CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 03987/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2441/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA].DI.[OSCURATO:PERSONA] A R .L. , rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenteprincipale- contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente, ricorrente incidentale- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] S.P . A. , n. 625/2014 del Tribunale di Roma, in persona del curatore autorizzato dal giudice delegato, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d' a ppello di Roma n. 6718/2020 , depositata il 29/12/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/12/2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., già [OSCURATO:SOCIETA]., locatrice, ha proposto davanti al Tribunale di Milano opposizione avverso il decreto con il quale le è stato ingiunto, su domanda della società [OSCURATO:SOCIETA].,utilizzatrice, il pagamento di euro 2.760.000,00 a titolo di restituzione del canone anticipato inizialeversato dall’utilizzatrice in sede di stipulazione, in data 2 agosto 2007, di un contratto di locazione finanziaria. L’opponente ha chiamato in causa [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., costruttrice del beneoggetto di locazione finanziaria. L a terza chiamata si è costituita, eccependo l’incompetenza territoriale del giudice adito e contestando l’inadempimento di [OSCURATO:SOCIETA] e di [OSCURATO:SOCIETA] alle obbligazioni assunte con il contratto preliminare di compravendita di cosa futura, stipulato dalle parti lo stesso giornodel contratto di locazione finanziaria; contratto rispetto al quale [OSCURATO:PERSONA], promittente venditrice, sosteneva di ave re legittimamenteesercitato il diritto di recesso, con conseguente suo diritto a ritenere la caparra versata dalla promissaria acquirenteLeasint. Con sentenza n. 9348/2012 il Tribunale di Milano h a separato il procedimento avente a oggetto il contratto preliminare, affermando la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Roma; ha accertato l’inefficacia del contratto di leasing, che era sottoposto a condizioni sospensive che non si erano verificate; ha rigettato l’opposizione al decreto ingiuntivo e le domande dell’opponente nei confronti dell’opposta. 2.[OSCURATO:PERSONA] s.p.a.ha riassunto la causa innanzi al Tribunale di Roma e c on la sentenza n. 17616/2014 depositata il 29 - 8 - 2014 il Tribunale di Roma ha dichiarato che oggetto del processo riassunto erano la domanda di [OSCURATO:PERSONA] volta a ottenere la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione della caparra confirmatoria, la domanda di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] di accertamento del suo diritto alla ritenzione della caparra e la domanda di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] di manleva rispetto alla pretesa di [OSCURATO:PERSONA] e dirisarcimento dei danni in relazione a quel contratto. Ha dichiarato che il contratto preliminare di compravendita era stato stipulato in ragione di un’operazione di leasing poi non andata a buon fine, vista la dichiarazione di inefficacia del contratto di locazione finanziaria ; erano presenti elementi del collegamento negozialema, – come aveva statuito il Tribunale di Milano – il contratto di leasing era sottoposto a condizioni di efficacia proprie, cosicché era difficile strutturare un nesso tra un contratto a monte, la cui stipulazione era ancora in dubbio, e un contratto già efficace al momento della stipula, con tanto di concessione di caparra confirmatoria; i due contratti, seppure apparentemente connessi, presentavano ciascuno delle condizioni e degli elementi ulteriori, capaci di produrre effetti diversi per l’uno e per l’altro. H a dichiarato che era fondata la richiesta d ella promittente venditrice [OSCURATO:PERSONA] di ritenere la caparra, recedendo dal contratto in ragione dell’inadempimento delle altre parti. Quanto alla pretesa risarcitoria di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA], risultava agli atti che le varianti apportate al progetto iniziale su richiesta di [OSCURATO:SOCIETA] avevano un valore complessivo di 1.630.000 ,00 euro e, d’altra parte, il contratto preliminare di compravendita erastato stipulato tra tutte e tre le parti. Quindi, il Tribunale di Roma ha dichiarato risolto il contratto preliminare per inadempimento e ha accertato il diritto di [OSCURATO:PERSONA] a ritenere la caparra di euro 2.188.580,00 versata da [OSCURATO:PERSONA] ; ha condannato [OSCURATO:SOCIETA] al risarcimento del danno nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per l’importo di euro 1.630.000,00 3. La sentenza è stata impugnata in via principale da [OSCURATO:SOCIETA] e in via incidentale da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , quale società incorporante [OSCURATO:PERSONA], mentre si è costituito il curatore fallimentare per [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., dichiaratafallita con sentenza depositata il 17 - 7-2014 del Tribunale di Roma. Con la sentenza n. 6850/2020 la Corte d’appello di Roma, per quanto ancora interessa,ha rigettato l’impugnazione principale di [OSCURATO:SOCIETA] che sosteneva di non essere obbligata in forza del contratto preliminare; in accoglimento dell’eccezione del curatore fallimentare di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ha dichiarato l e domand e di I ntesa [OSCURATO:PERSONA] volte a negare il diritto di [OSCURATO:PERSONA] di trattenere la caparra improponibili, in ragione dell’intervenuto fallimento della società. 4. Avverso la sentenza ha proposto ricorsoper cassazione in via principale Ce.Di.Grossulla base di due motivi. Ha resistito con controricorso , proponendo anche ricorso incidentale affidato a un motivo [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] resistitocon controricorso [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] depositato controricorso in replica al ricorso incidentale. Memorie sono state depositate dal ricorrente principale [OSCURATO:SOCIETA] e dal controricorrente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] camera di consiglio del 10-12-2025 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:SOCIETA] è articolato in tre sotto - motivi , che concernono tutti la legittimazione passiva e la titolarità passiva del rapporto in capo alla ricorrente e denunciano: a) violazione e/o falsa e/o omessa applicazione degli artt. 2909 c.c. e 81 с.p.c., in riferimento all'art. 360, n. 3 с.р.c.; la Corte d’appello ha violato l’art. 2909 c.c. laddove ha considerato gli argomenti del Tribunale di Milano come considerazioni incidenter tantume ha così rigettato il motivo di impugnazione con il quale la società ricorrente ribadiva il proprio difetto di legittimazione passiva, essendosi appunto formato il giudicato interno a seguito della decisione del Tribunale di Milano; il [OSCURATO:PERSONA] aveva infatti osservato che, quanto alla domanda di condanna di [OSCURATO:SOCIETA] alla restituzione delle somme sborsate, nell’ipotesi a titolo di caparra confirmatoria, tale domanda era infondata in quanto per la futura utilizzatrice [OSCURATO:SOCIETA] non era mai sorto l’impegno a manlevare la concedente [OSCURATO:PERSONA], né era sorto il diritto di subentro di [OSCURATO:SOCIETA] nelle azioni spettanti alla concedente [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della venditrice [OSCURATO:PERSONA]; in tal modo il Tribunale di Milano avevastabilito che l’inefficacia del contratto di leasing aveva travolto la partecipazione di [OSCURATO:SOCIETA] al contratto preliminare; b) violazione e/o falsa e/o omessa applicazione dell'art. 1418 c.c., comma 2, in relazione all'art. 1325 c.c., n. 3, e dell'art. 1421 c.c., in riferimento all'art. 360, n. 3, с.p.c.; la Corte d’appello avrebbe erroneamente riconosciuto gli effetti obbligatori del contratto preliminare in capo all’utilizzatrice nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; se la sottoscrizione del preliminare era avvenuta per lo specifico interesse dell’edificazione di un capannone per poterlo poi utilizzare in esito al contestuale contratto di leasing, è evidente che l’inefficacia del contratto di leasing ha reso inesistente lo specifico e diretto interesse di [OSCURATO:SOCIETA] ad assumere la veste di parte e ha reso quindi il contratto privo di causa per [OSCURATO:SOCIETA]; il contratto preliminare vedeva il coinvolgimento di [OSCURATO:SOCIETA] esclusivamente quale utilizzatrice, pertanto nel momento in cui si confermava l’inadempimento di [OSCURATO:PERSONA], tale da determinare la liceità del recesso di [OSCURATO:PERSONA], tale aspetto incidevasulla causa concreta del contratto, che diventa va inequivocabilmente inesistente; con la declaratoria di inefficacia del contratto di leasing e con l’inadempimento di [OSCURATO:PERSONA] al contratto preliminare , era venuta meno la sintesi degli interessi che il negozio era concretamente diretto a realizzare; [OSCURATO:SOCIETA] non aveva alcuna possibilità, vista l’inefficacia del contratto di leasing, di subentrare nei diritti del concedente nei confronti del venditore nel contratto preliminare; la sentenza d’appello avrebbe quindi dovuto rilevare la nullità del contratto preliminare per difetto di causa; c) omesso esame di fatti e documenti decisivi del giudizio, in riferimento all'art. 360, n. 5 с.р.c.: la Corte d’appello, nell’affermare che [OSCURATO:SOCIETA] aveva sottoscritto il contratto preliminare e ne aveva quindi assunto la veste di parte, non ha considerato l’art. 7 del medesimo contratto; con l’art. 7 del contratto preliminare [OSCURATO:SOCIETA] si è impegnata a corrispondere a [OSCURATO:PERSONA] il prezzo pari a euro 43.771.600, nonché a corrispondere l’ulteriore importo di euro 1.103.300 a titolo di varianti realizzate nell’immobile; vi era quindi una previsione a monte della possibilità di ottenere varianti su impulso di [OSCURATO:SOCIETA], ma con onere a carico di [OSCURATO:SOCIETA]. 1.1.Le censure sono infondate. Quanto alla prima censura, che lamenta la violazione del giudicato interno rispetto alla legittimazione e titolarità passiva in capo a lla ricorrente, va considerato che tale giudicato, come ha già ritenuto la Corte d’appello di Roma, non sussiste. È vero che il Tribunale di Milano ha affermato che “per la futura utilizzatrice non è mai sorto l’impegno a manlevare la concedente […] e neppure è sorto […] il diritto di subentro dell’utilizzatrice nelle azioni spettanti alla concedente nei confronti della venditrice, per cui non sussiste la legittimazione passiva dell’opposta” [OSCURATO:SOCIETA]. Tale affermazione è però stata resa dal Tribunale di Milano rispetto al contratto di leasing, l’unico contratto rispetto al quale il Tribunale ha affermato la propria competenza e ha statuito . Come si è sopra esposto, il medesimo Tribunale si è dichiarato incompetente rispetto alle domande fondate sul contratto preliminare; quindi,legittimamente prima il Tribunale di Roma e poi la Corte d’appello di Roma si sono pronunciate sulle domande proposte da Interportonei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] fondate sul contratto preliminare. Quanto alla seconda censura, va rilevato che la Corte d’appello ha accertato in fatto e quindi ha esattamente evidenziato come il contratto preliminare fosse stato concluso non solo tra [OSCURATO:PERSONA], promittente venditrice e Leasin t , promissaria acquirente, ma anche con [OSCURATO:SOCIETA] “che ne aveva assunto la veste di parte con riferimento alle pattuizioni nello stesso contratto contenute e questo per un suo specifico e diretto interesse (vedere edificato il capannone secondo le richieste per poterlo poi utilizzare in esito al contestuale contratto di leasing)” (pag. 9 della sentenza impugnata). Conseguentemente, il contratto preliminare produce eff etti anche nei confronti della ricorrente [OSCURATO:SOCIETA] , che ne è stata parte e ne ha assunto le obbligazioni , secondo l’accertamento eseguito dalla sentenza impugnata in fatto e che resiste al motivo così come proposto. La ricorrente, al fine di sostenere la mancanza di causa del contratto preliminare, in sostanza si basasul collegamento negoziale tra il contratto di leasing e il contratto preliminare di compravendita, ma non si tratta di elemento che, in sé, escluda il dato che [OSCURATO:SOCIETA] sia stata parte del contratto preliminare.C iò che rileva e risulta decisivo al fine di escludere qualsiasi fondatezza nelle tesi della ricorrente è la sopravvivenza degli effettidel contratto preliminare, del quale [OSCURATO:SOCIETA] era parte, rispetto al contratto di locazione finanziaria divenuto inefficace, così come ritenuta nei due gradi di meritocon pronuncia che resiste in questa sede . Infatti, i giudici di merito hanno escluso l’esistenza di collegamento negoziale tale da comportare che all’inefficacia del contratto di locazione finanziaria conseguisse l’inefficacia del contratto preliminare; l’accertamento sull’esistenza di collegamento negoziale è accertamento in fatto, in quanto volto a ricostruire la volontà negoziale, riservato al giudice di merito e incensurabile in sede di legittimità, se condotto nel rispetto dei criteri di logica ermeneutica e di corretto apprezzamento delle risultanze di fatto (Cass. n. 28324/2023 e Cass. n. 20634/2018) e nessuna delle deduzioni della ricorrente è utile a censurare in modo ammissibile l’avvenuta esclusione del collegamento negoziale. Quindi, a fronte della produzione di effetti del contratto preliminare a prescindere dall’inefficacia del contratto di locazione finanziaria, legittimamente i giudici di merito ha nno pronunciato anche sugli effetti dell’inadempimento al preliminare in termini di risarcimento del danno , a carico del contraente [OSCURATO:SOCIETA] - individuata in fatto come parte contrattuale che aveva provocato il danno- e a favore della parte non inadempiente [OSCURATO:PERSONA]. Quanto infine alla terza censura, risulta assorbente il rilievo che il vizio di omesso esame di fatti di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c. non è proponibile nel caso in esame, avendo la Corte d’appello confermato, in relazione all’appello principale della ricorrente, la pronuncia di primo grado, così che la denuncia di omesso esame di fatto decisivo incontra l’inammissibilità sancita dall’art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c., applicabile ratione temporisalla fattispecie. 2.Il secondo motivo contesta omesso esame di fatti e documenti decisivi del giudizio, in riferimento all'art. 360, n. 5 с.р.c.: la Corte d’appello ha ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] avesse offerto la prova dei danni subiti, ma non ha considerato che dall’intero materiale istruttorio emerge la prova dell’inadempimento di [OSCURATO:PERSONA]; la prova offerta da [OSCURATO:PERSONA] non è altro che prova dell’esecuzione dell’art. 4.1 del contratto preliminare e non di un ulteriore onere creato da [OSCURATO:SOCIETA]; si trattava infatti di attività prevista sin dalla stipulazione del contratto e posta come onere a carico di [OSCURATO:SOCIETA]; inoltre, prima il Tribunale e poi la Corte d’appello non hanno considerato che il permesso di costruire è stato rilasciato solo il 3 dicembre 2007, oltre il temine essenziale del 30 settembre 2007, con conseguente risoluzione di diritto del contratto preliminare , a nulla valendo il successivo comportamento di [OSCURATO:SOCIETA], che ha continuato a relazionarsi con [OSCURATO:PERSONA], ancora sperando che acquisisse efficacia il contratto di leasing; il dedotto vizio integra un travisamento della prova e comunque un omesso esame di fatti decisivi. 2.1.Il motivo è inammissibileperché anche sul punto la decisione d’appello ha integralmente confermato l’accertamento in fatto compiuto dal primo giudice, per cui non è proponibile il vizio di omesso esame di fatti decisivi di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c.ex art. 348 - ter , ultimo comma c.p.c., da applicare ratione temporis. Perché sussista l’ipotesi di ‘doppia conforme’, la sentenza d’appello che conferma la decisione di primo grado deve essersi basata sulle stesse ragioni inerenti la questione di fatto: nella fattispecie la Corte d’appello ha espressamente confermato la decisione del Tribunale che ha escluso l’inadempimento di [OSCURATO:PERSONA] e ha affermato il grave inadempimento della ricorrente, “che attraverso il suo comportamento ha determinato il differimento dell’inizio dei lavori di montaggio dell’impianto di smistamento merci e, di conseguenza, dei termini di ultimazione dei lavori”, basandosi sulla documentazione presa in esame dal primo giudice (cfr. le pagg. 10 e 11 della sentenza impugnata). Inoltre,nell’ipotesi di “doppia conforme”, il ricorrente in cassazione - per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. - deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. n. 26774/2016 e Cass. n. 5947/2023); tale indicazione manca totalmente nel motivo proposto dalla ricorrente, che anzi sostiene (pag. 24 del ricorso) che “il Tribunale e poi la Corte d’appello hanno tralasciato altri elementi di fatto che evidenziano l’innocenza di [OSCURATO:SOCIETA]. e la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA]”. Nési pone questione di travisamento della prova, che secondo Cass., sez. un., n. 5792/2024 è denunciabile - comunque ex art. 360 comma n.5 c.p.c.- in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé e non di verifica logica della riconducibilità dell'informazione probatoria al fatto probatorio, non essendo appunto denunciata con il motivo in esame una “svista”, ma il mancato esame di circostanze decisive. 