassazione affermato un fatto inesistente ed escluso dagli atti, da una parte non percependo la denuncia articolata della ricorrente che non si era doluta del fatto che l'ufficiale giudiziario non si fosse recato presso la sede legale per tentare la notificazione, ma dell'assenza dell'accertamento, nella relata, che in Forio d'Ischia non esisteva la via S. [OSCURATO:PERSONA]Aquino, nonostante la Corte d'appello avesse accertato l'irreperibilità della stessa società presso la sede legale in Forio, essendo dunque impossibile tale notifica. In subordine, la ricorrente chiede di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, c.3. I.f., nella versione vigente, per violazione degli artt. 136, 24, c.2, 111, Cost. data l'assoluta impossibilità di ascoltare il debitore a causa della notifica eseguita a norma dell'art. 140 c.p.c. Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 491bis e 495, n.4, c.p.c., in relazione agli artt. 6,7, I.f., nonché degli artt. 132, n.4, in relazione agli artt. 1418, 1421, 1439, 1440, 1442, 2041, 2043, 2056, 1223, 1226, 2697, c.c, per aver la cassazione omesso la motivazione sulla questione della legittimazione del ricorrente per fallimento in ordine alla validità del contratto di locazione fatto valere, incorrendo in errore di fatto falsamente percependo e rappresentando solo parte delle ragioni del secondo motivo del ricorso per cassazione, avendo la corte dichiarato un fatto inesistente ed escluso dagli atti di causa, cioè che la Corte territoriale avesse scrutinato la sussistenza del credito del ricorrente riproponendo pedissequamente la motivazione del giudice di secondo grado. In altri termini, la ricorrente si duole che la cassazione avrebbe commesso un errore percettivo sulla dedotta nullità contrattuale, dovendosi, in caso contrario, affermare che il nostro ordinamento riconosca legittimo un credito costituente profitto dei reati di costruzione abusiva e truffa contrattuale, nonché di falso nelle dichiarazioni dirette a conseguire l'agibilità della cosa locata e le licenze di PS. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo tende in sostanza a rimettere in discussione la questione della notificazione del ricorso per fallimento, effettuata a norma dell'art. 140 c.p.c., dopo aver riscontrato la mancanza di un indirizzo pec, successivamente al fatto che l'ufficiale giudiziario aveva vanamente tentato la notificazione presso la sede legale della VI.MA s.r.I., in Forio d'Ischia, risultata irreperibile. Né sussiste l'errore di fatto per il quale la cassazione non avrebbe ben percepito la doglianza della [OSCURATO:SOCIETA]. sul mancato accertamento dell'impossibilità di effettuare la notificazione presso la sede legale perché risultante inesistente in Forio. Invero, la cassazione ha correttamente rilevato che la notificazione era stata correttamente eseguita in conformità dell'art. 15 I.f., a nulla rilevando che parte ricorrente conoscesse, o avrebbe potuto conoscere, l'indirizzo della sede effettiva, in Napoli, via D'Aquino 36. Invero, il combinato disposto dell'art. 391 bis e dell'art. 395, n. 4, c.p.c., non prevede come causa di revocazione della sentenza di cassazione l'errore di diritto, sostanziale o processuale, e l'errore di giudizio o di valutazione; né, con riguardo al sistema delle impugnazioni, la Costituzione impone al legislatore ordinario altri vincoli oltre a quelli, previsti dall'art. 111 Cost., della ricorribilità in cassazione per violazione di legge di tutte le sentenze ed i provvedimenti sulla libertà personale pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari e speciali, sicché non appare irrazionale la scelta del legislatore di riconoscere ai motivi di revocazione una propria specifica funzione, escludendo gli errori giuridici e quelli di giudizio o valutazione, proponibili solo contro le decisioni di merito nei limiti dell'appello e del ricorso per cassazione, considerato anche che, quanto all'effettività della tutela giurisdizionale, la giurisprudenza europea e quella costituzionale riconoscono la necessità che le decisioni, una volta divenute definitive, non possano essere messe in discussione, onde assicurare la stabilità del diritto e dei rapporti giuridici, nonché l'ordinata amministrazione della giustizia (Cass., S.U. n.8984/2018; Cass., S.U. n. 30994/2017). Ora, il motivo in questione contesta non una mera svista materiale, ma un preteso errore di interpretazione e di valutazione dei motivi di ricorso proposti dalla ricorrente in revocazione. Il che è avvalorato dalla riproduzione nel ricorso di parte degli atti e della sentenza emessa nel giudizio di appello, dei quali si finisce - inammissibilmente - per chiedere un riesame in sede di revocazione. Orbene, in tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, la configurabilità dell'errore revocatorio presuppone un errore di fatto, che si configura ove la decisione sia fondata sull'affermazione di esistenza od inesistenza di un fatto che la realtà processuale induce ad escludere o ad affermare, non anche quando la decisione della Corte sia conseguenza di una pretesa errata valutazione od interpretazione delle risultanze processuali, essendo esclusa dall'area degli errori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione (Cass., n. 20635/2017; Cass., n. 17179/2020; Cass., n.10040/2022). Il secondo motivo deduce parimenti errori percettivi inesistenti, essendo invece diretto a ribaltare la motivazione d'inammissibilità adottata dalla cassazione.Nulla per le spese , attesa la mancata costituzione delle controparti. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma lquater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma lbis dello stesso artic