CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 giugno 2026
Cassazione n. 18895/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a del Ministro pro tempore, rappresentato edifeso dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]).- RICORRENTE –[OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 54C49 F610 K),rappresentata e difesa, in forza di procura e nomina poste a marginedel controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale LRS RSR50R24 M088 V).Numero registro generale 23980/2021Numero sezionale 4634/2026Numero di raccolta generale 18895/2026Data pubblicazione 10/06/2026- CONTRORICORRENTE –per la cassazione della sentenza n. 1505/06/2021 della Commissionetributaria regionale della Sicilia, depositata in data 17 febbraio 2021,non notificata.UDITA la relazione svolta all’udienza camerale del 28 maggio 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. La controversia riguarda il parziale versamento del contributounificato richiesto dall’Ufficio in relazione ad un giudizio, incardinatopresso la Commissione tributaria provinciale di Ragusa ed avente adoggetto trentaquattro ruoli esattoriali, in relazione al quale era statodichiarato il valore della lite, ai fini del computo di detto contributo, inbase alla sommatoria del valore degli atti e non per ogni singoloprovvedimento impugnato.2. Con l’impugnata sentenza la Commissione tributaria regionaledella Sicilia rigettava l’appello dell’Ufficio, ritenendo che il contributounificato dovesse essere commisurato alla sommatoria dei contributidovuti con riferimento ad ogni atto impugnato sulla base del valore diognuno di essi, ai sensi dell’art. 14, comma 3-bis, d.P.R. n.115/2002, secondo cui nei processi tributari il valore della lite èdeterminato, ai fini che occupano, per ciascun atto impugnato anchein appello.3. Con ricorso notificato in data 17 settembre 2021 il Ministerodell’Economia e delle Finanze proponeva ricorso per cassazione sullabase di un unico motivo di impugnazione.4. La contribuente resisteva con controricorso notificato il 5ottobre 2021.Numero registro generale 23980/2021Numero sezionale 4634/2026Numero di raccolta generale 18895/2026Data pubblicazione 10/06/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso va accolto, subito superando l’eccezione, avanzatadalla contribuente, di difetto di legittimazione attiva alla proposizionedell’appello da parte della segreteria della Commissione tributariaprovinciale di Ragusa.Ed infatti, al netto di ogni sviluppo argomentativo sulle ragionidella sua infondatezza (è sufficiente rinviare sul punto, tra le tante, aCass., Sez. Un., n. 86810/2025; nei medesimi termini, Cass, n.9818/2026; Cass. n. 27064/2024), essa si rivela inammissibile nonessere stata veicolata attraverso l’indicazione della sua deduzione nelcorso del giudizio di merito, trattandosi di questione che non è statascrutinata dal giudice del gravame, né è stata menzionata dallasentenza impugnata nell’esposizione degli antefatti processuali.In tale contesto, ricorre, allora, il consolidato orientamento diquesta Corte secondo cui, qualora siano prospettate questioni di cuinon vi sia cenno nella sentenza impugnata, il rilievo censorio deve, apena di inammissibilità, allegare l'avvenuta deduzione dinanzi algiudice di merito in ossequio al principio di autosufficienza, onde darmodo alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione,prima di esaminare nel merito la questione stessa.E ciò perché le doglianze prospettabili per cassazione devonoinvestire, a pena d'inammissibilità, questioni che siano già compresenel tema decisorio del giudizio di appello, non essendo prospettabiliper la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temidi contestazione non trattati nella fase di merito, né rilevabili d'ufficio(cfr., tra le tante, Cass. n. 25743/2025; Cass. 11238/2025; Cass. n.3473/2025; Cass. n. 18018/2024, n. 5429/2023 e le tante ivirichiamate).Numero registro generale 23980/2021Numero sezionale 4634/2026Numero di raccolta generale 18895/2026Data pubblicazione 10/06/20262. Come anticipato, è fondato il motivo di impugnazione con cui ilMinistero ha dedotto, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3,c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 12, comma 2, 19,comma 3, d.lgs. n. 546/1992 e 14, comma 3-bis, d.P.R. 115/2002,oltre che degli artt. 10 e 104 c.p.c., sostenendo che, in caso di ricorsocumulativo oggettivo, il contributo unificato deve essere correlato alvalore di ciascun atto impugnato.2.1. Per la verità, dal contenuto della motivazione non risulta cheil Giudice regionale volesse discostarsi dal contenuto precettivodell’art. 14, comma 3-bis, d.P.R. n. 115/2002 nella parte in cui haritenuto che, in caso di un unico ricorso contro più atti, il contributounificato dovrà essere versato nella misura pari alla sommatoria deicontributi dovuti con riferimento ad ogni atto impugnato.Solo che il rigetto dell’appello proposto dall’Ufficio ha, nei fatti,condotto alla dedotta violazione di tale disposizione.2.2. Ed allora vanno ribaditi principi già affermanti da questaCorte nel ritenere che, in caso di ricorsi cumulativi tributari, ilcontributo unificato deve essere determinato sulla base della sommadei contributi dovuti per ciascun atto impugnato, ex art. 14, comma3-bis, d.P.R. n. 115/2002, assumendo all'uopo rilievo il richiamo daesso operato all'art. 12, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, che introduceuna disciplina speciale rispetto alla norma generale di invio ex art. 1del medesimo d.lgs.; di talché risulta priva di portata innovativaanche la modifica dell'art. 14, comma 3-bis, cit. intervenuta ad operadell'art. 1, comma 598, lett. a), legge n. 147 del 2013.Per cui, il calcolo del contributo unificato deve essere effettuatocon riguardo a ciascun atto impugnato ed il relativo importo deverisultare dalla sommatoria dei contributi dovuti con riferimento adNumero registro generale 23980/2021Numero sezionale 4634/2026Numero di raccolta generale 18895/2026Data pubblicazione 10/06/2026ogni atto impugnato sulla base del valore di ognuno di essi. Invero,impugnare con un unico ricorso o con separati ed autonomi ricorsiuna pluralità di atti impositivi rappresenta una facoltà delcontribuente, che non può però tradursi in un risparmio nelversamento del contributo unificato (cfr. Cass. n. 21488/2025, cherichiama Cass. 25607/2024, ai cui più ampi contenuti si rimanda;Cass. n. 16283/2021).3. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorsomerita di essere accolto.Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata e, nonessendo necessari accertamenti in fatto, la causa può essere decisanel merito, rigettando il ricorso originario della contribuente.4. I chiarimenti offerti dalla Corte in epoca successiva sia alricorso originario, che a quello in esame, inducono a compensareintegralmente le spese dell’intero giudizio. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo lacausa nel merito, rigetta il ricorso originario della contribuente.Compensa integralmente tra le parti le spese dell’intero giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28 maggio 2026.IL PRESIDENTELiberato Paolitto