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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 19 maggio 2025

Cassazione n. 25393/2025

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16333/2023R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e dife s a dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA],giusta procura in calce al ricorso , elettivamente d omiciliat a in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 8 presso il suostudioe come da domicilio digitale indicato; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l . , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 47 presso il suostudio e come da domicilio digitale indicato; Oggetto: [OSCURATO:PERSONA] - Azienda - Cessione - Debiti - Responsabilità del cessionario per i debiti - Disciplina ex art. 2560, comma 2, c.c. -Applicabilità - Presupposti - Alterità soggettiva delle parti -Necessità.

CC 19/05/2025 ric. n. 16333/2023 Pres.

G. [OSCURATO:PERSONA].

I Ambrosi -controricorrente – avverso la sentenzadella Corte d’appello di ROMA n. 617 del 20 2 3 pubblicata il 27 gennaio 2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1 9 maggio 2025 dal la ConsiglieraIrene Ambrosi.

Fatti di causa 1.Il Tribunale di Roma con la sentenza n. 2338/2017 condannava la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (già [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.) a corrispondere alla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] assicuratrice [OSCURATO:SOCIETA] la somma di € 7.849,00, oltre rivalutazione e interessi, a titolo di surroga, a refusione di quanto versato dalla predetta in forza della precedente sentenza n. 10727/2011 resa dallo stesso Tribunale, per disposto della quale [OSCURATO:PERSONA] –Ente assicurato con la Mutua assicuratrice – aveva risarcito dellostesso importo Barbara di Gennaro, caduta in una buca, in un tratto di strada oggetto di contratto di appalto per interventi manutentivi in essere fra [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.);per quanto ancora di interesse, quest’ultima impresa, nelle more del precedente giudizio di prime cure,in data 14/03/2011 aveva trasferito il ramo d’azienda relativo all’edilizia pubblicae dei lavori edili alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e cancellato la propria posizione dal REA di Roma e, comunque , trasferito la propria sede a Napoli; perciò, la odierna ricorrente [OSCURATO:PERSONA] aveva riassunto il giudizio direttamente nei confronti della seconda, poi condannata;

2. Avverso la decisione n.2338/2017 proponeva appello la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. dinanzi laCorte di appello di Roma, denunciando l’errata riassunzione del giudizio nei propri confronti visto che la ricostruzione dei passaggi societari offerta dalla compagnia diassicurazione originaria attrice si rivelava errata, poiché l’[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva dapprima ceduto il ramo d’azienda dei servizi edili e manutentivi alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., per poi , non estinguersi ma CC 19/05/2025 ric. n. 16333/2023 Pres.

G. [OSCURATO:PERSONA].

I Ambrosi trasformarsi in Investimenti immobiliari s.r.l., che avrebbe dovuto essere la destinataria della riassunzione; si costituiva la Assicurazioni di [OSCURATO:PERSONA] assicuratrice [OSCURATO:SOCIETA] contestando il gravame e chiedendone il rigetto.

Con la sentenza qui impugnata la Corte d’appello ha accolto il gravame sotto il profilo della violazione dell’art. 2560 c.c., riformando la sentenza di prime cure e rigetta ndo la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e condannandola a rifonderele spese di lite del doppio grado in favore della parte appellante .

3. Avverso la sentenza d ’ appello [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] proposto ricorso per cassazione articolato in un unico motivo .

Ha resistito con atto di controricorso [OSCURATO:PERSONA] s.r.l..

La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..

Parte ricorrente hadepositato memoria.

Ragioni della decisione

1. La ricorrente [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] con l’unicocomposito motivo di ricorso rubricato “ sulla falsa applicazione al caso in specie dell’art. 2560 comma 2 c.c. in relazione al contratto di cessione di azienda del 14/3/2011 e sulla conseguente violazione dell’art.111 c.p.c. per effetto dell’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti e per la violazione degli artt. 1362 e 1362 c.c. per omessa lettura dell’art. 3 del contratto di cessione d’azienda del 14/3/2011.

Art. 360 n. 3 per la falsa applicazione dell’art. 2560 c.c. e degli artt.1362 e 1362 c.c. e art. 360 n. 4 c.p.c. per la violazione dell’art. 111 c.p.c..

Art. 360 n. 5 c.p.c. per omesso esame di un fatto decisivo del giudizio oggetto di discussione tra le parti, vale a dire l’art. 3 del contratto di cessione di azienda del 14/3/2011 e l’oggetto della sentenza del Tribunale civile di Roma n. 10727/2011.” contestache il Giudice d’appello, dopo aver dato atto che la cessione del 14/3/2011 aveva ad oggetto il ramo d’azienda della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. relativo al settore dell’edilizia CC [OSCURATO:DATA_NASCITA] ric. n. 16333/2023 Pres.

G. [OSCURATO:PERSONA].

I Ambrosi pubblica e dei lavori edili, ha esaminato soltanto una parte dell’art. 3 del contratto di cessioneche invece “avrebbe dovuto leggere per intero, come anche disposto dagli artt. 1362 e 1362 c.c..”e non esaminato “ l’oggetto della sentenza n. 10727/2011 del Tribunale Civile di Roma.

Se lo avesse fatto, si sarebbe resa conto che la sentenza in questione non rappresenta un semplice debito dell’[OSCURATO:PERSONA] successivo alla cessione del 14/3/2011, ma un diritto ceduto perché facente parte del ramo d’azienda”.A parere della Assicurazione ricorrente , da tale omesso esame discende lafalsa applicazione al caso di specie dell’art. 2560 , comma 2 , c.c. e dell’art. 3 del contratto di cessione, in quanto avrebbe dovuto invece dichiarare la successione a titolo particolare del diritto tra l’impresa cedente e quella cessionaria ai sensi dell’art. 111 c.p.c. e quindi la titolarità passiva di quest’ultimaCelletti [OSCURATO:PERSONA] s.r.l..

In particolare,parte ricorrente lamenta che : - una prima omissione della Corte territoriale sarebbe consistita nel mancato esame dell’oggetto della cessione; osserva in proposito che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. acquistava il ramo d’azienda con atto di cessione 14/3/2011 rep. 24419; con tale atto la cedente vendeva all’art. 1 (consenso) il ramo d’azienda relativo all’edilizia pubblica e dei lavori edili sulla base di procedure ad evidenza pubblica e all’art. 3 (Precisazioni), per quello che qui interessa, veniva specificato ai capoversi 1 e 2, per un verso che “la società cessionaria alla data odierna subentra in relazione al ramo ceduto alla cedente … nei lavori iniziati, in corso e da iniziare per i quali la parte cedente è già aggiudicataria; e che l e parti si danno reciprocamente atto che gli elementi di cui sopra sono stati individuati di comune accordo e che essi sono trasferiti con tutti i diritti, azioni e ragioni, ad oggi inerenti nello stato giuridico e materiale in cui si trovano. …”; a parere della compagnia di assicurazione ricorrente, quindi , sarebbe evidente che la Corte d’appello ha “valorizzato” solo il capoverso 3 dell’art. 3 della CC [OSCURATO:DATA_NASCITA] ric. n. 16333/2023 Pres.

G. [OSCURATO:PERSONA].

I Ambrosi cessione ove veniva fatto salvo «il disposto dell ’articolo 2560 c.c. a norma del quale l’alienante non è liberato dai debiti, inerenti l’esercizio dell’azienda ceduta, anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito.

Nel trasferimento di una azienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche l’acquirente dell’azienda se essi risultano da libri contabili obbligatori.

Salvo il richiamo a detta previsione» le parti «hanno convenuto che per patto espresso crediti e debiti restano a carico della parte venditrice ….”; sostiene parte odierna ricorrente che, nella specie,non si trattava di un mero debit o dell’azienda ma di un diritto ceduto perché facente parte del ramo d’azienda e la cessionaria era subentrata “ nei lavori in corso, iniziati e da iniziare”, “trasferiti con tutti i diritti, azioni e ragioni, nello stato giuridico e materiale in cui si trovano”al momento della cessione.

Precisatoin questi termini l’oggetto della cessione, parte ricorrente osserva che la Corte non si poteva limitare a considerare ceduti solo i debiti dell’azienda (che attengono a tutte le voci di costo d’impresa), ma anche i diritti connessi con le gare aggiudicate alla cedente e tale era proprio quello cui si riferiva la sentenza n. 10727/2011, causa del credito vantato in surroga da Assicurazioni di Roma, quale diritto controverso derivante da un giudizio pacificamente in corso al momento della cessione del ramo d’azienda; - la seconda omissione della Corte territoriale sarebbe consistita nel non aver esaminato la sentenza n. 10727/2011 , debitamente prodotta, attinente al giudizio promosso da [OSCURATO:PERSONA] contro il Comune di Roma , con terza chiamata l’[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; causa che all’evidenza afferiva al ramo d’azienda poi ceduto perché l’[OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] aveva ceduto il ramo d’azienda contenente anche il giudizio in questione ancora sub CC 19/05/2025 ric. n. 16333/2023 Pres.

G. [OSCURATO:PERSONA].

I Ambrosi iudice(verrà infatti deciso in data 20/5/2011 - doc. 2 presente fase e sarebbe rimasto pendente fino al suo passaggio in giudicato) “in quanto afferente i lavori iniziati, in corso e da iniziare per i quali la parte cedente è già aggiudicataria.

Le parti, come in atto rappresentate,si danno reciprocamente atto che gli elementi di cui sopra sono stati individuati di comune accordo e che essi sono trasferiti con tutti i diritti, azioni e ragioni, ad oggi inerenti nello stato giuridico e materiale in cui si trovano”.

Sostiene parte ricorrente quindi che la cessionaria [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non poteva che essere successore a titolo particolare ex art.111 c.p.c. nel diritto controverso, perché quel diritto l’aveva acquistato con il ramo d’azienda,trattandosi di questione attinente a un contratto d’appalto pubblico in capo alla cedente.

Conclude parte ricorrente nell’evidenziare che la questione inerente alla sentenza oggetto dell’azione di surroga di [OSCURATO:PERSONA] di Roma è stata oggetto di discussione tra le parti e che essa non rappresentava un debito (al pari di un debito commerciale), quanto un diritto controverso in capo alla società cedente [OSCURATO:PERSONA], finito alla cessionaria [OSCURATO:PERSONA] perché afferente al ramo d’azienda acquistato.

Insiste nella falsa applicazione dell’art. 2560 c.c. nelcaso di specie e nella violazione dell’art. 111 c.p.c.,essendo automatica la legittimazione passiva del successore a titolo particolare.Osserva, infine , che era evidente si trattasse di azione di surroga dell’Assicurazione attrice in base alla sentenza n. 10727/2011 del Tribunale Civile di Roma, pronunciadi cui dava conto anche la Corte d’ a ppello nella sentenza impugnata (pag. 2). 2.In via preliminare, va osservato che l’eccezione di improcedibilità per violazione delle norme di cui agli artt. 163 c.p.c., 125 disp. att. c.p.c., 269 c.p.c. reiterata dalla odierna controricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., con cui insiste nel dedurre che il giudizio di primo grado CC 19/05/2025 ric. n. 16333/2023 Pres.

G. [OSCURATO:PERSONA].

I Ambrosi avrebbe dovuto essere dichiarato improcedibile nei confronti della cessionaria (proprio la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.) perchéla cedente ([OSCURATO:PERSONA] s.r.l.) non era estinta ed anzi , si era trasformata in [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.(pag. 3 e 4 in controricorso), eccezione già ritenuta assorbita in appello (pag. 4 della sentenza impugnata),va ritenuta assorbita anche nel presente giudizio in ragione di quanto si diràfra breve e di seguito .

3. Venendo all’esame dell’ unico motivo di ricorso , esso si rivela fondatonei limiti e secondo le seguenti considerazioni.

Effettivamente la sentenza impugnata è affetta dal vizio di falsa applicazione degli artt.2560, comma 2, c.c. e 111 c.p.c. . 3.1.Va anzitutto richiamato i l principi o espress o da questa Corte che, di recente, ha ricostruitoil fondamento e i limiti di applicabilità della norma di cui all’art. 2560, comma 2 , c.c. ( Cass., Sez. 3, n. 26450 del 2023 ) condivisoda altre successive pronunce ( Cass. Sez. 1, 29/04/2024, n. 11503 e Cass. Sez. 3, 11/11/2024 n . 29071 ) e che merita piena condivisione , secondo cui, il limite di responsabilità previsto dal secondo comma dell’art.2560 c.c.va ritenuto inoperante ( come nel caso di specie) in mancanza di una effettiva alterità soggettiva tra cedente e cessionaria.

In particolare, è stato precisato che i n tema di cessione di azienda, alla stregua del regime fissato dall'art. 2560, comma 2, c.c., allorché la cessione sia avvenuta nel corso di un processo relativo a contratto d'impresa non ancora esaurito, la responsabilità del cessionario trova titolo nella sentenza emessa nei confronti del cedente per gli effetti che essa spiega anche nei confronti dell'avente causa, ex art. 111 c.p.c., quale successore a titolo particolare nel rapporto controverso.

L’arresto sopra richiamato (Cass. Sez. 3, 13/09/2023, n. 26450, alle cui ampie motivazioni per brevità qui si rimanda) ha riassunto le ragioni addotte dai contrapposti orientamenti (uno risalente e tuttora prevalente, di cui è più recente espressione Cass. n. 21561 del 2020; l’altro, minoritario, di cui è espressione Cass. n. 32134 del 2019) ed ha ritenuto di individuare CC 19/05/2025 ric. n. 16333/2023 Pres.

G. [OSCURATO:PERSONA].

I Ambrosi il «presupposto fondamentale della fattispecie regolata dall’art. 2560 cod. civ., in entrambi i capoversi in cui esso si articola» nella esistenza di «una reale dualità di soggetti».

Lo stesso precedente del 2023ha osservato infatti che «la fattispecie ─ sia che si ricostruisca, in termini soggettivi, come successione nell’impresa, sia che la si ricostruisca, in termini oggettivi, come trasferimento di beni e di rapporti giuridici (nella prima ipotesi, coinvolgente tutti i debiti di cui si provi che il cessionario abbia conoscenza; nella seconda ipotesi, coinvolgente i soli debiti risultanti dai libri contabili obbligatori) – postula, in ogni caso, una reale dualità di soggetti e, dunque, una effettiva alterità tra il cedente e il cessionario».

Nell’affermareciò, detto arresto ha tratto conforto anche da quanto in tal senso incidentalmente evidenziato da lla pronuncia di Cass. Sez.

U.28/02/2017, n. 5054, che, pur osservando, in linea generale, che la responsabilità solidale del cessionario di azienda va ricondotta «nell’alveo dell’evidenza diretta, risultante dai libri contabili obbligatori dell'impresa, a tutela del suo legittimo affidamento, essenziale per il corretto svolgimento della circolazione di beni di particolare rilievo commerciale» haritenuto, sia pure in obiter dictum, che l’operatività dell’art. 2560, secondo comma, cod. civ.

«incontra un limite solo nella carenza di un’effettiva alterità soggettiva delle parti titolari dell'azienda».

Quanto poi alla identificazione dei casi in cui una tale «effettiva alterità» possa ritenersi mancare e debba conseguentemente escludersi l’applicazione della norma codicistica in esame, dal richiamato arresto del 2023 è stato precisato che: ─ le Sezioni Unite, nel precedente citato, ne hanno riscontrato il difetto nel caso di trasformazione, anche eterogenea, della forma giuridica del soggetto e nel caso del conferimento dell’azienda di una impresa individuale in una società unipersonale; ─ si tratta di indicazione però meramente esemplificativa e non tassativa, dovendo ritenersi che «il difetto di dualità soggettiva (…)sussista in tutti i casi in cui, in seguito al trasferimento dell’azienda, al di là della diversa forma o CC 19/05/2025 ric. n. 16333/2023 Pres.

G. [OSCURATO:PERSONA].

I Ambrosi denominazione giuridica, la compagine sociale dell’impresa e gli organi amministrativi della stessa siano rimasti immutati, poiché in tali casi il trasferimento dell’azienda è solo formale»; ─ «in queste ipotesi, non vi è spazio per l’applicazione dell’art. 2560, secondo comma, cod. civ., poiché la norma non potrebbe esplicare la funzione che si riconduce alla sua ratio, ovverosia la salvaguardia dell’interesse dell’acquirente dell’azienda, quale accollante dei relativi debiti, ad avere precisa conoscenza degli stessi; interesse che si correla a quello, superindividuale, alla certezza dei rapporti giuridici e alla facilità di circolazione dell’azienda» ( così Cass. Sez. 3 n. 26450/2023cit., come riportata da Cass. Sez. 3, 11/11/2024 n. 29071 ) . 3.2.Sulla base dei richiamati principi e venendo all’accertamento in fatto,insindacabile in questa sede, compiuto dalla Corte d’appello romana, questa ha dato conto che il credito oggetto dell’azione di surroga si è formato in esito ad una sentenza in data 20/05/2011 n. 10727 con cui il Tribunale di Roma avevacondannato il Comune di Roma a risarcire i danni subiti da [OSCURATO:PERSONA] in esito alla caduta in una buca non segnalata nella misura di Euro 7.849,00 e che detto importo erastato versato da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], odierna ricorrente, al Comune di Roma, la quale assicurazione avevaagito in rivalsa nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., a sua volta condannata con la stessa sentenza,a tenere indenne il Comune di Roma.

La Corte d’appello ha accertato , altresì, che il presente giudizio, promosso con azione di rivalsa da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. è poi proseguito (stante il mancato perfezionamento della notifica e l’intervenuto trasferimento del ramo di azienda) nei confronti della cessionaria [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., tenuto conto che con contratto in data 14 marzo 2011 l’[OSCURATO:PERSONA] s.r.laveva cedutoil ramo di azienda relativo al settore dell’edilizia pubblica e dei lavori edili alla [OSCURATO:PERSONA] generali s.r.l. (odierna controricorrente).

CC 19/05/2025 ric. n. 16333/2023 Pres.

G. [OSCURATO:PERSONA].

I [OSCURATO:PERSONA] ritenuto, in riforma della sentenza di prime cure, il difetto di legittimazione della [OSCURATO:PERSONA] generali s.r.l. affermando che «l’art. 3 della cessione fa salvo il disposto dell’art. 2560 c.c., a norma del quale “l’alienante non è liberato dai debiti, inerenti all’esercizio dell’azienda ceduta, anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito.

Nel trasferimento di un’azienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche l’acquirente dell’azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori”.

Salvo il richiamo a detta previsione, le parti -sempre all’art. 3 -hanno convenuto che per patto espresso crediti e debiti restano a carico della parte venditrice» (pag. 3 della sentenza impugnata). 3.3.Con riferimento a quest’ultima statuizione, il Collegio ravvisa la duplice violazione di legge lamentata dalla societàricorrente atteso che il vizio di violazione di legge, per consolidato orientamento di questa Corte, consiste in un'erronea ricognizione della norma recata da una disposizione di legge da parte del provvedimento impugnato, riconducibile o ad un'erronea interpretazione della medesima ovvero nell'erronea sussunzione del fatto così come accertato entro di essa (Cass. Sez. 1, 14/01/2019 n. 640).

Nello specifico, è proprio nell’accoglimento dell’eccezione didifetto di legittimazione che si rintraccia l ’ error in iure in cui è incorsa la Corte d’appello romana per aver mancato di verificare la sussistenza degli elementi soggettivi e oggettivi che, secondo la sopra richiamata giurisprudenza, rend ono sussistente la responsabilità solidale della cessionaria, pur mancando l’iscrizione del debito in questione nei libri contabilidell’azienda ceduta.

La sentenza in esame, sul punto , si limita a riportare la clausola contrattuale di richiamo all’art. 2560 c.c.e ad affermare che « l’acquirente risponde solo dei debiti anteriori al trasferimento che risultino dai libri contabili obbligatori, mentre restano a carico della venditrice tutti gli altri» e conclude «il debito oggetto di causa è venuto ad esistenza successivamente alla cessione del ramo di azienda dipendente sia CC 19/05/2025 ric. n. 16333/2023 Pres.

G. [OSCURATO:PERSONA].

I Ambrosi imprenditore (…) cosicché non poteva essere riportato nei libri redatti all’epoca della cessione… essendo intervenuto appunto in data successiva, grava sulla venditrice per espressa previsione negoziale» (pag. 4 della sentenza impugnata).

Al contrario,sulla base dei principi sopra richiamati , avrebbe dovuto verificare la sussistenza di una«effettiva alterità» tra cedente e cessionaria che, se mancante, rende inapplicabile la norma codicistica in esame, n on ravvisandosi, in caso di trasferimento solo formale, l'esigenza di salvaguardia dell'interesse dell'acquirente dell'azienda di avere precisa conoscenza dei debiti di cui potrà essere chiamato a rispondere, correlato a quello, superindividuale, alla certezza dei rapporti giuridici e alla facilità di circolazione dell'azienda.

4. Il ricorso va accolto in relazione all’unico motivo .

L a sentenza va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio ad altra Sezione della Corte d’appello di Roma che, comunque, in diversa composizione personale, provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M La Corte, accoglie l’unico motivo di rico

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16333/2023R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e dife s a dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA],giusta procura in calce al ricorso , elettivamente d omiciliat a in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 8 presso il suostudioe come da domicilio digitale indicato; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l . , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 47 presso il suostudio e come da domicilio digitale indicato; Oggetto: [OSCURATO:PERSONA] - Azienda - Cessione - Debiti - Responsabilità del cessionario per i debiti - Disciplina ex art. 2560, comma 2, c.c. -Applicabilità - Presupposti - Alterità soggettiva delle parti -Necessità. CC 19/05/2025 ric. n. 16333/2023 Pres. G. [OSCURATO:PERSONA]. I Ambrosi -controricorrente – avverso la sentenzadella Corte d’appello di ROMA n. 617 del 20 2 3 pubblicata il 27 gennaio 2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1 9 maggio 2025 dal la ConsiglieraIrene Ambrosi. Fatti di causa 1.Il Tribunale di Roma con la sentenza n. 2338/2017 condannava la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (già [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.) a corrispondere alla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] assicuratrice [OSCURATO:SOCIETA] la somma di € 7.849,00, oltre rivalutazione e interessi, a titolo di surroga, a refusione di quanto versato dalla predetta in forza della precedente sentenza n. 10727/2011 resa dallo stesso Tribunale, per disposto della quale [OSCURATO:PERSONA] –Ente assicurato con la Mutua assicuratrice – aveva risarcito dellostesso importo Barbara di Gennaro, caduta in una buca, in un tratto di strada oggetto di contratto di appalto per interventi manutentivi in essere fra [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.);per quanto ancora di interesse, quest’ultima impresa, nelle more del precedente giudizio di prime cure,in data 14/03/2011 aveva trasferito il ramo d’azienda relativo all’edilizia pubblicae dei lavori edili alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e cancellato la propria posizione dal REA di Roma e, comunque , trasferito la propria sede a Napoli; perciò, la odierna ricorrente [OSCURATO:PERSONA] aveva riassunto il giudizio direttamente nei confronti della seconda, poi condannata; 2. Avverso la decisione n.2338/2017 proponeva appello la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. dinanzi laCorte di appello di Roma, denunciando l’errata riassunzione del giudizio nei propri confronti visto che la ricostruzione dei passaggi societari offerta dalla compagnia diassicurazione originaria attrice si rivelava errata, poiché l’[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva dapprima ceduto il ramo d’azienda dei servizi edili e manutentivi alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., per poi , non estinguersi ma CC 19/05/2025 ric. n. 16333/2023 Pres. G. [OSCURATO:PERSONA]. I Ambrosi trasformarsi in Investimenti immobiliari s.r.l., che avrebbe dovuto essere la destinataria della riassunzione; si costituiva la Assicurazioni di [OSCURATO:PERSONA] assicuratrice [OSCURATO:SOCIETA] contestando il gravame e chiedendone il rigetto. Con la sentenza qui impugnata la Corte d’appello ha accolto il gravame sotto il profilo della violazione dell’art. 2560 c.c., riformando la sentenza di prime cure e rigetta ndo la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e condannandola a rifonderele spese di lite del doppio grado in favore della parte appellante . 3. Avverso la sentenza d ’ appello [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] proposto ricorso per cassazione articolato in un unico motivo . Ha resistito con atto di controricorso [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.. Parte ricorrente hadepositato memoria. Ragioni della decisione 1. La ricorrente [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] con l’unicocomposito motivo di ricorso rubricato “ sulla falsa applicazione al caso in specie dell’art. 2560 comma 2 c.c. in relazione al contratto di cessione di azienda del 14/3/2011 e sulla conseguente violazione dell’art.111 c.p.c. per effetto dell’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti e per la violazione degli artt. 1362 e 1362 c.c. per omessa lettura dell’art. 3 del contratto di cessione d’azienda del 14/3/2011. Art. 360 n. 3 per la falsa applicazione dell’art. 2560 c.c. e degli artt.1362 e 1362 c.c. e art. 360 n. 4 c.p.c. per la violazione dell’art. 111 c.p.c.. Art. 360 n. 5 c.p.c. per omesso esame di un fatto decisivo del giudizio oggetto di discussione tra le parti, vale a dire l’art. 3 del contratto di cessione di azienda del 14/3/2011 e l’oggetto della sentenza del Tribunale civile di Roma n. 10727/2011.” contestache il Giudice d’appello, dopo aver dato atto che la cessione del 14/3/2011 aveva ad oggetto il ramo d’azienda della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. relativo al settore dell’edilizia CC [OSCURATO:DATA_NASCITA] ric. n. 16333/2023 Pres. G. [OSCURATO:PERSONA]. I Ambrosi pubblica e dei lavori edili, ha esaminato soltanto una parte dell’art. 3 del contratto di cessioneche invece “avrebbe dovuto leggere per intero, come anche disposto dagli artt. 1362 e 1362 c.c..”e non esaminato “ l’oggetto della sentenza n. 10727/2011 del Tribunale Civile di Roma. Se lo avesse fatto, si sarebbe resa conto che la sentenza in questione non rappresenta un semplice debito dell’[OSCURATO:PERSONA] successivo alla cessione del 14/3/2011, ma un diritto ceduto perché facente parte del ramo d’azienda”.A parere della Assicurazione ricorrente , da tale omesso esame discende lafalsa applicazione al caso di specie dell’art. 2560 , comma 2 , c.c. e dell’art. 3 del contratto di cessione, in quanto avrebbe dovuto invece dichiarare la successione a titolo particolare del diritto tra l’impresa cedente e quella cessionaria ai sensi dell’art. 111 c.p.c. e quindi la titolarità passiva di quest’ultimaCelletti [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.. In particolare,parte ricorrente lamenta che : - una prima omissione della Corte territoriale sarebbe consistita nel mancato esame dell’oggetto della cessione; osserva in proposito che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. acquistava il ramo d’azienda con atto di cessione 14/3/2011 rep. 24419; con tale atto la cedente vendeva all’art. 1 (consenso) il ramo d’azienda relativo all’edilizia pubblica e dei lavori edili sulla base di procedure ad evidenza pubblica e all’art. 3 (Precisazioni), per quello che qui interessa, veniva specificato ai capoversi 1 e 2, per un verso che “la società cessionaria alla data odierna subentra in relazione al ramo ceduto alla cedente … nei lavori iniziati, in corso e da iniziare per i quali la parte cedente è già aggiudicataria; e che l e parti si danno reciprocamente atto che gli elementi di cui sopra sono stati individuati di comune accordo e che essi sono trasferiti con tutti i diritti, azioni e ragioni, ad oggi inerenti nello stato giuridico e materiale in cui si trovano. …”; a parere della compagnia di assicurazione ricorrente, quindi , sarebbe evidente che la Corte d’appello ha “valorizzato” solo il capoverso 3 dell’art. 3 della CC [OSCURATO:DATA_NASCITA] ric. n. 16333/2023 Pres. G. [OSCURATO:PERSONA]. I Ambrosi cessione ove veniva fatto salvo «il disposto dell ’articolo 2560 c.c. a norma del quale l’alienante non è liberato dai debiti, inerenti l’esercizio dell’azienda ceduta, anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito. Nel trasferimento di una azienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche l’acquirente dell’azienda se essi risultano da libri contabili obbligatori. Salvo il richiamo a detta previsione» le parti «hanno convenuto che per patto espresso crediti e debiti restano a carico della parte venditrice ….”; sostiene parte odierna ricorrente che, nella specie,non si trattava di un mero debit o dell’azienda ma di un diritto ceduto perché facente parte del ramo d’azienda e la cessionaria era subentrata “ nei lavori in corso, iniziati e da iniziare”, “trasferiti con tutti i diritti, azioni e ragioni, nello stato giuridico e materiale in cui si trovano”al momento della cessione. Precisatoin questi termini l’oggetto della cessione, parte ricorrente osserva che la Corte non si poteva limitare a considerare ceduti solo i debiti dell’azienda (che attengono a tutte le voci di costo d’impresa), ma anche i diritti connessi con le gare aggiudicate alla cedente e tale era proprio quello cui si riferiva la sentenza n. 10727/2011, causa del credito vantato in surroga da Assicurazioni di Roma, quale diritto controverso derivante da un giudizio pacificamente in corso al momento della cessione del ramo d’azienda; - la seconda omissione della Corte territoriale sarebbe consistita nel non aver esaminato la sentenza n. 10727/2011 , debitamente prodotta, attinente al giudizio promosso da [OSCURATO:PERSONA] contro il Comune di Roma , con terza chiamata l’[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; causa che all’evidenza afferiva al ramo d’azienda poi ceduto perché l’[OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] aveva ceduto il ramo d’azienda contenente anche il giudizio in questione ancora sub CC 19/05/2025 ric. n. 16333/2023 Pres. G. [OSCURATO:PERSONA]. I Ambrosi iudice(verrà infatti deciso in data 20/5/2011 - doc. 2 presente fase e sarebbe rimasto pendente fino al suo passaggio in giudicato) “in quanto afferente i lavori iniziati, in corso e da iniziare per i quali la parte cedente è già aggiudicataria. Le parti, come in atto rappresentate,si danno reciprocamente atto che gli elementi di cui sopra sono stati individuati di comune accordo e che essi sono trasferiti con tutti i diritti, azioni e ragioni, ad oggi inerenti nello stato giuridico e materiale in cui si trovano”. Sostiene parte ricorrente quindi che la cessionaria [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non poteva che essere successore a titolo particolare ex art.111 c.p.c. nel diritto controverso, perché quel diritto l’aveva acquistato con il ramo d’azienda,trattandosi di questione attinente a un contratto d’appalto pubblico in capo alla cedente. Conclude parte ricorrente nell’evidenziare che la questione inerente alla sentenza oggetto dell’azione di surroga di [OSCURATO:PERSONA] di Roma è stata oggetto di discussione tra le parti e che essa non rappresentava un debito (al pari di un debito commerciale), quanto un diritto controverso in capo alla società cedente [OSCURATO:PERSONA], finito alla cessionaria [OSCURATO:PERSONA] perché afferente al ramo d’azienda acquistato. Insiste nella falsa applicazione dell’art. 2560 c.c. nelcaso di specie e nella violazione dell’art. 111 c.p.c.,essendo automatica la legittimazione passiva del successore a titolo particolare.Osserva, infine , che era evidente si trattasse di azione di surroga dell’Assicurazione attrice in base alla sentenza n. 10727/2011 del Tribunale Civile di Roma, pronunciadi cui dava conto anche la Corte d’ a ppello nella sentenza impugnata (pag. 2). 