CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 28324/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al R.G.N. 20523-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi d a ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende giusta procura specialein atti -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA] S.A. (succeduta a [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA].), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 6, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e Ric. 2017 n. 20523 sez. S2 -ud. 20-12-2022 -2- difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in atti; [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] , in persona del Curatore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 12, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in atti; -controricorrenti - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]e DELL'[OSCURATO:PERSONA] ; -intimati - avverso la sentenza n. 1324/2017 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 05/06/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto di citazione notificato il 25.10.2004 i fratelli Alberto, Laura e [OSCURATO:PERSONA] convenivano avanti il Tribunale di Parma la [OSCURATO:SOCIETA]. e la società Coface-Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.A. esponendo:- che [OSCURATO:PERSONA] e Laura (con un “primo preliminare”, così definito dalla sentenza impugnata) avevano promesso in vendita alla DA.PACostruzioni un'area edificabile di cui erano comproprietari insieme al fratello Luca, al prezzo convenuto di euro 180.760,00 che [OSCURATO:SOCIETA] avrebbe pagato, in natura, e quindi a titolo di datio in solutum, con un appartamento, corredato di cantina e garage, facente parte Ric. 2017 n. 20523 sez. S2 -ud. 20-12-2022 -3- dell’edificio condominiale che la promissaria acquirente avrebbe edificato su tale terreno; - che la formalizzazione dell’accordo raggiunto avveniva in data 18 ottobre 2002 con la stipulazione, a ministero di notaio, di due distinti contratti: il primo costituito dalla vendita del terreno da parte di essi attori alla [OSCURATO:SOCIETA], con quietanza del prezzo (che l’acquirente – secondo gli esponent i – non provvide a pagare) ; il secondo costituito dal preliminare con cui la DA.PACostruzioni, divenuta proprietaria dell'area, promise di vendere ad Alberto e [OSCURATO:PERSONA], entro il termine del [OSCURATO:DATA_NASCITA], le descritte unità immobiliari facenti parte del fabbricato da erigere, “dandosi, anche in questo caso, quietanza del prezzo (identico a quello indicato nella vendita dell'area, che anche in questo caso non fu versato)”; - che in entrambi gli atti il corrispettivo veniva indicato nel minor prezzo di euro 105.400,00; -che [OSCURATO:PERSONA], Compagnia di assicurazioni e di riassicurazioni s.p.a. aveva rilasciato polizza fideiussoriaa garanzia delle obbligazioni assunte dalla promittente venditrice [OSCURATO:SOCIETA] per l'importo di euro 187.160,00, costituente il vero corrispettivo pattuito tra le parti; - che la [OSCURATO:SOCIETA], nonostante il tempo trascorso, non aveva ancora iniziato i lavori di costruzione del fabbricato condominiale e neppure ritirato la concessione edilizia richiesta per l’edificazione, rendendosi gravemente inadempiente all'obbligazione assunta. Ciò premesso i fratelli Migliavacca chiedevano pronunciarsi la risoluzione di entrambi i contratti stipulati il 18/10/2002 per fatto e colpa della convenuta, previo accertamento dell'unitarietà del rapporto intercorso tra le parti e della pattuizione del reale corrispettivo della vendita in euro 187.160,00, con restituzione agli stessi del terreno promesso in vendita, con ordine di trascrizione alla Ric. 2017 n. 20523 sez. S2 -ud. 20-12-2022 -4- competente Agenzia del Territorio. In subordine chiedevano la condanna della compagnia assicuratrice convenuta al pagamento in favore dei beneficiari di polizza della somma di euro 187.160,00, con condanna della [OSCURATO:SOCIETA] al risarcimento dei danni subiti, da liquidarsi in separato giudizio, e vittoria di spese di lite. 2. Si costituivano in giudizio [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA], opponendosi