CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 giugno 2026
Cassazione n. 18884/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ministro pro tempore, rappresentatoe difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]).- RICORRENTE –[OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 65P05 F839 V),rappresentato e difeso, come da procura e nomina poste in calce alcontroricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale PLS VNC66N66 F839 O).- RESISTENTE –Numero registro generale 17921/2016Numero sezionale 4632/2026Numero di raccolta generale 18884/2026Data pubblicazione 10/06/2026per la cassazione della sentenza n. 81/50/2016 della Commissionetributaria regionale della Campania, depositata in data 12 febbraio2016, non notificata.UDITA la relazione svolta all’udienza camerale del 28 maggio 2026dal [OSCURATO:PERSONA].1. La controversia riguarda il parziale versamento del contributounificato richiesto dall’Ufficio con invito al pagamento in relazione adun giudizio, incardinato presso la Commissione tributaria provincialedi Caserta ed avente ad oggetto due avvisi di accertamento, inrelazione al quale era stata conteggiata la somma dovuta di3.000,00 €, a fronte del versamento dell’importo di 1.500,00 €.2. Con l’impugnata sentenza la Commissione tributaria regionaledella Campania riteneva che l’invito al pagamento fosse attoimpugnabile e che il contributo unificato dovesse essere conteggiatosommando il valore degli atti cumulativamente impugnati, nonessendo applicabile, ratione temporis (per giudizi intrapresi nell’anno2013), l’art. 14, comma 3-bis, del d.P.R. n. 115/2002 nella versionevigente dal 1° gennaio 2014, secondo cui nei processi tributari ilvalore della lite è determinato, ai fini che occupano, per ciascun attoimpugnato anche in appello.3. Con ricorso notificato in data 11/15 luglio 2016 il Ministerodell’Economia e delle Finanze proponeva ricorso per cassazione sullabase di due motivi di impugnazione.4. Il contribuente ha depositato atto di costituzione, riservandosila facoltà di partecipare alla discussione orale.Numero registro generale 17921/2016Numero sezionale 4632/2026Numero di raccolta generale 18884/2026Data pubblicazione 10/06/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso va accolto nel suo secondo motivo.2. Va, infatti, disattesa la prima ragione di contestazione con cuiil Ministero ha dedotto, in relazione all’art. 360, primo comma, num.3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli art. 226 e 248d.P.R. n. 115/2002, nonchè degli artt. 19, lett. i), del d.lgs. n.546/1992 e 100 c.p.c., assumendo che l’invito al pagamento non èl’esecuzione forzata.2.1. Si resta nel solco di un orientamento pacifico di questa Cortenell’osservare che l'invito al pagamento del contributo unificato nonversato ex art. 248 del d.P.R. n. 115/2002 costituisce l'unico attoliquidatorio dell’imposta, previsto dalla legge, con cui vienecomunicata al contribuente una pretesa tributaria ormai definita,sicché, a prescindere dalla denominazione, va qualificato comeavviso di accertamento o di liquidazione, la cui impugnazione non èfacoltativa, ma necessaria ex art. 19 del d.lgs. n. 546/1992, pena lacristallizzazione dell'obbligazione, che non può più essere contestatanel successivo giudizio avente ad oggetto la cartella di pagamento(così Cass., Sez. Un., n. 86810/2025; nei medesimi termini, Cass, n.9818/2026; Cass. n. 27064/2024; Cass. 18029/2022; Cass. n.22971/2021; Cass. 40233/2021; Cass. n. 23532/2020).3. Risulta, invece, fondata la seconda ragione di contestazionecon cui il Ministero ha dedotto, in relazione all’art. 360, primocomma, num. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt.14, comma 3-bis, del d.P.R. 115/2002 e 12, comma 5, d.lgs. n.546/1992, sostenendo che il contributo unificato va versato inrelazione al valore di ciascun atto impugnato, anche se oppostoNumero registro generale 17921/2016Numero sezionale 4632/2026Numero di raccolta generale 18884/2026Data pubblicazione 10/06/2026cumulativamente con altri, e che la suindicata previsione dell’art. 14,comma 3-bis, del d.P.R. n. 115/2002, introdotta dall’art. 1, comma598, lett. a), della legge n. 147/2013, avrebbe portata interpretativae non innovativa.Anche in tal caso, si ribadiscono principi già affermanti nelritenere che, in caso di ricorsi cumulativi tributari, il contributounificato deve essere determinato sulla base della somma deicontributi dovuti per ciascun atto impugnato, ex art. 14, comma 3-bis, del d.P.R. n. 115/2002 (nella versione precedente al predettointervento normativo), assumendo all'uopo rilievo il richiamo daesso operato all'art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, cheintroduce una disciplina speciale rispetto alla norma generale dirinvio ex art. 1 del medesimo d.lgs.; di talché risulta priva di portatainnovativa la modifica dell'art. 14, comma 3-bis, cit. intervenuta adopera dell'art. 1, comma 598, lett. a), della legge n. 147/2013.Per cui, il calcolo del contributo unificato deve essere effettuatocon riguardo a ciascun atto impugnato ed il relativo importo deverisultare dalla sommatoria dei contributi dovuti con riferimento adogni atto impugnato sulla base del valore di ognuno di essi. Invero,impugnare con un unico ricorso o con separati ed autonomi ricorsiuna pluralità di atti impositivi rappresenta una facoltà delcontribuente, che non può però tradursi in un risparmio nelversamento del contributo unificato (cfr. Cass. n. 21488/2025, cherichiama Cass. 25607/2024, ai cui più ampi contenuti si rimanda;Cass. n. 16283/2021).4. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorsomerita di essere accolto.Numero registro generale 17921/2016Numero sezionale 4632/2026Numero di raccolta generale 18884/2026Data pubblicazione 10/06/2026Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata e, nonessendo necessari accertamenti in fatto, la causa può essere decisanel merito, rigettando il ricorso originario del contribuente.5. I chiarimenti offerti dalla Corte in epoca successiva sia alricorso originario, che a quello in esame, inducono a compensareintegralmente le spese dell’intero giudizio. P.Q.MLa Corte accoglie il secondo motivo del ricorso e rigetta il primo, cassala sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nelmerito, rigetta il ricorso originario del contribuente.Compensa integralmente tra le parti le spese dell’intero giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28 maggio 2026.IL PRESIDENTELiberato Paolitto