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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 29 aprile 2021

Cassazione n. 28230/2021

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 11769-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 3664/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 06/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29/04/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza n. 3664/2019, pronunciata dalla Corte d'appello di Milano.

La Corte d'appello aveva rigettato il gravame dal ricorrente proposto (che contestava la violazione dell'art. 112 c.p.c. e il vizio di extra petizione, oltre alla contraddittorietà della motivazione della sentenza di primo grado), ad eccezione del punto relativo alla liquidazione delle spese.

Gli intimati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non hanno proposto difese. [OSCURATO:PERSONA]

I. Il ricorso è articolato in un unico motivo.

Il ricorrente contesta, riproponendo le doglianze fatte valere in appello, "violazione e falsa applicazione di legge ai sensi dell'art. 360, n. 3 c.p.c., con riferimento all'art. 1385 c.c. e agli artt. 1453, 1458, 1226, 2697 c.c.; nullità della sentenza, per assenza o illogicità della motivazione e per violazione degli artt. 112 e 116 c.p.c." per avere il giudice d'appello erroneamente riconosciuto alle controparti il diritto a trattenere la somma di euro 30.000, ricevuta a titolo di caparra confirmatoria, nonostante avessero agito in riconvenzionale lamentando la risoluzione per inadempimento del contratto preliminare di vendita di un immobile.

Il motivo non può essere accolto.

Il giudice d'appello, nel confermare la decisione di primo grado, non ha violato le norme denunciate e non è incorso nel vizio di extra petizione, avendo utilizzato quale parametro per la quantificazione in via equitativa del danno "i valori espressi dalle parti nel determinare la caparra", con motivazione esente da vizi logici.

II. Il ricorso va pertanto rigettato.

Non vi è decisione sulle spese non avendo l'intimato proposto difese nel presente giudizio.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da Ric. 2020 n. 11769 sez.

M2 - ud. 29-04-2021 -2- parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerate della sezione sesta/seconda civile

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 11769-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 3664/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 06/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29/04/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza n. 3664/2019, pronunciata dalla Corte d'appello di Milano. La Corte d'appello aveva rigettato il gravame dal ricorrente proposto (che contestava la violazione dell'art. 112 c.p.c. e il vizio di extra petizione, oltre alla contraddittorietà della motivazione della sentenza di primo grado), ad eccezione del punto relativo alla liquidazione delle spese. Gli intimati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non hanno proposto difese. [OSCURATO:PERSONA] I. Il ricorso è articolato in un unico motivo. Il ricorrente contesta, riproponendo le doglianze fatte valere in appello, "violazione e falsa applicazione di legge ai sensi dell'art. 360, n. 3 c.p.c., con riferimento all'art. 1385 c.c. e agli artt. 1453, 1458, 1226, 2697 c.c.; nullità della sentenza, per assenza o illogicità della motivazione e per violazione degli artt. 112 e 116 c.p.c." per avere il giudice d'appello erroneamente riconosciuto alle controparti il diritto a trattenere la somma di euro 30.000, ricevuta a titolo di caparra confirmatoria, nonostante avessero agito in riconvenzionale lamentando la risoluzione per inadempimento del contratto preliminare di vendita di un immobile. Il motivo non può essere accolto. Il giudice d'appello, nel confermare la decisione di primo grado, non ha violato le norme denunciate e non è incorso nel vizio di extra petizione, avendo utilizzato quale parametro per la quantificazione in via equitativa del danno "i valori espressi dalle parti nel determinare la caparra", con motivazione esente da vizi logici. II. Il ricorso va pertanto rigettato. Non vi è decisione sulle spese non avendo l'intimato proposto difese nel presente giudizio. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da Ric. 2020 n. 11769 sez. M2 - ud. 29-04-2021 -2- parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella adunanza camerate della sezione sesta/seconda civile
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