CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 gennaio 1976
Cassazione n. 27064/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 12/01/1976 avverso la sentenza del 09/06/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 10901/2024 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Catania ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Ragusa di condanna per il reato di cui all'art. 474 cod. pen.; Rilevato che il motivo unico di ricorso - con cui il ricorrente denunzia inosservanza dell'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in ordine alla sussistenza del reato ascrittogli in rubrica e alla mancata applicazione dell'art. 49 cod. pen. - è manifestamente infondato benché la Corte di appello non abbia fatto altro che riportare la motivazione del Giudice di prime cure. Il motivo di appello, infatti, era manifestamente infondato, donde la mancanza di una risposta ineccepibile della Corte di merito non conduce all'annullamento della sentenza, perché il ricorrente è privo di interesse a dolersi di una lacuna motivazionale che, in caso di annullamento, non sortirebbe alcun esito positivo nel giudizio di rinvio (Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Bercigli, Rv. 277281; Sez. 2, n. 35949 del 20/06/2019, Liberti, Rv. 276745; Sez. 6, n. 47722 del 06/10/2015, Arcone e altri, Rv. 265878; Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014, dep. 2015, Bianchetti, Rv. 263157). Il motivo di appello era manifestamente infondato perché, secondo questa Corte, integra il delitto di cui all'art. 474 cod. pen. la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto, senza che abbia rilievo la configurabilità della contraffazione grossolana, considerato che l'art. 474 cod. pen. tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell'acquirente, ma la fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi che individuano le opere dell'ingegno e i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione anche a tutela del titolare del marchio; si tratta, pertanto, di un reato di pericolo per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell'inganno, non ricorrendo, quindi, l'ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno (tra e altre, Sez. 2 - Sentenza n. 16807 del 11/01/2019 Ud. (dep. 17/04/2019) Rv. 275814 - 01; Sez. 2 - , Sentenza n. 16807 del 11/01/2019 Ud. (dep. 17/04/2019 ) Rv. 275814 - 01, ASSANE). Ancora, in tema di commercio di prodotti con segni falsi, perché il falso possa essere considerato innocuo e grossolano e, dunque, il reato impossibile, è necessario avere riguardo alla attitudine ingannatoria del marchio in sé e non alle modalità di vendita e alle altre circostanze esterne, che attengono, invece, alla tutela del consumatore (Sez. 5 - Sentenza n. 30539 del 13/05/2021 Ud. (dep. 04/08/2021) Rv. 281702 - 01). Di conseguenza, la ripetizione testuale di quanto già scritto dal Tribunale di primo grado non rilevai ai fini dell'impugnabilità della sentenza; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma,