CassazionesentenzaSezione LDecisione del 30 marzo 2026
Cassazione n. 07730/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
minimo.SENTENZAsul ricorso 19707-2023 proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (INARCASSA), inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliatapresso la cancelleria civile della CORTE DI CASSAZIONE– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in forza di procura conferitain calce al controricorso, dall’avvocata [OSCURATO:PERSONA], condomicilio eletto presso il suo studio, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 16– controricorrente –per la cassazione della sentenza n. 1260 del 2023 della CORTED’[OSCURATO:PERSONA], depositata il 4 aprile 2023 (R.G.N. 1265/2021).Udita la relazione della causa, svolta all’udienza dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]Cerulo.Numero registro generale 19707/2023Numero sezionale 4904/2025Numero di raccolta generale 7730/2026Data pubblicazione 30/03/2026Udito il Pubblico Ministero, in persona del dottor [OSCURATO:PERSONA], cheha concluso per l’accoglimento del ricorso.Udito, per la ricorrente, l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che hainsistito per l’accoglimento del ricorso.Udita, per il controricorrente, l’avvocata [OSCURATO:PERSONA], cheha ribadito le conclusioni rassegnate nel controricorso.1.– Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’appello di Romaha respinto il gravame proposto dalla Cassa nazionale di previdenza edassistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti(INARCASSA) contro la pronuncia del Tribunale della medesima sedee, per l’effetto, ha condannato la Cassa professionale a corrispondereall’architetto [OSCURATO:PERSONA] la pensione di vecchiaia unificata anticipata,con integrazione dell’importo fino a quello minimo indicato nella tabellaO del [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza del 2012.A fondamento della decisione la Corte territoriale argomenta che èillegittima la previsione dell’art. 28.5. del Regolamento della Cassa,nella parte in cui esclude l’integrazione al minimo per le pensionianticipate di vecchiaia, in contrasto con il principio del pro rata sancitodall’art. 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per leanzianità già maturate.In particolare, la previsione introdotta da INARCASSA non tieneconto dell’anzianità acquisita prima dell’entrata in vigore delRegolamento e la soppressione dell’integrazione al minimo esula daiprovvedimenti che gli enti previdenziali privatizzati sono legittimati adassumere.2.– INARCASSA impugna per cassazione la sentenza d’appello eformula tre motivi, illustrati da memoria in prossimità dell’udienzapubblica.3.– [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso,egualmente illustrato da memoria.- 2 -Numero registro generale 19707/2023Numero sezionale 4904/2025Numero di raccolta generale 7730/2026Data pubblicazione 30/03/20264.– Il ricorso è stato fissato all’udienza pubblica del 26 novembre2025.5.– Il Pubblico Ministero ha depositato memoria, concludendo perl’accoglimento del ricorso.6.– All’udienza, il Pubblico Ministero ha esposto le conclusionimotivate, già rassegnate nella memoria, e i difensori delle parti hannosvolto le loro difese, formulando le richieste riportate in epigrafe.RAGIONI DELLA DECISIONE1.– Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.civ.), la ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3,comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, dell’art. 2 del decretolegislativo 30 giugno 1994, n. 509, e dell’art. 38 Cost., in relazioneall’art. 28, comma 5, e all’art. 20 del Regolamento generale diprevidenza INARCASSA.Avrebbe errato la Corte di merito nell’imputare alla Cassa di averviolato il principio del pro rata, sopprimendo un trattamentoassistenziale, quale è l’integrazione al minimo, disancorata dall’apportocontributivo dell’iscritto.2.– Con la seconda critica (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.civ.), la ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art.24, comma 24, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, dell’art. 2 deld.lgs. n. 509 del 1994 e dell’art. 3, comma 12, della legge n. 335 del1995, in relazione all’art. 28, comma 5, del Regolamento generale diprevidenza INARCASSA.La sentenza d’appello meriterebbe censura anche per non averponderato le novità introdotte dal d.l. n. 201 del 2011 e recepite dalRegolamento INARCASSA, al fine di «assicurare l’equilibrio permanentedei conti, garantendo la certezza del pagamento delle prestazionifuture alle giovani generazioni» (pagina 20 del ricorso per cassazione).Il riconoscimento dell’integrazione al minimo sarebbe subordinato a- 3 -Numero registro generale 19707/2023Numero sezionale 4904/2025Numero di raccolta generale 7730/2026Data pubblicazione 30/03/2026requisiti più stringenti, legati «al doppio vincolo della media dei redditidegli ultimi venti anni ed all’esistenza dei requisiti di una pensione divecchiaia unificata ordinaria» (pagina 22 del ricorso per cassazione).3.– Con la terza doglianza (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.civ.), la ricorrente prospetta violazione e/o falsa applicazione dell’art.3, comma 12, della legge n. 335 del 1995 e dell’art. 2 del d.lgs. n. 509del 1994, in relazione agli artt. 28, comma 5, 17, comma 1, e 20,comma 3, del Regolamento generale di previdenza INARCASSA.Il professionista avrebbe oggi la facoltà di optare «per l’anticipodella fruizione della pensione a fronte di una riduzione dell’importodella stessa» (pagina 24 del ricorso per cassazione), con la possibilitàdi proseguire l’attività professionale. In tale fattispecie, ilriconoscimento dell’integrazione al minimo, nei termini delineati dallasentenza d’appello, condurrebbe «ad annullare l’abbattimento deltrattamento per l’anticipo della liquidazione della pensione,riconoscendo, in pratica, la pensione di vecchiaia unificata completa indifetto dei presupposti di età e di anzianità contributiva» (pagina 25del ricorso per cassazione). La reintroduzione ope iudicisdell’integrazione al minimo pregiudicherebbe, inoltre, l’autonomia dellaCassa, che, allo scopo di salvaguardare gli equilibri finanziari, haadottato previsioni già vagliate favorevolmente dai Ministeri vigilanti.4.– Le censure, tra loro indissolubilmente connesse, si prestano auno scrutinio congiunto e non presentano i profili d’inammissibilitàeccepiti nel controricorso.4.1.– Lungi dal sollecitare a questa Corte quel riesame del meritoche il professionista paventa (pagine 10, 11, 12 e 13 del controricorso),i motivi sottopongono al vaglio di legittimità una questione ermeneuticasulla disciplina vigente e sulla latitudine del principio del pro rata.4.2.– Non coglie nel segno neppure l’eccezione di “giudicatointerno”, che il professionista solleva sul presupposto che non sianostate censurate le affermazioni della Corte territoriale sulla mancata- 4 -Numero registro generale 19707/2023Numero sezionale 4904/2025Numero di raccolta generale 7730/2026Data pubblicazione 30/03/2026dimostrazione delle condizioni di legittimità del potere della Cassa(pagine 13, 14 e 15 del controricorso).Come lo stesso controricorrente rileva, il giudicato postula unaunità minima di decisione che a un fatto, qualificato da una norma,riconnette un determinato effetto giuridico e non si può predicareriguardo a ogni affermazione irrelata, priva di portata autonoma econcernente un singolo elemento della fattispecie dedotta in causa (frale molte, Cass., sez. lav., 7 novembre 2022, n. 32683).Nel caso di specie, le critiche si correlano al percorso argomentativodella decisione impugnata, che sull’applicazione del principio del prorata s’incentra, e lo contestano in radice, reputando inconferente ilrichiamo a tale principio. È dunque ininfluente che l’atto d’appello nonapprofondisca il tema consequenziale della legittimità deiprovvedimenti di modulazione del pro rata, una volta che abbiacriticato in apicibus la stessa pertinenza del principio.Ne consegue che non si può ravvisare il “giudicato interno”prospettato nel controricorso.5.– Le doglianze sono fondate, nei termini di séguito precisati.6.– L’art. 20 del [OSCURATO:PERSONA] di PrevidenzaInarcassa dispone che, a decorrere dal primo gennaio 2013, lapensione di vecchiaia unificata sia corrisposta a coloro che hannocompiuto almeno sessantacinque anni di età e abbiano maturatoalmeno trent’anni d’iscrizione e di contribuzione a Inarcassa (comma1), a decorrere «dal primo giorno del mese successivo a quello dellapresentazione della domanda» (comma 4).Al raggiungimento dell’età anagrafica di almeno settant’anni, nonè più necessaria l’anzianità contributiva minima (comma 2 delrichiamato art. 20).L’iscritto ha la facoltà di richiedere, prima del conseguimentodell’età pensionabile ordinaria, «l’erogazione della pensione divecchiaia unificata al compimento del sessantatreesimo anno di età,- 5 -Numero registro generale 19707/2023Numero sezionale 4904/2025Numero di raccolta generale 7730/2026Data pubblicazione 30/03/2026fermo restando il requisito dell’anzianità contributiva minima» (comma3, primo periodo, dell’art. 20). In tale ipotesi, la quota retributiva dellapensione soggiace alle decurtazioni indicate nella tabella M (comma 3,secondo periodo, dell’art. 20).L’art. 28 del Regolamento prevede che la pensione erogata daInarcassa non possa essere inferiore «all’importo minimo dellapensione minima indicata nella allegata tabella O» (comma 1).L’adeguamento alla pensione minima non spetta «al titolare dellapensione di vecchiaia unificata che consegua la pensione alcompimento del 70° anno senza aver raggiunto il requisitodell’anzianità contributiva minima ovvero che opti per l’anticipazionerispetto all’età pensionabile ordinaria» (art. 28, comma 5, lettera b, delcitato Regolamento).7.– È tale ultima previsione a venire in rilievo nell’odierno giudizio,in cui si controverte sul diritto del controricorrente di fruiredell’adeguamento alla pensione minima, dopo aver optato perl’anticipazione rispetto all’età pensionabile ordinaria.La Corte di merito sostiene che la soppressione dell’integrazione alminimo integri una violazione del principio del pro rata, in quantopretermette l’anzianità maturata prima dell’entrata in vigore delRegolamento e comunque non è riconducibile ai provvedimenti che leCasse sono legittimate ad assumere (pagina 10 della pronunciad’appello), in ossequio ai princìpi di gradualità e di equità tra legenerazioni (pagina 11 della pronuncia).8.– Tali affermazioni prestano il fianco alle critiche della ricorrente.8.1.– Occorre ribadire che il principio del pro rata, asse portantedella decisione d’appello, si colloca «entro il quadro del calcolo dellamisura della pensione, alla luce della distinzione tra quota retributiva econtributiva secondo la fondamentale previsione dell’art. 1, co. 12 l. n.335/95. In particolare, è stato chiarito (Cass. 17980/23) che il pro ratanon costituisce principio destinato ad incidere sempre e comunque su- 6 -Numero registro generale 19707/2023Numero sezionale 4904/2025Numero di raccolta generale 7730/2026Data pubblicazione 30/03/2026qualsiasi evoluzione dei sistemi pensionistici, a prescindere dalla loronatura (retributiva o contributiva). Nello specifico, il principio del prorata non può essere esteso al profilo attinente alla maturazione deldiritto a pensione, e non può essere richiamato per i trattamentipensionistici introdotti ex novo dai regolamenti adottati dalle casseprofessionali. [OSCURATO:PERSONA] del 2012 ha istituito ex novo il diritto allapensione di vecchiaia anticipata al compimento dei 63 anni. Del tuttolegittimamente, il vantaggio del pensionamento anticipato di 2 annirispetto alla regola dei 65 anni, è stato controbilanciato dalla assenzadi un minimo pensionabile» (Cass., sez. lav., 24 dicembre 2024, n.34273, pagina 7).Invero, «il principio del pro rata non può essere invocato quando ildiritto a pensione sia sorto in forza di una nuova previsione attributivadel diritto stesso. In tal caso non si tratta di parametrare il calcolo dellapensione secondo due regimi temporalmente e normativamente distintiin ordine al computo delle quote, ma di attrarre la disciplina giuridicadel trattamento pensionistico all’unico regime che ha previsto edisciplinato il diritto a pensione. Nel caso di specie il diritto allapensione unificata è sorto solo con il Regolamento del 2012 che, per laprima volta, ha introdotto la possibilità di optare per il pensionamentoa 63 anni» (Cass., sez. lav., 20 gennaio 2026, n. 1269, pagine 5 e 6).8.2.– Tali considerazioni si attagliano anche al caso di specie, in cuiil controricorrente rivendica il diritto di beneficiare della pensione divecchiaia unificata con il pensionamento anticipato, introdotta ex novodal Regolamento del 2012 e dunque assoggettata nella sua interezzaalla relativa disciplina. Tale circostanza di per sé impedisce diconfigurare un legittimo e consolidato affidamento (pagina 5 dellamemoria del Pubblico Ministero).Né il principio del pro rata può essere utilmente invocato per unaprestazione, l’integrazione al minimo, ulteriore e autonoma «rispetto- 7 -Numero registro generale 19707/2023Numero sezionale 4904/2025Numero di raccolta generale 7730/2026Data pubblicazione 30/03/2026alla pensione cui accede», che non rappresenta «una maggiorazionestabile e permanente» (pagina 4 della memoria del Pubblico Ministero).L’odierna vicenda non interferisce, dunque, con quel principio delpro rata che la decisione impugnata, per contro, enfatizza. Principioche, nella specie, risulta salvaguardato, in quanto le anzianitàcontributive pregresse sono state valorizzate secondo le regoleprevigenti (pagina 3 della memoria del Pubblico Ministero).9.– Dai rilievi svolti derivano l’accoglimento del ricorso e lacassazione della sentenza impugnata.10.– La causa è rinviata alla Corte d’appello di Roma, che, indiversa composizione, rinnoverà l’esame delle domande dell’odiernocontroricorrente in conformità ai princìpi enunciati nella presentesentenza.Il giudice di rinvio vaglierà anche i profili che la Corte territorialeha ritenuto assorbiti in virtù della valenza dirimente della violazione delprincipio del pro rata, profili che il controricorrente diffusamente passain rassegna, da ultimo nella memoria illustrativa.Al giudice di rinvio è demandato, infine, anche il compito di regolarele spese del presente giudizio. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso; cassa l’impugnata sentenza; rinvia lacausa, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio, allaCorte d’appello di Roma, in diversa composizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezionecivile del 26 novembre 2025.Il Consigliere estensore La PresidenteAngelo [OSCURATO:PERSONA]- 8 -