2.In via preliminare, va osservato che l’eccezione di improcedibilità per violazione delle norme di cui agli artt. 163 c.p.c., 125 disp. att. c.p.c., 269 c.p.c. reiterata dalla odierna controricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., con cui insiste nel dedurre che il giudizio di primo grado CC 19/05/2025 ric. n. 16333/2023 Pres. G. [OSCURATO:PERSONA]. I Ambrosi avrebbe dovuto essere dichiarato improcedibile nei confronti della cessionaria (proprio la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.) perchéla cedente ([OSCURATO:PERSONA] s.r.l.) non era estinta ed anzi , si era trasformata in [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.(pag. 3 e 4 in controricorso), eccezione già ritenuta assorbita in appello (pag. 4 della sentenza impugnata),va ritenuta assorbita anche nel presente giudizio in ragione di quanto si diràfra breve e di seguito . 3. Venendo all’esame dell’ unico motivo di ricorso , esso si rivela fondatonei limiti e secondo le seguenti considerazioni. Effettivamente la sentenza impugnata è affetta dal vizio di falsa applicazione degli artt.2560, comma 2, c.c. e 111 c.p.c. . 3.1.Va anzitutto richiamato i l principi o espress o da questa Corte che, di recente, ha ricostruitoil fondamento e i limiti di applicabilità della norma di cui all’art. 2560, comma 2 , c.c. ( Cass., Sez. 3, n. 26450 del 2023 ) condivisoda altre successive pronunce ( Cass. Sez. 1, 29/04/2024, n. 11503 e Cass. Sez. 3, 11/11/2024 n . 29071 ) e che merita piena condivisione , secondo cui, il limite di responsabilità previsto dal secondo comma dell’art.2560 c.c.va ritenuto inoperante ( come nel caso di specie) in mancanza di una effettiva alterità soggettiva tra cedente e cessionaria. In particolare, è stato precisato che i n tema di cessione di azienda, alla stregua del regime fissato dall'art. 2560, comma 2, c.c., allorché la cessione sia avvenuta nel corso di un processo relativo a contratto d'impresa non ancora esaurito, la responsabilità del cessionario trova titolo nella sentenza emessa nei confronti del cedente per gli effetti che essa spiega anche nei confronti dell'avente causa, ex art. 111 c.p.c., quale successore a titolo particolare nel rapporto controverso. L’arresto sopra richiamato (Cass. Sez. 3, 13/09/2023, n. 26450, alle cui ampie motivazioni per brevità qui si rimanda) ha riassunto le ragioni addotte dai contrapposti orientamenti (uno risalente e tuttora prevalente, di cui è più recente espressione Cass. n. 21561 del 2020; l’altro, minoritario, di cui è espressione Cass. n. 32134 del 2019) ed ha ritenuto di individuare CC 19/05/2025 ric. n. 16333/2023 Pres. G. [OSCURATO:PERSONA]. I Ambrosi il «presupposto fondamentale della fattispecie regolata dall’art. 2560 cod. civ., in entrambi i capoversi in cui esso si articola» nella esistenza di «una reale dualità di soggetti». Lo stesso precedente del 2023ha osservato infatti che «la fattispecie ─ sia che si ricostruisca, in termini soggettivi, come successione nell’impresa, sia che la si ricostruisca, in termini oggettivi, come trasferimento di beni e di rapporti giuridici (nella prima ipotesi, coinvolgente tutti i debiti di cui si provi che il cessionario abbia conoscenza; nella seconda ipotesi, coinvolgente i soli debiti risultanti dai libri contabili obbligatori) – postula, in ogni caso, una reale dualità di soggetti e, dunque, una effettiva alterità tra il cedente e il cessionario». Nell’affermareciò, detto arresto ha tratto conforto anche da quanto in tal senso incidentalmente evidenziato da lla pronuncia di Cass. Sez. U.28/02/2017, n. 5054, che, pur osservando, in linea generale, che la responsabilità solidale del cessionario di azienda va ricondotta «nell’alveo dell’evidenza diretta, risultante dai libri contabili obbligatori dell'impresa, a tutela del suo legittimo affidamento, essenziale per il corretto svolgimento della circolazione di beni di particolare rilievo commerciale» haritenuto, sia pure in obiter dictum, che l’operatività dell’art. 2560, secondo comma, cod. civ. «incontra un limite solo nella carenza di un’effettiva alterità soggettiva delle parti titolari dell'azienda». Quanto poi alla identificazione dei casi in cui una tale «effettiva alterità» possa ritenersi mancare e debba conseguentemente escludersi l’applicazione della norma codicistica in esame, dal richiamato arresto del 2023 è stato precisato che: ─ le Sezioni Unite, nel precedente citato, ne hanno riscontrato il difetto nel caso di trasformazione, anche eterogenea, della forma giuridica del soggetto e nel caso del conferimento dell’azienda di una impresa individuale in una società unipersonale; ─ si tratta di indicazione però meramente esemplificativa e non tassativa, dovendo ritenersi che «il difetto di dualità soggettiva (…)sussista in tutti i casi in cui, in seguito al trasferimento dell’azienda, al di là della diversa forma o CC 19/05/2025 ric. n. 16333/2023 Pres. G. [OSCURATO:PERSONA]. I Ambrosi denominazione giuridica, la compagine sociale dell’impresa e gli organi amministrativi della stessa siano rimasti immutati, poiché in tali casi il trasferimento dell’azienda è solo formale»; ─ «in queste ipotesi, non vi è spazio per l’applicazione dell’art. 2560, secondo comma, cod. civ., poiché la norma non potrebbe esplicare la funzione che si riconduce alla sua ratio, ovverosia la salvaguardia dell’interesse dell’acquirente dell’azienda, quale accollante dei relativi debiti, ad avere precisa conoscenza degli stessi; interesse che si correla a quello, superindividuale, alla certezza dei rapporti giuridici e alla facilità di circolazione dell’azienda» ( così Cass. Sez. 3 n. 26450/2023cit., come riportata da Cass. Sez. 3, 11/11/2024 n. 29071 ) . 3.2.Sulla base dei richiamati principi e venendo all’accertamento in fatto,insindacabile in questa sede, compiuto dalla Corte d’appello romana, questa ha dato conto che il credito oggetto dell’azione di surroga si è formato in esito ad una sentenza in data 20/05/2011 n. 10727 con cui il Tribunale di Roma avevacondannato il Comune di Roma a risarcire i danni subiti da [OSCURATO:PERSONA] in esito alla caduta in una buca non segnalata nella misura di Euro 7.849,00 e che detto importo erastato versato da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], odierna ricorrente, al Comune di Roma, la quale assicurazione avevaagito in rivalsa nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., a sua volta condannata con la stessa sentenza,a tenere indenne il Comune di Roma. La Corte d’appello ha accertato , altresì, che il presente giudizio, promosso con azione di rivalsa da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. è poi proseguito (stante il mancato perfezionamento della notifica e l’intervenuto trasferimento del ramo di azienda) nei confronti della cessionaria [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., tenuto conto che con contratto in data 14 marzo 2011 l’[OSCURATO:PERSONA] s.r.laveva cedutoil ramo di azienda relativo al settore dell’edilizia pubblica e dei lavori edili alla [OSCURATO:PERSONA] generali s.r.l. (odierna controricorrente). CC 19/05/2025 ric. n. 16333/2023 Pres. G. [OSCURATO:PERSONA]. I [OSCURATO:PERSONA] ritenuto, in riforma della sentenza di prime cure, il difetto di legittimazione della [OSCURATO:PERSONA] generali s.r.l. affermando che «l’art. 3 della cessione fa salvo il disposto dell’art. 2560 c.c., a norma del quale “l’alienante non è liberato dai debiti, inerenti all’esercizio dell’azienda ceduta, anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito. Nel trasferimento di un’azienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche l’acquirente dell’azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori”. Salvo il richiamo a detta previsione, le parti -sempre all’art. 3 -hanno convenuto che per patto espresso crediti e debiti restano a carico della parte venditrice» (pag. 3 della sentenza impugnata). 3.3.Con riferimento a quest’ultima statuizione, il Collegio ravvisa la duplice violazione di legge lamentata dalla societàricorrente atteso che il vizio di violazione di legge, per consolidato orientamento di questa Corte, consiste in un'erronea ricognizione della norma recata da una disposizione di legge da parte del provvedimento impugnato, riconducibile o ad un'erronea interpretazione della medesima ovvero nell'erronea sussunzione del fatto così come accertato entro di essa (Cass. Sez. 1, 14/01/2019 n. 640). Nello specifico, è proprio nell’accoglimento dell’eccezione didifetto di legittimazione che si rintraccia l ’ error in iure in cui è incorsa la Corte d’appello romana per aver mancato di verificare la sussistenza degli elementi soggettivi e oggettivi che, secondo la sopra richiamata giurisprudenza, rend ono sussistente la responsabilità solidale della cessionaria, pur mancando l’iscrizione del debito in questione nei libri contabilidell’azienda ceduta. La sentenza in esame, sul punto , si limita a riportare la clausola contrattuale di richiamo all’art. 2560 c.c.e ad affermare che « l’acquirente risponde solo dei debiti anteriori al trasferimento che risultino dai libri contabili obbligatori, mentre restano a carico della venditrice tutti gli altri» e conclude «il debito oggetto di causa è venuto ad esistenza successivamente alla cessione del ramo di azienda dipendente sia CC 19/05/2025 ric. n. 16333/2023 Pres. G. [OSCURATO:PERSONA]. I Ambrosi imprenditore (…) cosicché non poteva essere riportato nei libri redatti all’epoca della cessione… essendo intervenuto appunto in data successiva, grava sulla venditrice per espressa previsione negoziale» (pag. 4 della sentenza impugnata). Al contrario,sulla base dei principi sopra richiamati , avrebbe dovuto verificare la sussistenza di una«effettiva alterità» tra cedente e cessionaria che, se mancante, rende inapplicabile la norma codicistica in esame, n on ravvisandosi, in caso di trasferimento solo formale, l'esigenza di salvaguardia dell'interesse dell'acquirente dell'azienda di avere precisa conoscenza dei debiti di cui potrà essere chiamato a rispondere, correlato a quello, superindividuale, alla certezza dei rapporti giuridici e alla facilità di circolazione dell'azienda. 4. Il ricorso va accolto in relazione all’unico motivo . L a sentenza va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio ad altra Sezione della Corte d’appello di Roma che, comunque, in diversa composizione personale, provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte, accoglie l’unico motivo di rico
Sentenza Cassazione n. 25393/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris