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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 18781/2024

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 43761_23 Rilevato che, con un unico motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno dedotto il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 256, comma 3, d.

Igs. n. 152 del 2006, in quanto l'attività era autorizzata ed il fatto avrebbe dovuto essere qualificato giuridicamente, in base alla giurisprudenza richiamata in ricorso, a norma dell'art. 256, comma 1, d.

Igs. citato; Ritenuto che tale motivo è inammissibile: a) sia perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici in sede di merito e non scandito da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata; b) sia perché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità (si v., in particolare, quanto argomentato dalla sentenza impugnata alle pagg. 2/5, in cui evidenzia come la tesi difensiva, sviluppata già in sede di merito e replicata in sede di legittimità senza alcun apprezzabile elemento di novità critica, non poteva essere accolta, in quanto la [OSCURATO:SOCIETA]. risultava autorizzata al recupero dei soli rifiuti di cui ai codici R3 ed R13 peraltro nel limite massimo di 10 ton., mentre al momento del sopralluogo eseguito dalla PG erano presenti, oltre a macchinari e ad un'autovettura in stato di abbandono, nella zona retrostante l'impianto, in un'area di circa 900 mq. una considerevole quantità di circa 3.500 mc. di rifiuti di vario tipo, anche pericolosi, depositati alla rinfusa senza alcuna precauzione a tutela dell'ambiente, rifiuti che giacevano, come emergeva dalla produzione fotografica, ammassati indistintamente sul suolo in un'area molto estesa, in stato di abbandono come desumibile dall'abbondante vegetazione spontanea in cui si trovava il materiale; si rileva poi in sentenza che in esito ad un sopralluogo eseguito il 1.03.2018 era stato disposto ex art. 216, d.

Igs. n. 152 del 2006, il divieto di prosecuzione dell'attività di recupero limitatamente alla fase di ricezione di rifiuti di terzi, venendo la società diffidata a selezionare tutti i rifiuti per tipologia ed a conferirli presso centri di recupero autorizzati entro 60 gg.; era quindi evidente che la società aveva omesso di ottemperare alle predette prescrizioni, e nonostante fosse stata disposta la sospensione della precedente autorizzazione e dell'attività, aveva proseguito l'attività di recupero con le stesse modalità di raccolta e stoccaggio, così realizzando una vera e propria discarica abusiva; pertanto, quanto argomentato in diritto alle pagg. 4/5 dell'impugnata sentenza, circa l'irrilevanza del fatto che l'accumulo dei rifiuti si fosse protratto per un periodo inferiore a quello stabilito dalla normativa, è senza alcun dubbio corretto, atteso il tendenziale carattere di definitività della condotta degli imputati, in relazione al notevole quantitativo di rifiuti, in evidente stato di abbandono, nonché alle modalità con cui erano stati ammassati senza alcun presidio ambientale ed alla rinfusa, richiedendo il deposito temporaneo quantomeno la separazione dei rifiuti per categorie omogenee, si v. la citata Cass. 11258/2010; Cass. 38676/2014); Ritenuto, conclusivamente, che il congiunto ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 1° marzo 2024 Il consig

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 43761_23 Rilevato che, con un unico motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno dedotto il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 256, comma 3, d. Igs. n. 152 del 2006, in quanto l'attività era autorizzata ed il fatto avrebbe dovuto essere qualificato giuridicamente, in base alla giurisprudenza richiamata in ricorso, a norma dell'art. 256, comma 1, d. Igs. citato; Ritenuto che tale motivo è inammissibile: a) sia perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici in sede di merito e non scandito da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata; b) sia perché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità (si v., in particolare, quanto argomentato dalla sentenza impugnata alle pagg. 2/5, in cui evidenzia come la tesi difensiva, sviluppata già in sede di merito e replicata in sede di legittimità senza alcun apprezzabile elemento di novità critica, non poteva essere accolta, in quanto la [OSCURATO:SOCIETA]. risultava autorizzata al recupero dei soli rifiuti di cui ai codici R3 ed R13 peraltro nel limite massimo di 10 ton., mentre al momento del sopralluogo eseguito dalla PG erano presenti, oltre a macchinari e ad un'autovettura in stato di abbandono, nella zona retrostante l'impianto, in un'area di circa 900 mq. una considerevole quantità di circa 3.500 mc. di rifiuti di vario tipo, anche pericolosi, depositati alla rinfusa senza alcuna precauzione a tutela dell'ambiente, rifiuti che giacevano, come emergeva dalla produzione fotografica, ammassati indistintamente sul suolo in un'area molto estesa, in stato di abbandono come desumibile dall'abbondante vegetazione spontanea in cui si trovava il materiale; si rileva poi in sentenza che in esito ad un sopralluogo eseguito il 1.03.2018 era stato disposto ex art. 216, d. Igs. n. 152 del 2006, il divieto di prosecuzione dell'attività di recupero limitatamente alla fase di ricezione di rifiuti di terzi, venendo la società diffidata a selezionare tutti i rifiuti per tipologia ed a conferirli presso centri di recupero autorizzati entro 60 gg.; era quindi evidente che la società aveva omesso di ottemperare alle predette prescrizioni, e nonostante fosse stata disposta la sospensione della precedente autorizzazione e dell'attività, aveva proseguito l'attività di recupero con le stesse modalità di raccolta e stoccaggio, così realizzando una vera e propria discarica abusiva; pertanto, quanto argomentato in diritto alle pagg. 4/5 dell'impugnata sentenza, circa l'irrilevanza del fatto che l'accumulo dei rifiuti si fosse protratto per un periodo inferiore a quello stabilito dalla normativa, è senza alcun dubbio corretto, atteso il tendenziale carattere di definitività della condotta degli imputati, in relazione al notevole quantitativo di rifiuti, in evidente stato di abbandono, nonché alle modalità con cui erano stati ammassati senza alcun presidio ambientale ed alla rinfusa, richiedendo il deposito temporaneo quantomeno la separazione dei rifiuti per categorie omogenee, si v. la citata Cass. 11258/2010; Cass. 38676/2014); Ritenuto, conclusivamente, che il congiunto ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1° marzo 2024 Il consig
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