3.Il ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA] è basato su un unico motivo, che sostiene violazione e/o falsa applicazione degli artt. 72, comma 5, nonché 24, 52, 93 e 96, comma 2, n. 3, legge fallimentare e art. 24 Cost., in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c.: [OSCURATO:PERSONA] è stata dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Roma del 17 luglio 2014, quindi dopo che il giudizio riassunto era stato deciso in primo grado; pertanto nel giudizio d’appello [OSCURATO:PERSONA] legittimamente ha chiesto , in riforma della sentenza di primo grado, l’accertamento dell’inefficacia del contratto preliminare e la dichiarazione di risoluzione di diritto dello stesso per inosservanza da parte di [OSCURATO:PERSONA] del termine essenziale e, conseguentemente, l’accertamento che [OSCURATO:PERSONA], fallita, non aveva diritto a trattenere la caparra confirmatoria, senzacoltivare la domanda di condanna alla restituzione della caparra in ragione dell’intervenuto fallimento. I l Fallimento, costituendosi in appello, ha eccepito l’improponibilità di tale domanda ed erroneamente l’eccezione è stata accolta dalla Corte d’appello, che ha trascurato di considerare che il Tribunale ordinario era stato investito della domanda prima che venisse dichiarato il fallimento e ha anche deciso su tale domanda prima dell’apertura della procedura concorsuale; cosicché a [OSCURATO:PERSONA] non restava altro rimedio che quello di impugnare davanti alla Corte d’appello di Roma la sentenza di primo grado, per evitare che divenissero definitive le statuizioni ivi contenute. 3.1.Il motivo è infondato. È vero che il principio del concorso formale -in base al quale ogni credito e ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, comprensivo degli antecedenti logico-giuridici che ne costituiscono il presupposto, è assoggettato inevitabilmente alla competenza dell’organo giurisdizionale fallimentare e al rito speciale dell’accertamento del passivo- trova deroga nell’art. 96, comma 2, n. 3 della legge fallimentare; in forza di tale disposizione i crediti accertati con sentenza del giudice ordinario non passata in giudicato, pronunziata prima della dichiarazione di fallimento - sentenza anche di accertamento negativo dei crediti secondo l’interpretazione consolidata- sono ammessi al passivo con riserva e la parte interessata può solo proporre o proseguire davanti al giudice ordinario il giudizio di impugnazione, destinato perciò a fare stato in sede fallimentare (Cass. n. 2990/2020 , dal punto 7 e, specificamente, punto 7.7 e precedenti ivi richiamati; Cass. n. 10616/2025 ) . Occorre però , affinché si applichi il principio, che la sentenza del giudice ordinario sia stata “pronunziata prima della dichiarazione di fallimento”. E’ altresìpacifico che l’esistenza della sentenza civile emessa all’esito di un giudizio trattato con le forme del rito ordinario è determinata dalla pubblicazione mediante deposito nella cancelleria del giudice che l’ha pronunciata, essendo irrilevante a questo fine la data della deliberazione (Cass. n. 22035/2004, per tutte). Quindi, nel caso in esame, seppure indica la datadi deliberazione de l 14 luglio 2014, prima della declaratoria di fallimento del 17 luglio 2014, la sentenza di primo grado del Tribunale di Roma è venuta a esistenza soltanto con il suo deposito in cancelleria il 29 agosto 2014,successivamente alla dichiarazione di fallimento. Correttamente, pertanto, la Corte d’appello di Roma ha dichiarato l’improponibilità della domanda della ricorrente nei confronti del fallimento, in quanto si trattava di domanda da proporre in sede fallimentare e secondo il rito ivi previsto. Non ha fondamento l’affermazione della ricorrente incidentale secondo la quale la proposizione dell’appello nei confronti della curatela fallimentare era necessitata : essendo il fallimento dichiarato dopo la precisazione delle conclusioni e dopola scadenza dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e repliche, la sentenza pronunciata nei confronti della parte fallita era inopponibile alla massa dei creditori (Cass. n. 7076/2022, Cass. n. 27829/2017). 4.In conclusione, sono rigettati sia il ricorso principale che il ricorso incidentale. Alla luce della reciproca soccombenza, sono compensate le spese del presente giudizio tra la ricorrente principale e la ricorrente incidentale. In applicazione del principio della soccombenza, le ricorrenti principale e incidentale sono condannate al pagamento delle spese in favore del [OSCURATO:PERSONA], in solido, stante l’interesse comune nei confronti di tale controricorrente. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quaterd.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale e della ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale; compensa le spese tra la ricorrente principale e la ricorrente incidentale; condanna la ricorrent e principale e la ricorrente incidentale in solido al pagamento in favore del controricorrente [OSCURATO:PERSONA] delle spese del giudizio, che liquida in euro 18.200, 00 di cui euro 200 ,00 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, exart. 13, comma 1-quater , d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrent e principale e della ricorrente inciden