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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 17354/2024

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A sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi per procura alle liti allegata al ricorso dall’[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati presso il suo studio in [OSCURATO:PERSONA], via Oberdan n. 1.

Ricorrenti contro Ministero della Giustizia, in persona del Ministro, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12.

Controricorrente avverso il decreto n. 2236/2022della Corte di appello di Venezia , depositat o il 29.

8. 2022.

Udita la relazione della causa svoltadal consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del5.

4. 2024.

Fatti di causae ragioni della decisione Con ricorso ex art. 5ter legge 24 marzo 2001, n. 89, depositato innanzi alla Corte d’Appello di Venezia, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] l’indennizzo per equa riparazione per l’irragionevole durata di una procedura fallimentare R.G.

N. 4469/2023.svoltasi nei confronti della società ISSA [OSCURATO:PERSONA], loro datrice di lavoro, per la quale erano stati ammessi al passivo in data 11.

1. 1996, chiusa con decreto del 10.

7. 2021.

Il giudice designato accoglieva in parte il ricorso, determinando la durata irragionevole in 18 anni e liquidando in favore d ei ricorrenti la somma di euro 5.400, 00 ciascuno.

Proposta opposizione dai ricorrenti, la Corte d’Appello , in composizione collegiale, con decreto n. 2236 /202 2 la accoglieva in parte, determinando il periodo indennizzabile in 19 anni, ma confermando la liquidazione dell’indennizzo nella misura di euro 300,00 annuo, decurtandolo, ai sensi dell’art. 2 bis legge n. 89 del 2001, in ragione del fatto che a lla procedura avevano partecipato più di cinquanta parti.

Per la cassazione di questo decreto, con atto notificato il 26.

2. 2023, hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sulla base di tre motivi.

Il Ministero della Giustiziaha notificato controricorso.

Parte ricorrente ha depositato memoria.

Con il primo motivo i ricorrenti, denunciando violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2 bis, comma 1 bis, della legge n. 89 del 2001in relazione all’art. 6 CEDU, all’art. 1 del Protocollo addizionale ed agli artt. 111 e 117 Cost., assumono l’erroneità della decisione impugnataper avere applicato la riduzione prevista dall’articolo citato, in contrasto con l’insegnamento della giurisprudenza della Corte europea e della Corte di Cassazione, che sottrae le procedure fallimentari dalla sua applicazione.

Il motivo è fondato.

La Corte veneziana si è discostata, sia pure consapevolmente, dall’orientamento di questa Corte, che qui va ribadito, secondo cui, con riferimento all’indennizzo per irragionevole durata della procedura fallimentare, non trova applicazione la disposizione di cui all’art. 2 bis, comma 1 bis, legge n. 89 del 2001, che consente la riduzione dell’indennizzo fino al 20% se le parti del processo presupposto sono più di dieci e fino al 40% se sono più di cinquanta.

L’argomentazione utilizzata dal giudice a quo , secondo cui una conclusione diversa comporterebbe una sostanziale abrogazione in parte quadi R.G.

N. 4469/2023.tale disposizione non è punto condivisibile, trascurando di considerare che la norma in questione si riferisce espressamente al “ processo “ e non alla procedura fallimentare, nonché soprattutto, alla luce di una interpretazione sistematica della normativa, il dato sostanziale che la presenza di più di dieci o addirittura cinquanta parti, mentre nel processo di cognizione costituisce evenienza infrequente, se non rara, nelle procedure concorsuali, invece, la compresenza di una pluralità di creditori, costituisce l'ipotesi fisiologica e ordinaria, con la conseguenza che l'applicazione ad esse della disposizione in discorso produrrebbe un effetto distorsivo di implicita e casuale (e perciò irragionevole) penalizzazione del cittadino ammesso al passivo di una procedura concorsuale rispetto a quello che partecipi ad un ordinario processo di cognizione ( Cass. n. 80 del 2024; Cass. n. 734 del 2023; Cass. n. 34460 del 2023; Cass. n. 13536 del 2022; Cass. n. 18756 del 2022; Cass. n. 25181 del 2021).

Il secondo motivo, che è proposto in via subordinata, ed il terzo, che investe la statuizione sulle spese, si dichiarano assorbiti Il ricorso va pertanto accolto in relazione al primo motivo, il decreto impugnato cassato e la causa rinviata alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione, che si atterrà nel decidere al principio di diritto sopra enunciato e provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M. accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri; cassa in relazione al motivo accolto il decreto impugnato e rinvia la causa alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di giudizio.

Così deciso in Roma, nel

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi per procura alle liti allegata al ricorso dall’[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati presso il suo studio in [OSCURATO:PERSONA], via Oberdan n. 1. Ricorrenti contro Ministero della Giustizia, in persona del Ministro, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12. Controricorrente avverso il decreto n. 2236/2022della Corte di appello di Venezia , depositat o il 29. 8. 2022. Udita la relazione della causa svoltadal consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del5. 4. 2024. Fatti di causae ragioni della decisione Con ricorso ex art. 5ter legge 24 marzo 2001, n. 89, depositato innanzi alla Corte d’Appello di Venezia, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] l’indennizzo per equa riparazione per l’irragionevole durata di una procedura fallimentare R.G. N. 4469/2023.svoltasi nei confronti della società ISSA [OSCURATO:PERSONA], loro datrice di lavoro, per la quale erano stati ammessi al passivo in data 11. 1. 1996, chiusa con decreto del 10. 7. 2021. Il giudice designato accoglieva in parte il ricorso, determinando la durata irragionevole in 18 anni e liquidando in favore d ei ricorrenti la somma di euro 5.400, 00 ciascuno. Proposta opposizione dai ricorrenti, la Corte d’Appello , in composizione collegiale, con decreto n. 2236 /202 2 la accoglieva in parte, determinando il periodo indennizzabile in 19 anni, ma confermando la liquidazione dell’indennizzo nella misura di euro 300,00 annuo, decurtandolo, ai sensi dell’art. 2 bis legge n. 89 del 2001, in ragione del fatto che a lla procedura avevano partecipato più di cinquanta parti. Per la cassazione di questo decreto, con atto notificato il 26. 2. 2023, hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sulla base di tre motivi. Il Ministero della Giustiziaha notificato controricorso. Parte ricorrente ha depositato memoria. Con il primo motivo i ricorrenti, denunciando violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2 bis, comma 1 bis, della legge n. 89 del 2001in relazione all’art. 6 CEDU, all’art. 1 del Protocollo addizionale ed agli artt. 111 e 117 Cost., assumono l’erroneità della decisione impugnataper avere applicato la riduzione prevista dall’articolo citato, in contrasto con l’insegnamento della giurisprudenza della Corte europea e della Corte di Cassazione, che sottrae le procedure fallimentari dalla sua applicazione. Il motivo è fondato. La Corte veneziana si è discostata, sia pure consapevolmente, dall’orientamento di questa Corte, che qui va ribadito, secondo cui, con riferimento all’indennizzo per irragionevole durata della procedura fallimentare, non trova applicazione la disposizione di cui all’art. 2 bis, comma 1 bis, legge n. 89 del 2001, che consente la riduzione dell’indennizzo fino al 20% se le parti del processo presupposto sono più di dieci e fino al 40% se sono più di cinquanta. L’argomentazione utilizzata dal giudice a quo , secondo cui una conclusione diversa comporterebbe una sostanziale abrogazione in parte quadi R.G. N. 4469/2023.tale disposizione non è punto condivisibile, trascurando di considerare che la norma in questione si riferisce espressamente al “ processo “ e non alla procedura fallimentare, nonché soprattutto, alla luce di una interpretazione sistematica della normativa, il dato sostanziale che la presenza di più di dieci o addirittura cinquanta parti, mentre nel processo di cognizione costituisce evenienza infrequente, se non rara, nelle procedure concorsuali, invece, la compresenza di una pluralità di creditori, costituisce l'ipotesi fisiologica e ordinaria, con la conseguenza che l'applicazione ad esse della disposizione in discorso produrrebbe un effetto distorsivo di implicita e casuale (e perciò irragionevole) penalizzazione del cittadino ammesso al passivo di una procedura concorsuale rispetto a quello che partecipi ad un ordinario processo di cognizione ( Cass. n. 80 del 2024; Cass. n. 734 del 2023; Cass. n. 34460 del 2023; Cass. n. 13536 del 2022; Cass. n. 18756 del 2022; Cass. n. 25181 del 2021). Il secondo motivo, che è proposto in via subordinata, ed il terzo, che investe la statuizione sulle spese, si dichiarano assorbiti Il ricorso va pertanto accolto in relazione al primo motivo, il decreto impugnato cassato e la causa rinviata alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione, che si atterrà nel decidere al principio di diritto sopra enunciato e provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio. P.Q.M. accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri; cassa in relazione al motivo accolto il decreto impugnato e rinvia la causa alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di giudizio. Così deciso in Roma, nel
Decreto Cassazione n. 17354/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris