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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 18018/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01DYG3Z) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2023 del TRIBUNALE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] si è proceduto ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen. • [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Torino ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata fra le parti nella misura indicata in dispositivo, per il reato contestatogli ai sensi degli artt. 624 e 625 n. 7 cod. pen. 2.

L'imputato ha proposto ricorso, personalmente (seppure con firma autenticata dal difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], iscritto all'albo dei cassazionisti), riservando i motivi al difensore, motivi che non venivano poi presentati. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Nel caso di specie, concorrono due ragioni di inammissibilità del ricorso: - l'atto è sottoscritto dall'imputato personalmente e si è, invece, già avuto modo di precisare che il ricorso per cassazione non può essere proposto dalla parte personalmente ma, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, essendo anche irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio, l'autenticazione, ad opera di un legale, dellla sottoscrizione personale del ricorso (Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo, Rv. 281475); - il ricorso è privo dei necessari motivi, riservati nell'atto ma mai presentati.

L'inammissibilità del presente ricorso deve essere dichiarata senza formalità di procedura ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen. 2.

All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 4.000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma il 21 ma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01DYG3Z) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2023 del TRIBUNALE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] si è proceduto ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen. • [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Torino ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata fra le parti nella misura indicata in dispositivo, per il reato contestatogli ai sensi degli artt. 624 e 625 n. 7 cod. pen. 2. L'imputato ha proposto ricorso, personalmente (seppure con firma autenticata dal difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], iscritto all'albo dei cassazionisti), riservando i motivi al difensore, motivi che non venivano poi presentati. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Nel caso di specie, concorrono due ragioni di inammissibilità del ricorso: - l'atto è sottoscritto dall'imputato personalmente e si è, invece, già avuto modo di precisare che il ricorso per cassazione non può essere proposto dalla parte personalmente ma, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, essendo anche irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio, l'autenticazione, ad opera di un legale, dellla sottoscrizione personale del ricorso (Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo, Rv. 281475); - il ricorso è privo dei necessari motivi, riservati nell'atto ma mai presentati. L'inammissibilità del presente ricorso deve essere dichiarata senza formalità di procedura ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen. 2. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 4.000 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 21 ma
Sentenza Cassazione n. 18018/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris