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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 11 marzo 2022

Cassazione n. 31350/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 15758-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] presso il quale elegge domicilio ([OSCURATO:EMAIL]è.it) ; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA].BA. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] presso il quale elegge domicilio ([OSCURATO:EMAIL]); - controricorrente - avverso la sentenza n. 1774/2018 della Corte d'appello di Salerno, depositata il 16/11/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/03/2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: gv\ 1.[OSCURATO:PERSONA] con ricorso notificato il 16 maggio 2019 impugna per cassazione la sentenza della Corte d'appello di Salerno pubblicata il 16 novembre 2018 che ha respinto l'impugnazione del lodo arbitrale pronunciato in Salerno il 15 novembre 2013 con il quale ella era stata condannata al pagamento in favore della società Gi.Ba. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. della somma di euro 31.894,78 in virtù del contratto di appalto stipulato il 13 maggio 2009 per l'esecuzione di lavori di completamento e rifinitura di un fabbricato rurale di cui era proprietaria. 2.La corte territoriale con la sentenza impugnata ha ritenuto infondati tutti i motivi di censura del lodo; premessa l'ammissibilità dell'azione di nullità ed il rilievo del carattere di arbitrato rituale, la corte d'appello ha argomentato la validità della clausola compromissoria sia in virtù del principio di autonomia della stessa rispetto al contratto cui accede, sia per non essere affetto da nullità il contratto di appalto stipulato tra le parti in ragione della mancata prova della asserita difformità delle opere rispetto al permesso di costruire. 3.La corte territoriale ha altresì ritenuto infondate le censure i sollevate dalla Trapanese sull'incompetenza degli arbitri per avere il collegio arbitrale pronunciato al di fuori dei limiti della clausola compromissoria -con la quale erano state deferite le controversie in materia di interpretazione o di esecuzione del contratto - e ha ritenuto ad essa riconducibili anche le questioni in tema di inadempimento e di risoluzione del negozio giuridico nonché di risarcimento dei danni. 4.La corte d'appello ha respinto, inoltre, l'impugnazione escludendo che l'articolo 12 del contratto di appalto impedisse al collegio di dirimere le controversie insorte mediante Ric. 2019 n. 15758 sez. 51 - ud. 11-03-2022 -2- l'applicazione delle norme di diritto potendo ricorrere al solo giudizio secondo equità. 5.La corte territoriale ha escluso poi la violazione del principio del contraddittorio rilevante quale causa di nullità così come ha respinto la doglianza della Trapanese in ordine alla violazione dell'articolo 829 comma 1 n.6, cod. proc. civ. per essere stato il lodo pronunciato dopo la scadenza del termine di 240 giorni dall'accettazione della nomina da parte dei componenti del collegio arbitrale. 6.Infine, la corte territoriale ha disatteso l'ultimo motivo di impugnazione concernente la nullità del lodo per essere stato sottoscritto dagli arbitri il 15 novembre 2013 ma comunicato alle parti soltanto in data 26 novembre 2013, non configurando la violazione dell'articolo 824 cod. proc. civ. inosservanza di un termine dichiarato espressamente perentorio. 7.La cassazione della sentenza impugnata è chiesta da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso affidato a sei motivi cui resiste con controricorso, illustrato anche da memoria, la società Gi.Ba. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione. considerato che: 8.Con il primo motivo (violazione dell'art. 829, comma 1, n.4 cod. proc. civ. ) la ricorrente deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n.2, n.3 e n.4, cod. proc. civ., che corte d'appello ha erroneamente ritenuto che l'art. 12 del contratto di appalto escludesse in radice la competenza concorrente ed alternativa del giudice ordinario, interpretando la suddetta clausola contrattuale nel senso di intendere che la clausola compromissoria con cui vengono deferite ad arbitri le controversie in materia di interpretazione o di esecuzione del contratto, affidi al collegio arbitrale anche la competenza a decidere in tema di risarcimento dei danni.

Ric. 2019 n. 15758 sez.

Si - ud. 11-03-2022 -3- 9.Assume, al contrario, parte ricorrente che in tal caso il collegio arbitrale abbia esorbitando la competenza riconosciutagli dall'art. 12 del contratto.

10. Con il secondo motivo la ricorrente censura, in relazione all'art. 360, comma 1, n.2, n.5, cod. proc. civ., la statuizione della corte d'appello con cui ha escluso che la prova della carenza della potestas iudicandi in capo al collegio arbitrale potesse essere fornita dalla Trapanese con l'ordinanza resa dal Tribunale di Salerno nel giudizio n. 1216/2011, affermativa dell'assorbente competenza del giudice ordinario in ragione della domanda risarcitoria dalla stessa ivi spiegata. 11.Assume la ricorrente che tale statuizione sarebbe affetta da motivazione insufficiente in violazione dell'art. 360, comma 1, n.5, cod. proc. civ.. 12.Con il terzo motivo (violazione dell'art. 829 n.1, cod. proc. civ. e dell'art. 808 bis e quater cod. proc. civ.) si censura, in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ., la statuizione della corte d'appello secondo cui la nullità del contratto di appalto intercorso tra le parti non comporterebbe l'invalidità e la caducazione della clausola compromissoria in applicazione del principio c.d. di autonomia della clausola stessa. 13.Assume, diversamente, la ricorrente che trattandosi della mancanza del permesso di costruire, la causa di invalidità sarebbe esterna al negozio con conseguente invalidità comune all'intero contratto e dunque anche alla clausola compromissoria ivi contenuta. 14.Con il quarto motivo si censura, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 e n.5, cod. proc. civ., la statuizione della corte d'appello che in violazione dell'art. 829, n. 4, cod. proc. civ. e dell'art. 822 cod. proc. civ. ha affermato che gli arbitri non Ric. 2019 n. 15758 sez. 51 - ud. 11-03-2022 -4- avevano travalicato i limiti posti dalla clausola compromissoria emanando una pronuncia di diritto e non di equità.

15. Con il quinto motivo si censura la sentenza della corte d'appello, in relazione all'art. 360, comma 1, n.3 e n.5, cod. proc. civ., e per violazione dell'art. 829 n.5, e 823 cod. proc. civ. per avere escluso che la impugnata decisione arbitrale fosse contraddittoria ed incoerente nella motivazione e nel rapporto della stessa con il dispositivo. 16.Con il sesto motivo (violazione dell'art. 829 n.1 e dell'art.816 bis cod. proc. civ.) si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n.3, cod. proc. civ., che la sentenza impugnata aveva erroneamente escluso la violazione del principio del contraddittorio. 17.11 primo dei sopra enunciati motivi è fondato. 18.L'art. 12 del contratto di appalto del 13 maggio 2009 stabiliva che «qualunque controversia dovesse insorgere in ordine al presente contratto, sia per ciò che attiene alla sua interpretazione, ovvero di singole clausole, sia relativamente all'esecuzione dello stesso, dovrà essere decisa da un collegio arbitrale». 19.La clausola compromissoria riferita genericamente alle controversie nascenti dal contratto cui essa inerisce va interpretata, in mancanza di espressa volontà contraria, nel senso che rientrano nella competenza arbitrale tutte e solo le controversie aventi "causa petendi" nel contratto medesimo, con esclusione di quelle che hanno, in esso, unicamente un presupposto storico, come nel caso in cui, pur in presenza della clausola compromissoria contenuta in un contratto di appalto, si propone azione di responsabilità extracontrattuale, ex art.1669 c.c., deducendo gravi difetti dell'immobile (Cass.4035/2017, citata dalla sentenza impugnata, p. 7).

Ric. 2019 n. 15758 sez. 51 - ud. 11-03-2022 -5- 20.In tal senso si è espressa, peraltro, tutta la giurisprudenza di legittimità, secondo la quale la clausola compromissoria che demanda agli arbitri la cognizione delle controversie attinenti alla interpretazione ed esecuzione del contratto, non è applicabile alla domanda di risarcimento danni e, comunque, a fronte di più domande connesse, di cui solo alcune rientrino nella competenza arbitrale, questa viene assorbita ed esclusa da quella ordinaria (Cass. 23088/2007). 21.La clausola compromissoria, in mancanza di espressa volontà contraria, deve essere interpretata nel senso di ascrivere alla competenza arbitrale tutte le controversie che si riferiscono a pretese aventi la "causa petendi" nel contratto cui detta clausola è annessa (Cass. 3795/2019). 22.Ebbene, è di chiara evidenza che un'azione aquiliana, come quella proposta nella specie dalla Trapanese, non ha la sua causa petendi nel contratto, ma trova in esso solo un presupposto storico per cui, nella specie, la competenza arbitrale - sussistente per alcune domande di natura contrattuale - è attratta dalla competenza ordinaria, sussistente per l'azione risarcitoria. 23.L'accoglimento del primo motivo comporta, oltre all'assorbimento degli altri motivi di ricorso (cfr. Cass.13535/2018; id. 28663/2013) la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Salerno, in diversa composizione, che riesaminerà l'impougnazione del lodo alla luce dei sopra enunciati principi di diritto e provvederà altresì alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri, cassa il provvedimento impugnato e rinvia alla Corte d'appello di Ric. 2019 n. 15758 sez. 51 - ud. 11-03-2022 -6- Saler

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 15758-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] presso il quale elegge domicilio ([OSCURATO:EMAIL]è.it) ; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA].BA. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] presso il quale elegge domicilio ([OSCURATO:EMAIL]); - controricorrente - avverso la sentenza n. 1774/2018 della Corte d'appello di Salerno, depositata il 16/11/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/03/2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: gv\ 1.[OSCURATO:PERSONA] con ricorso notificato il 16 maggio 2019 impugna per cassazione la sentenza della Corte d'appello di Salerno pubblicata il 16 novembre 2018 che ha respinto l'impugnazione del lodo arbitrale pronunciato in Salerno il 15 novembre 2013 con il quale ella era stata condannata al pagamento in favore della società Gi.Ba. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. della somma di euro 31.894,78 in virtù del contratto di appalto stipulato il 13 maggio 2009 per l'esecuzione di lavori di completamento e rifinitura di un fabbricato rurale di cui era proprietaria. 2.La corte territoriale con la sentenza impugnata ha ritenuto infondati tutti i motivi di censura del lodo; premessa l'ammissibilità dell'azione di nullità ed il rilievo del carattere di arbitrato rituale, la corte d'appello ha argomentato la validità della clausola compromissoria sia in virtù del principio di autonomia della stessa rispetto al contratto cui accede, sia per non essere affetto da nullità il contratto di appalto stipulato tra le parti in ragione della mancata prova della asserita difformità delle opere rispetto al permesso di costruire. 3.La corte territoriale ha altresì ritenuto infondate le censure i sollevate dalla Trapanese sull'incompetenza degli arbitri per avere il collegio arbitrale pronunciato al di fuori dei limiti della clausola compromissoria -con la quale erano state deferite le controversie in materia di interpretazione o di esecuzione del contratto - e ha ritenuto ad essa riconducibili anche le questioni in tema di inadempimento e di risoluzione del negozio giuridico nonché di risarcimento dei danni. 4.La corte d'appello ha respinto, inoltre, l'impugnazione escludendo che l'articolo 12 del contratto di appalto impedisse al collegio di dirimere le controversie insorte mediante Ric. 2019 n. 15758 sez. 51 - ud. 11-03-2022 -2- l'applicazione delle norme di diritto potendo ricorrere al solo giudizio secondo equità. 5.La corte territoriale ha escluso poi la violazione del principio del contraddittorio rilevante quale causa di nullità così come ha respinto la doglianza della Trapanese in ordine alla violazione dell'articolo 829 comma 1 n.6, cod. proc. civ. per essere stato il lodo pronunciato dopo la scadenza del termine di 240 giorni dall'accettazione della nomina da parte dei componenti del collegio arbitrale. 6.Infine, la corte territoriale ha disatteso l'ultimo motivo di impugnazione concernente la nullità del lodo per essere stato sottoscritto dagli arbitri il 15 novembre 2013 ma comunicato alle parti soltanto in data 26 novembre 2013, non configurando la violazione dell'articolo 824 cod. proc. civ. inosservanza di un termine dichiarato espressamente perentorio. 7.La cassazione della sentenza impugnata è chiesta da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso affidato a sei motivi cui resiste con controricorso, illustrato anche da memoria, la società Gi.Ba. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione. considerato che: 8.Con il primo motivo (violazione dell'art. 829, comma 1, n.4 cod. proc. civ. ) la ricorrente deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n.2, n.3 e n.4, cod. proc. civ., che corte d'appello ha erroneamente ritenuto che l'art. 12 del contratto di appalto escludesse in radice la competenza concorrente ed alternativa del giudice ordinario, interpretando la suddetta clausola contrattuale nel senso di intendere che la clausola compromissoria con cui vengono deferite ad arbitri le controversie in materia di interpretazione o di esecuzione del contratto, affidi al collegio arbitrale anche la competenza a decidere in tema di risarcimento dei danni. Ric. 2019 n. 15758 sez. Si - ud. 11-03-2022 -3- 9.Assume, al contrario, parte ricorrente che in tal caso il collegio arbitrale abbia esorbitando la competenza riconosciutagli dall'art. 12 del contratto. 10. Con il secondo motivo la ricorrente censura, in relazione all'art. 360, comma 1, n.2, n.5, cod. proc. civ., la statuizione della corte d'appello con cui ha escluso che la prova della carenza della potestas iudicandi in capo al collegio arbitrale potesse essere fornita dalla Trapanese con l'ordinanza resa dal Tribunale di Salerno nel giudizio n. 1216/2011, affermativa dell'assorbente competenza del giudice ordinario in ragione della domanda risarcitoria dalla stessa ivi spiegata. 11.Assume la ricorrente che tale statuizione sarebbe affetta da motivazione insufficiente in violazione dell'art. 360, comma 1, n.5, cod. proc. civ.. 12.Con il terzo motivo (violazione dell'art. 829 n.1, cod. proc. civ. e dell'art. 808 bis e quater cod. proc. civ.) si censura, in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ., la statuizione della corte d'appello secondo cui la nullità del contratto di appalto intercorso tra le parti non comporterebbe l'invalidità e la caducazione della clausola compromissoria in applicazione del principio c.d. di autonomia della clausola stessa. 13.Assume, diversamente, la ricorrente che trattandosi della mancanza del permesso di costruire, la causa di invalidità sarebbe esterna al negozio con conseguente invalidità comune all'intero contratto e dunque anche alla clausola compromissoria ivi contenuta. 14.Con il quarto motivo si censura, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 e n.5, cod. proc. civ., la statuizione della corte d'appello che in violazione dell'art. 829, n. 4, cod. proc. civ. e dell'art. 822 cod. proc. civ. ha affermato che gli arbitri non Ric. 2019 n. 15758 sez. 51 - ud. 11-03-2022 -4- avevano travalicato i limiti posti dalla clausola compromissoria emanando una pronuncia di diritto e non di equità. 15. Con il quinto motivo si censura la sentenza della corte d'appello, in relazione all'art. 360, comma 1, n.3 e n.5, cod. proc. civ., e per violazione dell'art. 829 n.5, e 823 cod. proc. civ. per avere escluso che la impugnata decisione arbitrale fosse contraddittoria ed incoerente nella motivazione e nel rapporto della stessa con il dispositivo. 16.Con il sesto motivo (violazione dell'art. 829 n.1 e dell'art.816 bis cod. proc. civ.) si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n.3, cod. proc. civ., che la sentenza impugnata aveva erroneamente escluso la violazione del principio del contraddittorio. 17.11 primo dei sopra enunciati motivi è fondato. 18.L'art. 12 del contratto di appalto del 13 maggio 2009 stabiliva che «qualunque controversia dovesse insorgere in ordine al presente contratto, sia per ciò che attiene alla sua interpretazione, ovvero di singole clausole, sia relativamente all'esecuzione dello stesso, dovrà essere decisa da un collegio arbitrale». 19.La clausola compromissoria riferita genericamente alle controversie nascenti dal contratto cui essa inerisce va interpretata, in mancanza di espressa volontà contraria, nel senso che rientrano nella competenza arbitrale tutte e solo le controversie aventi "causa petendi" nel contratto medesimo, con esclusione di quelle che hanno, in esso, unicamente un presupposto storico, come nel caso in cui, pur in presenza della clausola compromissoria contenuta in un contratto di appalto, si propone azione di responsabilità extracontrattuale, ex art.1669 c.c., deducendo gravi difetti dell'immobile (Cass.4035/2017, citata dalla sentenza impugnata, p. 7). Ric. 2019 n. 15758 sez. 51 - ud. 11-03-2022 -5- 20.In tal senso si è espressa, peraltro, tutta la giurisprudenza di legittimità, secondo la quale la clausola compromissoria che demanda agli arbitri la cognizione delle controversie attinenti alla interpretazione ed esecuzione del contratto, non è applicabile alla domanda di risarcimento danni e, comunque, a fronte di più domande connesse, di cui solo alcune rientrino nella competenza arbitrale, questa viene assorbita ed esclusa da quella ordinaria (Cass. 23088/2007). 21.La clausola compromissoria, in mancanza di espressa volontà contraria, deve essere interpretata nel senso di ascrivere alla competenza arbitrale tutte le controversie che si riferiscono a pretese aventi la "causa petendi" nel contratto cui detta clausola è annessa (Cass. 3795/2019). 22.Ebbene, è di chiara evidenza che un'azione aquiliana, come quella proposta nella specie dalla Trapanese, non ha la sua causa petendi nel contratto, ma trova in esso solo un presupposto storico per cui, nella specie, la competenza arbitrale - sussistente per alcune domande di natura contrattuale - è attratta dalla competenza ordinaria, sussistente per l'azione risarcitoria. 23.L'accoglimento del primo motivo comporta, oltre all'assorbimento degli altri motivi di ricorso (cfr. Cass.13535/2018; id. 28663/2013) la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Salerno, in diversa composizione, che riesaminerà l'impougnazione del lodo alla luce dei sopra enunciati principi di diritto e provvederà altresì alle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri, cassa il provvedimento impugnato e rinvia alla Corte d'appello di Ric. 2019 n. 15758 sez. 51 - ud. 11-03-2022 -6- Saler
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