CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 01260/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 27210-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 14, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, V. GERMANICO 172, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamenteall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 5280/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 03.08.2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14.06.2022 dal ConsigliereCRISTINA AMATO. [OSCURATO:PERSONA]: Ric. 2017 n. 27210 sez. S2 -ud. 14-06-2022 - 2 - 1. Con sentenza n. 12168/2009, il Tribunale di Roma dichiarava inammissibile la domanda di divisione ereditaria tra i fratelli Gianfranca e [OSCURATO:PERSONA], proposta dalla prima, per mancanza di legittimazione passiva del secondo, ritenendo non provata dall’attrice la proprietà comunedell’area cortilizia asseritamente dichiarata in comunione, proveniente dalla de cuius , [OSCURATO:PERSONA] , deceduta in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], non essendo stati prodotti i certificati dei registri immobiliari, né la relazione notarile sostitutiva dell’immobile caduto in successione, documenti indispensabili per verificare la proprietà del bene in capo alla de cuius alla data di apertura della successione. 2. [OSCURATO:PERSONA] interponeva gravame presso la Corte d’Appello di Roma avverso la suddetta sentenza. Il giudice di seconde cure, con sentenzanon definitiva n. 446/2014, accertava che l’aerea circostante il fabbricato oggetto della presente causa non era stata inclusa nella prima divisione ereditaria intervenuta il 06.07.1992 a seguito della morte del de cuius [OSCURATO:PERSONA], coniuge di [OSCURATO:PERSONA] e padre di Gianfranca e [OSCURATO:PERSONA]. La de cuiusChiolle Iole, a sua volta , lasciava la quota disponibile dell’area di cui è causa alla figlia Gianfranca: il secondo atto di divisione intercorso tra i fratelli Gianfranca e Carlo in data 13.10.2000 includeva i fabbricati del compendio immobiliare prospicienti l’area in contestazione, la quale però rimaneva in comunione con accrescimento di porzione spettante a [OSCURATO:PERSONA], proveniente dal patrimonio disponibile della madre deceduta. Pertanto, con sentenza non definitiva di cui sopra, la Corte d’Appello di Roma dichiarava lo scioglimento della comunione dell’area in questionesia in Roma alla via [OSCURATO:PERSONA] (distinta in catasto al Foglio 359, Particella 227), disponendo la rimessione in Ric. 2017 n. 27210 sez. S2 -ud. 14-06-2022 - 3 - istruttoria per la stima del bene e la formazione del progetto di divisione. 2.1. Interveniva in giudizio [OSCURATO:PERSONA], allegando la propria qualità di comproprietaria dell’area in contestazione per aver acquistato da [OSCURATO:PERSONA] un’unità immobiliare del fabbricato, con relative pertinenze, tra le quali il cortile oggetto di domanda di divisione. Eccepiva la nullità della sentenza per violazione del contraddittorio nel primo grado del giudizio, stante la natura indisponibile dell’area al singolo proprietario persona fisica in favore della collettività rappresentata dal condominio. 3. Con sentenza definitivan. 5280/2017 la Corte d’Appello di Roma rettificava d’ufficio i dati catastali indicati nella sentenza parziale, essendo l’area cortilizia oggetto di divisione erroneamente identificata con Particella 227, anziché Particella 78; respinge va l’istanza di integrazione delcontraddittorio interposta da [OSCURATO:PERSONA], ritenendo insussistente la sua qualità di comp roprietaria dell’area cortilizia antistante, nulla risultando dall’atto notarile di compravendita; approvavail progetto divisionale del C.T.U. indicato con il n. 3 (al qu ale aderiva l’attuale controricorrente)e provvedeva alla divisione dell’area in due porzioni separate; respingeva le reciproche domande di lite temeraria, compensando le spese per la metà. 4. Per la cassazione della predetta sentenza ricorrevano [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidando il ricorso a tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] si difende con controricorso. In prossimità dell’udienza le parti hannopresentato memorie. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 92 disp. att. cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, nn.3) e 5 ), cod. proc. civ.). La censura attiene al fatto Ric. 2017 n. 27210 sez. S2 -ud. 14-06-2022 - 4 - che il giudice di seconde cure ometteva qualsiasi pronuncia sul ricorso proposto nel giudizio d’appello ex art. 92 sopra citato , con il quale il sig. [OSCURATO:PERSONA] richiamava il giudice sulla non corretta istruzione della consulenza tecnica: nella prospettazione dell’allora appellato il quesito rivolto al consulente avrebbe riguardato un’errata particella, nonché errati riferimenti geografici. 2. Il motivo è infondato. Preliminarmente va respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di procura speciale, questione riproposta dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] nella memoria difensiva in quanto la procura speciale a margine del ricorso avversario sarebbe stata rilasciata solo per la cassazione della sentenza n. 5280/2017 depositata il 03.08.2017 (sentenza definitiva), e non anche per la cassazione della sentenza n. 446/2014 depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] (sentenza non definitiva). [OSCURATO:PERSONA] intende confermare quanto stabilito da questa Corte: il mandato apposto in calce o a margine del ricorso per cassazione (come avviene nel caso di specie) è, per sua natura, speciale, senza che occorra per la sua validità alcuno specifico riferimento al giudizio in corso od alla sentenza contro la quale si rivolge, poiché il carattere di specialità è deducibile dal fatto che la procura al difensore forma materialmente corpo con il ricorso o il controricorso al quale essa si riferisce (Sez. 2, Sentenza n. 7014 del 2017, citata dalla controricorrente; Cass. 1205/15; 15692/2009). 2.1. Quanto al merito della censura sollevata con il primo motivo, il giudice di seconde cure ha dimostrato, con motivazione esauriente e plausibile (pp. 8-9della sentenza ), le ragioni per cui l’aerea cortilizia di cui è causa fosse stata erroneamente identificata (come Particella n. 227) nella domanda di divisione proposta da [OSCURATO:PERSONA]. 2017 n. 27210 sez. S2 -ud. 14-06-2022 - 5 - [OSCURATO:PERSONA], nonché nella sentenza non definitiva n. 446/2014. Era evidente dagli atti di causa, e quindi era chiaro anche all’odierno ricorrente, che l’area antistante il complesso immobiliare di via [OSCURATO:PERSONA], oggetto di causa, è quella identificata con Particella n. 78: mentre sull’area denominata Particella n. 227, sita in tutt’altra zona, [OSCURATO:PERSONA] ha sempre fondatamente negato di vantare diritti proprietari, non avendo alcun interesse su di essa, sull’area denominata Particella n. 78 egli ha sempre esercitato un potere uti dominus, che egli avrebbe interesse a conservare ovela divisione non avesse luogo. In definitiva, la doglianza si traduce in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito, tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. Sez. 2, n. 19717/2022; Cass. Sez. 2, n. 21127 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]). Pure ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ., non è consentito sindacare in sede di legittimità quanto apprezzato e accertato dal giudice del merito riguardo alle acquisite emergenze istruttorie, la cui valutazione e selezione compete esclusivamente allo stesso giudice di merito, essedo possibile soltanto denunciare l'omesso oggettivo esame di fatti, in senso storico, rilevanti e decisivi, e non già criticare, quindi, il contenuto delle relative valutazioni ovvero il c.d. ragionamento decisorio seguito nella sentenza impugnata (Cass. Sez. 2, n. 482 del 10.01.2019). 3. Con il secondomotivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 102 cod. civ. proc., in relazione all’art.360, comma 1, nn. 3 ) , 4) e 5 ) c od. p roc. c iv. ), per aver reso una decisione in danno di un litisconsorte necessario. Ric. 2017 n. 27210 sez. S2 -ud. 14-06-2022 - 6 - 3.1. Il motivo è infondato. L’intervento della s ig.ra [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio di appello è un intervento principale litisconsortile volontario (ex art. 105 c od. p roc. c iv .) a séguito del qualesi è correttamente instaurato il contraddittorio: sul suo diritto sostanziale di condomina si è, pertanto, pronunciata la Corte d’Appello, osservando che, dall’interpretazione letterale dell’atto di cessione a suo favore dell’immobile sito nel fabbricato (del 23.04.2002),riscontrata peraltro dalle risultanze catastali, emerge come parte venditrice abbia inteso cedere solamente le pertinenze inglobate nell’edificio (in particolare, i diritti sul locale sottoscala al piano seminterrato),con valenza evidentemente preclusiva di altre pertinenze esterne all’edificio, tra cui l’area cortilizia di cui è causa. L’interpretazione offerta dal giudice di seconde cure è esauriente, plausibile e scevra da vizi logico-giuridici. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non v’è ragione di discostarsi, in tema di ermeneutica contrattuale, l’interpretazione di un atto negoziale è tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, se non nella ipotesi di violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale di cui all’art. 1362 e segg. cod. civ. o di motivazione omessa o manifestamente illogica, ossia non idonea a consentire la ricostruzione dell’iter logico seguito per giungere alla decisione (Cass. Sez. L, n. 17168 del 09.10.2012; Cass. Sez. 2, n. 13242 del 31.05.2010; Cass. Sez. 3, n. 24539 del 20.11.2009). 4. Con il terzo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma1, nn. 3) e 5 ) cod. proc. civ. I ricorrenti si dolgono dell’impossibilità di approntare adeguata difesa tecnica entro i termini stabiliti per la presentazione delle istanze istruttorie nel giudizio di primo grado, Ric. 2017 n. 27210 sez. S2 -ud. 14-06-2022 - 7 - avendo la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] richiesto la divisione di un’area contraddistinta come Particella 227, rispetto alla quale il sig. [OSCURATO:PERSONA] aveva potuto eccepire unicamente il difetto di legittimazione passiva, non essendone comproprietario. Riformando con sentenza definitiva la domanda giudiziale originaria, cioè identificando l’area contesa come particella 78, e non già 227, la Corte d’Appello di Roma ha violato il diritto del convenuto al contradditorio e alla difesa. 4.1. Il motivo è infondato. La sentenza impugnata non è criticabile sotto il profilo del divieto di ultra petizione. Questa Corte ha già avuto modo di chiarire cheé precluso al giudice pronunziare oltre i limiti della domanda e delle eccezioni proposte dalle parti, mutando i fatti costitutivi o quelli estintivi della pretesa, ovvero decidendo su questioni che non hanno formato oggetto del giudizio e non sono rilevabili d'ufficio, attribuendo un bene non richiesto o diverso da quello domandato (Cass. Sez. 2, n. 15368/2022; Cass. Sez. L, n. 5832 del 03.03.2021; Cass. Sez. 3, n. 11103 del 10.06.2020; Cass. Sez. 3, n. 30607 del 27.11.2018; Cass. Sez. 6-1, n. 8645 del 09.04. 2018). I l vizio di extrapetizione o di ultrapetizione ricorre solo quando il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti e pronunciando oltre i limiti del petitum e delle eccezioni hin c ed inde dedotte, ovvero su questioni che non siano state sollevate e che non siano rilevabili d'ufficio, attribuisca alla parte un bene non richiesto, e cioè non compreso nemmeno implicitamente o virtualmente nella domanda proposta (Cass. Sez. 3, del 29. 04.2022, n. 13514; Cass. Sez. 2 , 06.05.2022,n. 14403; Cass. n. 17897 del 03.07.2019). La violazione di ultrapetizione, invece, non ricorrequando il giudice non interferisca nel potere dispositivo delle parti e non alteri nessuno degli elementi obiettivi di identificazione dell'azione. D’altra parte, il difetto di ultrapetizione non è logicamente verificabile prima di avere accertato Ric. 2017 n. 27210 sez. S2 -ud. 14-06-2022 - 8 - che la motivazione con cui la Corte ha interpretato la domanda giudiziale sia erronea, fermo restando che l’erronea interpretazione delle domande non è censurabile ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., perché non pone in discussione il significato della norma ma la sua concreta applicazione operata dal giudice di merito, il cui apprezzamento, al pari di ogni altro giudizio di fatto, può essere esaminato in sede di legittimità soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione, entro i limiti in cui tale sindacato è ancora consentito dal vigente art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. (ex plurimis: Cass. Sez. 6-1, n. 31546 del 03.12.2019). In tal caso, il dedotto errore del giudice non si configura come error in procedendo, ma attiene al momento logico relativo all'accertamento in concreto della volontà della parte (Cass. n. 20718 del 13 agosto 2018). Nel ca so di specie, la Corte d’Appello di Roma ha esaurientemente motivato l’interpretazione dell’originaria domanda rilevando che la comproprietà dell’area per cui è causa è attestata dagli atti pubblici e dalle certificazioni notarili (p. 8), oltreché confermata dal comportamento processuale dell’odierno ricorrente che non ha contestato dette risultanze per tabulas. Del resto, a ulteriore conferma del fatto che l’unica particella della quale si discuteva in giudizio fosse la n. 78, corrispondente all’area cortilizia antistante il complesso immobiliare di via [OSCURATO:PERSONA] , milita l’intervento volontario della sig.ra [OSCURATO:PERSONA], proprietaria dell’unità immobiliare prospiciente l’area cortilizia di cui è causa. 4.2. In definitiva, la Corte d’Appello di Roma si è limitata a correggerel’errore materiale relativo al petitum: la particella di cui si chiedeva la divisione, e che coincide con l’area circostante il fabbricato di via [OSCURATO:PERSONA] nn. 62, 64, 66 e 68, non è Ric. 2017 n. 27210 sez. S2 -ud. 14-06-2022 - 9 - denominata come Particella n. 227, bensì n. 78. In altri termini, la pronuncia censurata non ha alterato gli elementi obiettivi di identificazione dell’azione: al contrario, graz ie alla correzione menzionata il giudice di seconde cure ha attribuito alle parti esattamente i beni richiesti. 5. Il ricorso va, pertanto, rigettato, e le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, in favore del controricorrente, che liquida in Euro 5.300,00 per compensi, oltre €200,00 per esborsi e agli accessori di legge nella misura del 15%. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di co