all'accoglimento delle domande proposte nei loro confronti: in particolare [OSCURATO:SOCIETA] assumeva l'autonomia dei due contratti contestualmente stipulati tra le parti e la compagnia assicurativa eccepiva che la polizza prevedeva testualmente l’operatività per la restituzione della caparra, che non aveva avuto luogo nel caso de quo. Coface A+ ssicurazioni spiegava altresì domanda riconvenzionale nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] e chiedeva e otteneva di integrare il contradditorio nei confronti dei sigg.ri [OSCURATO:PERSONA] e Dell’[OSCURATO:PERSONA], coobbligati di polizza. 3. Nelle more del giudizio, con sentenza n. 10/2008 il Tribunale di Parma dichiarava il fallimento della [OSCURATO:SOCIETA] e gli attori Migliavacca provvedevano alla riassunzione. [OSCURATO:PERSONA] si costituiva nel giudizio riassunto, riportandosi alle difese già svolte dalla società in bonis. 4. Con sentenza n. 701/2011 del 3/13.06.2011 il Tribunale di Parma respingeva la domanda di risoluzione dell’unitaria operazione contrattuale avanzata dagli attori e le altre domande da questi proposte, anche contro la [OSCURATO:PERSONA], ritenendo provato solo l’inadempimento della DA.PACostruzioni al contratto preliminare di compravendita di edificio in costruzione concluso il 18.10.02, del quale disponeva la risoluzione. Ric. 2017 n. 20523 sez. S2 -ud. 20-12-2022 -5- 5. Avverso detta sentenza proponevano appello i fratelli Migliavacca. Si costituivano in giudizio i convenuti [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA]. Rimanevano contumaci i sigg.ri [OSCURATO:PERSONA] e Dell’[OSCURATO:PERSONA], chiamati in manleva da [OSCURATO:PERSONA], che si erano invece costituiti nel primo grado di giudizio, contestando sotto diversi profili la domanda del chiamante. 6. Con sentenza n. 1324/2017 la Corte di appello di Bologna respingeva l’appello di Alberto, Laura e [OSCURATO:PERSONA]. 7. Avverso tale decisione gli stessi hanno propostoricorso per cassazione, affidandosi a tre motivi di ricorso, di cui i primi due articolati in più profili. 8. Hanno resistito con controricorso il fallimento [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:PERSONA] d’Assurance pour le [OSCURATO:PERSONA] S.A.-Rappresentanza Generale per l’Italia (succeduta a [OSCURATO:SOCIETA].). 9. La trattazione del ricorso è stata fissata per l’ adunanza camerale del 4 maggio 2022. 10. In prossimità di tale udienza tutte le parti hanno depositato memorie. 11. Con ordinanza interlocutoria n. 15961/2022, re sa alla udienza del 4 maggio 2022e pubblicata in data 18 maggio 2022, questa Corte ha ordinato l’integrazione del contradditorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Aversananel termine di 60 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza. 12. A tale incombente ha provveduto nei termini la difesa dei ricorrenti, come da documentazione depositata in cancelleria. 13. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Aversana, pur regolarmente intimati, non hanno svolto difese in questa sede. Ric. 2017 n. 20523 sez. S2 -ud. 20-12-2022 -6- 14. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 comma 2 e 380-bis.1 c.p.c. 15. In prossimità dell’udienza, il Fallimento di [OSCURATO:SOCIETA] ha depositato memoria per reiterare l’istanza di riunione di cause già avanzata in data 15 marzo 2022 e per insistere nella dichiarazione di inammissibilità o comunque per il rigetto del ricorso. 16. Ha depositato memoria anche la [OSCURATO:PERSONA] d’Assurance pour le [OSCURATO:PERSONA] S.A.-Rappresentanza Generale per l’Italia. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Preliminarmente deve darsi atto della r ichiesta del Fallimento DA.PA di riunione al presente ricorso del ricorso iscritto al R.G. n. 26595/17, pendente avanti la Prima Sezione civile,nel quale i fratelli Migliavacca hanno chiesto la cassazione della sentenza n. 1361/2017 emessa dal Tribunale di Parma in data 9 ottobre 2017 ex art. 98 L.F. in esito alla opposizione allo stato passivo. Il controricorrente fallimento DA.PA motiva la richiesta perchè i procedimenti sarebbero “quantomeno connessi”, in ragione del fatto che, nella decisione oggetto del ricorso R.G. n. 26565/17, i sigg.ri Migliavacca chiedevano di accogliere le medesime conclusioni formulate nella causa dalla quale è originatala sentenza di cui si chiede, in questo giudizio, la cassazione. A tacere della genericità dei motivi che sorreggono la richiesta di riunione, se è vero che l'istituto della riunione di procedimenti relativi a cause connesse, previsto dall’art. 274 c.p.c., essendo volto a garantire l'economia ed il minor costo del giudizio, oltre alla certezza del diritto, trova applicazione pur in sede di Ric. 2017 n. 20523 sez. S2 -ud. 20-12-2022 -7- legittimità ed anche in relazione a ricorsi proposti contro sentenze diverse pronunciate in separati giudizi (cfr. Cass.31.10.2011, n. 22631; cfr. Cass. 4.4.1997, n. 2922), non si ravvisano nel caso di specie ragioni di connessione tra le cause di natura oggettiva, atteso che i due ricorsi attengono a sentenze proposte l’una avanti il giudice ordinario, l’altra avanti il giudice fallimentare, con separazione delle differenti competenze e assegnazione, in sede di legittimità, a diverse sezioni di questa Corte. L’istanza di riunione deve pertanto respingersi. 2.-Sempre in via preliminare va presa in esame l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal controricorrente [OSCURATO:PERSONA].PA Co struzioni per difetto di specificità, c ompletezza e riferibilità alla decisione impugnata, in quanto le formulazioni usate nel ricorso mescolano osservazioni riconducibili all'una e all'altra tipologia di vizio, prospettando una pluralità di questioni non agevolmente distinguibili, delegando a questo Giudice il compito di enucleare dalla non chiara stesura dell’atto le separate censure. L’eccezione va disattesa. [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato approcci eccessivamente puntigliosi o formalistici nella interpretazione dei ricorsi: la sanzione dell’inammissibilità scatta infatti solo allorquando il deficit di chiarezza determini la violazione dei requisiti di contenuto-forma stabiliti dai nn. 3 e 4 dell’art. 366 c.p.c.(Cass. Sez. U., n. 37552 del 30 novembre 2021). Benché la plurima articolazione dei motivi renda necessario un certo sforzo ricostruttivo, le argomentazioni delle censure proposte sono intellegibilie distinguibili le une dalle altre . Ric. 2017 n. 20523 sez. S2 -ud. 20-12-2022 -8- 3.-Ciò precisato, si può ora passare all’esame dei motivi del ricorso. 4.- Il primo motivo è così rubricato: A) violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e segg., 1366, 1369 e segg., 1230, 1231 e segg. c.c., in relazione al disposto dell'art. 360 comma 1 n. 3 e n. 5 c.p.c., nonché vizio di motivazione sotto il profilo della irriducibile illogicità, contraddittorietà, inconciliabilità e incoerenza, oltre che illogicità manifesta ex art.360 comma 1, n. 5 c.p.c.; B) violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e segg., 2726, 2729, 2732, 2733, 2735 e 1453 segg. c.c. in relazione al disposto dell'art. 360 comma 1, n. 3 e n. 5 c.p.c., nonché vizio di motivazione sotto il profilo della irriducibile illogicità, contraddittorietà, inconciliabilità e incoerenza, oltre che illogicità manifesta della sentenza ex art.360 comma 1, n. 5 c.p.c.; C) violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116, 232 c.p.c., 2726, 2729, 2732, 2733, 2735 e 1453 c.c. in relazione al disposto dell'art. 360 comma 1, n. 3 e n. 5 c.p.c., nonché vizio di motivazione sotto il profilo della irriducibile illogicità, contraddittorietà, inconciliabilità e incoerenza, oltre che illogicità manifesta della sentenza ex art.360 comma 1, n. 5 c.p.c. Con esso i ricorrenti articolano diversi profili di censura che possono essereriassunti nel modo seguente: Sub A) - si dolgono che la Corte di appello si sia limitata ad analizzare il contenuto dei due contratti attuativi del preliminare di permuta stipulati in data 18.10.2002, trascurando il collegamento di essi con il primo e fra loro e senza considerare che il risultato che le parti con la sottoscrizione dei due contratti intendevano raggiungere era esattamente quello previsto nel contratto preliminare di permuta dell'area edificabile con Ric. 2017 n. 20523 sez. S2 -ud. 20-12-2022 -9- appartamento da costruire ; - sostengono che la decisione impugnata avrebbe violato i canoni legali di ermeneutica contrattuale per essere pervenuta ad un'interpretazione meramente formalistica dell'operazione contrattuale in argomento, trascurando di intenderla anche in senso funzionale, considerando in maniera atomistica i tre contratti quando i contratti stipulati tra le parti erano fra loro intimamente connessi e non potevano essere scissi nella loro interpretazione, dato il collegamento funzionale e ontologico tra essi e la natura strumentaledi due di essi (quelli attuativi) rispetto al primo; - deducono che la ricostruzione della volontà delle parti cui è giunta la sentenza impugnata avrebbe implicitamente assegnato valore novativo ai due contratti attuativi dell’accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA], senza tenere conto che la natura strumentale di essi escludeva ogni volontà “novativa” del rapporto principale; Sub B) -contestano la sentenza impugnata nel punto in cui la stessa, sulla premessa che il rilascio della quietanza non contrastavacon gli accordi di cui al “primo” preliminare pattuito tra le parti, ha ritenutola prova per testi esperita nel corso del giudizio – la quale ha conferma to che non vi fu effettivo passaggio di denaro tra le parti – in idonea a far venir meno l'efficacia di prova legale della confessione di ricevuto pagamento contenuta nella quietanza. A detta dei ricorrenti, infatti, la prova testimoniale non era preordinata a negare il contenuto della quietanza,ma a provare una circostanza diversa e cioè la sua connessione con la quietanza contenuta nel diverso e coevo atto e la strumentalità di entrambe rispetto all'oggetto dell'unico contratto, quello di permuta , esso solo voluto dalle parti. Ric. 2017 n. 20523 sez. S2 -ud. 20-12-2022 -10- Sub C) – criticano la sentenza impugnata per non avere considerato che l'amministratore di DA.PA non è comparso a rendere l'interrogatorio formale ammesso dal giudice, posto che tale mancata comparizione sarebbe stata idonea ex se a superare il valore confessorio attribuito dalla stessa decisione all’atto di quietanza. 5. - Il motivo , nelle sue diverse articolazioni, è fondato per quanto si dirà appresso. 5.1.- Sub A) L a C orte territoriale ha rigettato l’appello confermando la decisione del Tribunale secondo la quale il programma contrattuale predisposto dalle parti con l’originario preliminaredi permuta di cosa esistente (il terreno) contro cosa futura (l’unità immobiliare da costruire) avrebbe avuto un’attuazione diversa, tramite “i due autonomi contratti percui è causa”, ossia “il rogito di compravendita del terreno a favore della DA.PAcon quietanza dei tre fratelli Migliavacca di avvenuto pagamento del prezzo indicato in euro 105.400,00 e il preliminare con cui la DA.PA si impegnò a trasferire ad Alberto e [OSCURATO:PERSONA] la proprietà di una delle unità immobiliari che avrebbe costruito sul terreno acquistato con contestuale quietanza del prezzo indicato nella stessa somma di euro 105.400,00”, escludendo dunque il collegamento contrattuale tra i negozi stipulatidalle parti. Giova ricordare che le espressioni “collegamento negoziale” o “negozi collegati” –estranee al codice civile del ’42 e richiamate solo negli anni Novanta dalla legislazione speciale di impronta europea – non designano un insieme di disposizioni volte a disciplinare una determinata materia, ma rappresentano un concetto di elaborazione dottrinale e un criterio di impiego Ric. 2017 n. 20523 sez. S2 -ud. 20-12-2022 -11- giurisprudenziale diretti alla descrizione di fenomeni contrattuali complessi ed alla soluzione dei conflitti ad essi relativi. Infatti, “il ‘contratto collegato ’ non è un tipo particolare di contratto, ma uno strumento di regolamento degli interessi economici delle parti”(Cass. n. 8844/2001); c iò che si definisce collegamento negoziale non è che un particolare atteggiarsi dell’uno o dell’altro contratto in vista di un certo risultato: al di fuori dei casi di collegamento “necessario”, perchè legalmente previsto, il sintagma traduce il risultato di un’attività ermeneutica condotta valorizzando l’aspetto funzionale della complessiva ed unitaria operazione divisata dalle parti. Nel collegamento negoziale “atipico” si esprime inveroinpieno l'esercizio dell'autonomia privata, la quale soddisfa esigenze delle parti utilizzando dinamiche negoziali articolate che generano operazioni negozialicomposte da plurimi contratti, volte solitamente a realizzare operazioni economiche complesse. La dottrina più moderna si è anche spinta a considerare se possa attribuirsi valenza di autonoma categoria concettuale alla nozione di operazione economica, intesa come una sequenza unitaria e composita che comprende in sé il regolamento, i comportamenti che con esso si collegano per il conseguimento dei risultati voluti e la situazione oggettiva nella quale il com- plesso delle regole e gli altri comportamenti si collocano, la quale a sua volta concorre nel definire la rilevanza sostanziale dell'atto di autonomia privata. Secondo l’insegnamento di questa Corte di legittimità, in particolare, ilcollegamento tra i contratti “ è funzionale quando i diversi e distinti negozi, cui le parti diano vita nell'esercizio della loro autonomia negoziale, pur conservando l'individualità propria di ciascun tipo, vengono tuttavia concepiti e voluti come Ric. 2017 n. 20523 sez. S2 -ud. 20-12-2022 -12- avvinti teleologicamente da un nesso di reciproca interdipendenza, per cui le vicende dell'uno debbano ripercuotersi sull'altro, condizionandone la validità e l'efficacia” (Cass. n. 7524/2007). Più precisamente, la fattispecie del collegamento funzionale fra più negozi – fenomeno “ che incide direttamente sullacausa dell'operazione contrattuale che viene posta in essere, risolvendosi in una interdipendenzafunzionale dei diversi atti negoziali rivolta a realizzare una finalità pratica unitaria” (Cass. n. 3645/2007) – “nei suoi aspetti generali non dà luogo ad un autonomo e nuovo contratto, ma è un meccanismo attraverso il quale le parti perseguono un risultato economico unitario e complesso, che viene realizzato non per mezzo di un singolo contratto ma attraverso una pluralità coordinata di contratti, i quali conservano una loro causa autonoma, anche se ciascuno è finalizzato ad un unico regolamento dei reciproci interessi” (Cass. n. 7255 /2013 ; n. 18585/2016). Pertanto, come ricordato dai ricorrenti, in caso di collegamento funzionale tra più contratti, “la loro interdipendenza produce una regolamentazione unitaria delle vicende relative alla permanenza del vincolo contrattuale, per cui essi ‘simul stabunt, simul cadent’" (Cass. n. 7255/2013), in quanto “le vicende dell'uno si ripercuotono sugli altri, condizionandone la validità e l'efficacia" (Cass. n. 321/1988; n. 7524/2007, cit.; n. 13888/2015). Nella specie, la Corte distrettua l e non ha qualifica to i tre contratti stipulati dalle parti(anzi, quattro, dato che deve essere considerata anche la prestazione di garanzia) come una unitaria operazione negoziale atta a realizzare l’ operazione economica Ric. 2017 n. 20523 sez. S2 -ud. 20-12-2022 -13- voluta dalle parti, ossia la permuta di terreno edificabile versus l’erigenda unità immobiliare, procedendo ad una loro atomistica considerazione, quando militavano per la prima ricostruzione talune decisive circostanze. Anzitutto, il fatto che non risultava contestata in causa la stipulazione del “primo” preliminare intercorso tra la soc. DA.PA in bonis e i fratelli Migliavacca, pur prodotto in atti privo della data e della firma dei contraenti, il cui originale fu lasciato in deposito fiduciario al notaio incaricato. Daesso si evince – come si legge in sentenza –che “effettivamente la DA.PA. si impegnò ad acquisire il terreno dei Migliavacca al prezzo di euro 180.760 accettando di pagare il relativo prezzo ‘in natura’mediante datio in solutum dell'erigenda unità immobiliare facente parte del fabbricato che avrebbe costruito sull'area acquistata”. In secondo luogo, la circostanza che le parti convenivano che in sede di stipulazione del contratto di compravendita sarebbe stato dichiarato – “ differentemente da quanto convenuto nel contratto preliminare”– “ che il prezzo di euro 187.760,00 sarà da pagare in denaro entro ladata del 30 settembre 2004 (data corrispondente con quella prevista per il trasferimento ai signori Migliavacca dell e unità immobiliar i oltre descritte date in pagamento)e verrà quietanzata dagli stessi signori M igliavacca al momento della stipulazione di tale atto di trasferimento (a titolo di datio in solutum) delle descritte unità immobiliar i a favore degli stessi signori Migliavacca”. Ancora, il fatto che era proprio intendimento dei contraenti, come si legge in sentenza (pag. 10), tramite questi successivi contratti stipulati in pari data, “nascondere la voluta permuta ” , come già il programma contrattuale dichiarava espressamente. Ric. 2017 n. 20523 sez. S2 -ud. 20-12-2022 -14- Posto che il “primo preliminare” di permuta intercorso tra le parti era un fatto pacifico, non essendo la sentenza stata oggetto “di specifica censura sul punto da parte del Fallimento DA.PA”, la Corte del merito avrebbe dovuto considerare i due contratti di vendita del terreno e di preliminare di acquisto di immobile da costruire come contratti “attuativi” della permuta , ossia come strumenti per realizzare il programma contrattuale e non già quali autonomi e disgiuntiaccordi contrattuali, atti a superare il contenuto pattuito nel “primo” preliminare . Il contratto di compravendita del terreno edificabile e il coevo preliminare di compravendita di un’unità immobiliare dell’edificio che la società acquirente del terreno avrebbe costruito su di esso, unitamente alla prestazione di garanzia,erano chiaramente stipulati al fine di realizzare la comune intenzione dei contraenti di permutare il terreno con l’appartamento edificando, in conformità e in esecuzione del contratto preliminare di permuta inizialmente stipulato fra le parti, avente identico oggetto. Lungi dal dimostrare che “il programma contrattuale predisposto dalle parti non ebbe concreta attuazione”, come affermato dal giudice di seconde cure, le stesse hanno realizza to la sua pratica concretizzazione. Nel caso in esame il giudice a quo si è arrestato al collegamento genetico tra contratto preliminare e contratto definitivo. La giurisprudenza di questa Corte di legittimità richiamata in sentenza (cfr. pag. 10) secondo cui, qualora le parti,dopo aver stipulato un contratto preliminare , conclud a no in seguito il contratto definitivo,quest'ultimo si presume essere l'unica fonte dei diritti e delle obbligazioni inerenti al particolare negozio voluto dalle parti, se non diversa mente disposto, in quanto il primo contratto resta superato dal secondo , non Ric. 2017 n. 20523 sez. S2 -ud. 20-12-2022 -15- appare conferente alla fattispecie di cui è causa. La Corte felsinea ha trascura to infatti di considerare che nella specie il “primo preliminare” di permuta era stato seguito dalla stipulazione di tre contratti , uno definitivo ( la vendita del terreno), un altro preliminare (la vendita di un edificio da costruire) e un contratto di prestazione di garanzia e che ciascuno dei contratti presupponeva gli altri e ne era a sua volta il presupposto. Per usare le parole di un precedente in termini di questo Giudice (Cass. n. 25840/2014 ), “ c reditore e debitore, pertanto, non avevano stipulato alcun contratto di permuta, ma piuttosto una operazione di permuta (ndr: corsivo dell’estensore), risultante dal combinarsi di più contratti”. 5.1.1.- Quanto all’asserita violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale, èstato in più occasioni precisato da questa Suprema Corte che ai fini della qualificazione giuridica della situazione negoziale, “per accertare l'esistenza, l'entità, la natura, le modalità e le conseguenze di uncollegamento funzionale tra negozi realizzato dalle parti occorre un accertamento del giudice di merito che passi attraverso l'interpretazione della volontàcontrattuale e che, se condotto nel rispetto dei criteri di logica ermeneutica e di corretto apprezzamento delle risultanze di fatto, si sottrae al sindacato di legittimità”(Cass. n. 7524/2007 , cit. ) . Cos tituisce ormai costante giurisprudenza di legittimità che in tema di interpretazione del contratto, “l'elemento letterale, sebbene centrale nella ricerca della reale volontà delle parti, deve essere riguardato alla stregua di ulteriori criteri ermeneutici e, segnatamente, dell'interpretazione funzionale, che attribuisce rilievo alla causa concreta del contratto ed allo scopo pratico perseguito dalle parti, oltre che dell'interpretazione secondo Ric. 2017 n. 20523 sez. S2 -ud. 20-12-2022 -16- buona fede, che si specifica nel significato di lealtà e si concreta nel non suscitare falsi affidamenti e nel non contestare ragionevoli affidamenti ingenerati nella controparte” (Cass. n. 6675/2018; Cass. n. 7927/2017). In questa operazione interpretativa, aifini del l’accertamento delcollegamento negoziale, viene in considerazione la rilevanza giuridico-economica che un contratto può avere nei confronti dell'altro, sicché devono rientrare nell'indagine dell'interprete anche le considerazioni volte a valutare se un contratto si ponga come premessa logica ed economica dell'altro, al punto che il venir meno dell'un contratto sia tale da lasciare insoddisfatto l'interesse che aveva mosso le parti a contrarre.Il che è quanto dire che “nel caso di collegamento negoziale tra più contratti, ciascuno di essi va interpretato tenendo conto della condotta tenuta dai contraenti nella stipula e nell'esecuzione dei contratti collegati, se reciprocamente nota”(Cass. n. 25840/2014, cit.). In altri termini, l’esegesi di una pluralità di contratti, al fine di verificarne il loro collegamento, deve considerare la volontà dichiarata dalle parti alla stregua degli interessi dalle stesse perseguiti nella complessa operazione contrattuale, considerando il legame funzionale delle singole operazioni negozialie la prospettiva più generale dell’operazione economica perseguita. Questo tipo di attività interpretativa ha fatto difetto nel caso de quo,nel quale la Corte di appello si è arrestata ad una analisi formalisticae unidirezionale dei contratti di cui è causa, quando l'interpretazionedel contratto, da un punto di vista logico, costituisce “un percorso circolare che impone all'interprete, dopo aver compiuto l'esegesi del testo, di ricostruire in base ad essa l'intenzione delle parti e quindi di verificare se quest'ultima Ric. 2017 n. 20523 sez. S2 -ud. 20-12-2022 -17- sia coerente con le restanti disposizioni delcontratto e con la condotta delle parti medesime” (Cass. n. 32786/2022). 5.2.- Sub B) Considerata con la lente del collegamento negoziale, anche la presenza dei pagamenti “quietanzati” dei due contratti del 18.10.2022, di pari importo e che si elidevano a vicenda, non era affatto impeditiva della possibilità di ricostruire in maniera unitaria l’intera operazione negoziale e dunque di pervenire alla risoluzione della permuta, con conseguente restituzione del terreno ai ricorrenti. Come sostenuto daquesti ultimi, nel contratto preliminare di permuta stipulato fra le parti, le stesse, già ipotizzando che l’attuazione dello stesso sarebbe avvenuta mediante i due contratti successivamente intervenuti, attribuivano fin da allora carattere fittizio e strumentale alle dichiarazioni che sarebbero state inserite negli stessi, posto che delle reciproche quietanze le parti dovevano dare atto “per la formale attuazione dei due contratti di trasferimento”, mentre il vero prezzo della vendita era identificato nella datio in solutum. Ne consegue che non è nella specie questione di limiti alla prova testimoniale della simulazione della quietanza (limiti sui quali sono intervenute le Sezioni Unite di questa Corte: Cass. n. 19888/2014),alla quale è stata attribuita natura di confessione stragiudiziale, come affermato dal giudice a quo,ma di carattere simulato o apparente delle quietanz e apposte ai due contratti attuativi, risultante dall’atto originario di permuta , una volta calati i contratti di cui è causa nello scenario del collegamento negoziale. La stessa Corte distrettuale – come già sopra ricordato - afferma testualmente che l’intento delle parti era quello di “nascondere la permuta”, concludendo che il rilascio, in sé, della Ric. 2017 n. 20523 sez. S2 -ud. 20-12-2022 -18- quietanza “non contrasta … con gli accordi di cui al suddetto contratto”, tralasciando di considerare che tale esito è la risultante dell’operazione realmente voluta dalle parti nell’originario contratto di permuta, che avevano convenuto di fare figurare accordi diversi da quello originario per attuarla. 5.3.-Sub C) Il profilo del primo motivo di ricorso illustrato a pag. 34-36 difetta invece di specificità, non essendo dato capire dalla lettura dello stesso se la mancata considerazione dell’assenza del [OSCURATO:PERSONA], amministratore delegato di DA.PA in bonis, a rendere l’interrogatorio formale - non assunta ad elemento di prova dalla Corte territoriale - sia stata lamentata in precedenza dai ricorrenti (elemento che non si evince dalla lettura della sentenza impugnata). 6.- Con il secondo motivo di ricorso i fratelli Miglia vacca deducono: -) la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c., 1362 , 1363 e segg. c.c. in relazione al disposto dell'art. 360 comma 1°, n. 3, n. 4 e n. 5 c.p.c.; -) la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. in relazione all'art. 360 comma 1°, n. 3, n. 4 e n. 5 c.p.c.: - la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c., 1362, 1363 e segg. c.c. in relazione all'art. 360 comma 1°, n. 3 e n. 5 c.p.c.; -) la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e segg. c.c. in relazione all'art. 360 comma 1°, n. 3 e n. 5 nonché il vizio di motivazione sotto il profilo della irriducibile illogicità, contraddittorietà, inconciliabilità e incoerenza, oltre che illogicità manifesta ex art. 360 comma 1°, n. 5 c.p.c. Secondo i ricorrenti la sentenza impugnata, sul punto attinente alla considerazione della polizza fideiussoria, sarebbe incorsa nel vizio di ultrapetizione, rilevando comunque – dopo avere accolto la censura mossa alla sentenza di primo grado in Ric. 2017 n. 20523 sez. S2 -ud. 20-12-2022 -19- ordine all’uso improprio del termine “caparra” – l'inoperatività della polizza per mancata documentazione del lamentato inadempimento di [OSCURATO:SOCIETA] da parte dei ricorrenti; eccezione coperta dal giudicato interno e mai sollevata –a dire dei ricorrenti – da V iscontea Coface né oggetto di discussione ; si dolgono ancora del fatto che la Corte d'appello avrebbe violato, rispetto alla polizza fideiussoria, i criteri interpretativi dettati dagli art. 1362 comma 2° e 1363 c.c. per avere ritenuto irrilevante la condotta delle parti e per avere escluso che ai fini dell'interpretazione potessero rilevare le vicende pregresse e gli accordi stipulati tra le stesse, omettendo quindi di considerare anche il collegamento della garanzia al contratto di permuta originario; - c ontestano alla sentenza, infine, di non avere considerato che proprio l’inadempimento dell’obbligazione di [OSCURATO:SOCIETA] di consegnare l’immobile da costruire, tempestivamente denunciato con la citazione in giudizio, legittimava la risoluzione del contratto ovvero l’escussione della fideiussione. 6.1.-Il motivo attiene ad una domanda proposta dai ricorrenti in via meramente subordinata, come si legge nelle conclusioni degli appellanti riportate in sentenza. L’accoglimento del primo motivo, attinente alla domanda proposta in via principale dagli originari attori, attuali ricorrenti, con la conseguente cassazione della sentenza impugnata e il rinvio allo stesso giudice, che dovrà riesaminare nuovamente il merito della causa, priva di immediata rilevanza decisoria il motivo in esame, che deve essere dichiarato assorbito. 7.- Con il terzo motivo i ricorrenti deducono la violazione dell’art. 91 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.per essere state liquidate le competenze della fase cautelare, promossa Ric. 2017 n. 20523 sez. S2 -ud. 20-12-2022 -20- solo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].ni, anche a DA.PA che non si era costituita in giudizio. La cassazione con rinvio della sentenza impugnata, con la necessità di una nuova regolamentazione delle spese delle varie fasi del giudizio di merito, implica l’assorbimento anche di questo motivo. 8.-La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata in relazione almotivo accolt o e la causa deve essere rinvi ata alla Corte di Appello di Bologna, la quale, in diversa composizione, dovrà riesaminare le difese dip