Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 2Decisione del 30 aprile 2026

Cassazione n. 12076/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

-indirizzo PEC:bruno.guaraldo@ordineavvmodena.it- che la rappresenta edifende;-ricorrente –ControMINISTERO DELLA GIUSTIZIA, domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO chelo rappresenta e difende ex lege;-controricorrente –avverso il DECRETO di CORTE D'APPELLO L'AQUILA n.388/2023 depositato il 13/11/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del11/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 11895/2024Numero sezionale 2695/2025Numero di raccolta generale 12076/2026Data pubblicazione 30/04/2026La [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva domandato alla Corted’Appello di L’Aquila l’indennizzo ex l. n.89/2001 in relazione allairragionevole durata della procedura fallimentare in danno delladebitrice Cauti G. e Figlio di Carlo e [OSCURATO:PERSONA] s.a.s.; il fallimentoera stato dichiarato nel 1991 dal Tribunale di Chieti ed era statochiuso il 25.10.2021; la società era stata ammessa al passivofallimentare nel maggio 1992 per un importo in lire corrispondentead € 24.034,60, in chirografo.Il ricorso era stato accolto dal Consigliere delegato ma lamisura dell’indennizzo era stata ridotta, in considerazione delnumero elevato di creditori, da € 450,00 -importo indicato comecongruo- per anno ad € 270,00 per anno, per complessivi anni 23di ritardo (sono stati riconosciuti, quale indennizzo, complessivi €6.210,00, inferiori all’entità del credito ammesso al passivo).Proposta opposizione dalla società, che aveva contestatol’applicabilità della riduzione ex art. 2 bis, comma 1 bis, l.n.89/2001 in caso di procedura fallimentare, la Corte d’Appello diL’Aquila aveva confermato il decreto monitorio, pur dando atto diseguire sulla questione sottopostale un’interpretazione in contrastocon l’orientamento consolidato del Giudice di legittimità.La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ricorre per cassazione conun unico motivo.Il Ministero della Giustizia resiste con controricorso.[OSCURATO:PERSONA]’unico motivo di ricorso denunzia la violazione dell’art. 2 bis,comma 1 bis, l. n. 89/2001, in relazione all’art. 6 paragrafo 1 dellaCEDU, all’art. 1 del primo protocollo addizionale ed agli artt. 111 e117 della Costituzione, violazione affermata rilevante ex art.3 60 co1 n. 3 c.p.c.2 di 4Numero registro generale 11895/2024Numero sezionale 2695/2025Numero di raccolta generale 12076/2026La ricorrente contesta l’applicazione della diminuzione operataData pubblicazione 30/04/2026dalla Corte di merito per essere il numero dei creditori ammessi alpassivo fallimentare superiore a cinquanta.Il motivo è fondato.Come ripetutamente affermato da questa Corte, in tema diequa riparazione, la lettura comparata del comma 1 bis dell'art. 2-bis e del comma-2 bis dell'art. 2 impone di attribuire alle parole"processo" e "procedura concorsuale" un differente significato, taleda escludere che la prima disposizione - secondo cui «la sommapuò essere diminuita fino al 20 per cento quando le parti delprocesso presupposto sono più di dieci e fino al 40 per centoquando le parti del processo sono più di cinquanta» - in quantoespressamente riferita al "processo", possa essere estesa alla"procedura concorsuale", come anche confermatodall'interpretazione sistematica di tali norme: mentre infatti nelprocedimento di cognizione la presenza di più di dieci o addiritturacinquanta parti costituisce evenienza infrequente, se non rara, nelleprocedure concorsuali la compresenza di una pluralità di creditoricostituisce l'ipotesi fisiologica e ordinaria, con la conseguenza chel'applicazione ad esse della disposizione in esame produrrebbe uneffetto distorsivo, di implicita e casuale (e perciò irragionevole)penalizzazione del cittadino ammesso al passivo di una proceduraconcorsuale rispetto a quello che partecipi ad un ordinario processodi cognizione (v.

Cass. n.25181/2021; nello stesso senso, più direcente, Cass. n. 80/2024, Cass. n.4602/2024, Cass.n.14602/2024, Cass. n.17354/2024, Cass. n.14806/25-.Nel caso di specie, la riduzione dell’indennizzo ex art.2 bis,comma 1 bis, l. n.89/2001, non era applicabile, essendo ladebitrice di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. una società sottoposta aprocedura concorsuale fallimentare e lamentando la ricorrente,creditrice ammessa al passivo, la durata irragionevole di dettaprocedura: non ha infatti rilievo, alla luce del richiamato3 di 4Numero registro generale 11895/2024Numero sezionale 2695/2025Numero di raccolta generale 12076/2026orientamento interpretativo di legittimità, che i creditori insinuati alData pubblicazione 30/04/2026passivo fallimentare siano complessivamente in numero superiore acinquanta.Le argomentazioni spese dalla Corte territoriale per giustificareil proprio diverso orientamento non sono idonee a determinare unmutamento della costante e consolidata giurisprudenza dilegittimitàLa violazione di legge è palese e comporta la cassazione deldecreto con rinvio alla Corte d’Appello di L’Aquila che, in diversacomposizione, dovrà riesaminare il merito uniformandosi alprincipio di diritto di cui sopra. [OSCURATO:PERSONA] del rinvio provvederàanche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato erinvia alla Corte d’Appello di L’Aquila, in diversa composizione,anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione Civile, il giorno 11.11.2025.Il PresidenteMILENA FALASCHI4 di 4

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
-indirizzo PEC:bruno.guaraldo@ordineavvmodena.it- che la rappresenta edifende;-ricorrente –ControMINISTERO DELLA GIUSTIZIA, domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO chelo rappresenta e difende ex lege;-controricorrente –avverso il DECRETO di CORTE D'APPELLO L'AQUILA n.388/2023 depositato il 13/11/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del11/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 11895/2024Numero sezionale 2695/2025Numero di raccolta generale 12076/2026Data pubblicazione 30/04/2026La [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva domandato alla Corted’Appello di L’Aquila l’indennizzo ex l. n.89/2001 in relazione allairragionevole durata della procedura fallimentare in danno delladebitrice Cauti G. e Figlio di Carlo e [OSCURATO:PERSONA] s.a.s.; il fallimentoera stato dichiarato nel 1991 dal Tribunale di Chieti ed era statochiuso il 25.10.2021; la società era stata ammessa al passivofallimentare nel maggio 1992 per un importo in lire corrispondentead € 24.034,60, in chirografo.Il ricorso era stato accolto dal Consigliere delegato ma lamisura dell’indennizzo era stata ridotta, in considerazione delnumero elevato di creditori, da € 450,00 -importo indicato comecongruo- per anno ad € 270,00 per anno, per complessivi anni 23di ritardo (sono stati riconosciuti, quale indennizzo, complessivi €6.210,00, inferiori all’entità del credito ammesso al passivo).Proposta opposizione dalla società, che aveva contestatol’applicabilità della riduzione ex art. 2 bis, comma 1 bis, l.n.89/2001 in caso di procedura fallimentare, la Corte d’Appello diL’Aquila aveva confermato il decreto monitorio, pur dando atto diseguire sulla questione sottopostale un’interpretazione in contrastocon l’orientamento consolidato del Giudice di legittimità.La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ricorre per cassazione conun unico motivo.Il Ministero della Giustizia resiste con controricorso.[OSCURATO:PERSONA]’unico motivo di ricorso denunzia la violazione dell’art. 2 bis,comma 1 bis, l. n. 89/2001, in relazione all’art. 6 paragrafo 1 dellaCEDU, all’art. 1 del primo protocollo addizionale ed agli artt. 111 e117 della Costituzione, violazione affermata rilevante ex art.3 60 co1 n. 3 c.p.c.2 di 4Numero registro generale 11895/2024Numero sezionale 2695/2025Numero di raccolta generale 12076/2026La ricorrente contesta l’applicazione della diminuzione operataData pubblicazione 30/04/2026dalla Corte di merito per essere il numero dei creditori ammessi alpassivo fallimentare superiore a cinquanta.Il motivo è fondato.Come ripetutamente affermato da questa Corte, in tema diequa riparazione, la lettura comparata del comma 1 bis dell'art. 2-bis e del comma-2 bis dell'art. 2 impone di attribuire alle parole"processo" e "procedura concorsuale" un differente significato, taleda escludere che la prima disposizione - secondo cui «la sommapuò essere diminuita fino al 20 per cento quando le parti delprocesso presupposto sono più di dieci e fino al 40 per centoquando le parti del processo sono più di cinquanta» - in quantoespressamente riferita al "processo", possa essere estesa alla"procedura concorsuale", come anche confermatodall'interpretazione sistematica di tali norme: mentre infatti nelprocedimento di cognizione la presenza di più di dieci o addiritturacinquanta parti costituisce evenienza infrequente, se non rara, nelleprocedure concorsuali la compresenza di una pluralità di creditoricostituisce l'ipotesi fisiologica e ordinaria, con la conseguenza chel'applicazione ad esse della disposizione in esame produrrebbe uneffetto distorsivo, di implicita e casuale (e perciò irragionevole)penalizzazione del cittadino ammesso al passivo di una proceduraconcorsuale rispetto a quello che partecipi ad un ordinario processodi cognizione (v. Cass. n.25181/2021; nello stesso senso, più direcente, Cass. n. 80/2024, Cass. n.4602/2024, Cass.n.14602/2024, Cass. n.17354/2024, Cass. n.14806/25-.Nel caso di specie, la riduzione dell’indennizzo ex art.2 bis,comma 1 bis, l. n.89/2001, non era applicabile, essendo ladebitrice di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. una società sottoposta aprocedura concorsuale fallimentare e lamentando la ricorrente,creditrice ammessa al passivo, la durata irragionevole di dettaprocedura: non ha infatti rilievo, alla luce del richiamato3 di 4Numero registro generale 11895/2024Numero sezionale 2695/2025Numero di raccolta generale 12076/2026orientamento interpretativo di legittimità, che i creditori insinuati alData pubblicazione 30/04/2026passivo fallimentare siano complessivamente in numero superiore acinquanta.Le argomentazioni spese dalla Corte territoriale per giustificareil proprio diverso orientamento non sono idonee a determinare unmutamento della costante e consolidata giurisprudenza dilegittimitàLa violazione di legge è palese e comporta la cassazione deldecreto con rinvio alla Corte d’Appello di L’Aquila che, in diversacomposizione, dovrà riesaminare il merito uniformandosi alprincipio di diritto di cui sopra. [OSCURATO:PERSONA] del rinvio provvederàanche sulle spese del giudizio di cassazione. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato erinvia alla Corte d’Appello di L’Aquila, in diversa composizione,anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione Civile, il giorno 11.11.2025.Il PresidenteMILENA FALASCHI4 di 4