CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 maggio 2026
Cassazione n. 16486/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa anche disgiuntamentedall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA],-controricorrente-nonché controComune di Villafranca di Verona, rappresentato e difeso dall'avvocatoGiuliano Dalfini,-controricorrente-Numero registro generale 6470/2025Numero sezionale 1409/2026Numero di raccolta generale 16486/2026Data pubblicazione 27/05/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 57/2025 depositatail 10.1.2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26.5.2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA], evocando in giudizio il Comune di Villafranca di Verona e laPubligas [OSCURATO:SOCIETA]., (d’ora in poi per brevità [OSCURATO:PERSONA]), domandava alTribunale di Verona di accertare l’intervenuto acquisto in proprio favore,per maturata usucapione, della proprietà delle porzioni di terrenocostituenti l’area di sedime della asseritamente sdemanializzata stradacomunale S. Andrea, deducendo di averle coltivate continuativamente dal1957 fino al 1986 per oltre un ventennio e di esserne stato spossessatodalla [OSCURATO:PERSONA], per la realizzazione di un raccordo stradale tra il propriostabilimento e la linea ferroviaria, quando l’usucapione si era giàperfezionata e domandava altresì di ritenere i binari ed il manto stradalecollocati dalla [OSCURATO:PERSONA] ed il risarcimento dei danni conseguenti agliinterventi di quest'ultima. Chiedeva quindi di accertare che la via S.Andreanon era gravata da uso pubblico e che la stradina costituente la primatraversa a destra della strada lungo il fiume Tione non era una stradavicinale pubblica, ma una strada di sua esclusiva proprietà.Costituitisi i convenuti, con la sentenza n. 2584/2010, il Tribunale diVerona respingeva la domanda di usucapione e le domande attoreeconseguenziali, reputando non dimostrata l’avvenuta sdemanializzazionetacita dell’originaria strada comunale S. Andrea, e riconosceva il diritto diuso pubblico su tale tratto, ma accertava che i tratti della strada realizzatadalla [OSCURATO:PERSONA] al di fuori del sedime dell'originaria strada comunaleS.Andrea e per il collegamento alla via [OSCURATO:PERSONA] non erano soggetti aduso pubblico, sotto tale profilo accogliendo le domande di accertamentonegativo di [OSCURATO:PERSONA], tanto da compensare tra le parti le speseprocessuali.Numero registro generale 6470/2025Numero sezionale 1409/2026Numero di raccolta generale 16486/2026Data pubblicazione 27/05/2026La [OSCURATO:PERSONA] interponeva appello avverso il predetto provvedimento al finedi ottenere il rigetto totale dell'avversa domanda di accertamento negativodell'uso pubblico parzialmente accolta. [OSCURATO:PERSONA] resisteva algravame, proponendo a sua volta impugnazione incidentale per ladomanda di usucapione e le domande conseguenziali, producendo in corsodi giudizio la sentenza n. 14425/2012 di questa Corte, che gli avevaassegnato, all'esito del separato giudizio di divisione, il fondo Cavecomposto da parte delle porzioni oggetto di causa. Resisteva altresì l’Entecomunale.Con la sentenza n. 1779/2016, la Corte d'Appello di Venezia respingevatanto il gravame principale, quanto quello incidentale, ritenendo d'ufficioche la proprietà delle porzioni gravate dalla sdemanializzata via S. Andreae dall'altra stradina di collegamento alla via [OSCURATO:PERSONA] fosse privata inbase a non meglio precisati titoli di [OSCURATO:PERSONA], senza neppuresottoporre preventivamente la questione al contraddittorio delle parti.Pronunciandosi sui ricorsi proposti distintamente dal Comune di Villafrancae dalla [OSCURATO:PERSONA], nella resistenza di [OSCURATO:PERSONA], che non impugnava ilrigetto della sua domanda di usucapione e delle sue domandeconseguenziali, in parziale accoglimento delle censure articolate dallaPubligas, con la sentenza n.22295/2019, la Suprema Corte cassava conrinvio la pronuncia gravata, giacché il Giudice di seconde cure, senzasollecitare in violazione dell'art. 101 comma 2° c.p.c. il contraddittorio sulpunto, aveva ritenuto lo Zago proprietario delle particelle gravate dallestrade in contestazione sulla base di titoli di proprietà neppureesattamente identificati, incorrendo anche nel vizio di motivazione,malgrado la domanda attorea fosse stata fondata sull’acquisto perusucapione definitivamente rigettata e senza chiarire neppure le ragionidella sdemanializzazione della via S. Andrea.Riassunta la causa da [OSCURATO:PERSONA], si costituivano nel giudizio di rinviola [OSCURATO:PERSONA] e l’Ente comunale.Numero registro generale 6470/2025Numero sezionale 1409/2026Numero di raccolta generale 16486/2026Data pubblicazione 27/05/2026Per quanto ancora qui di interesse, con la sentenza n. 148/2023, il Giudicedel rinvio dichiarava inammissibile, poiché formulata per la prima volta insede di precisazione delle conclusioni, le domande di [OSCURATO:PERSONA] diaccertamento dell’appartenenza alla giurisdizione amministrativa dellequestioni relative al carattere comunale della proprietà dei sedimi incontroversia, e di accertamento della sua proprietà delle porzionianziché originario, e rigettava in toto le domande di accertamentonegativo dell'uso pubblico di [OSCURATO:PERSONA], da un lato ritenendo che lastrada realizzata dalla [OSCURATO:PERSONA], tenuto conto delle tolleranze,sostanzialmente coincidesse con il percorso originario della stradacomunale S. Andrea, e dall'altro applicando la presunzione di demanialitàdell'art. 22 della L. n. 2248 del 1965 allegato F quanto alla stradina dicollegamento tra la strada realizzata dalla [OSCURATO:PERSONA] e la via pubblica LungoTione e, comunque, la partecipazione di dette strade al carattere pubblicodell’intero tracciato viario realizzato.Con citazione ex art. 395, nn. 4) e 5) c.p.c., lo Zago domandava larevocazione della predetta sentenza.La Corte d'Appello di Venezia respingeva il gravame con la sentenzan.57/2025 del 12.11.2024/10.1.2025, ritenendo di non poter riconoscereun errore di fatto revocatorio sulla qualificazione della natura pubblicadell’intero percorso stradale in contestazione, poiché fondata suargomentazioni inerenti ad aspetti fondamentali della controversiarientranti nel sindacato di legittimità ed effettivamente sottoposte dalloZago al vaglio della Suprema Corte. Inoltre, non riteneva sussistere uncontrasto tra la pronuncia impugnata, nella parte in cui era statoriconosciuto l'uso pubblico dell’intero tracciato, e l’accertamento dellaproprietà del cd. fondo Cave in capo allo Zago, contenuta nella sentenzan. 14425/2012 della Suprema Corte, che, definendo un giudizio didivisione ereditaria in cui era parte anche la [OSCURATO:PERSONA], si era pronunciataNumero registro generale 6470/2025Numero sezionale 1409/2026Numero di raccolta generale 16486/2026Data pubblicazione 27/05/2026su tutt’altri fatti. Parimenti, riteneva priva di influenza diretta, rispettoall’oggetto del gravame, la pronuncia n. 1743/2020 del Consiglio di Stato,nella parte in cui aveva affermato spettasse al giudice amministrativo lavalutazione circa la coerenza del ripristino dell’asserito uso pubblico dellastrada realizzata dalla [OSCURATO:PERSONA] con il precedente comportamentodell’Amministrazione comunale, che lo aveva escluso, anche con espressiprovvedimenti.Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso a questa Corte,sulla scorta di quattro doglianze. Hanno resistito, con distinti atti, ilComune di Villafranca di Verona e la [OSCURATO:PERSONA].Nell’imminenza dell’adunanza camerale, entrambi i resistenti hannodepositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONEVa premesso che l'eccezione di inammissibilità del ricorso per la mancataspecificazione del contenuto di decine di documenti, sollevata dallaPubligas, va esaminata in relazione ai singoli motivi d'impugnazioneproposti da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza impugnata (la n. 57/2025della Corte d'Appello di Venezia), che ha respinto il suo ricorso perrevocazione contro la sentenza della Corte d'Appello di Venezian.148/2023, e non all'intero ricorso.1) Con il primo motivo, articolato in relazione all’art. 360, comma 1°, n.4)c.p.c., il ricorrente si duole della nullità della sentenza per violazionedell’art. 132, n. 4) c.p.c., per essersi la Corte territoriale limitata adaffermare l’insussistenza dei due vizi revocatori denunziati ai sensi dell’art.395, n. 4) c.p.c., qualificando apoditticamente la domanda come attinentead un giudizio di legittimità, senza esplicitare l’iter logico argomentativoseguito per addivenire a tale decisione.Con il primo motivo si assume che l'impugnata sentenza abbia reso unamotivazione meramente apparente, con riferimento sia alla proprietà incapo a [OSCURATO:PERSONA] dei mappali di sedime posti a margine delle stradaNumero registro generale 6470/2025Numero sezionale 1409/2026Numero di raccolta generale 16486/2026Data pubblicazione 27/05/2026S. Andrea allargata dalla [OSCURATO:PERSONA] rispetto all'originario tracciatoemergente dall'estratto catastale riportato in pianta dal CTU, sia aimappali sui quali passano le stradine di collegamento della via comunaleS. Andrea allargata con la via lungo Tione e con la via Paroline.2) Con il secondo motivo, articolato in relazione all’art. 360, comma 1°,n.3) c.p.c., si deduce la nullità della sentenza per violazione e falsaapplicazione dell’art. 395, n. 4) c.p.c., per non avere la Corte lagunaresussunto la fattispecie concreta, riguardante il travisamento, da parte delGiudice del rinvio, del contenuto di atti e documenti depositati eincontroversi, nell’alveo applicativo dell’art. 395, n. 4) c.p.c..Con il secondo motivo il ricorrente invoca lo stesso vizio revocatoriodell'art. 395 n. 4) c.p.c., questa volta assumendo che la Corte lagunarenon avrebbe compreso esattamente il contenuto delle censure revocatorie,riferito alle sue porzioni di proprietà privata non coincidenti con la stradacomunale S. Andrea ma occupate dalla strada realizzata dalla [OSCURATO:PERSONA].I primi due motivi, esaminabili congiuntamente, sono infondati, perchél'impugnata sentenza, dopo avere ripercorso il complesso iter del giudizioed indicato i contratti di acquisto del fondo Cave del 1957, la convenzioneper regolare la soppressione del passaggio a livello privato sito allaprogressiva chilometrica 82+598 della linea Modena-Verona e la CTUCipriani, addotti da [OSCURATO:PERSONA] a supporto della sua proprietà privatadei fondi attraversati dalle strade contestate, ha ricordato quali sono glielementi costitutivi dell'errore di fatto revocatorio ex art. 395 n. 4) c.p.c.enucleati dalla sentenza n.16439/2021 di questa Corte:a) deve trattarsi di un errore di percezione, o di una mera svista materialeche abbia indotto anche implicitamente il giudice a supporre l'esistenza ol'inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertatoalla stregua degli atti di causa, sempre che il fatto stesso non abbiacostituito oggetto di un punto controverso sul quale il Giudice si siapronunciato;Numero registro generale 6470/2025Numero sezionale 1409/2026Numero di raccolta generale 16486/2026Data pubblicazione 27/05/2026b) l'errore deve risultare con immediatezza ed obiettività senza bisogno diparticolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive;c) l'errore deve essere essenziale e decisivo, nel senso che in sua assenza,la decisione sarebbe stata diversa.La sentenza impugnata ha anzitutto escluso l'esistenza dell'elemento suba), in quanto la sentenza impugnata per revocazione é partitaespressamente dal dato della natura privata dei terreni, ed é pervenutapoi al riconoscimento della demanialità delle strade in contestazione sullabase della presunzione di demanialità dell'art. 22 della L. n. 2248/1965allegato F, della valutazione della sostanziale coincidenza tra lapreesistente strada comunale S. Andrea ed il tracciato ad essasostanzialmente sovrapponibile, perché rientrante nei limiti dellatolleranza, della strada realizzata dalla [OSCURATO:PERSONA], e del pubblico transito sulcomplesso viario composto dalla via S. Andrea e dalle stradine dicollegamento della stessa alla via [OSCURATO:PERSONA] ed alla via Paroline, ossiasulla base di una complessa valutazione in diritto, e non per avereignorato la proprietà privata dei fondi attraversati dalle strade, e nelcontempo si è espressamente pronunciata sull'infondatezza della domandadi accertamento negativo dell'uso pubblico di tali strade, rientrantenell'oggetto del giudizio.La sentenza impugnata ha poi evidenziato che la Corte d'Appello diVenezia nella sentenza pronunciata nel giudizio di rinvio è comunquepartita dal dato della natura privata dei beni sui quali insistono le strade incontestazione, per cui non vi è stato neppure un errore immediatamenteed obiettivamente percepibile senza bisogno di indagini ermeneutiche o diargomentazioni induttive, difettando anche il requisito sub b).Si è poi evidenziato, nella sentenza impugnata, che il dato della proprietàprivata di alcuni dei fondi attraversati dalle strade in questione, non èrisultato neppure decisivo al fine di rigettare la domanda di accertamentonegativo dell'uso pubblico, in quanto si è ritenuta applicabile laNumero registro generale 6470/2025Numero sezionale 1409/2026Numero di raccolta generale 16486/2026Data pubblicazione 27/05/2026presunzione di demanialità dell'art. 22 della L. n. 2248/1965 allegato Fsulla base della contiguità ed accessibilità delle aree di transito alle viepubbliche da esse collegate, e del loro uso da parte della collettività,venendo quindi a mancare anche il requisito sub c).E' quindi evidente che la motivazione della sentenza impugnata non solosussiste e non è meramente grafica, perché spiega compiutamente leragioni della decisione adottata, ma supera abbondantemente il minimumcostituzionale.3) Con il terzo motivo, il ricorrente si duole della nullità della sentenza perviolazione e falsa applicazione dell’art. 395, n. 5) c.p.c., ai sensi dell’art.360 c.p.c., comma 1°, n. 3) c.p.c., per non avere la Corte distrettualeconsiderato che la prova della proprietà del cd. fondo Cave in capo alricorrente, raggiunta anche attraverso la sentenza n. 14425/2012 dellaSuprema Corte, costituiva non un mero antecedente logico della domandaarticolata dallo Zago in prime cure, bensì un giudicato vincolante tra leparti, rilevabile dal giudice in ogni momento.Il terzo motivo attiene, invece, all'asserita nullità della sentenzaimpugnata per violazione del giudicato esterno formatosi tra le stesseparti con la sentenza di divisione emessa da questa Corte n. 14425/2012,prodotta nel corso del giudizio di appello, che era stata invocata nelricorso per revocazione da [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 395 n. 5) c.p.c.,sostenendo che il giudice di rinvio sulla base di quel giudicato esterno,tenendo conto del regime proprio dei diritti autodeterminati, avrebbedovuto accertare la proprietà delle porzioni attraversate dalle strade incontestazione in capo al ricorrente, al quale erano state definitivamenteassegnate in sede di divisione, essendo la proprietà privata delle porzioniall'uso pubblico ad esse riconosciuto.Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato.Numero registro generale 6470/2025Numero sezionale 1409/2026Numero di raccolta generale 16486/2026Data pubblicazione 27/05/2026La sentenza impugnata ha respinto il terzo motivo di ricorso perrevocazione in quanto ha rilevato che la sentenza di questa Corten.14425/2012 si era pronunciata sì tra le stesse parti, ma su questionidiverse rispetto alle statuizioni adottate dalla Corte d'Appello lagunare insede di rinvio in merito alle strade (sono state richiamate sul fatto che aifini della revocazione ex art. 395 n. 5 c.p.c. le due sentenze devono averecoincidenza di soggetti e di oggetto Cass. n. 33733/2022 e Cass.n.28230/2021), peraltro sottoposte dal medesimo impugnante a separatoricorso in cassazione per pretesi vizi di legittimità inerenti alloscostamento della strada realizzata dalla [OSCURATO:PERSONA] rispetto a quellapubblica preesistente, per cui l'invocato vizio revocatorio era privo dirilevanza.Anzitutto il ricorrente ai fini della specificità, invocando un giudicatoesterno contrario al contenuto della sentenza impugnata per revocazione,avrebbe dovuto riprodurre testualmente, anche se eventualmente perestratto, il contenuto della sentenza n. 14425/2012 di questa Corte, perdimostrare che la stessa avesse espressamente trattato la questione dellestrade che attraversavano il compendio composto da numerose particelle(fondo Cave), mentre non lo ha fatto.In secondo luogo, stando anche a quanto riferito dallo stesso ricorrente, lamenzionata sentenza n. 14425/2012 si è limitata a concludere un giudiziodi divisione tra comproprietari ed a pronunciarsi quindi sulla proprietà deiterreni, senza affrontare specificamente la questione dell'esistenza e dellanatura delle strade che attraversavano il compendio da dividere, di talchéil suo oggetto, da un lato non poteva legittimare la proposizione di unanuova domanda di accertamento della proprietà delle porzioni nel giudiziodi rinvio dopo che si era formato il giudicato negativo sull'originariadomanda dell'attuale ricorrente di accertamento della proprietà dellestesse per usucapione, e dall'altro non era incompatibile con il rigetto delladomanda di accertamento negativo dell'uso pubblico da parte del giudiceNumero registro generale 6470/2025Numero sezionale 1409/2026Numero di raccolta generale 16486/2026Data pubblicazione 27/05/2026di rinvio riferito alle strade che attraversavano quelle porzioni, basatasull’applicazione della presunzione di demanialità dell'art. 22 dellaL.n.2248 del 1865 allegato F ad aree contigue alle vie pubbliche, da esseaccessibili ed utilizzate dal pubblico per il transito, secondo la valutazioneeffettuata dal giudice di merito insindacabile in questa sede.Va quindi richiamata la giurisprudenza di questa Corte secondo la qualeperché una sentenza possa considerarsi contraria ad un'altra precedenteavente fra le parti autorità di cosa giudicata, occorre che tra i due giudizivi sia identità di soggetti e di oggetto, tale che sussista un'ontologica estrutturale concordanza tra gli estremi su cui debba esprimersi il secondogiudizio e gli elementi distintivi della decisione emessa per prima, avendoquesta accertato lo stesso fatto o un fatto ad esso antitetico, e non ancheun fatto costituente un possibile antecedente logico, e risultandol'apprezzamento del giudice della revocazione al riguardo sottratto alsindacato di legittimità se sorretto da motivazione immune da vizi logici egiuridici (Cass. n. 33733/2022; Cass. n.38230/2021; Cass.n.23815/2012).4) Con il quarto motivo, il ricorrente denunzia, in relazione all’art. 360,comma 1°, n. 3) c.p.c., la nullità della sentenza per violazione e falsaapplicazione degli artt. 395, n. 5) c.p.c., 2909 c.c. e 112 c.p.c., in virtù delcontrasto tra la sentenza revocanda e la pronuncia n. 1743/2020 delConsiglio di Stato, avente tra le parti autorità di cosa giudicata, peridentità di soggetti ed oggetto, pronuncia che avrebbe accertato lagiurisdizione del giudice amministrativo sulla sussistenza dell'uso pubblicosui tratti di strada in questione, precludendo quindi il rigetto delladomanda di accertamento negativo dell'uso pubblico da parte del giudiceordinario.Il motivo è infondato, anche se la motivazione addotta per rigettarlodev'essere corretta ex art. 384 ultimo comma c.p.c..Numero registro generale 6470/2025Numero sezionale 1409/2026Numero di raccolta generale 16486/2026Data pubblicazione 27/05/2026La sentenza impugnata ha rilevato che in realtà la citata sentenza avevariconosciuto la giurisdizione del giudice amministrativo in tema diaccertamento della validità degli atti del Comune di Villafranca di Verona,che in assenza di ogni presupposto ed in contrasto con propri precedentidalla [OSCURATO:PERSONA] su area privata (si trattava, come desumibile dalcontroricorso della [OSCURATO:PERSONA], dell'impugnazione di un provvedimento delComune di Villafranca di Verona che aveva ordinato a [OSCURATO:PERSONA] diliberare e ripristinare il transito su via S. Andrea), ma tale giudicato nonpoteva avere alcuna incidenza sul giudizio rescissorio relativo allaproprietà in capo al ricorrente sia dell'area di sedime della vecchia via S.Andrea, sia delle porzioni sottostanti le stradine di collegamento della viaS. Andrea come modificata solo marginalmente dalla [OSCURATO:PERSONA] con le vialungo Tione.Il ricorrente, invocando un giudicato esterno, avrebbe dovuto riportarecompiutamente il contenuto e le ragioni giustificative della sentenza delConsiglio di Stato citata, che peraltro aveva ad oggetto solo l'impugnativadi un'ordinanza comunale di sgombero indirizzata a [OSCURATO:PERSONA], e nonl'accertamento della sussistenza dell'uso pubblico sui tratti di strada inquestione, che certamente non rientrava nella giurisdizione del giudiceamministrativo.Il giudicato del quale si tratta, comunque, inerente solo al provvedimentocomunale di sgombero, non aveva lo stesso oggetto del giudizio il cui esitoè stato impugnato per revocazione, non tanto quanto all'inammissibiledomanda di accertamento della proprietà delle porzioni attraversate dallestrade in contestazione per acquisto a titolo derivativo, avanzata per laprima volta da [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio di rinvio nonostante l'intervenutogiudicato interno preclusivo sulla stessa proprietà per usucapione, quantopiuttosto rispetto al rigetto della domanda di accertamento negativodell'uso pubblico delle strade in contestazione compiuto dalla sentenzaNumero registro generale 6470/2025Numero sezionale 1409/2026Numero di raccolta generale 16486/2026Data pubblicazione 27/05/2026n.163/2023 della Corte d'Appello di Venezia previa applicazione dellapresunzione dell'art. 22 della L. n. 2248 del 1865 allegato F.Le spese processuali del giudizio di legittimità liquidate in dispositivo,seguono la soccombenza e vanno poste a carico del ricorrente ed in favoredi entrambi i controricorrenti.Occorre dare atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art.13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per imporre un ulteriorecontributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto. P.Q.MLa Corte respinge il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e lo condanna al pagamentodelle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per spese ed€3.500,00 per compensi, oltre IVA, CA e rimborso spese generali del 15%per ciascuno dei controricorrenti. Dà atto che sussistono i presuppostiprocessuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 perimporre un ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto.Così deciso nella camera di consiglio del 26.5.2026Il PresidenteMauro Mocci