CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 febbraio 2023
Cassazione n. 24114/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5384/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].,, elettivamente domiciliato in BOLOGNA [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 2-A [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] S.C.R.L., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] S.C.R.L., elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 35, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - ATTIVITÀ 360°, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 6, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 32 C/O [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZAdi TRIBUNALE ROMA n. 2261/2023 depositata i l 09/02/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/06/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. conveniva in giudizio il [OSCURATO:PERSONA] della Rete ferroviaria italiana SOC. COOP. (C.N.C.P.), la [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. (CO.L.SER.), il [OSCURATO:PERSONA] S.C.A.R.L. (C.S.E.L.), il [OSCURATO:PERSONA] GISA - [OSCURATO:PERSONA] (CONSORZIO G.I.S.A.), e la [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. (COOP. FACCHINI), al fine di ottenere il rimborso degli importi che essa, in qualità di mandataria delle prime quattro società, avrebbe loro anticipato a titolo di cauzione provvisoria, escussa dalla stazione appaltante, nonché al risarcimento del danno emergente conseguentemente subito da ENGIE, nella misura risultante dall’istruttoria o in difetto equitativamente liquidata dal Giudice adito in misura comunque non inferiore ad € 1.065.536,78 oltre interessi e rivalutazione monetaria, previo accertamento della responsabilità extracontrattuale di [OSCURATO:PERSONA], in solido con la [OSCURATO:PERSONA], per l’esclusione del RTI dalla gara. Tutte le convenute, oltre a contestare nel merito la fondatezza della domanda di parte attrice, eccepivano, in via pregiudiziale, l’incompetenza del tribunale adito, in forza dell’asserita operatività della clausola compromissoria prevista dall’art. 16 del regolamento dell’ATI. Il Tribunale di Roma con la sentenza parziale depositata in data 9/2/2023 respingeva l’eccezione di incompetenza sollevata dalle società in epigrafe, convenute in giudizio da [OSCURATO:PERSONA], ritenendo che trattavasi di clausola compromissoria dal cui ambito di applicazione era senz’altro esclusa la domanda proposta dall’attrice nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], non avendo quest’ultima preso parte alla redazione del predetto regolamento, in quanto soggetto estraneo all’ATI. Il Tribunale riteneva poi che la competenza del giudice ordinario dovesse essere affermata anche con riferimento alle domande proposte nei confronti delle altre convenute. Il Tribunale affermava a tal riguardo : “ L’eccezione in questione si fonda, come detto, sull’asserita operatività della clausola compromissoria prevista dall’art. 16 del regolamento ATI, a norma del quale, “le controversie relative all’interpretazione ed esecuzione o risoluzione del presente accordo che dovessero insorgere fra le parti, se non risolte in via amichevole, saranno sottoposte a termini degli artt. 806 e segg. c.p.c. al giudizio di un collegio arbitrale…..Ciò detto, ritiene il Collegio che la competenza del giudice ordinario vada affermata anche con riferimento alle domande proposte nei confronti delle altre convenute….”.. [OSCURATO:PERSONA] Centrale di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto regolamento di competenza avverso la sentenza parziale depositata dal Tribunale di Roma in data 9/2/2023, con cui il Tribunale ha respinto l’eccezione di incompetenza, sollevata dalle società in epigrafe, convenute in giudizio da [OSCURATO:PERSONA], sulla scorta della clausola compromissoria prevista dall’art. 16 del regolamento ATI, sottoscritto dall’attrice e dal [OSCURATO:PERSONA], dal [OSCURATO:PERSONA], dal [OSCURATO:PERSONA] GISA e dalla Cooperativa lavoratori dei servizi, nei cui confronti l’attrice [OSCURATO:PERSONA] spa aveva chiesto la condanna al rimborso degli importi che essa, in qualità di mandataria delle quattro società, avrebbe loro anticipato a titolo di cauzione provvisoria, escussa dalla stazione appaltante, nonché la condanna di [OSCURATO:PERSONA], in solido con la [OSCURATO:PERSONA], al risarcimento del danno emergente conseguentemente subito dall'attrice per l'esclusione del RTI dalla gara, imputabile alle medesime società ; I motivi del ricorso sono i seguenti: - Con il primo motivo, la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ha lamentato la violazione dell’art. 816 quater cpc in relazione all'art. 360 n° 3 cpc, per avere erroneamente il Tribunale escluso la compromettibilità in arbitri della controversia alla luce del disposto della norma citata, nonostante la stessa non escluda il procedimento arbitrale in caso di pluralità di parti qualora risulti il raggruppamento degli interessi in gioco in due soli gruppi omogenei e contrapposti ed, in difetto, essendo in tale ipotesi prevista la frammentazione del giudizio in altrettanti arbitrati, posto che si tratta di obbligazioni di natura solidale e/o di domande di regresso e non di ipotesi di litisconsorzio necessario ; –Con il secondo motivo, la ricorrente ha lamentato la violazione dell'art. 819 ter cpc in relazione all'art. 360 n. 3 cpc., per avere ritenuto il Tribunale l’impossibilità per le convenute di far valere dinanzi al collegio arbitrale in un simultaneus processus le domande trasversali proposte nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], nonché nei confronti delle altre convenute, nonostante la norma non escluda la competenza degli arbitri in caso di pendenza della stessa causa davanti al giudice, né nel caso di connessione tra la controversia ad essi deferita ed una causa pendente davanti al giudiceordinario; Con il terzo motivo , la ricorrente si duole della violazione ed erronea applicazione dell'art. 808 cpc in relazione all'art. 360 n° 3 e 5 cpc, avendo il Tribunale, contraddittoriamente, affermato che la volontà di rivalersi in via di regresso nell'ambito del simultaneus processus deve necessariamente essere interpretata come implicante la rinuncia ad avvalersi della convenzione di arbitrato, pur sostenendo che la volontà di far salvo in ogni caso il diritto di ottenere nell'ambito di un simultaneus processus l'accertamento della corresponsabilità o responsabilità esclusiva delle destinatarie delle rispettive domande trasversali, non può dirsi implicitamente rinunciata dalla proposizione dell'eccezione di compromesso. Il ricorso è ammissibile ma infondato. Va premesso che l'interpretazione di una clausola contrattuale (come la clausola compromissoria), ai fini della risoluzione di una questione di competenza, rientra nei poteri della Corte di cassazione che, in tale materia, è anche giudice del fatto, dovendo accertare se sia stato commesso un errore di rito (Cass.31350/2022). Orbene, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la clausola compromissoria, in mancanza di espressa volontà contraria, deve essere interpretata nel senso di ascrivere alla competenza arbitrale tutte le controversie che si riferiscono a pretese aventi la "causa petendi" nel contratto cui detta clausola è annessa (Cass. 3795/2019). In particolare, la clausola compromissoria con la quale sono deferite agli arbitri le controversie sull'interpretazione o sull'esecuzione del contratto cui essa accede, in mancanza di espressa volontà contraria, ascrive alla competenza arbitrale solo le controversie che si riferiscono a pretese aventi la "causa petendi" nel contratto stesso, dovendosi quindi escludere che tra tali controversie possano essere incluse le cause da responsabilità extracontrattuale, che hanno nel contratto solo un presupposto di fatto (Cass. 31350/2022). Nel caso concreto, sia l’atto costitutivo che il regolamento del RTI, riprodotti nel ricorso dalla ricorrente [OSCURATO:PERSONA], prevedono che sono devolute alla cognizione arbitrale «le controversie relative all’interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente accordo», ossia dell’atto costitutivo o del regolamento del RTI. Senonchè ‒ dalla trascrizione dell’atto di citazione di Engie in primo grado ‒ si evince che detta società aveva proposto, nei confronti dell’odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA], una domanda di risarcimento danni extracontrattuali, per avere detta Cooperativa ‒ in solido con la società [OSCURATO:PERSONA] ‒ determinato l’esclusione del RTI dalla gara di appalto, mentre nei confronti delle altre convenute Engie aveva richiesto, in qualità di mandataria, il rimborso delle somme anticipate – a titolo di cauzione provvisoria - nell’esecuzione di un appalto. Si tratta ‒ all’evidenza ‒ di cause petendi del tutto avulse dai contratti (atto costitutivo e regolamento RTI) nei quali è inserita la clausola compromissoria, e che non riguardano, quindi, l’interpretazione o l’esecuzione (o risoluzione) degli stessi. Per quanto sopra deve essere rigettato il regolamento richiesto, confermandosi la competenza dal Tribunale di Roma. P.Q.M. Rigetta il r